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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Guida alle differenzeStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 26 agosto 2025
Nel diritto civile italiano, il contratto rappresenta lo strumento principale attraverso cui i privati regolano i propri interessi patrimoniali. Tuttavia, non sempre un accordo formalmente concluso è in grado di produrre gli effetti giuridici desiderati. L'ordinamento prevede due principali forme di invalidità negoziale: la nullità e l'annullabilità. Sebbene entrambe incidano sull'efficacia del contratto, esse rispondono a logiche diverse, tutelano interessi differenti e sono soggette a regimi giuridici distinti. NULLITÀ DEL CONTRATTO: RIMEDIO A TUTELA DELL'INTERESSE GENERALE La nullità è la forma più grave di invalidità. Un contratto nullo è considerato tamquam non esset, ossia come se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20281-2018 proposto da: RG AN nella qualità di titolare della ditta "CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI DI RG AN", elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell'avvocato Fabio Traldi dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. Daniela Gemma Adami giusta procura in calce al ricorso, con indicazione delle pec;
- ricorrente e controricorrente incidentale - contro LL LE e LL AN, elettivamente domiciliati in ROMA, via Bocca di Leone 78, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pesce, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Semeraro e dall'avv. FR Semeraro giusta procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali — Civile Sent. Sez. 2 Num. 7590 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/03/2023 nonché contro LL ZO
- intimato -
avverso la sentenza n. 550/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 01/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SA RI LLBA che ha chiesto FATTI DI CAUSA 1. Con atto del 28/7/2005, AN LO, quale titolare della ditta Centro Servizi Immobiliari, chiese al Giudice di pace di Taranto la condanna in solido di RD LL e FL LL al pagamento in suo favore di Euro 1.359,58 a titolo di provvigione per la vendita di un terreno di loro proprietà, seppure conclusa senza il suo intervento, ma in costanza dell'incarico di mediazione in precedenza da loro conferitogli;
rappresentò infatti che, in forza della clausola n. 6 del contratto di mediazione, gli spettava comunque, anche in ipotesi di vendita diretta dell'immobile, una provvigione del 2% sul prezzo conseguito e precisò pure che LL FL era stato rappresentato dal figlio FR LL che aveva firmato per lui. Costituendosi, RD LL disconobbe sia il contenuto che la sottoscrizione del contratto di mediazione, mentre FL LL eccepì la sua estraneità all'atto, perché firmato dal figlio FR, non potendo la locuzione «per mio padre», posta accanto alla firma, equivalere ad un incarico di rappresentanza. /?? //// Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- Chiamato in causa in responsabilità quale falsus procurator, FR LL negò di aver mai sottoscritto il contratto di mediazione. Il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di prova dell'iscrizione di LO all'albo degli agenti d'affari e mediatori. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2658 del 2014, rigettò l'appello di LO, ritenendo tardivo il deposito in secondo grado della prova dell'iscrizione. Con sentenza n.22801/2016 questa Corte, in accoglimento del ricorso di LO, cassò la sentenza impugnata per violazione di legge, perché l'art. 345 cod.proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, consentiva di produrre nuovi documenti in appello se «indispensabili», atteso peraltro che la necessità di quella produzione era stata determinata dalla contestazione dell'iscrizione, da parte dei convenuti, soltanto in sede di comparsa conclusionale. Per questo motivo, la Corte rinviò al Tribunale di Taranto per il riesame della questione del compenso alla luce del principio per cui il documento avrebbe dovuto essere acquisito al giudizio ed esaminato in quanto ne era consentita la produzione in grado di appello. Riassunse il giudizio LO, chiedendo oltre all'accoglimento della spiegata domanda, la condanna dei convenuti alla restituzione delle spese dei due gradi di giudizio e al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e, in via subordinata, la condanna del solo LL FR, in qualità di falsus procurator, al pagamento di Euro 1132,98 oltre interessi e rivalutazione. Costituendosi nel giudizio di rinvio, i convenuti eccepirono la nullità e l'inefficacia della clausola n. 6 posta a fondamento della domanda. Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- Con sentenza n.550/2018, il Tribunale di Taranto, decidendo in rinvio, confermò il rigetta della domanda per «l'assorbente nullità della clausola n.6», ex art. 1469 bis cod.civ. n.6, perché costituiva clausola penale di importo eccessivo per il consumatore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso AN LO nella qualità, affidato a tre motivi. Hanno resistito RD LL e FR LL, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi a cui ha resistito AN LO. L'intimato FL LL non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato quale violazione dell'art. 394 cod.proc.civ. in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell'art. 360 n. cod.proc.civ., il ricorrente ha lamentato che, rigettando la domanda per nullità della clausola 6 posta a suo fondamento, il Tribunale di Taranto abbia ampliato il thema decidendum in fase di rinvio, in violazione degli artt. 392 e 394 cod.proc.civ., perché la questione della vessatorietà della clausola non era mai stata posta nei precedenti gradi dì giudizio. Con il secondo motivo, rubricato come violazione dell'art. 2909 cod.civ. in riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente ha sostenuto che la questione della contrarietà della clausola all'art. 1469 bis cod.civ. fosse preclusa dal giudicato in quanto precedente logico essenziale e necessario, non più contestabile, alla pronuncia di rinvio del Tribunale sulla sola questione della prova dell'iscrizione all'albo. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies cod.civ. in riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha qualificato la clausola n.6 come penale Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- seppure dovuta alla libera autodeterminazione delle parti e certamente non implicante un significativo squilibrio delle prestazioni fra i contraenti, a danno dei due consumatori. 1.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato come violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. in riferimento all'art. 360 comma I n. 4 cod.proc.civ., nonché degli artt. 100 cod.proc.civ., 1418 e 1754 cod.civ. in riferimento al n. 3 dello stesso comma I, RD LL e FR LL hanno lamentato che il Giudice del rinvio non avrebbe pronunciato sul difetto di legittimazione attiva di AN LO e sulla nullità del contratto di mediazione per carenza del requisito di iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari da parte del mediatore, atteso che il contratto di mediazione era stato sottoscritto non dall'attore ricorrente, ma da suo padre, CO LO, non iscritto all'albo. Con il secondo motivo, rubricato come violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. pure in riferimento al n. 4 nonché degli artt. 1418 e 1322 e segg. cod.civ. in riferimento al n. 3, i ricorrenti incidentali hanno censurato la mancata pronuncia sull'eccezione relativa all'inesistenza o nullità del contratto di mediazione in quanto non sottoscritto da uno dei comproprietari dell'immobile oggetto del contratto, BE CO, coniuge di FL LL. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. in riferimento al n. 4, nonché degli artt. 1418 e 1341 cod.civ. in riferimento al n. 3, i ricorrenti incidentali hanno sostenuto che erroneamente il Giudice di rinvio non avrebbe pronunciato sull'eccezione di nullità e/o inefficacia della clausola di cui all'art. 6 del contratto di mediazione in quanto non approvata per iscritto, sebbene vessatoria. Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- Con il quarto motivo, rubricato quale violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. in riferimento al n. 4, nonché dell'art. 2909 cod.civ. in riferimento al n. 3, i ricorrenti incidentali hanno infine censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente nei confronti di FR Qua rtulli quale falsus procurator. Il ricorrente principale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse, atteso che RD LL e FR LL hanno vinto la lite. 2. I primi due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti questioni di fatto e diritto strettamente connesse e sono infondati. Innanzitutto, non sussiste la prospettata violazione dell'art.2909 cod.civ.. Deve infatti considerarsi che il rigetto della domanda di pagamento della provvigione era stato fondato soltanto sulla mancanza di prova, da parte dell'attore, del requisito dell'iscrizione. Questa Corte aveva cassato la sentenza resa in secondo grado dal Tribunale per violazione dell'art. 345 cod.proc.civ. e la regola giuridica imposta al giudice del rinvio aveva riguardato unicamente l'utilizzabilità in secondo grado della documentazione offerta a sostegno probatorio dell'iscrizione all'albo. Il requisito dell'iscrizione all'albo era questione di merito, involgente la nullità del contratto di mediazione, presupposto del diritto alla provvigione;
