CA
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2024, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando --------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Ernesta Tarantino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Gravina in Puglia – 19.3.1956), rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Roberto Giglio, elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla Via
Casale n. 38, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
con Controparte_1 sede in Roma, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele De P.IVA_1
Leonardis ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale;
CP_1
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso depositato il 20.4.2021, adiva il Tribunale del Parte_1 lavoro di Bari deducendo: a) di aver presentato l'1.2.2021 domanda di pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/92; b) che l' aveva rigettato la CP_1 domanda in quanto l'istante era stata riconosciuta invalida in misura non inferiore all'80% dall'1.2.2021 (data della domanda), pertanto la prestazione avrebbe avuto decorrenza dal marzo 2022; c) di aver presentato ricorso al comitato provinciale per contestare la decorrenza del trattamento pensionistico;
d) di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge dal gennaio 2013.
1.2. Chiedeva, pertanto, di: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia prevista dal D. leg.vo 503/92 dal mese di Gennaio 2013, o da quella data ritenuta di giustizia e, comunque in CP_ epoca antecedente a quella riconosciuta dall' in Febbraio 2021; 2. Di conseguenza, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi in favore della ricorrente dalla data della effettiva decorrenza della pensione stante la finestra mobile e l'aspettativa di vita, oltre ad interessi legali come per legge e comunque nei limiti della prescrizione prevista per legge;
3.
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze legali della presente CP_1 procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. 1 1.3. Si costituiva nel giudizio l' deducendo che con visita medica collegiale del CP_1
15.5.2021 la era stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore Parte_1 all'80% dall'1.9.2020, sicché avrebbe percepito il trattamento pensionistico da ottobre 2021, “ovvero 12 mesi dal riconoscimento del requisito sanitario”.
1.4. In ogni caso, secondo l' , era irrilevante “la circostanza del pregresso CP_1 stato di salute della ricorrente, posto che ai fini del giudizio conta l'apertura del procedimento amministrativo che determina la decorrenza di legge della prestazione invocata”. Concludeva, quindi, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere “ove accettata la decorrenza di ottobre 2021 fissata dall' ”. CP_1
2.1. Con sentenza resa in data 11.1.2022 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda e compensava le spese processuali.
2.2. In particolare, il primo giudice riteneva che l' avesse correttamente CP_1 riconosciuto in via amministrativa la pensione di vecchiaia anticipata dal 2021 e non dall'insorgenza del requisito sanitario applicando la normativa relativa alle c.d. “finestre mobili” di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010.
3.1. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 3.6.2022, proponeva appello
, dolendosi dell'erroneità della sentenza alla stregua dei motivi Parte_1 che di seguito si riepilogano e si valutano.
3.2. Chiedeva l'appellante che, in riforma della pronuncia gravata, fosse accolta la domanda formulata mediante il ricorso introduttivo della controversia.
3.3. Ripristinato il contraddittorio, l' si costituiva e concludeva per il rigetto del CP_1 gravame.
3.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, eseguito l'accertamento peritale, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di appello la censura la statuizione del primo Parte_1 giudice per aver omesso e/o erroneamente valutato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia.
4.2. In particolare, sostiene l'appellante che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. Lgs. 503/92, i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 20 anni di contributi, di un'età anagrafica di 55 anni (per le donne), dello stato di disoccupazione e riconosciuti invalidi civili in misura non inferiore all'80% possono accedere alla pensione di vecchiaia senza attendere l'età anagrafica prevista dalla normativa vigente. Inoltre, in ordine alla decorrenza, richiama la circolare n. 65 del 6.3.1995, secondo cui, CP_1 accertato lo stato di invalidità non inferiore all'80%, “la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente”, a prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pag. 2/6 5.1. Con il secondo motivo di appello la censura la statuizione di primo Parte_1 grado in ordine alla compensazione delle spese avendo l' riconosciuto il CP_1 requisito sanitario solo nel corso del giudizio.
******
6.1. L'appello è infondato e va rigettato.
6.2. Va preliminarmente osservato che l'art. 1 del D.L.vo 503/1992, rubricato “Età per il pensionamento di vecchiaia”, al comma 1 dispone che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata” e al comma 8 prevede che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
6.3. La circolare n. 65 del 6.3.1995 dispone che “…Ove gli uffici sanitari CP_1 dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Al riguardo non assume rilievo la circostanza che l'invalidità sia preesistente all'inizio del rapporto assicurativo. Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti”.
6.4. Peraltro, rileva la Corte che, come correttamente evidenziato dall'appellante, l' ha liquidato alla il trattamento pensionistico a decorrere da CP_1 Parte_1 settembre 2020 (cfr. delibera n. 2123628 del 18.5.2021 allegata al fascicolo di parte della ), a seguito del riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore Parte_1 all'80% attribuito con la visita medica collegiale del 15.5.2021, ovvero in epoca antecedente alla domanda amministrativa dell'1.2.2021 e a prescindere dalla stessa.
7.1. Pertanto, le specifiche doglianze medico-legali contenute nell'atto di gravame hanno suggerito l'opportunità – come dianzi si è detto – di eseguire un esame peritale.
7.2. Al CTU officiato in questo grado del giudizio, Dott. è stato posto Persona_1 il seguente quesito: “accerti il CTU sulla scorta della documentazione medica in atti prodotta dall'appellante ed ove possibile, la data di effettiva decorrenza della percentuale invalidante dell'80% (già accertata in sede amministrativa nel settembre 2020), valutando all'uopo se essa possa effettivamente retroagire sino al mese di gennaio 2013 come ipotizzato dalla;
compia il c.t.u. ogni altro Parte_1 accertamento utile ai fini di causa”.
7.3. Il Dott. all'esito di accertamenti diagnostici accurati e sulla base della Per_1 documentazione sanitaria fornita dall'appellante, ha riferito che Parte_1 presenta “Da molti anni ipotiroidismo in trattamento sostitutivo…. Dal 2006 diabete mellito tipo II attualmente in trattamento con Metformina 500 mg… Nel 2013 pag. 3/6 periartrite spalla sx diagnosticata alla visita ortopedica del 28/5/2013 dal dott. che consigliava RM poi effettuata il 3/7/2013 c/o la U.O.C. di Persona_2
Radiologia del P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera (riscontro di tendinopatia del sovraspinoso e del CLB). In data 9/7/2013 visita ortopedica del dott. c/o il Per_2
Centro Medico “Mondosalute” di Gravina in Puglia con diagnosi: “Periartrite spalla sx con lesione del sovraspinoso”. La sig.ra riferisce di Parte_1 accusare dolori al rachide cervicale e lombare, dolori al ginocchio sinistro e alla spalla sx…”.
7.4. In particolare, il Dott. ha evidenziato, nella relazione peritale depositata Per_1 il 22.3.2024, che la è affetta da “Diabete mellito tipo 2 in discreto Parte_1 compenso metabolico. Iniziale gonartrosi bilaterale con minimo impegno funzionale al ginocchio sinistro e Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple lombari e con modesta limitazione funzionale in soggetto con Obesità di I classe. Periartrite spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori e con modesta limitazione funzionale. Ipotiroidismo post-tiroidite in trattamento sostitutivo”. Il Diabete mellito tipo 2 è in discreto compenso metabolico … è assimilato nelle tabelle di cui al DM 5/2/92 al “cod. 9309 - Diabete mellito tipo 1°o 2° con micro – macroangiopatie con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III)” con invalidità “41%-50%”. Nel caso specifico si ritiene assegnare al Diabete mellito tipo 2 (in trattamento per os in maniera piuttosto efficace negli anni) una percentuale di invalidità del 45% attualmente ed in misura certamente non più elevata negli anni precedenti. Iniziale gonartrosi bilaterale con minimo impegno funzionale al ginocchio sinistro e Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple e con modesto impegno funzionale in soggetto con Obesità di I classe (BMI 32,8) può essere assimilato nelle tabelle di I.C. al “cod. 7105 – Obesità con BMI tra 35 e 40 con complicanze artrosiche” con invalidità “31% - 40%”. La ricorrente è affetta da obesità di I classe con BMI 32,8 con complicanze artrosiche del rachide lombo- sacrale e delle ginocchia (+ a sx) con modesto impegno funzionale e con Lasegue negativo bilateralmente per cui si ritiene che il punteggio invalidante massimo attribuibile sia il 35% attualmente e certamente non superiore negli anni precedenti
(con un peso corporeo piuttosto stabile negli anni). Periartrite spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori e con modesta limitazione funzionale per la cui valutazione bisogna tener conto della indicazione nelle tabelle di cui al D.M.
