Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3456 del 2022, proposto da
UA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bergamo e Bruno Curti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Curti in Napoli, via Battistello Caracciolo 16;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
dell'ordinanza di cui alla disposizione dirigenziale dell'Area Patrimonio- politiche per la casa del Comune di Napoli, n. 243 del 29.4.2022, notificata il 10 maggio 2022, che ha denegato, perché ritenuta inammissibile, la richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo di esso UA RA, per l'alloggio sito in Napoli, alla Via Angelo Camillo De Meis, 120, Isol. 18 Sc.U Piano 2, interno 384 – B.U. 9042038463.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente deduce che, con decreto I.A.C.P. n. 104 del 17.2.1984, veniva disposta in suo favore la concessione in locazione dell’alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli, alla Via Angelo Camillo De Meis, 120, Isol. 18 Sc.U Piano 2, interno 384.
Da allora il ricorrente occupa l’immobile insieme al suo nucleo familiare, composto al momento della proposizione del ricorso da sua moglie, da suo figlio CO, da suo nipote UA (figlio di CO) e da suo nonno.
Con disposizione dirigenziale n. 203 dell’1.12.2017, il Servizio Politiche per la Casa ha comunicato la decadenza della concessione in locazione dell’alloggio, sul presupposto che il figlio del ricorrente, CO, dal 7.7.1994 al 25.7.2002, avrebbe avuto la titolarità di un altro alloggio.
La disposizione veniva impugnata innanzi al Tar Napoli con ricorso dichiarato perento in data 1.12.2017, con decreto decisorio n. 688/2019.
Con domanda del 3 settembre 2020 il ricorrente formulava istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019.
L’istanza è stata respinta con la disposizione dirigenziale dell’Area Patrimonio- politiche per la casa del Comune di Napoli, n. 243 del 29.4.2022, perché ritenuta inammissibile in quanto <<l'art. 9 c.1 lett. d), richiamato dall'art. 33 c. 2 lett. a) del Regolamento Regionale n.1 del 28 ottobre 2019 e s.s. m.m. e i.i., annovera tra i requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica "l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento". Nel caso di specie risulta che, come da Disposizione Dirigenziale n. 203 del 01/12/2017, il sig. RA UA è decaduto dalla precedente assegnazione avente ad oggetto il medesimo immobile di cui richiede la regolarizzazione del rapporto locativo con istanza PG/2020/576345 del 05/09/2020.>>.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. violazione e falsa applicazione degli artt.1-2-3-7-8 e 21 n. l. n. 241 del 1990; violazione dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità - eccesso di potere: -travisamento - illogicità manifesta - vizio di motivazione -carenza dei presupposti - difetto di istruttoria.
La parte ricorrente deduce anzitutto la violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, per aver l'Amministrazione comunale violato il contradditorio procedimentale, nell’ambito del quale avrebbe potuto far rilevare una serie di circostanze utili per condurre ad un diverso esito del procedimento.
Si censura la violazione del principio del legittimo affidamento del ricorrente, il quale ha abitato nel suo alloggio per oltre cinquant’anni, e si è visto dichiarare decaduto dal contratto di locazione per fatto a lui non imputabile, in relazione alla circostanza che il figlio CO, avendo contratto matrimonio, aveva trasferito altrove la sua residenza e, quindi, non faceva più parte del nucleo familiare del ricorrente e per un breve periodo è stato comproprietario di un bene immobile insieme a sua moglie, perso quando poi si è separato. Tali fatti risalgono al 1994 ed il Comune li ha contestati al ricorrente soltanto nel dicembre 2017 e cioè dopo ventiquattro anni. Sul punto il provvedimento di decadenza non è supportato da idonea istruttoria.
Il concetto di impossidenza di altri immobili non sarebbe da intendersi nel senso strettamente giuridico della sussistenza o meno in capo all'assegnatario di diritti di proprietà o di altri diritti reali, bensì come "possibilità in concreto di poter adibire a propria abitazione gli immobili di cui l'assegnatario sia titolare " (Cass. Sez. 3, 31320/2021). Ma una tale valutazione non sarebbe stata effettuata da parte del Comune.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.1,2 e 3 l.241/90; art. 53 l. 513/1977; art. 10 e 11 L.R. Campania 2 luglio 1977, n. 18; art. 9 e 33 regolamento regionale 28.10.2029, n. 11; eccesso di potere sotto diversi profili (ingiustizia e illogicità manifeste; vizio di motivazione e d’istruttoria; travisamento del fatto e carenza dei presupposti; sviamento di potere e violazione del principio di proporzionalità e del principio del legittimo affidamento).
Come ammesso dallo stesso Comune di Napoli nel provvedimento impugnato, l’assegnazione dell’alloggio è in locazione e non in proprietà. Da ciò conseguirebbe che l’istanza di regolarizzazione non si porrebbe in contrasto con l’art. 9 comma 1 lett. d, richiamato dalla art. 33 lettera a) del Regolamento Regionale n. 1 del 28. Ottobre 2019, per le seguenti ragioni:
1) la lettera d) dell’art. 9 comma 1 del citato R.R. fa riferimento alle assegnazioni in proprietà e non agli alloggi concessi in locazione, come nel caso in esame. Per gli alloggi in locazione si applicherebbero gli altri criteri di cui all’art. 53 della legge 8.8.1977, n 513 e cioè: a) il protrarsi dell’occupazione da oltre un anno; b) il recupero dei canoni arretrati; c) che l’occupante non abbia sottratto ad altri l’alloggio. Il richiamo a precedenti assegnazioni sarebbe, dunque, erroneo, dato che la regolarizzazione dei rapporti locativi non è subordinata al suddetto requisito.
2) La lett. d) dell’art. 9 R.R. 11/2019, così recita: “Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento ”. L’art. 33 si riferisce alle assegnazioni in sanatoria, pertanto, l’assenza di precedenti assegnazioni non potrebbe rilevare poiché la finalità della sanatoria è proprio quella di regolarizzare una c.d. occupazione impropria, fondata cioè su di un titolo illegittimo. Diversamente opinando si avvantaggerebbe la posizione dell’occupante senza titolo alcuno rispetto a colui il quale, ottenuta regolare assegnazione, dopo aver abitato per oltre cinquant’anni l’immobile, si trovi, per un motivo indipendente dalla sua volontà, ad incappare in una decadenza ed a occupare impropriamente l’immobile in presenza di un titolo divenuto non legittimo.
3) Violazione dell’art. 6 e 8 CEDU; violazione dei principi giurisprudenziali regolanti la materia.
La Corte CEDU ha osservato che costituisce diritto inviolabile tutelato dalla Convenzione, il rispetto della casa di abitazione.
Nella sentenza CEDU. 15.12.2020, ric. n. 29775.14 – 29967.14, la Corte ritiene che i tribunali nazionali, ed a maggior ragione la P.A., devono determinare la proporzionalità dell’interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro casa.
Si è costituito il Comune di Napoli, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, derivante dall’intervenuta definitività del provvedimento di decadenza dall’alloggio per intervenuta perenzione del ricorso proposto dal sig. RA avverso il suddetto atto.
Nel merito ha controdedotto alle avverse censure.
All’esito dell’udienza straordinaria del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto alle censure di violazione dell’art. 33 del regolamento e di difetto di motivazione e di istruttoria contenute nel secondo motivo.
L’istanza di regolarizzazione è stata respinta sulla scorta della mera constatazione dell’intervenuta decadenza di una precedente assegnazione divenuta definitiva a causa della perenzione del ricorso proposto avverso la medesima. Tale circostanza, tuttavia, non è sufficiente a suffragare il provvedimento di inammissibilità dell’istanza, atteso che l’interpretazione dell’art. 33 (rubricato “ Occupazioni improprie ”) del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019 ( “Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sostenuta dall’Amministrazione ”) non appare corretta.
La norma, per la parte d’interesse ai fini della disamina del presente ricorso, così recita: “1. Al fine di creare le condizioni ottimali per regolamentare con nuovi criteri le assegnazioni degli alloggi ERP ed avere certezza dello stato di determinazione degli stessi, è prevista per tutti i nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi di ERP e nel rispetto del successivo comma 2, la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2021 con istanza di regolarizzazione indirizzata all’Ente Gestore.
2. Il nucleo familiare, al fine di ottenere l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio, deve:
a. dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 1 ad eccezione di quelli previsti alla lettera e);
b. occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
c. non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
d. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
e. impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione.
e bis) dimostrare per il nucleo familiare, sia di avere avuto un reddito convenzionale contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell’occupazione, sia di avere un ISEE non superiore ad euro 22.500,00 al momento dell’assegnazione in sanatoria.”.
