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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4743/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4743/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
Michele Picardi ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Vincenzo Salvati ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
, residente come in atti CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che l'appellante nell'atto di appello è indicata come
. Controparte_3
Tuttavia, il Tribunale evidenzia che si tratta inequivocabilmente di un errore materiale, che si è già corretto nell'intestazione della presente sentenza. Infatti, nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, nella sentenza di primo grado, nella richiesta di risarcimento danni,
nel verbale di pronto soccorso e nei certificati medici prodotti l'appellante viene indicata come . Parte_1
Né dubbi possono sorgere in relazione all'identificazione dell'appellante, poiché nei medesimi atti di cui sopra nei quali l'appellante è indicata come tutte Parte_1
le volte che ne è indicata anche la data di nascita essa corrisponde a quella riferita nell'atto di appello a . Controparte_3
Pertanto, la presente sentenza dovrà fare riferimento a quale appellante. Parte_1
Tanto chiarito, va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio
[...]
proponeva appello avverso la Sentenza n. 119/2019, emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Nola, in data 09.01.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
10.01.2019.
L'appellante, sulla base dell'unico motivo di impugnazione con il quale censurava l'omessa motivazione per non aver il Giudice di prime cure specificatamente argomentato le ragioni di fatto e di diritto per le quali si era attenuto solo in parte alle risultanze peritali per la quantificazione del quantum debeatur, chiedeva all'adito Tribunale la riforma parziale dell'impugnata sentenza nei termini indicati in atti, con vittoria delle spese e delle competenze professionali del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la società appellata,
2 rimasta contumace in primo grado, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di appello.
Non si costituiva in giudizio, invece, , nonostante la regolarità della disposta CP_2
rinotifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi che in atti vi è la copia parziale della sentenza impugnata,
mancando la pagina 2 della stessa, ove, verosimilmente, è ricostruito l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Orbene, va precisato che nel caso di specie non vi sono gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo emerso alcun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti.
La causa, quindi, va decisa allo stato degli atti.
Ora, in casi simili è stato osservato che l'art. 347, co. II, c.p.c. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva fissata a tale scopo.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013).
3 L'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza del mancato deposito della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato la sentenza, una dilazione per giustificati motivi.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, comunque, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e,
segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez. II, Sent.
n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n.
10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza appellata non consente di evincere in modo esaustivo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice
di prime cure per la decisione e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza della doglianza dell'appellante.
In altri termini, non può valutarsi la fondatezza dell'unico motivo di appello, relativo sostanzialmente al quantum risarcitorio, ossia all'asserita omessa motivazione in merito alla decisione del Giudice di pace di aderire solo parzialmente alle risultanze peritali.
Ed invero, il contenuto mancante della sentenza impugnata (si ribadisce che la sentenza prodotta manca della seconda pagina) non è desumibile in modo inequivoco dal breve
4 periodo della sentenza de qua riportato dall'appellante nell'atto introduttivo in quanto non può escludersi che il Giudice di pace poco prima del suddetto periodo (e, quindi, proprio nella pagina mancante) abbia specificatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle risultanze cui era giunto il C.T.U.
Non essendo possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia integrale della sentenza e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto la mancata produzione integrale della sentenza appellata impedisce al Tribunale di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013).
Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
La produzione della copia non integrale della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra il motivo d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti.
La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità dell'unico motivo di appello.
Infatti, nella copia incompleta della sentenza in atti manca completamente la “parte motiva”
della stessa.
Inoltre, si rileva che l'appellata costituita, pur eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, la carenza di prova della legittimazione attiva e/o passiva, l'infondatezza della domanda attorea, la mancata prova del
quantum richiesto nonché la non cumulabilità degli interessi alla svalutazione monetaria, di fatto non ha proposto formale appello incidentale avverso la sentenza impugnata, né avrebbe
5 potuto farlo, essendosi costituita tardivamente in giudizio.