5/2/92 al “cod. 7215 - ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE con punteggio fisso 25%”; nel caso specifico tenendo conto della limitazione funzionale e dell'interessamento della cuffia dei rotatori si ritiene congrua la valutazione del 20%. Riguardo all'Ipotiroidismo post-tiroidite in trattamento sostitutivo con TI bisogna tener conto che nelle tabelle di I.C. troviamo al “cod. 9320 – Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” un punteggio invalidante fisso “11%”, la tiroidectomia post-tiroidite non può essere più grave e con valutazione maggiore della Tiroidectomia per neoplasia tiroidea con prognosi certamente favorevole. Per cui si attribuisce all'ipotiroidismo post-tiroidite in trattamento sostitutivo una invalidità dell'11%. Adottando la formula a scalare pag. 4/6 per infermità coesistenti si ottiene una percentuale pari all'80%, per cui non inferiore all'80%, come riconosciuto dall' a seguito della domanda di pensione CP_1 di vecchiaia dell'1/2/2021, con diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° marzo 2022 (cioè dopo i 12 mesi della cosiddetta finestra contributiva).”
7.5. Il CTU ha sottolineato che “In base alla visita peritale, alla documentazione agli atti e quella ulteriore esibita alle O.P. (ed acquisita agli atti) la data effettiva della decorrenza della percentuale invalidante pari o superiore all'80% non può effettivamente retroagire sino al 2013 come ipotizzato dalla e non può Parte_1 retroagire oltre la data di settembre 2020 accertata in via amministrativa dall' CP_1 in seguito a visita collegiale del CML di Bari del 15/5/2021. Nella documentazione già agli atti ed in quella ulteriore esibita alle O.P. mancano: il certificato medico introduttivo alla domanda di pensione di vecchiaia, il relativo verbale della visita del 10/2/2021 con accertamento di una invalidità non inferiore all'80%; manca anche il verbale di collegiale medica del 10/5/2021 per cui non si sa con certezza se il verbale di collegiale è stato concorde tra le parti, come sembrerebbe dalla costituzione all'appello dell' base della visita peritale del 10/1/2024 e CP_2 della documentazione sanitaria ed amministrativa esaminata, la sig.ra Parte_1
non può essere riconosciuta con certezza medico-legale l'invalidità in
[...] percentuale pari o superiore all'80% antecedentemente al 1° settembre 2020 con decorrenza della pensione di vecchiaia dopo i 12 mesi della finestra contributiva cioè dal 1° ottobre 2021 come già riconosciuto, in seguito al ricorso amministrativo, dal Comitato Provinciale dell' con delibera del 18/5/2021.” CP_1
8.1. Orbene, questa Corte ritiene che l'elaborato peritale sia chiaro e convincente, sorretto da ampia motivazione e fondato su rigorose valutazioni medico legali, neppure contestate dalle parti, sicché merita completa adesione, non sussistendo i presupposti per procedere alla retrodatazione dell'invalidità.
*****
9.1. Anche il secondo motivo di appello, con il quale la si duole della Parte_1 compensazione delle spese, nonostante l' abbia riconosciuto il requisito CP_1 sanitario solo nel corso del giudizio, va rigettato in quanto, come correttamente rilevato dall' , il giudizio è stato introdotto il 20.4.2021, ovvero a soli 45 giorni CP_1 dalla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale del 6.3.2021.
9.2. La Corte rileva che, in ogni caso, il riconoscimento in via amministrativa è stato effettuato prima della notifica all' del ricorso introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado.
Invero, il ricorso è stato notificato all' sede di Bari il 24.6.2021 e all' sede CP_1 CP_1 di Altamura il 29.6.2021, mentre la delibera n. 2123628 del Comitato Provinciale, che ha riconosciuto la Terribile invalida in misura non inferiore all'80% con decorrenza dall'1.9.2020, è del 18.5.2021.
9.3. Inoltre, il riconoscimento in via amministrativa è avvenuto su basi diverse rispetto alla domanda oggetto del giudizio con la quale si invocava una retrodatazione al gennaio 2013.
*****
pag. 5/6 10.1. Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della statuizione impugnata.
10.2. Resta assorbita ogni altra questione.
10.3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
10.4. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
3.6.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 11.1.2022, nei confronti dell' , così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza CP_1 impugnata;
dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall' ; pone definitivamente a carico dell' il costo della CP_1 CP_1 consulenza tecnica espletata in questo grado del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 21 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando --------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Ernesta Tarantino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca -------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Gravina in Puglia – 19.3.1956), rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Roberto Giglio, elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla Via
Casale n. 38, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
con Controparte_1 sede in Roma, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele De P.IVA_1
Leonardis ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale;
CP_1
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso depositato il 20.4.2021, adiva il Tribunale del Parte_1 lavoro di Bari deducendo: a) di aver presentato l'1.2.2021 domanda di pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/92; b) che l' aveva rigettato la CP_1 domanda in quanto l'istante era stata riconosciuta invalida in misura non inferiore all'80% dall'1.2.2021 (data della domanda), pertanto la prestazione avrebbe avuto decorrenza dal marzo 2022; c) di aver presentato ricorso al comitato provinciale per contestare la decorrenza del trattamento pensionistico;
d) di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge dal gennaio 2013.
1.2. Chiedeva, pertanto, di: “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia prevista dal D. leg.vo 503/92 dal mese di Gennaio 2013, o da quella data ritenuta di giustizia e, comunque in CP_ epoca antecedente a quella riconosciuta dall' in Febbraio 2021; 2. Di conseguenza, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi in favore della ricorrente dalla data della effettiva decorrenza della pensione stante la finestra mobile e l'aspettativa di vita, oltre ad interessi legali come per legge e comunque nei limiti della prescrizione prevista per legge;
3.
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze legali della presente CP_1 procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. 1 1.3. Si costituiva nel giudizio l' deducendo che con visita medica collegiale del CP_1
15.5.2021 la era stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore Parte_1 all'80% dall'1.9.2020, sicché avrebbe percepito il trattamento pensionistico da ottobre 2021, “ovvero 12 mesi dal riconoscimento del requisito sanitario”.
1.4. In ogni caso, secondo l' , era irrilevante “la circostanza del pregresso CP_1 stato di salute della ricorrente, posto che ai fini del giudizio conta l'apertura del procedimento amministrativo che determina la decorrenza di legge della prestazione invocata”. Concludeva, quindi, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere “ove accettata la decorrenza di ottobre 2021 fissata dall' ”. CP_1
2.1. Con sentenza resa in data 11.1.2022 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda e compensava le spese processuali.
2.2. In particolare, il primo giudice riteneva che l' avesse correttamente CP_1 riconosciuto in via amministrativa la pensione di vecchiaia anticipata dal 2021 e non dall'insorgenza del requisito sanitario applicando la normativa relativa alle c.d. “finestre mobili” di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010.
3.1. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 3.6.2022, proponeva appello
, dolendosi dell'erroneità della sentenza alla stregua dei motivi Parte_1 che di seguito si riepilogano e si valutano.
3.2. Chiedeva l'appellante che, in riforma della pronuncia gravata, fosse accolta la domanda formulata mediante il ricorso introduttivo della controversia.
3.3. Ripristinato il contraddittorio, l' si costituiva e concludeva per il rigetto del CP_1 gravame.
3.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, eseguito l'accertamento peritale, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di appello la censura la statuizione del primo Parte_1 giudice per aver omesso e/o erroneamente valutato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia.
4.2. In particolare, sostiene l'appellante che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. Lgs. 503/92, i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 20 anni di contributi, di un'età anagrafica di 55 anni (per le donne), dello stato di disoccupazione e riconosciuti invalidi civili in misura non inferiore all'80% possono accedere alla pensione di vecchiaia senza attendere l'età anagrafica prevista dalla normativa vigente. Inoltre, in ordine alla decorrenza, richiama la circolare n. 65 del 6.3.1995, secondo cui, CP_1 accertato lo stato di invalidità non inferiore all'80%, “la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente”, a prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pag. 2/6 5.1. Con il secondo motivo di appello la censura la statuizione di primo Parte_1 grado in ordine alla compensazione delle spese avendo l' riconosciuto il CP_1 requisito sanitario solo nel corso del giudizio.
******
6.1. L'appello è infondato e va rigettato.
6.2. Va preliminarmente osservato che l'art. 1 del D.L.vo 503/1992, rubricato “Età per il pensionamento di vecchiaia”, al comma 1 dispone che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata” e al comma 8 prevede che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
6.3. La circolare n. 65 del 6.3.1995 dispone che “…Ove gli uffici sanitari CP_1 dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Al riguardo non assume rilievo la circostanza che l'invalidità sia preesistente all'inizio del rapporto assicurativo. Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti”.
