Articolo 2 della Legge 6 giugno 1991, n. 177
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 giugno 1991
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 360 della convenzione e dall'articolo 35 dell'accordo interno.
Entrata in vigore il 15 giugno 1991