Inoltre, ha chiesto in via preliminare la declaratoria di Controparte_1
nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, nel merito ha domandato il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto.
Orbene, la parte che è rimasta contumace in primo grado e che successivamente si costituisce nel giudizio di appello trova le medesime preclusioni previste dalle regole generali: non può sollevare né eccezioni non rilevabili d'ufficio, né può richiedere prove nuove che non siano state sollevate o richieste in primo grado.
Pertanto, non avendo svolto difese durante il primo giudizio, tutto ciò che l'ex contumace potrà fare in appello è contestare la non corretta interpretazione dei fatti da parte del Giudice
di primo grado.
Ebbene, nel caso di specie, si ribadisce, l'appellato non ha censurato alcuna parte della sentenza impugnata, proponendo appello incidentale. Quindi, le summenzionate eccezioni della società appellata devono essere considerate a maggior ragione tardive, essendosi la stessa costituita tardivamente in appello e non essendosi costituita affatto nel giudizio di primo grado.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il Giudice, in caso di rigetto (e, a maggior ragione, a parere di questo Tribunale, nel caso di declaratoria di inammissibilità) del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. ex multis, Cass. Civ. S.U. Sent. n.
15559/2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Né conclusioni opposte possono essere in proposito suffragate dal fatto che la società
appellata ha chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio senza proporre specifici
6 motivi di appello incidentale (che, come sopra evidenziato, in ogni caso sarebbe stato tardivo), a voler tacere del fatto che, non essendosi costituita in primo grado, non sono ravvisabili, comunque, spese di lite di cui la suindicata parte possa ottenere il rimborso con riferimento al giudizio di prime cure.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse,
dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia di esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese CP_2
del giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) per l'effetto, conferma, la Sentenza n. 119/2019 del Giudice di Pace di Nola, emessa il
09.01.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 10.01.2019, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello;
7 4) nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento a . CP_2
Così deciso in Nola, lì 19.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4743/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
Michele Picardi ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Vincenzo Salvati ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
, residente come in atti CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che l'appellante nell'atto di appello è indicata come
. Controparte_3
Tuttavia, il Tribunale evidenzia che si tratta inequivocabilmente di un errore materiale, che si è già corretto nell'intestazione della presente sentenza. Infatti, nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, nella sentenza di primo grado, nella richiesta di risarcimento danni,
nel verbale di pronto soccorso e nei certificati medici prodotti l'appellante viene indicata come . Parte_1
Né dubbi possono sorgere in relazione all'identificazione dell'appellante, poiché nei medesimi atti di cui sopra nei quali l'appellante è indicata come tutte Parte_1
le volte che ne è indicata anche la data di nascita essa corrisponde a quella riferita nell'atto di appello a . Controparte_3
Pertanto, la presente sentenza dovrà fare riferimento a quale appellante. Parte_1
Tanto chiarito, va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio
[...]
proponeva appello avverso la Sentenza n. 119/2019, emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Nola, in data 09.01.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
10.01.2019.
L'appellante, sulla base dell'unico motivo di impugnazione con il quale censurava l'omessa motivazione per non aver il Giudice di prime cure specificatamente argomentato le ragioni di fatto e di diritto per le quali si era attenuto solo in parte alle risultanze peritali per la quantificazione del quantum debeatur, chiedeva all'adito Tribunale la riforma parziale dell'impugnata sentenza nei termini indicati in atti, con vittoria delle spese e delle competenze professionali del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio la società appellata,
2 rimasta contumace in primo grado, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di appello.
Non si costituiva in giudizio, invece, , nonostante la regolarità della disposta CP_2
rinotifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi che in atti vi è la copia parziale della sentenza impugnata,
mancando la pagina 2 della stessa, ove, verosimilmente, è ricostruito l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Orbene, va precisato che nel caso di specie non vi sono gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo emerso alcun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti.
La causa, quindi, va decisa allo stato degli atti.