la validità della clausola sub 6 dello stesso contratto, posta a fondamento della domanda per cui è giudizio, era questione di merito diversa e ulteriore che né il primo Giudice né il Giudice d'appello avevano esaminato, in Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -6- quanto non preordinata in rapporto di necessaria implicazione alla questione di nullità ex art.6 legge 03/02/1989 n. 39 decisa in primo grado. Ciò precisato, deve rammentarsi che le questioni preliminari di merito si modulano assai diversamente dalle pregiudiziali di rito - che l'art.276 cod.proc.civ. pone al principio nell'ordine logico- giuridico di trattazione e decisione - nel senso che il giudice può esaminarle e deciderle, in riferimento al medesimo bene della vita, scegliendo quale trattare perché idonea a definire più rapidamente il giudizio, senza dover prendere posizione necessariamente su ciascuna. In tal senso, l'art. 187, comma 2, cod.proc.civ., prevede proprio che il giudice possa decidere la causa senza esaminare e risolvere tutte le questioni sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio, selezionando la questione che, senza bisogno di ulteriore istruzione, consenta di ridurre i tempi del giudizio, in attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata. A ciò deve ancora aggiungersi che, per principio consolidato (Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 2022), il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242), anche per una causa diversa da quella allegata dalla parte: la questione involge, infatti, un diritto cosiddetto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, per cui la sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda - o all'eccezione - originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -7- petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto). Nella specie, dunque, questa Corte aveva unicamente statuito sulla violazione della norma processuale disciplinante la produzione di documenti in secondo grado, vincolando il Giudice del rinvio soltanto ai presupposti di fatto relativi al principio di diritto affermato, cioè l'utilizzabilità del documento, seppure prodotto in appello, per la decisione della questione di nullità privilegiata dal Giudice del merito come decisiva. Da questa premessa deriva che le questioni di nullità non esaminate non potevano esser divenute oggetto di giudicato, perché la validità del contratto di cui era stato chiesto l'adempimento era ancora sub iudice in quanto involgente un diritto autodeterminato: nessuna violazione dell'art. 2909 cod.civ. è ravvisabile, perciò, nella pronuncia impugnata. Per le stesse considerazioni, può ugualmente escludersi un ampliamento del thema decidendum in violazione degli art. 392 e 394 cod.proc.civ. nella sentenza impugnata perché il Giudice ha scrutinato un altro profilo di nullità non ancora esaminato, da sindacare necessariamente. Per principio ormai consolidato, infatti, dopo le pronunce gemelle delle Sezioni unite di questa Corte n. 26242 e26243 del 2014, le cosiddette nullità di protezione sono rilevabili d'ufficio, in ogni stato e grado, al fine di paralizzare un'azione di adempimento, perché costituiscono, anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia (IV sez. 4/6/09, C-243-08), una «species» del più ampio «genus» rappresentato dalle nullità negoziali, in quanto dirette alla tutela di interessi e valori fondamentali quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost), oltre gli interessi del singolo, (Sez. U, Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -8- Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Sez. 1, Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022); nella specie, invero, la questione era pure stata comunque sollevata dai convenuti in rinvio. Inammissibile è, infine, il terzo motivo. Il ricorrente censura la qualificazione del clausola quale penale senza indicare specificamente i canoni interpretativé violati, ma soltanto prospettando una diversa interpretazione dell'accordo, laddove il risultato interpretativo in sé appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al Giudice di merito: le censure sull'interpretazione del negozio non possono infatti risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione voluta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, perché l'interpretazione privilegiata dal Giudice del merito non è necessario che sia l'unica astrattamente possibile, ma è sufficiente che sia una delle plausibili interpretazioni (Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Sez. 1, Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Sez. 3, Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). 2.1. Il rigetto del ricorso principale implica l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 3. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, sono poste a carico del ricorrente in favore dei contro ricorrenti. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato;
Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 ud. 25-05-2022 -9- condanna il ricorrente AN LO, quale titolare della ditta Centro Servizi Immobiliari al pagamento delle spese in favore di RD LL e FR LL, liquidandole in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 25 maggio
- ricorrente e controricorrente incidentale - contro LL LE e LL AN, elettivamente domiciliati in ROMA, via Bocca di Leone 78, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pesce, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Semeraro e dall'avv. FR Semeraro giusta procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali — Civile Sent. Sez. 2 Num. 7590 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/03/2023 nonché contro LL ZO
- intimato -
avverso la sentenza n. 550/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 01/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SA RI LLBA che ha chiesto FATTI DI CAUSA 1. Con atto del 28/7/2005, AN LO, quale titolare della ditta Centro Servizi Immobiliari, chiese al Giudice di pace di Taranto la condanna in solido di RD LL e FL LL al pagamento in suo favore di Euro 1.359,58 a titolo di provvigione per la vendita di un terreno di loro proprietà, seppure conclusa senza il suo intervento, ma in costanza dell'incarico di mediazione in precedenza da loro conferitogli;
rappresentò infatti che, in forza della clausola n. 6 del contratto di mediazione, gli spettava comunque, anche in ipotesi di vendita diretta dell'immobile, una provvigione del 2% sul prezzo conseguito e precisò pure che LL FL era stato rappresentato dal figlio FR LL che aveva firmato per lui. Costituendosi, RD LL disconobbe sia il contenuto che la sottoscrizione del contratto di mediazione, mentre FL LL eccepì la sua estraneità all'atto, perché firmato dal figlio FR, non potendo la locuzione «per mio padre», posta accanto alla firma, equivalere ad un incarico di rappresentanza. /?? //// Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- Chiamato in causa in responsabilità quale falsus procurator, FR LL negò di aver mai sottoscritto il contratto di mediazione. Il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di prova dell'iscrizione di LO all'albo degli agenti d'affari e mediatori. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2658 del 2014, rigettò l'appello di LO, ritenendo tardivo il deposito in secondo grado della prova dell'iscrizione. Con sentenza n.22801/2016 questa Corte, in accoglimento del ricorso di LO, cassò la sentenza impugnata per violazione di legge, perché l'art. 345 cod.proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, consentiva di produrre nuovi documenti in appello se «indispensabili», atteso peraltro che la necessità di quella produzione era stata determinata dalla contestazione dell'iscrizione, da parte dei convenuti, soltanto in sede di comparsa conclusionale. Per questo motivo, la Corte rinviò al Tribunale di Taranto per il riesame della questione del compenso alla luce del principio per cui il documento avrebbe dovuto essere acquisito al giudizio ed esaminato in quanto ne era consentita la produzione in grado di appello. Riassunse il giudizio LO, chiedendo oltre all'accoglimento della spiegata domanda, la condanna dei convenuti alla restituzione delle spese dei due gradi di giudizio e al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e, in via subordinata, la condanna del solo LL FR, in qualità di falsus procurator, al pagamento di Euro 1132,98 oltre interessi e rivalutazione. Costituendosi nel giudizio di rinvio, i convenuti eccepirono la nullità e l'inefficacia della clausola n. 6 posta a fondamento della domanda. Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- Con sentenza n.550/2018, il Tribunale di Taranto, decidendo in rinvio, confermò il rigetta della domanda per «l'assorbente nullità della clausola n.6», ex art. 1469 bis cod.civ. n.6, perché costituiva clausola penale di importo eccessivo per il consumatore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso AN LO nella qualità, affidato a tre motivi. Hanno resistito RD LL e FR LL, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi a cui ha resistito AN LO. L'intimato FL LL non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato quale violazione dell'art. 394 cod.proc.civ. in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell'art. 360 n. cod.proc.civ., il ricorrente ha lamentato che, rigettando la domanda per nullità della clausola 6 posta a suo fondamento, il Tribunale di Taranto abbia ampliato il thema decidendum in fase di rinvio, in violazione degli artt. 392 e 394 cod.proc.civ., perché la questione della vessatorietà della clausola non era mai stata posta nei precedenti gradi dì giudizio. Con il secondo motivo, rubricato come violazione dell'art. 2909 cod.civ. in riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente ha sostenuto che la questione della contrarietà della clausola all'art. 1469 bis cod.civ. fosse preclusa dal giudicato in quanto precedente logico essenziale e necessario, non più contestabile, alla pronuncia di rinvio del Tribunale sulla sola questione della prova dell'iscrizione all'albo. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies cod.civ. in riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha qualificato la clausola n.6 come penale Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- seppure dovuta alla libera autodeterminazione delle parti e certamente non implicante un significativo squilibrio delle prestazioni fra i contraenti, a danno dei due consumatori. 1.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato come violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. in riferimento all'art. 360 comma I n. 4 cod.proc.civ., nonché degli artt. 100 cod.proc.civ., 1418 e 1754 cod.civ. in riferimento al n. 3 dello stesso comma I, RD LL e FR LL hanno lamentato che il Giudice del rinvio non avrebbe pronunciato sul difetto di legittimazione attiva di AN LO e sulla nullità del contratto di mediazione per carenza del requisito di iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari da parte del mediatore, atteso che il contratto di mediazione era stato sottoscritto non dall'attore ricorrente, ma da suo padre, CO LO, non iscritto all'albo. Con il secondo motivo, rubricato come violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. pure in riferimento al n. 4 nonché degli artt. 1418 e 1322 e segg. cod.civ. in riferimento al n. 3, i ricorrenti incidentali hanno censurato la mancata pronuncia sull'eccezione relativa all'inesistenza o nullità del contratto di mediazione in quanto non sottoscritto da uno dei comproprietari dell'immobile oggetto del contratto, BE CO, coniuge di FL LL. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. in riferimento al n. 4, nonché degli artt. 1418 e 1341 cod.civ. in riferimento al n. 3, i ricorrenti incidentali hanno sostenuto che erroneamente il Giudice di rinvio non avrebbe pronunciato sull'eccezione di nullità e/o inefficacia della clausola di cui all'art. 6 del contratto di mediazione in quanto non approvata per iscritto, sebbene vessatoria. Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- Con il quarto motivo, rubricato quale violazione degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ. in riferimento al n. 4, nonché dell'art. 2909 cod.civ. in riferimento al n. 3, i ricorrenti incidentali hanno infine censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente nei confronti di FR Qua rtulli quale falsus procurator. Il ricorrente principale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse, atteso che RD LL e FR LL hanno vinto la lite. 2. I primi due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti questioni di fatto e diritto strettamente connesse e sono infondati. Innanzitutto, non sussiste la prospettata violazione dell'art.2909 cod.civ.. Deve infatti considerarsi che il rigetto della domanda di pagamento della provvigione era stato fondato soltanto sulla mancanza di prova, da parte dell'attore, del requisito dell'iscrizione. Questa Corte aveva cassato la sentenza resa in secondo grado dal Tribunale per violazione dell'art. 345 cod.proc.civ. e la regola giuridica imposta al giudice del rinvio aveva riguardato unicamente l'utilizzabilità in secondo grado della documentazione offerta a sostegno probatorio dell'iscrizione all'albo. Il requisito dell'iscrizione all'albo era questione di merito, involgente la nullità del contratto di mediazione, presupposto del diritto alla provvigione;
