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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4351/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4351 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'11.04.25 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente alla c.da Roseto n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Mario Morrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Sant'Agata de' Goti
(BN) alla via Santisi n. 01;
-attrice-
E
(P. , con sede in Milano alla Via Gaetano Negri Controparte_1 PartitaIVA_1
n.1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale per Notaio dr.ssa recante Repertorio n. 14367 e Raccolta n. 7027 del Persona_1
11.11.20, dall'avv. Francesco Perone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Montesarchio, Via Napoli, P.co Europa;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.04.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.10.20, regolarmente notificato, , premettendo di essere Parte_1 proprietaria di una serie di immobili in virtù di un atto di donazione-divisione del 27.04.2004, citava in giudizio la società lamentando l'illegittima ed abusiva occupazione di detti immobili CP_1 da parte della società convenuta la quale, in modo arbitrario e senza autorizzazione, installava una linea telefonica a servizio di terzi che, oltre ad intralciare la coltivazione dei propri fondi, determinava una notevole riduzione del valore di detti immobili.
In particolare, deduceva di essere proprietaria di un fabbricato e di diversi terreni, identificati in
Catasto al Foglio 15, p.lle 63, 1159, 1176, 1178, 1183 e 1184, tutti collocati nel Comune di
Benevento alla località Roseto, e che, per la realizzazione della suddetta opera, la società convenuta non le aveva mai corrisposto alcuna indennità.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illiceità della condotta descritta e condannarsi la al CP_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva e al risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà da quantificarsi nella misura di € 22.801,52.
Costituitasi in giudizio, in data 21.01.21, la società eccepiva il mancato esperimento del CP_1 tentativo di mediazione, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e il difetto di legittimazione attiva di controparte, stante l'assenza di prova rigorosa circa l'asserita qualità di proprietaria.
Nel merito, invece, evidenziava sia l'infondatezza della domanda principale, in quanto l'impianto soddisferebbe anche esigenze di utenza dell'attrice, che di quella di risarcimento stante l'assenza di nesso causale e di danno-conseguenza.
Infine, sosteneva che la controparte non poteva vantare alcuna pretesa in quanto la avrebbe CP_1 usucapito il diritto di servitù di utilizzo dell'impianto.
Istruita la causa con CTU ed assegnata alla scrivente in data 5.09.24, all'udienza figurata dell'11.04.25 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per assenza del procedimento di mediazione, non avendo l'attrice richiesto, né quale effetto della domanda di occupazione senza titolo né in negatoria servitutis, la rimozione della palificazione ma solamente l'accertamento dell'illegittimità della condotta della a fini risarcitori e, come tale, la domanda non rientra CP_1 nei casi di mediazione obbligatoria.
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata, altresì, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del
G.a., costituendo l'asserita condotta di occupazione un comportamento di mero fatto, come tale integrante un illecito civile a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo del privato (cfr. Cass.
S.U. n. 18272/2019).
Ed invero, deve rilevarsi che la norma di cui all'art. 4 della l. 223.1865 n. 1859 (relativo alla
Giurisdizione) non opera allorché la compressione del diritto reale del privato consegua a meri comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione, di per sé non significativi dell'attuazione di una potestà a quest'ultima riservata (cfr. Cass. 21.2.1991 n. 1867).
Quanto, poi, alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva, va rilevato che l'attrice ha documentalmente provato di essere proprietaria dei terreni sui quali insistono i cavi aerei di cui si discute, e ciò risulta sufficiente ai fini risarcitori (cfr. Cass. n. 9711/2004) per rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, non essendo richiesto quel medesimo rigore probatorio che connota le azioni reali (cfr. atto notarile di donazione - divisione del 27.04.2004 - rep. n. 24899 raccolta n. 6010 registrato in Benevento il 10.05.2004 al n. 745 – allegato nella CTP).
Passando al merito, è noto che la normativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato o dai concessionari prevede una netta distinzione tra gli attraversamenti aerei e quelli con appoggio su proprietà altrui, prescrivendo solo per questi ultimi il rispetto di particolari formalità per la costituzione delle relative servitù.
Ciò posto, va rilevato che la normativa applicabile al caso in esame è rappresentata dagli artt. 90, 91
e 92 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
L'art. 90, comma 1, del citato decreto, riconosce, esplicitamente, carattere di pubblica utilità agli impianti di telecomunicazione e alle connesse opere accessorie da esercitarsi dallo Stato e dai concessionari agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione.
Secondo, poi, il successivo art. 91 – nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato – dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma 5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021), negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3)
e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
Tuttavia, l'art. 92 dispone che “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”.
La disciplina distingue, dunque, le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario – in mancanza del consenso del proprietario – il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass.
15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”.
Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma (art. 91) qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.
Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.
Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma – specificamente – solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.
È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass.
12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass.
4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico
(ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988).
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, insistente sulle particelle di parte attrice, non risulta che sia stato acquisito il preventivo assenso della stessa né risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria prevista dalla legge.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto, anche tramite perizia di parte, come la palificazione per cui
è causa all'interno del proprio fondo sia stata realizzata per portare la linea telefonica a terzi.
Di contro, ha contestato solo genericamente tale circostanza e, pur potendo agevolmente CP_1 dimostrare in via documentale il fatto che sarebbe stata l'attrice a richiedere l'installazione della linea telefonica, la convenuta non ha provato che ciò sia avvenuto con il preventivo consenso della proprietaria, né risulta che sia stata avviata e terminata la procedura ablatoria prevista dalla legge, anzi, nel costituirsi in giudizio, la stessa ha ammesso che grazie alla palificazione oggetto di lite era stato possibile attivare diversi nuovi impianti (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del 21.01.21).
Deriva da quanto detto che l'imposizione della servitù è avvenuta illegittimamente, in quanto gli appezzamenti di terreno dell'attrice risultano, effettivamente, interessati dall'attraversamento di apparecchiature elettroniche funzionali ad impianti di telecomunicazione a servizio di terze utenze,
e che le stesse sono state realizzate in assenza di un titolo di servitù volontaria ovvero di altro provvedimento autorizzativo.
Va a tale scopo evidenziato che, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, la costituzione della servitù di telefonia può avvenire solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo e, per l'effetto, la società concessionaria del servizio non può invocare la disciplina dell'art. 1032 c. c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati” (ex multis Cass. S.U. 16 gennaio
1986 n. 207).
Non è, quindi, meritevole di condivisione l'eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata da
, dal momento che per potere usucapire un diritto di servitù in danno del fondo attoreo CP_1
avrebbe dovuto dedurre la titolarità di un fondo a cui vantaggio imporre il peso, essendo CP_1 indefettibile il requisito della predialità per la configurabilità di una servitù.
Pertanto, stante l'assenza di qualunque deduzione sull'esistenza del preteso fondo dominante, detta eccezione deve essere rigettata. In merito alle richieste avanzate dall'attrice in ordine al pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva ed il risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà, le stesse posso essere accolte.
Nella specie, il consulente, a seguito di un accurato sopralluogo della proprietà della , dopo Pt_1 aver descritto le caratteristiche del fondo agricolo, dei contestati pali della e CP_1 dell'intera area, ha constatato che le particelle 1159, 1176, 1178, 1183 e 1184 sono occupate da 14 pali installati dalla , di cui 13 in legno e 1 con struttura in resina, collocati sia lungo il CP_1 perimetro che all'interno dell'area fondiaria, e che gli stessi sostengono un cavo telefonico lungo
395,52 metri, di cui 18,5 mt installati direttamente sulla parete esterna del fabbricato di parte attrice
(p.lla 63), che la maggior parte di detti manufatti non forniscono utenza telefonica all'attrice, in quanto solo un limitatissimo tratto della linea telefonica fornisce simultaneamente utenza telefonica sia al fabbricato di parte attrice che a terzi (cfr. pag. 19 CTU). Inoltre, è stato appurato che detti manufatti sulle p.lle 1159 e 1178 comportano un'intersecazione aerea del cavo telefonico con la chioma degli alberi ivi esistenti, mentre sulle p.lle 1176,1183 e 1184 danno luogo ad ulteriori inconvenienti consistenti nell'impossibilità di delimitare il confine mediante la costruzione di un muretto di recinzione e di impiantare una siepe di conifere o di alberi di alto fusto come barriera antivento, oltre ad arrecare un pregiudizio estetico-architettonico al fabbricato della di cui Pt_1 alla p.lla 63.
In definitiva, in linea con le risultanze della CTU, si può affermare con certezza che la società convenuta ha illegittimamente occupato la proprietà attorea, ragion per cui va condannata al risarcimento del danno, che è stato correttamente valutato dal CTU nell'elaborato peritale, in quanto condivisibile ed immune da vizi logici od errori, per la somma complessiva di € 20.106,54, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo (di cui € 5.165,12 a titolo di indennità per l'occupazione dei terreni a seguito dell'installazione dei pali e dei cavi telefonici aerei, ed €
14.941,42 per la limitazione dell'accessibilità alle singole particelle ed il deprezzamento del valore del fondo).
Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara illegittima ed abusiva l'occupazione da parte di della proprietà di parte CP_1 attrice e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento in favore di della somma di 20.106,54 a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice per tale illegittima apposizione dei cavi e pali di sostegno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo, come in motivazione;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 251,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.to Morrone Mario, dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Benevento, il 14.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4351 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'11.04.25 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente alla c.da Roseto n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Mario Morrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Sant'Agata de' Goti
(BN) alla via Santisi n. 01;
-attrice-
E
(P. , con sede in Milano alla Via Gaetano Negri Controparte_1 PartitaIVA_1
n.1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale per Notaio dr.ssa recante Repertorio n. 14367 e Raccolta n. 7027 del Persona_1
11.11.20, dall'avv. Francesco Perone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Montesarchio, Via Napoli, P.co Europa;
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.04.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.10.20, regolarmente notificato, , premettendo di essere Parte_1 proprietaria di una serie di immobili in virtù di un atto di donazione-divisione del 27.04.2004, citava in giudizio la società lamentando l'illegittima ed abusiva occupazione di detti immobili CP_1 da parte della società convenuta la quale, in modo arbitrario e senza autorizzazione, installava una linea telefonica a servizio di terzi che, oltre ad intralciare la coltivazione dei propri fondi, determinava una notevole riduzione del valore di detti immobili.
In particolare, deduceva di essere proprietaria di un fabbricato e di diversi terreni, identificati in
Catasto al Foglio 15, p.lle 63, 1159, 1176, 1178, 1183 e 1184, tutti collocati nel Comune di
Benevento alla località Roseto, e che, per la realizzazione della suddetta opera, la società convenuta non le aveva mai corrisposto alcuna indennità.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illiceità della condotta descritta e condannarsi la al CP_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva e al risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà da quantificarsi nella misura di € 22.801,52.
Costituitasi in giudizio, in data 21.01.21, la società eccepiva il mancato esperimento del CP_1 tentativo di mediazione, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e il difetto di legittimazione attiva di controparte, stante l'assenza di prova rigorosa circa l'asserita qualità di proprietaria.
Nel merito, invece, evidenziava sia l'infondatezza della domanda principale, in quanto l'impianto soddisferebbe anche esigenze di utenza dell'attrice, che di quella di risarcimento stante l'assenza di nesso causale e di danno-conseguenza.
Infine, sosteneva che la controparte non poteva vantare alcuna pretesa in quanto la avrebbe CP_1 usucapito il diritto di servitù di utilizzo dell'impianto.
Istruita la causa con CTU ed assegnata alla scrivente in data 5.09.24, all'udienza figurata dell'11.04.25 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini del 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per assenza del procedimento di mediazione, non avendo l'attrice richiesto, né quale effetto della domanda di occupazione senza titolo né in negatoria servitutis, la rimozione della palificazione ma solamente l'accertamento dell'illegittimità della condotta della a fini risarcitori e, come tale, la domanda non rientra CP_1 nei casi di mediazione obbligatoria.
Sempre in via pregiudiziale, va rigettata, altresì, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del
G.a., costituendo l'asserita condotta di occupazione un comportamento di mero fatto, come tale integrante un illecito civile a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo del privato (cfr. Cass.
S.U. n. 18272/2019).
Ed invero, deve rilevarsi che la norma di cui all'art. 4 della l. 223.1865 n. 1859 (relativo alla
Giurisdizione) non opera allorché la compressione del diritto reale del privato consegua a meri comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione, di per sé non significativi dell'attuazione di una potestà a quest'ultima riservata (cfr. Cass. 21.2.1991 n. 1867).
Quanto, poi, alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva, va rilevato che l'attrice ha documentalmente provato di essere proprietaria dei terreni sui quali insistono i cavi aerei di cui si discute, e ciò risulta sufficiente ai fini risarcitori (cfr. Cass. n. 9711/2004) per rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, non essendo richiesto quel medesimo rigore probatorio che connota le azioni reali (cfr. atto notarile di donazione - divisione del 27.04.2004 - rep. n. 24899 raccolta n. 6010 registrato in Benevento il 10.05.2004 al n. 745 – allegato nella CTP).
Passando al merito, è noto che la normativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato o dai concessionari prevede una netta distinzione tra gli attraversamenti aerei e quelli con appoggio su proprietà altrui, prescrivendo solo per questi ultimi il rispetto di particolari formalità per la costituzione delle relative servitù.
Ciò posto, va rilevato che la normativa applicabile al caso in esame è rappresentata dagli artt. 90, 91
e 92 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
L'art. 90, comma 1, del citato decreto, riconosce, esplicitamente, carattere di pubblica utilità agli impianti di telecomunicazione e alle connesse opere accessorie da esercitarsi dallo Stato e dai concessionari agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione.
Secondo, poi, il successivo art. 91 – nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato – dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma 5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021), negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3)
e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
Tuttavia, l'art. 92 dispone che “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”.
La disciplina distingue, dunque, le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario – in mancanza del consenso del proprietario – il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass.
15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”.
Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma (art. 91) qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.
Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.
Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma – specificamente – solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.
È invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio siano posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass.
12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass.
4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico
(ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988).
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, insistente sulle particelle di parte attrice, non risulta che sia stato acquisito il preventivo assenso della stessa né risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria prevista dalla legge.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto, anche tramite perizia di parte, come la palificazione per cui
è causa all'interno del proprio fondo sia stata realizzata per portare la linea telefonica a terzi.
Di contro, ha contestato solo genericamente tale circostanza e, pur potendo agevolmente CP_1 dimostrare in via documentale il fatto che sarebbe stata l'attrice a richiedere l'installazione della linea telefonica, la convenuta non ha provato che ciò sia avvenuto con il preventivo consenso della proprietaria, né risulta che sia stata avviata e terminata la procedura ablatoria prevista dalla legge, anzi, nel costituirsi in giudizio, la stessa ha ammesso che grazie alla palificazione oggetto di lite era stato possibile attivare diversi nuovi impianti (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del 21.01.21).
Deriva da quanto detto che l'imposizione della servitù è avvenuta illegittimamente, in quanto gli appezzamenti di terreno dell'attrice risultano, effettivamente, interessati dall'attraversamento di apparecchiature elettroniche funzionali ad impianti di telecomunicazione a servizio di terze utenze,
e che le stesse sono state realizzate in assenza di un titolo di servitù volontaria ovvero di altro provvedimento autorizzativo.
Va a tale scopo evidenziato che, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, la costituzione della servitù di telefonia può avvenire solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo e, per l'effetto, la società concessionaria del servizio non può invocare la disciplina dell'art. 1032 c. c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità (“numerus clausus”) non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati” (ex multis Cass. S.U. 16 gennaio
1986 n. 207).
Non è, quindi, meritevole di condivisione l'eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata da
, dal momento che per potere usucapire un diritto di servitù in danno del fondo attoreo CP_1
avrebbe dovuto dedurre la titolarità di un fondo a cui vantaggio imporre il peso, essendo CP_1 indefettibile il requisito della predialità per la configurabilità di una servitù.
Pertanto, stante l'assenza di qualunque deduzione sull'esistenza del preteso fondo dominante, detta eccezione deve essere rigettata. In merito alle richieste avanzate dall'attrice in ordine al pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva ed il risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà, le stesse posso essere accolte.
Nella specie, il consulente, a seguito di un accurato sopralluogo della proprietà della , dopo Pt_1 aver descritto le caratteristiche del fondo agricolo, dei contestati pali della e CP_1 dell'intera area, ha constatato che le particelle 1159, 1176, 1178, 1183 e 1184 sono occupate da 14 pali installati dalla , di cui 13 in legno e 1 con struttura in resina, collocati sia lungo il CP_1 perimetro che all'interno dell'area fondiaria, e che gli stessi sostengono un cavo telefonico lungo
395,52 metri, di cui 18,5 mt installati direttamente sulla parete esterna del fabbricato di parte attrice
(p.lla 63), che la maggior parte di detti manufatti non forniscono utenza telefonica all'attrice, in quanto solo un limitatissimo tratto della linea telefonica fornisce simultaneamente utenza telefonica sia al fabbricato di parte attrice che a terzi (cfr. pag. 19 CTU). Inoltre, è stato appurato che detti manufatti sulle p.lle 1159 e 1178 comportano un'intersecazione aerea del cavo telefonico con la chioma degli alberi ivi esistenti, mentre sulle p.lle 1176,1183 e 1184 danno luogo ad ulteriori inconvenienti consistenti nell'impossibilità di delimitare il confine mediante la costruzione di un muretto di recinzione e di impiantare una siepe di conifere o di alberi di alto fusto come barriera antivento, oltre ad arrecare un pregiudizio estetico-architettonico al fabbricato della di cui Pt_1 alla p.lla 63.
In definitiva, in linea con le risultanze della CTU, si può affermare con certezza che la società convenuta ha illegittimamente occupato la proprietà attorea, ragion per cui va condannata al risarcimento del danno, che è stato correttamente valutato dal CTU nell'elaborato peritale, in quanto condivisibile ed immune da vizi logici od errori, per la somma complessiva di € 20.106,54, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo (di cui € 5.165,12 a titolo di indennità per l'occupazione dei terreni a seguito dell'installazione dei pali e dei cavi telefonici aerei, ed €
14.941,42 per la limitazione dell'accessibilità alle singole particelle ed il deprezzamento del valore del fondo).
Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara illegittima ed abusiva l'occupazione da parte di della proprietà di parte CP_1 attrice e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento in favore di della somma di 20.106,54 a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice per tale illegittima apposizione dei cavi e pali di sostegno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo, come in motivazione;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 251,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.to Morrone Mario, dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Benevento, il 14.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano