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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 2147 dell'anno 2018 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Alezio alla via Francesco Crispi C.F._1
n.23 presso lo studio legale dell'avv. Stefano Stefanelli che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ATTORE –
E
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
Ministri in carica rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso il cui ufficio sono ope legis domiciliati;
- CONVENUTI - nato a [...] il [...] (C.F.: , CP_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Dimitry Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Maglie (Le) alla via G. Pisanelli n. 27, come da procura in atti;
–TERZO CHIAMATO –
All'udienza del 20.5.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, premesso in particolare:
- che in data 15-16/04/2009 operanti dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico, presentatisi in abiti civili presso la propria abitazione, a seguito della sua fuga lo inseguivano ed una volta raggiunto in agro di Seclì, il carabiniere al fine di evitare ulteriori tentativi di fuga, in presenza CP_3
del brigadiere , lo sottoponeva a violentissime percosse che Persona_1
causavano la lesione del midollo della spina dorsale;
- che il procedimento penale a carico di si concludeva in primo CP_3
grado con la sentenza n.243 del 16/07/2012 emessa dal Tribunale di Lecce che riconosceva la responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni personali gravi (consistite in una “lesione midollare con indebolimento della funzione prensile, deambulatoria e di quella della sensibilità con conseguente incapacità di attendere alla normali occupazioni per un periodo certamente superiore a 40 giorni”), con condanna alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e al risarcimento danni in favore dell'attore costituitosi parte civile, da liquidarsi in sede civile con provvisionale di euro 50.000,00; sentenza di condanna successivamente confermata dalla Corte di Appello di Lecce e dalla Corte di
Cassazione che dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato; - che dal giorno delle percosse e del successivo intervento chirurgico presso il nosocomio leccese, nonostante le cure, la continua fisioterapia ed i ricoveri presso centri specializzati nella cura e nell'assistenza ai mielolesi, la propria condizione di salute si cristallizzava in totale e manifesta invalidità fisica, nella incapacità totale di prestare attività lavorativa, nell'impossibilità di attendere alle mansioni quotidiane della vita ed in rilevanti danni di natura psichica, con riconoscimento della qualità di “portatore di handicap in situazione di gravità” e di pensione d'invalidità quale infermo al 100% unitamente all'indennità di accompagnamento;
- che in base alla perizia a firma del dott. , l'attore, di anni 31 al momento Per_2
delle lesioni, riportava una percentuale d'invalidità permanente pari al 70% del totale;
danno che può essere liquidato in base alle ultime tabelle redatte dal
Tribunale di Milano nell'anno 2014 applicabili al caso di specie in euro
675.194,00, somma comprensiva del danno morale e del danno esistenziale;
- che all'attore spettava anche il danno psichico avendo riportato un disturbo post traumatico di grado grave a seguito del fatto illecito per cui è causa, che incideva profondamente ed in maniera durevole nell'esplicazione di alcuni aspetti della personalità e nel regolare svolgimento della vita quotidiana;
danno quantificabile come percentuale del danno biologico fino al raggiungimento di una percentuale d'invalidità finale complessiva del 90%;
- che quindi secondo le tabelle milanesi la somma da corrispondere, compreso l'aumento del 25% per danno morale, ammontava ad euro 917.126,00 per danno biologico;
somma alla quale doveva aggiungersi il risarcimento per invalidità temporanea, per sei mesi quanto a ITT al 100% (6 x 30 x 120 = 21.600) ed altri sei mesi quanto a ITP al 85% (6 x 30 x 120 / 100 x 85 = 18.360,00), per un totale di euro 39.960,00;
- che all'attore spettava infine la liquidazione del danno da lesione all'integrità psicofisica e della relativa sofferenza morale, oltre al danno alla sfera relazionale della vita autonomamente risarcibile;
danno che potrebbe essere liquidato in aumento del 40% dell'importo richiesto a titolo di danno biologico permanente e di danno morale, con quantificazione complessiva in euro 1.283.976,40;
- che all'attore spettava infine anche il rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro 3.297,82 e di quelle da sostenere in futuro, essendo necessarie per la cura delle patologie permanenti ammontanti a circa 70 euro al mese per l'acquisto di medicinali necessari a curare o contenere le patologie fisiche e psichiche per il tempo per il quale l'attore continuerà presumibilmente a vivere, considerato che secondo i dati ufficiali Istat 2016, l'aspettativa di vita in Italia è di anni 80,6 per gli uomini, pari complessivamente ad euro (41 anni x 840,00)
