CASS
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2025, n. 37642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37642 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE NZ nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento contro ignoti avverso l'ordinanza emessa il 23 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NZ PE ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata che, rigettando l'opposizione dallo stesso proposta, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti per il reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato e, contestualmente, ha disposto la trasmissione di copia dell'atto di opposizione e del verbale di udienza contenente la richiesta di iscrizione ex art. 335-ter cod. proc. pen. al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza;
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.335-ter cod. proc. pen. in quanto il Giudice non ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati nella denuncia-querela. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiarata Penale Sent. Sez. 6 Num. 37642 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/10/2025 inammissibile in quanto avverso il provvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione, ma solo reclamo al tribunale (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.) esclusivamente per una delle cause di nullità previste dai primi due commi della medesima norma, nessuna delle quali è stata dedotta con il ricorso in esame. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estenspre
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.335-ter cod. proc. pen. in quanto il Giudice non ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati nella denuncia-querela. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiarata Penale Sent. Sez. 6 Num. 37642 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/10/2025 inammissibile in quanto avverso il provvedimento impugnato non è consentito proporre ricorso per cassazione, ma solo reclamo al tribunale (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.) esclusivamente per una delle cause di nullità previste dai primi due commi della medesima norma, nessuna delle quali è stata dedotta con il ricorso in esame. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estenspre