Ora, in casi simili è stato osservato che l'art. 347, co. II, c.p.c. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva fissata a tale scopo.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013).
3 L'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza del mancato deposito della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato la sentenza, una dilazione per giustificati motivi.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, comunque, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e,
segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez. II, Sent.
n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n.
10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza appellata non consente di evincere in modo esaustivo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice
di prime cure per la decisione e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza della doglianza dell'appellante.
In altri termini, non può valutarsi la fondatezza dell'unico motivo di appello, relativo sostanzialmente al quantum risarcitorio, ossia all'asserita omessa motivazione in merito alla decisione del Giudice di pace di aderire solo parzialmente alle risultanze peritali.
Ed invero, il contenuto mancante della sentenza impugnata (si ribadisce che la sentenza prodotta manca della seconda pagina) non è desumibile in modo inequivoco dal breve
4 periodo della sentenza de qua riportato dall'appellante nell'atto introduttivo in quanto non può escludersi che il Giudice di pace poco prima del suddetto periodo (e, quindi, proprio nella pagina mancante) abbia specificatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle risultanze cui era giunto il C.T.U.
Non essendo possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia integrale della sentenza e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto la mancata produzione integrale della sentenza appellata impedisce al Tribunale di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013).
Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
La produzione della copia non integrale della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra il motivo d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti.
La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità dell'unico motivo di appello.
Infatti, nella copia incompleta della sentenza in atti manca completamente la “parte motiva”
della stessa.
Inoltre, si rileva che l'appellata costituita, pur eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, la carenza di prova della legittimazione attiva e/o passiva, l'infondatezza della domanda attorea, la mancata prova del
quantum richiesto nonché la non cumulabilità degli interessi alla svalutazione monetaria, di fatto non ha proposto formale appello incidentale avverso la sentenza impugnata, né avrebbe
5 potuto farlo, essendosi costituita tardivamente in giudizio.
Inoltre, ha chiesto in via preliminare la declaratoria di Controparte_1
nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, nel merito ha domandato il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto.
Orbene, la parte che è rimasta contumace in primo grado e che successivamente si costituisce nel giudizio di appello trova le medesime preclusioni previste dalle regole generali: non può sollevare né eccezioni non rilevabili d'ufficio, né può richiedere prove nuove che non siano state sollevate o richieste in primo grado.
Pertanto, non avendo svolto difese durante il primo giudizio, tutto ciò che l'ex contumace potrà fare in appello è contestare la non corretta interpretazione dei fatti da parte del Giudice
di primo grado.
Ebbene, nel caso di specie, si ribadisce, l'appellato non ha censurato alcuna parte della sentenza impugnata, proponendo appello incidentale. Quindi, le summenzionate eccezioni della società appellata devono essere considerate a maggior ragione tardive, essendosi la stessa costituita tardivamente in appello e non essendosi costituita affatto nel giudizio di primo grado.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il Giudice, in caso di rigetto (e, a maggior ragione, a parere di questo Tribunale, nel caso di declaratoria di inammissibilità) del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. ex multis, Cass. Civ. S.U. Sent. n.
15559/2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Né conclusioni opposte possono essere in proposito suffragate dal fatto che la società
appellata ha chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio senza proporre specifici
6 motivi di appello incidentale (che, come sopra evidenziato, in ogni caso sarebbe stato tardivo), a voler tacere del fatto che, non essendosi costituita in primo grado, non sono ravvisabili, comunque, spese di lite di cui la suindicata parte possa ottenere il rimborso con riferimento al giudizio di prime cure.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse,
dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia di esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese CP_2
del giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) per l'effetto, conferma, la Sentenza n. 119/2019 del Giudice di Pace di Nola, emessa il
09.01.2019 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 10.01.2019, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) compensa integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello;
7 4) nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento a . CP_2
Così deciso in Nola, lì 19.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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