34.440,00 fino a 50.000,00 per prevedibile aumento del costo della vita , oltre al lucro cessante non potendo l'attore svolgere alcuna attività lavorativa;
- che il danno complessivo da liquidare era quindi quantificabile in euro
1.584.339,31, di cui euro 1.283.976,40 per danno biologico, psichico, morale personalizzato e di quello relazionale/esistenziale; euro 39.960,00 per IT totale e parziale;
euro 50.000,00 per spese mediche future;
euro 3.297,82 per spese mediche già documentate ed infine euro 257.105,09 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica e di produrre reddito;
- che la responsabilità dei convenuti era da ravvisare non soltanto in CP_4
termini di responsabilità oggettiva per il fatto dei propri dipendenti, ma anche per fatto proprio avendo omesso di formare ed istruire adeguatamente i propri dipendenti in ordine agli obblighi da rispettare nell'adempimento dei doveri di servizio e di vigilare sulle relative condotte poste in essere;
- che nessun esito sortivano i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento dei danni subiti dall'attore; conveniva quindi in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare l'obbligo di risarcire i danni subiti con il pagamento della complessiva somma di euro 1.584.339,31, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15.04.2009, da computarsi sulla predetta somma decurtata di quanto sarà riconosciuto a titolo di risarcimento per spese mediche future e per perdita della capacità lavorativa generica e di guadagno, con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_2 Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed esponendo in particolare:
- il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
- l'assenza di efficacia del giudicato penale nel presente giudizio civile, stante l'autonomia dei relativi procedimenti giudiziari e la mancata partecipazione dei dicasteri al processo penale a carico di;
CP_3
- che non sussisteva la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2043 e
2049 c.c. ed ex art. 185 c.p. in virtù dell'avvenuta frattura del rapporto di immedesimazione organica, avendo il carabiniere agito per motivazioni esclusivamente personali essendo il perseguimento di una finalità illecita penalmente sanzionata intrinsecamente incompatibile con la finalità propria dell'amministrazione e non sussistendo alcuna responsabilità ministeriale in eligendo o vigilando;
- l'errata quantificazione della pretesa risarcitoria.
Chiedevano quindi, previa chiamata in causa a titolo di rivalsa di autore CP_3
materiale del fatto illecito lesivo dell'integrità fisica dell'attore, di dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del e nel merito Controparte_2
in via principale di rigettare la domanda attorea;
in subordine di condannare CP_3
a tenere indenne l'amministrazione pubblica di quanto oggetto di eventuale
[...]
condanna al risarcimento e con contenimento della misura della relativa liquidazione tenendo conto di quanto dall'attore già percepito e percepirà in futuro per invalidità civile con indennità di accompagnamento.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo il CP_3
rigetto della domanda attorea per mancanza di prove in ordine al rapporto eziologico tra la propria condotta e le lesioni riscontrate a carico dell'attore; in subordine chiedeva di tener conto del concorso di colpa del danneggiato nella quantificazione del danno, con vittoria delle spese di lite con distrazione. Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica di ufficio medico legale, all'udienza del 20.5.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa
è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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1-In via preliminare deve essere delibata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in giudizio. Controparte_2
In base ad un orientamento giurisprudenziale cui si aderisce senza riserve, in caso di fatto illecito commesso da un carabiniere nell'esercizio di compiti istituzionali, dei danni derivati a terzi deve rispondere il e non il Controparte_2 [...]
ai sensi degli artt. 1, 2 e 24 R.D. n. 1169/1934 (come sostituiti dagli artt. CP_1
155, 161 e 162 comma primo D. Lgs. n. 66/2010), essendo l'Arma dei Carabinieri una forza militare di polizia incardinata organicamente nel anche Controparte_2
nel caso in cui i carabinieri svolgano funzioni di ordine pubblico e/o di polizia giudiziaria con il coordinamento logistico ed operativo generale delle Questure, quali articolazioni territoriali del (Cass. civ., sentenze n. 2423/2004; Controparte_1
n. 26169/2014; n. 2468972020).
Ne consegue il riconoscimento nel caso di specie della legittimazione passiva del e correlativamente l'esclusione della medesima legittimazione Controparte_2
processuale in capo al , trattandosi di danni alla persona subiti Controparte_1
dall'attore a seguito di attività esecutive di una ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico, rientranti come tali nelle prerogative e nei doveri di servizio degli operati dell'Arma dei Carabinieri.
Tale circostanza esclude la prospettata frattura del rapporto organico tra la l'amministrazione della difesa e il carabiniere coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, avendo quest'ultimo agito in esecuzione di un ordine di cattura e traduzione emesso dall'Autorità giurisdizionale senza alcuna possibilità di ricondurre le relative modalità illecite a motivazioni di ordine personale.
2- Quanto al merito, sulla base della sentenza emessa in sede penale n. 243 del
16/07/2012 dal Tribunale di Lecce, confermata sia in appello che dalla Corte di
Cassazione, deve essere affermata la responsabilità giuridica del carabiniere CP_3
e del per i danni derivati dalle lesioni personali subite
[...] Controparte_2
dall'attore in data 15/16.4.2009 in occasione del suo arresto posto in essere in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare emessa a suo carico.
La predetta sentenza penale, oltre a riconoscere la colpevolezza del carabiniere CP_3
per il reato di lesioni gravi ai danni dell'attore, accertava altresì il diritto di
[...]
quest'ultimo, costituitosi parte civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile con il riconoscimento in suo favore di una provvisionale di euro 50.000,00.
Tale sentenza non può che produrre effetti in questa sede anche nei confronti del
, in quanto responsabile civile per le obbligazioni civili nascenti Controparte_2
dal reato (oltre che potenziale persona offesa) e in tale qualità pienamente legittimato a costituirsi nel relativo giudizio penale, dovendosi quindi far risalire alla discrezionalità del medesimo dicastero l'aver deciso di rimanere estraneo al relativo iter processuale.
Il deve quindi rispondere in solido con il carabiniere, con diritto Controparte_2
di rivalsa nei confronti di quest'ultimo, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, in caso di sussistenza di immedesimazione organica che si verifica quando l'illecito, come nel caso di specie, sia commesso per occasionalità necessaria nell'esercizio di attività istituzionali, la
Pubblica Amministrazione risponde direttamente ai sensi del generale canone civilistico della responsabilità civile aquiliana ex art. 2043 del codice civile (Cass. civ.,
Sezioni Unite, sentenza 16.5.2019 n. 13246).
In ordine al rapporto eziologico tra la condotta del carabiniere e le lesioni subite dall'attore occorre evidenziare non soltanto che tale nesso di causalità può dirsi ampiamente provato in sede penale con immediati riflessi sul piano probatorio anche nel presente giudizio civile, ma che tale rapporto di casualità trova ulteriore conferma alla luce dei complessivi elementi probatori assunti in sede istruttoria nel presente giudizio.
In base, infatti, agli esiti della consulenza tecnica di ufficio di carattere medico-legale espletata in sede istruttoria, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico o metodologico, “la tetra paresi spastica, patologia di cui
è affetto il Signor è espressione clinica di una lesione midollare a Parte_1
livello di C3-C4 quale conseguenza di un trauma a livello del collo. Nel caso concreto la lesione midollare è eziologicamente derivata dalle percosse subite dai Carabinieri, quando era ormai a terra dopo essere caduto, durante l'inseguimento a piedi. Il nesso causale è soddisfatto oltre che dal criterio modale, dal criterio qualitativo e cronologico”.
