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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1471 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PERASSO, 14 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.GIUSEPPINA LANDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, in persona del elgale rapp. p.t., rappresentato\a e difeso\a giusta CP_1 procura in atti dall'Avv. BAGNASCO FERNANDO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/04/2025 Parte_1
conveniva in giudizio proponeva opposizione
[...] CP_1 all'ordinanza ingiunzione emessa dall' con prot . n. CP_1
1100.11/03/2025.007318 e notificata data 20 marzo 2025, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.169,57 a titolo di sanzioni amministrative e la somma di euro 9,05 per spese di notifica per presunte violazioni previdenziali a carico della società
[...]
CP_2
Eccepiva di essere totalmente estranea alle violazioni contestate in quanto era cessata dalla carica di amministratrice in data 18.04.2019.
1 Concludeva chiedendo “In via principale, annulli l'ordinanza- ingiunzione notifica-ta il 20 marzo 2025, per carenza di legittimazione passiva e infondatezza nel merito e per l'effetto, dichiarare non dovu- te le somme per i motivi esposti in narrativa.
3. In via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81) 3.Condanni l' alla refusione CP_1 delle spese del giudizio”. Regolarmente costituito riconosceva la fondatezza CP_1 dell'argomento speso in ricorso e dichiarava di aver annullato l'ordinanza in autotutela. Concludeva chiedendo “ in via preliminare e principale, dichiarare cessata la materia del contendere, assolvendo così l' da ogni CP_1 ulteriore pretesa avanzata da parte ricorrente, Parte_1
- in via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso
[...] avversario, assolvendo l' dalle domande tutte ex adverso CP_1 proposte. Con vittoria di spese e onorari di giudizio o -in subordine- integrale compensazione delle stesse”.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia attiene ad opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale veniva contestata la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. ovvero omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dalla per l'annualità CP_2
2022.
La ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto la visura camerale aggiornata della società, dalla quale risulta come amministratore unico a decorrere dal 18.04.2019 nonché la delibera CP_3 assembleare in pari data con la quale si prendeva atto delle dimissioni del precedente amminsitratore e si nominava CP_3 amministratore della società.
L' , con la memoria di costituzione, dichiarava di aver annullato CP_1 in autotutela l'ordinanza impugnata prendendo atto della fondatezza degli argomenti di parte ricorrente.
Da quanto premesso consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Per il principio della soccombenza virtuale, dev'essere CP_1
2 condannato al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura
[...] minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_1 deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
1) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €2.540,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €264, IVA e CPA Benevento 17.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1471 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA PERASSO, 14 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.GIUSEPPINA LANDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, in persona del elgale rapp. p.t., rappresentato\a e difeso\a giusta CP_1 procura in atti dall'Avv. BAGNASCO FERNANDO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/04/2025 Parte_1
conveniva in giudizio proponeva opposizione
[...] CP_1 all'ordinanza ingiunzione emessa dall' con prot . n. CP_1
1100.11/03/2025.007318 e notificata data 20 marzo 2025, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.169,57 a titolo di sanzioni amministrative e la somma di euro 9,05 per spese di notifica per presunte violazioni previdenziali a carico della società
[...]
CP_2
Eccepiva di essere totalmente estranea alle violazioni contestate in quanto era cessata dalla carica di amministratrice in data 18.04.2019.
1 Concludeva chiedendo “In via principale, annulli l'ordinanza- ingiunzione notifica-ta il 20 marzo 2025, per carenza di legittimazione passiva e infondatezza nel merito e per l'effetto, dichiarare non dovu- te le somme per i motivi esposti in narrativa.
3. In via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L. 689/81) 3.Condanni l' alla refusione CP_1 delle spese del giudizio”. Regolarmente costituito riconosceva la fondatezza CP_1 dell'argomento speso in ricorso e dichiarava di aver annullato l'ordinanza in autotutela. Concludeva chiedendo “ in via preliminare e principale, dichiarare cessata la materia del contendere, assolvendo così l' da ogni CP_1 ulteriore pretesa avanzata da parte ricorrente, Parte_1
- in via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso
[...] avversario, assolvendo l' dalle domande tutte ex adverso CP_1 proposte. Con vittoria di spese e onorari di giudizio o -in subordine- integrale compensazione delle stesse”.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia attiene ad opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale veniva contestata la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. ovvero omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dalla per l'annualità CP_2
2022.
La ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto la visura camerale aggiornata della società, dalla quale risulta come amministratore unico a decorrere dal 18.04.2019 nonché la delibera CP_3 assembleare in pari data con la quale si prendeva atto delle dimissioni del precedente amminsitratore e si nominava CP_3 amministratore della società.
L' , con la memoria di costituzione, dichiarava di aver annullato CP_1 in autotutela l'ordinanza impugnata prendendo atto della fondatezza degli argomenti di parte ricorrente.
Da quanto premesso consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Per il principio della soccombenza virtuale, dev'essere CP_1
2 condannato al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura
[...] minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...] CP_1 deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
1) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €2.540,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €264, IVA e CPA Benevento 17.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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