la validità della clausola sub 6 dello stesso contratto, posta a fondamento della domanda per cui è giudizio, era questione di merito diversa e ulteriore che né il primo Giudice né il Giudice d'appello avevano esaminato, in Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -6- quanto non preordinata in rapporto di necessaria implicazione alla questione di nullità ex art.6 legge 03/02/1989 n. 39 decisa in primo grado. Ciò precisato, deve rammentarsi che le questioni preliminari di merito si modulano assai diversamente dalle pregiudiziali di rito - che l'art.276 cod.proc.civ. pone al principio nell'ordine logico- giuridico di trattazione e decisione - nel senso che il giudice può esaminarle e deciderle, in riferimento al medesimo bene della vita, scegliendo quale trattare perché idonea a definire più rapidamente il giudizio, senza dover prendere posizione necessariamente su ciascuna. In tal senso, l'art. 187, comma 2, cod.proc.civ., prevede proprio che il giudice possa decidere la causa senza esaminare e risolvere tutte le questioni sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio, selezionando la questione che, senza bisogno di ulteriore istruzione, consenta di ridurre i tempi del giudizio, in attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata. A ciò deve ancora aggiungersi che, per principio consolidato (Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 2022), il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242), anche per una causa diversa da quella allegata dalla parte: la questione involge, infatti, un diritto cosiddetto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, per cui la sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda - o all'eccezione - originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -7- petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell'atto). Nella specie, dunque, questa Corte aveva unicamente statuito sulla violazione della norma processuale disciplinante la produzione di documenti in secondo grado, vincolando il Giudice del rinvio soltanto ai presupposti di fatto relativi al principio di diritto affermato, cioè l'utilizzabilità del documento, seppure prodotto in appello, per la decisione della questione di nullità privilegiata dal Giudice del merito come decisiva. Da questa premessa deriva che le questioni di nullità non esaminate non potevano esser divenute oggetto di giudicato, perché la validità del contratto di cui era stato chiesto l'adempimento era ancora sub iudice in quanto involgente un diritto autodeterminato: nessuna violazione dell'art. 2909 cod.civ. è ravvisabile, perciò, nella pronuncia impugnata. Per le stesse considerazioni, può ugualmente escludersi un ampliamento del thema decidendum in violazione degli art. 392 e 394 cod.proc.civ. nella sentenza impugnata perché il Giudice ha scrutinato un altro profilo di nullità non ancora esaminato, da sindacare necessariamente. Per principio ormai consolidato, infatti, dopo le pronunce gemelle delle Sezioni unite di questa Corte n. 26242 e26243 del 2014, le cosiddette nullità di protezione sono rilevabili d'ufficio, in ogni stato e grado, al fine di paralizzare un'azione di adempimento, perché costituiscono, anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia (IV sez. 4/6/09, C-243-08), una «species» del più ampio «genus» rappresentato dalle nullità negoziali, in quanto dirette alla tutela di interessi e valori fondamentali quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost), oltre gli interessi del singolo, (Sez. U, Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -8- Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Sez. 1, Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022); nella specie, invero, la questione era pure stata comunque sollevata dai convenuti in rinvio. Inammissibile è, infine, il terzo motivo. Il ricorrente censura la qualificazione del clausola quale penale senza indicare specificamente i canoni interpretativé violati, ma soltanto prospettando una diversa interpretazione dell'accordo, laddove il risultato interpretativo in sé appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al Giudice di merito: le censure sull'interpretazione del negozio non possono infatti risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione voluta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, perché l'interpretazione privilegiata dal Giudice del merito non è necessario che sia l'unica astrattamente possibile, ma è sufficiente che sia una delle plausibili interpretazioni (Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Sez. 1, Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Sez. 3, Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). 2.1. Il rigetto del ricorso principale implica l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 3. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, sono poste a carico del ricorrente in favore dei contro ricorrenti. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato;
Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 ud. 25-05-2022 -9- condanna il ricorrente AN LO, quale titolare della ditta Centro Servizi Immobiliari al pagamento delle spese in favore di RD LL e FR LL, liquidandole in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 25 maggio