6.4. Peraltro, rileva la Corte che, come correttamente evidenziato dall'appellante, l' ha liquidato alla il trattamento pensionistico a decorrere da CP_1 Parte_1 settembre 2020 (cfr. delibera n. 2123628 del 18.5.2021 allegata al fascicolo di parte della ), a seguito del riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore Parte_1 all'80% attribuito con la visita medica collegiale del 15.5.2021, ovvero in epoca antecedente alla domanda amministrativa dell'1.2.2021 e a prescindere dalla stessa.
7.1. Pertanto, le specifiche doglianze medico-legali contenute nell'atto di gravame hanno suggerito l'opportunità – come dianzi si è detto – di eseguire un esame peritale.
7.2. Al CTU officiato in questo grado del giudizio, Dott. è stato posto Persona_1 il seguente quesito: “accerti il CTU sulla scorta della documentazione medica in atti prodotta dall'appellante ed ove possibile, la data di effettiva decorrenza della percentuale invalidante dell'80% (già accertata in sede amministrativa nel settembre 2020), valutando all'uopo se essa possa effettivamente retroagire sino al mese di gennaio 2013 come ipotizzato dalla;
compia il c.t.u. ogni altro Parte_1 accertamento utile ai fini di causa”.
7.3. Il Dott. all'esito di accertamenti diagnostici accurati e sulla base della Per_1 documentazione sanitaria fornita dall'appellante, ha riferito che Parte_1 presenta “Da molti anni ipotiroidismo in trattamento sostitutivo…. Dal 2006 diabete mellito tipo II attualmente in trattamento con Metformina 500 mg… Nel 2013 pag. 3/6 periartrite spalla sx diagnosticata alla visita ortopedica del 28/5/2013 dal dott. che consigliava RM poi effettuata il 3/7/2013 c/o la U.O.C. di Persona_2
Radiologia del P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera (riscontro di tendinopatia del sovraspinoso e del CLB). In data 9/7/2013 visita ortopedica del dott. c/o il Per_2
Centro Medico “Mondosalute” di Gravina in Puglia con diagnosi: “Periartrite spalla sx con lesione del sovraspinoso”. La sig.ra riferisce di Parte_1 accusare dolori al rachide cervicale e lombare, dolori al ginocchio sinistro e alla spalla sx…”.
7.4. In particolare, il Dott. ha evidenziato, nella relazione peritale depositata Per_1 il 22.3.2024, che la è affetta da “Diabete mellito tipo 2 in discreto Parte_1 compenso metabolico. Iniziale gonartrosi bilaterale con minimo impegno funzionale al ginocchio sinistro e Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple lombari e con modesta limitazione funzionale in soggetto con Obesità di I classe. Periartrite spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori e con modesta limitazione funzionale. Ipotiroidismo post-tiroidite in trattamento sostitutivo”. Il Diabete mellito tipo 2 è in discreto compenso metabolico … è assimilato nelle tabelle di cui al DM 5/2/92 al “cod. 9309 - Diabete mellito tipo 1°o 2° con micro – macroangiopatie con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III)” con invalidità “41%-50%”. Nel caso specifico si ritiene assegnare al Diabete mellito tipo 2 (in trattamento per os in maniera piuttosto efficace negli anni) una percentuale di invalidità del 45% attualmente ed in misura certamente non più elevata negli anni precedenti. Iniziale gonartrosi bilaterale con minimo impegno funzionale al ginocchio sinistro e Spondiloartrosi lombare con discopatie multiple e con modesto impegno funzionale in soggetto con Obesità di I classe (BMI 32,8) può essere assimilato nelle tabelle di I.C. al “cod. 7105 – Obesità con BMI tra 35 e 40 con complicanze artrosiche” con invalidità “31% - 40%”. La ricorrente è affetta da obesità di I classe con BMI 32,8 con complicanze artrosiche del rachide lombo- sacrale e delle ginocchia (+ a sx) con modesto impegno funzionale e con Lasegue negativo bilateralmente per cui si ritiene che il punteggio invalidante massimo attribuibile sia il 35% attualmente e certamente non superiore negli anni precedenti
(con un peso corporeo piuttosto stabile negli anni). Periartrite spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori e con modesta limitazione funzionale per la cui valutazione bisogna tener conto della indicazione nelle tabelle di cui al D.M.
5/2/92 al “cod. 7215 - ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE con punteggio fisso 25%”; nel caso specifico tenendo conto della limitazione funzionale e dell'interessamento della cuffia dei rotatori si ritiene congrua la valutazione del 20%. Riguardo all'Ipotiroidismo post-tiroidite in trattamento sostitutivo con TI bisogna tener conto che nelle tabelle di I.C. troviamo al “cod. 9320 – Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” un punteggio invalidante fisso “11%”, la tiroidectomia post-tiroidite non può essere più grave e con valutazione maggiore della Tiroidectomia per neoplasia tiroidea con prognosi certamente favorevole. Per cui si attribuisce all'ipotiroidismo post-tiroidite in trattamento sostitutivo una invalidità dell'11%. Adottando la formula a scalare pag. 4/6 per infermità coesistenti si ottiene una percentuale pari all'80%, per cui non inferiore all'80%, come riconosciuto dall' a seguito della domanda di pensione CP_1 di vecchiaia dell'1/2/2021, con diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° marzo 2022 (cioè dopo i 12 mesi della cosiddetta finestra contributiva).”
7.5. Il CTU ha sottolineato che “In base alla visita peritale, alla documentazione agli atti e quella ulteriore esibita alle O.P. (ed acquisita agli atti) la data effettiva della decorrenza della percentuale invalidante pari o superiore all'80% non può effettivamente retroagire sino al 2013 come ipotizzato dalla e non può Parte_1 retroagire oltre la data di settembre 2020 accertata in via amministrativa dall' CP_1 in seguito a visita collegiale del CML di Bari del 15/5/2021. Nella documentazione già agli atti ed in quella ulteriore esibita alle O.P. mancano: il certificato medico introduttivo alla domanda di pensione di vecchiaia, il relativo verbale della visita del 10/2/2021 con accertamento di una invalidità non inferiore all'80%; manca anche il verbale di collegiale medica del 10/5/2021 per cui non si sa con certezza se il verbale di collegiale è stato concorde tra le parti, come sembrerebbe dalla costituzione all'appello dell' base della visita peritale del 10/1/2024 e CP_2 della documentazione sanitaria ed amministrativa esaminata, la sig.ra Parte_1
non può essere riconosciuta con certezza medico-legale l'invalidità in
[...] percentuale pari o superiore all'80% antecedentemente al 1° settembre 2020 con decorrenza della pensione di vecchiaia dopo i 12 mesi della finestra contributiva cioè dal 1° ottobre 2021 come già riconosciuto, in seguito al ricorso amministrativo, dal Comitato Provinciale dell' con delibera del 18/5/2021.” CP_1
8.1. Orbene, questa Corte ritiene che l'elaborato peritale sia chiaro e convincente, sorretto da ampia motivazione e fondato su rigorose valutazioni medico legali, neppure contestate dalle parti, sicché merita completa adesione, non sussistendo i presupposti per procedere alla retrodatazione dell'invalidità.
*****
9.1. Anche il secondo motivo di appello, con il quale la si duole della Parte_1 compensazione delle spese, nonostante l' abbia riconosciuto il requisito CP_1 sanitario solo nel corso del giudizio, va rigettato in quanto, come correttamente rilevato dall' , il giudizio è stato introdotto il 20.4.2021, ovvero a soli 45 giorni CP_1 dalla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale del 6.3.2021.
9.2. La Corte rileva che, in ogni caso, il riconoscimento in via amministrativa è stato effettuato prima della notifica all' del ricorso introduttivo del giudizio di primo CP_1 grado.
Invero, il ricorso è stato notificato all' sede di Bari il 24.6.2021 e all' sede CP_1 CP_1 di Altamura il 29.6.2021, mentre la delibera n. 2123628 del Comitato Provinciale, che ha riconosciuto la Terribile invalida in misura non inferiore all'80% con decorrenza dall'1.9.2020, è del 18.5.2021.
9.3. Inoltre, il riconoscimento in via amministrativa è avvenuto su basi diverse rispetto alla domanda oggetto del giudizio con la quale si invocava una retrodatazione al gennaio 2013.
*****
pag. 5/6 10.1. Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della statuizione impugnata.
10.2. Resta assorbita ogni altra questione.
10.3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
10.4. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
3.6.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 11.1.2022, nei confronti dell' , così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza CP_1 impugnata;
dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall' ; pone definitivamente a carico dell' il costo della CP_1 CP_1 consulenza tecnica espletata in questo grado del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 21 novembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 6/6