Secondo il ctu, infatti, secondo “la logica del più probabile che non la lesione midollare è eziologicamente collegabile alle percosse che il Signor ha subito Pt_1
in regione cervicale. Il criterio dell'efficienza causale è soddisfatto dalla violenza delle percosse e dalla posizione del collo, in iperestensione al momento delle lesioni oltre che dalla stenosi congenita del canale cervicale evidenziata dalla RMN effettuata in
Pronto Soccorso 23.4.2009 che ha ulteriormente aumentato il danno midollare.
Non può quindi sussistere alcun dubbio quanto alla sussistenza del rapporto di causalità materiale tra le percosse ricevute dal carabiniere e le lesioni subite dalla CP_3
vittima, attore del presente giudizio di risarcimento del danno.
In ordine alla quantificazione del danno non è possibile considerare un eventuale concorso di colpa dell'attore, il quale, pur cercando di eludere l'arresto dandosi alla fuga, non può ritenersi corresponsabile di quanto accaduto tenuto conto dell'aberrante condotta posta in essere dai militari intervenuti che nell'inseguimento in auto esplodevano addirittura colpi di pistola all'indirizzo delle gomme della vettura condotta dal fuggitivo, per poi colpirlo ripetutamente con violenza con calci e pugni una volta raggiunto il prevenuto a piedi dopo che lo stesso, perdendo l'equilibrio, era rovinato per terra essendo inciampato su un ostacolo presente sulla via di fuga. Le lesioni subite dall'attore in esito a quanto accaduto nella tarda serata del 15.4.2009 sono state compiutamente diagnosticate e valutate sul piano medico legale dal ctu che ha riscontrato “una tetraparesi spastica con incompleto utilizzo degli arti superiori, grave limitazione dei movimenti fini delle dita della mano, deficit motorio totale degli arti inferiori, vescica neurogena e disfunzione sessuale”, con conseguente valutazione di un danno biologico in misura variabile del 65-70 %, tenuto conto delle complicanze associate alla tetraparesi interessanti il controllo vescicale e l'attività sessuale.
Il ctu ha inoltre evidenziato a carico dell'attore una stenosi congenita del canale midollare che ha sicuramente aggravato gli esiti delle percosse subite, determinando nella percentuale del 15% il danno biologico ad essa riconducibile.
Ne consegue che, determinato in termini di certezza nel 65% il danno biologico complessivo riferibile all'attore, detraendo la percentuale di deficit biologico del 15% imputabile alla pregressa patologia di stenosi concorrente nella determinazione della incidente situazione patologica, il danno biologico residuale da considerare ai fini della quantificazione del risarcimento risulta pari al 50%; occorre inoltre considerare l'inabilità temporanea assoluta (ITT) di 300 giorni, l'inabilità temporanea parziale al
75 % per ulteriori 300 giorni e le spese mediche sostenute dall'attore in euro 3.643,00, come correttamente valutate e rendicontate dal ctu nel presente giudizio.
Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto per la perdita della capacità lavorativa specifica (peraltro neppure specificamente richiesto in giudizio), in mancanza di prove certe in ordine all'attività lavorativa svolta dall'attore in epoca precedente ai fatti di causa e in ordine ai proventi dallo stesso ottenuti in merito.
Ad analoga conclusione deve giungersi in ordine alla richiesta di risarcimento per le spese sanitarie future, considerato che, come correttamente evidenziato dal ctu, tali spese sono in toto sostenute dal servizio sanitario nazionale, trattandosi di persona alla quale sono stati riconosciuti i benefici derivanti dallo stato di invalidità civile al 100%.
Deve essere invece considerato in favore dell'attore il danno patrimoniale costituito dalla perdita della capacità lavorativa generica che può essere riconosciuto anche in favore di persone prive di attività lavorative al momento del fatto, disoccupate o inoccupate, utilizzando come base equitativa di calcolo il triplo della pensione sociale annuale.