L’art. 9 del Regolamento disciplina i requisiti per accedere alla concessione degli alloggi ERP e così recita: “1. I requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono:
a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all’Unione Europea, oppure di paese extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b. Non essere titolari nell’ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all’articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere k) e l);
c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi la cui superficie complessiva supera il limite di cui all’articolo 6 comma 3 il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un
alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale di riferimento;
d. Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento;
e. Un reddito ISEE non superiore ad euro 15.000 aggiornato biennalmente;
f. Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di partecipazione alla procedura di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui al successivo articolo 33 del presente Regolamento limitatamente al periodo indicato;
g. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.”.
L’art. 9, comma 1, lett. d) ad una interpretazione letterale e logico-sistematica non può riferirsi a qualsiasi pregressa assegnazione. Infatti la disposizione prevede quale requisito negativo in via alternativa, l’assenza di precedenti assegnazioni e l’assenza di provvedimenti di annullamento. Se qualsiasi precedente assegnazione, sia in atto che già cessata, sia valida che invalida, fosse circostanza ostativa all’assegnazione di un alloggio (e dunque anche all’accesso alla sanatoria di cui all’art. 33) non sarebbe stato necessario richiamare anche l’ipotesi dell’assenza di provvedimenti di annullamento, che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento (in conformità con quanto previsto dall’art. 19 L.R. 18 del 1997) sono adottati nei soli casi in cui l’ assegnazione è avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima e quando l’assegnazione è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
Pertanto, ostativo all’accesso all’alloggio ERP deve ritenersi solo un’assegnazione ancora efficace al momento della domanda o non più efficace perché oggetto di annullamento nei casi sopra richiamati.
Conseguentemente la fattispecie relativa alla precedente decadenza dalla concessione dell’alloggio non costituisce causa di inammissibilità della sanatoria prevista dall’art. 33. D’altronde lo stesso articolo 33, al primo comma, quanto al suo ambito di applicazione, specifica che esso si applica a “tutti i nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi di ERP ”. L’aggettivo “legittimo ”, posto accanto alla locuzione “senza titolo ”, indica in modo inequivocabile che la sanatoria non si applica soltanto agli occupanti abusivi, ma anche a quelli che occupino gli alloggi in forza di un titolo esistente, ma non legittimo.
Diversamente opinando – e dunque ritenendo la sanatoria limitata ai soli occupanti che siano del tutto sguarniti di titolo - verrebbe a determinarsi una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno occupato gli alloggi in totale spregio di ogni regola della disciplina delle assegnazioni, ai quali sarebbe consentito ottenere la sanatoria, e coloro che hanno occupato l’alloggio in forza di un titolo legittimo, ma che nel corso del rapporto hanno visto modificare la propria condizione per aspetti che costituiscono requisiti di accesso al beneficio.
La definitività del provvedimento di decadenza, dunque, non costituisce ex se causa ostativa all’ammissibilità della sanatoria, costituendone, al contrario, un presupposto.
Il Comune, dunque, non avrebbe dovuto arrestare l’esame dell’istanza al mero riscontro dell’esistenza di un provvedimento di decadenza. Avrebbe dovuto, piuttosto, verificare, in contraddittorio con parte ricorrente, se sussistessero gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la regolarizzazione del rapporto concessorio; e ciò anche nel caso in cui una siffatta verifica implicasse valutazioni sulle ragioni che hanno dato causa alla decadenza, poiché, in tal caso esse, comunque, non produrrebbero effetti sul provvedimento di decadenza, essendo soltanto funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti della “regolarizzazione ”.
2. Per le ragioni sopra richiamate il provvedimento impugnato deve essere annullato per i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria articolati nel secondo motivo di ricorso. In via conformativa l’Amministrazione procederà all’esame nel merito dell’istanza tenuto conto di quanto specificato al punto 1 della presente pronuncia. Le ulteriori censure possono essere assorbite.
3. In ragione della natura meramente procedimentale del vizio accertato e della necessità di ulteriori verifiche per l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori atti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AN, Presidente
IO OR, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | MA AN |
IL SEGRETARIO