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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IA IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5930/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Parte_1
IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli sito in Via S. Filippo
n. 8 bis, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il deducendo di avere lavorato in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del CP_1 convenuto, per gli anni scolastici specificamente indicati nel ricorso e in particolare negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
1 Evidenziata dunque la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere l'erogazione della carta per l'importo di € 500,00 annui per gli aa. ss. 2019/2020 e
2020/2021. Spese vinte, con attribuzione.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Controparte_1
di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
Rinviata la causa per la discussione, è stata decisa con sentenza, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2019/2020
e 2020/2021 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30/6).
Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_3 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Di talché, in attuazione di tale previsione normativa, dapprima il D.P.C.M. del 23.09.2015 e poi il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente -, hanno precisato che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 CP_4 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
È poi intervenuta la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa
C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei
3 docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte di Giustizia ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
4 EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente, nell'a.s. 2019/2020 dal
16/10/2019 al 30/06/2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021.
Difatti, dalla produzione documentale ed in particolare dai contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici di cui al ricorso come docente a tempo determinato ed a tempo pieno, poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno) ovvero l'espletamento di un incarico di supplenza annuale.
Sulla scorta di tali circostanze fattuali e in applicazione dei suesposti principi di diritto, in assenza di elementi di segno contrario, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
5 attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Il riferimento è quindi alle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
La Corte di Cassazione individua così le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va a questo punto evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico, come comprovato dalla circostanza che la stessa risulta essere in servizio presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti di Caserta (CE) ed assegnata presso la Casa Circondariale di Carinola.
Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, laddove il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione, l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti necessari al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
In altri termini, va accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
6 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, il CP_1 convenuto va condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 in relazione alle predette annualità (pari alla complessiva somma di 1.000,00 euro).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del , Controparte_1 nella misura liquidata in dispositivo vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, alla Parte_1 fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
1.000,00;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 320,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 3.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
IA IN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IA IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5930/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Parte_1
IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli sito in Via S. Filippo
n. 8 bis, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il deducendo di avere lavorato in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del CP_1 convenuto, per gli anni scolastici specificamente indicati nel ricorso e in particolare negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
1 Evidenziata dunque la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere l'erogazione della carta per l'importo di € 500,00 annui per gli aa. ss. 2019/2020 e
2020/2021. Spese vinte, con attribuzione.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Controparte_1
di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
Rinviata la causa per la discussione, è stata decisa con sentenza, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2019/2020
e 2020/2021 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30/6).
Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_3 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Di talché, in attuazione di tale previsione normativa, dapprima il D.P.C.M. del 23.09.2015 e poi il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente -, hanno precisato che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 CP_4 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
È poi intervenuta la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa
C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei
3 docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte di Giustizia ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
4 EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente, nell'a.s. 2019/2020 dal
16/10/2019 al 30/06/2020 e nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 31/08/2021.
Difatti, dalla produzione documentale ed in particolare dai contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici di cui al ricorso come docente a tempo determinato ed a tempo pieno, poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno) ovvero l'espletamento di un incarico di supplenza annuale.
Sulla scorta di tali circostanze fattuali e in applicazione dei suesposti principi di diritto, in assenza di elementi di segno contrario, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
5 attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Il riferimento è quindi alle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
La Corte di Cassazione individua così le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va a questo punto evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico, come comprovato dalla circostanza che la stessa risulta essere in servizio presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti di Caserta (CE) ed assegnata presso la Casa Circondariale di Carinola.
Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, laddove il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione, l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti necessari al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
In altri termini, va accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
6 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, il CP_1 convenuto va condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 in relazione alle predette annualità (pari alla complessiva somma di 1.000,00 euro).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del , Controparte_1 nella misura liquidata in dispositivo vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, alla Parte_1 fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
1.000,00;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 320,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 3.11.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
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