In base agli esiti della ctu, infatti, è risultato che l'attore “potrà svolgere solo lavori che contemplino una posizione seduta con motricità grossolana delle mani, mancando la destrezza manuale soprattutto a destra” (pag. 19 ctu).
Ne consegue quindi che il danno biologico valutato al 50% , riferibile causalmente al fatto illecito commesso dal carabiniere la sera del 15.4.2009, deve essere CP_3
correlativamente valutato anche ai fini della quantificazione equitativa del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica, utilizzando come base di calcolo il triplo della pensione sociale annuale, attualmente assegno sociale, moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione che tiene conto in particolare dell'età del danneggiato (tra le altre, Cass. civ. n. 17690/2020).
3- Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno biologico possono essere all'uopo utilizzate le note tabelle milanesi aggiornate al 5.3.2025 con la tabella unica nazionale approvata con D.P.R. del 13.1.2025 n. 12 per il calcolo del danno non patrimoniale derivanti da lesioni macro-permanenti.
Tale tabella è basata su un sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato al momento del fatto e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e che diminuiscono con il crescere dell'età.
Tale sistema prevede inoltre per la componente variabile del danno biologico costituita dal danno morale una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all'interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità; infine è previsto per l'indennità temporanea totale (I.T.T.) un possibile incremento per il danno morale calcolato su una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Nel caso di specie occorre quindi liquidare in favore dell'attore la somma di euro
300.848,78 per il danno biologico permanente, la somma di euro 136.284,50 per l'associato danno morale nel valore medio, la somma di euro 24.029,40 per 300 giorni di invalidità temporanea totale, la somma di euro 18.022,05 per 300 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, oltre la somma di euro 71.877,71 a titolo di aumento personalizzato (percentuale del 15%) e il rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore pari a euro 3.643,00, per un totale complessivo pari a euro 554.705,44.
La quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica può essere equitativamente calcolata utilizzando come base il triplo della pensione sociale annuale pari a euro 15.950,00 moltiplicata per la percentuale di invalidità (50%), moltiplicata ancora per il coefficiente di capitalizzazione pari a 41,80 tratto dalle tabelle milanesi incrociando il dato dell'età del danneggiato con il dato degli anni in cui verrà perso il reddito da lavoro (ossia 34 anni, fino al raggiungimento dell'età di 67 anni); al risultato pari a euro 333.355,00 deve essere quindi applicato lo scarto del 20% come correttivo prudenziale, ottenendo così il risultato netto pari a euro 266.684,00.
Trattandosi di somme liquidate all'attualità non dovrà essere aggiunta alcuna rivalutazione monetaria ma soltanto gli interessi legali fino al soddisfo.
Dalla somma complessiva pari a euro 821.389,44 deve essere detratta la somma di euro
50.000,00 già oggetto della condanna in sede penale a titolo di provvisionale in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza in osservanza del principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.; occorre invece compensare le spese di lite relativamente alla posizione del in ragione della controvertibilità della relativa Controparte_1
legittimazione processuale passiva.
Analogamente le spese della ctu devono essere poste in via definitiva a carico del e del terzo chiamato soccombenti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e del , con la chiamata in causa di così
[...] Controparte_1 CP_3
provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_2
risarcimento del danno in favore dell'attore con il pagamento della somma complessiva pari a euro 771.389,44 oltre interessi legali fino al saldo;
3) dichiara il terzo chiamato obbligato a rimborsare il CP_3 [...]
a titolo di rivalsa delle somme oggetto della condanna al CP_2
risarcimento del danno in favore dell'attore;
4) compensa in modo integrale le spese di lite tra l'attore e il;
Controparte_1
5) condanna il e in solido al pagamento in Controparte_2 CP_3
favore dell'attore delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
29.500,00 per compensi e per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge;
6) pone definitivamente a carico del e del terzo chiamato Controparte_2
le spese della ctu già liquidate in via provvisorio con autonomo CP_3
decreto.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 21.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE