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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. v.g. 22189/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 22189/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Sabbadini Chiara Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Sabbadini Chiara CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“a) affidare i figli minori in modo condiviso a entrambe i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente;
b) i figli avranno residenza abituale con la madre in Padenghe sul Garda (BS) alla via Antonio Vivaldi
n. 43, con collocamento prevalente presso ella;
c) il IG. verserà, a titolo di mantenimento dei due figli minori, la cifra totale di Euro 1.300 CP_1 mensili (di cui fino a € 150,00 in buoni pasto), rivalutabile annualmente su indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente della IG.ra , avente IBAN Parte_1
[...];
d) l'assegno unico verrà richiesto e percepito interamente dalla IG.ra che indicherà come Parte_1 pagina 1 di 4 100% a suo carico i due figli minori a tale fine, senza necessaria ulteriore autorizzazione del IG. , CP_1
che rinuncia con questo atto al 50% di quota lui spettante e che deve intendersi come integrazione del contributo al mantenimento stabilito nel punto c) del presente ricorso;
e) agli altri fini fiscali, particolare riferimento alle detrazioni relative alle spese detraibili, 1a IG.ra acconsente, sino a che permarranno per lei le condizioni di beneficio del regime fiscale cd. Parte_1
"forfettario", che il sig. indichi come fiscalmente a proprio carico entrambe ai figli al 100%; CP_1
f) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, necessarie ai figli nella misura del 50%, secondo il protocollo in vigore presso il tribunale di Brescia, fatte salve quelle relative a cure odontoiatriche che restano in capo al IG. per l'intera somma;
CP_1
g) le spese relative alla mensa scolastica si intendono comprese nella quota di contributo al mantenimento di cui al punto c), qualora le stesse venissero sostenute dal IG. , verranno restituite dalla IG.ra CP_1
Parte_1
PIANO GENITORIALE
h) I figli frequentano attualmente:
-RG la classe 5 della scuola primaria dell'istituto scolastico RG Hack in Padenghe sul
Garda (BS):
-Massimo La classe 3 della scuola primaria dell'istituto scolastico Marghenita Hack in Padenghe sul
Garda (BS);
i) durante il tempo libero, i figli frequentano le seguenti attività ludico/sportivo/ricreative:
- RG scuola di volley presso la palestra di Padenghe sul Ganda (BS) e scuola di canto presso l'accademia musicale Novalis di Padenghe sul Garda (BS)
- scuola di chitarra presso l'accademia musicale di Novalis Di Padenghe Sul Garda (BS); Per_1
j) il padre terrà con sè i figli con la seguente alternanza settimanale:
- SETT. 1 dal giovedì mattina al sabato mattina con riaccompagnamento presso la casa familiare a sabati alternati una volta prima del pranzo e una volta dopo il pranzo
- SETT. 2 dal giovedì sino al lunedì mattina;
k) si specifica la facoltà di permanenza e pernotto presso i nonni materni (o paterni qualora i primi siano impossibilitati) per un venerdì al mese, così che una delle due settimane indicate come SETT. 1 nel punto j) i figli minori resteranno col padre dal giovedì al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, mentre staranno coi nonni dall'uscita da scuola del venerdì e sino al riaccompagnamento dalla madre il pagina 2 di 4 sabato, fatte salve ragioni di urgenza e necessita pet cui i minori non potranno stare con i nonni e resteranno con il padre;
l) durante le festività natalizie si rispetterà il criterio dell'alternanza e ciascun genitore trascorrerà una settimana intera con i figli, comunicando e accordandosi con l'altro genitore almeno due mesi prima rispetto a eventuali viaggi/spostamenti/etc.;
m) anche nel periodo pasquale vigerà 1'alternanza annuale tra i genitori considerando 3 giorni consecutivi con ciascun genitore (alternati Pasqua e Lunedi di Pasqua salvo diversi accordi)
n) durante il periodo estivo, salvo diversi accordi, verrà mantenuto in essere il calendario di alternanze di cui al punto j). Ciascuno dei genitori trascorrerà 2 settimane che possono essere anche non consecutive con i figli. le settimane di permanenza con ciascun genitore (sia di viaggio sia di permanenza nel domicilio degli stessi) dovranno essere concordate entro il giorno 15 del mese di aprile;
o)durante i periodi di sospensione scolastica che superino i 3 giorni che non sono compresi in quelli precedentemente indicati, i ricorrenti divideranno in modo equo le giornate lavorative di presenza dei figli minori;
p) il IG. si impegna, entro 15 giorni dalla sottoscrizione CP_1
del presente ricorso, a spostare la propria residenza nell'attuale domicilio dello stesso o altro luogo ove deciderà di risiedere;
q) a seguito della modifica di cui al punto p) verranno riconsegnate alla IG.ra tutte le copie Parte_1
delle chiavi in possesso dei familiari, ad eccezione di quelle in possesso del IG. stesso che le CP_1
utilizzerà previo accordo con la IG.ra e solo in situazioni di eccezionale specialità o gravità; Parte_1
r) spese legali compensate.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2024, e , Parte_1 CP_1
premesso di essere genitori di RG nata il [...] e di nato il [...], Per_1
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
In data 21.11.2024 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni/ il Collegio dispone in conformità.
pagina 3 di 4 Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 22189/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Sabbadini Chiara Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Sabbadini Chiara CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“a) affidare i figli minori in modo condiviso a entrambe i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente;
b) i figli avranno residenza abituale con la madre in Padenghe sul Garda (BS) alla via Antonio Vivaldi
n. 43, con collocamento prevalente presso ella;
c) il IG. verserà, a titolo di mantenimento dei due figli minori, la cifra totale di Euro 1.300 CP_1 mensili (di cui fino a € 150,00 in buoni pasto), rivalutabile annualmente su indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente della IG.ra , avente IBAN Parte_1
[...];
d) l'assegno unico verrà richiesto e percepito interamente dalla IG.ra che indicherà come Parte_1 pagina 1 di 4 100% a suo carico i due figli minori a tale fine, senza necessaria ulteriore autorizzazione del IG. , CP_1
che rinuncia con questo atto al 50% di quota lui spettante e che deve intendersi come integrazione del contributo al mantenimento stabilito nel punto c) del presente ricorso;
e) agli altri fini fiscali, particolare riferimento alle detrazioni relative alle spese detraibili, 1a IG.ra acconsente, sino a che permarranno per lei le condizioni di beneficio del regime fiscale cd. Parte_1
"forfettario", che il sig. indichi come fiscalmente a proprio carico entrambe ai figli al 100%; CP_1
f) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, necessarie ai figli nella misura del 50%, secondo il protocollo in vigore presso il tribunale di Brescia, fatte salve quelle relative a cure odontoiatriche che restano in capo al IG. per l'intera somma;
CP_1
g) le spese relative alla mensa scolastica si intendono comprese nella quota di contributo al mantenimento di cui al punto c), qualora le stesse venissero sostenute dal IG. , verranno restituite dalla IG.ra CP_1
Parte_1
PIANO GENITORIALE
h) I figli frequentano attualmente:
-RG la classe 5 della scuola primaria dell'istituto scolastico RG Hack in Padenghe sul
Garda (BS):
-Massimo La classe 3 della scuola primaria dell'istituto scolastico Marghenita Hack in Padenghe sul
Garda (BS);
i) durante il tempo libero, i figli frequentano le seguenti attività ludico/sportivo/ricreative:
- RG scuola di volley presso la palestra di Padenghe sul Ganda (BS) e scuola di canto presso l'accademia musicale Novalis di Padenghe sul Garda (BS)
- scuola di chitarra presso l'accademia musicale di Novalis Di Padenghe Sul Garda (BS); Per_1
j) il padre terrà con sè i figli con la seguente alternanza settimanale:
- SETT. 1 dal giovedì mattina al sabato mattina con riaccompagnamento presso la casa familiare a sabati alternati una volta prima del pranzo e una volta dopo il pranzo
- SETT. 2 dal giovedì sino al lunedì mattina;
k) si specifica la facoltà di permanenza e pernotto presso i nonni materni (o paterni qualora i primi siano impossibilitati) per un venerdì al mese, così che una delle due settimane indicate come SETT. 1 nel punto j) i figli minori resteranno col padre dal giovedì al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, mentre staranno coi nonni dall'uscita da scuola del venerdì e sino al riaccompagnamento dalla madre il pagina 2 di 4 sabato, fatte salve ragioni di urgenza e necessita pet cui i minori non potranno stare con i nonni e resteranno con il padre;
l) durante le festività natalizie si rispetterà il criterio dell'alternanza e ciascun genitore trascorrerà una settimana intera con i figli, comunicando e accordandosi con l'altro genitore almeno due mesi prima rispetto a eventuali viaggi/spostamenti/etc.;
m) anche nel periodo pasquale vigerà 1'alternanza annuale tra i genitori considerando 3 giorni consecutivi con ciascun genitore (alternati Pasqua e Lunedi di Pasqua salvo diversi accordi)
n) durante il periodo estivo, salvo diversi accordi, verrà mantenuto in essere il calendario di alternanze di cui al punto j). Ciascuno dei genitori trascorrerà 2 settimane che possono essere anche non consecutive con i figli. le settimane di permanenza con ciascun genitore (sia di viaggio sia di permanenza nel domicilio degli stessi) dovranno essere concordate entro il giorno 15 del mese di aprile;
o)durante i periodi di sospensione scolastica che superino i 3 giorni che non sono compresi in quelli precedentemente indicati, i ricorrenti divideranno in modo equo le giornate lavorative di presenza dei figli minori;
p) il IG. si impegna, entro 15 giorni dalla sottoscrizione CP_1
del presente ricorso, a spostare la propria residenza nell'attuale domicilio dello stesso o altro luogo ove deciderà di risiedere;
q) a seguito della modifica di cui al punto p) verranno riconsegnate alla IG.ra tutte le copie Parte_1
delle chiavi in possesso dei familiari, ad eccezione di quelle in possesso del IG. stesso che le CP_1
utilizzerà previo accordo con la IG.ra e solo in situazioni di eccezionale specialità o gravità; Parte_1
r) spese legali compensate.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 18.12.2024, e , Parte_1 CP_1
premesso di essere genitori di RG nata il [...] e di nato il [...], Per_1
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
In data 21.11.2024 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni/ il Collegio dispone in conformità.
pagina 3 di 4 Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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