Art. 9. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo) 1. I commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 , sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 .
Note all' art. 9:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" L'art. 108, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul fondo previsto dall' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , nonche' sul fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.".
- Per la legge 17 febbraio 1982, n. 46 vedere note all'art. 8.
- Il trattato di Amsterdam e' pubblicato sulla GUCE n. 340 del 10 novembre 1997.
- La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".
dicembre 2000, n. 388 , sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 .
Note all' art. 9:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" L'art. 108, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul fondo previsto dall' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , nonche' sul fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.".
- Per la legge 17 febbraio 1982, n. 46 vedere note all'art. 8.
- Il trattato di Amsterdam e' pubblicato sulla GUCE n. 340 del 10 novembre 1997.
- La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".