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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8308 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 13.11.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG. 2602 /2025 Lavoro tra
, nata a [...] il [...], Codice fiscale: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capodrise (Ce) alla Via Roma n. 19 – Parco Margherita - presso lo studio dell'Avv.to CIRO CUTILLO che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 4.2.2025 e notificato l' 11.3.2025 la ricorrente in epigrafe, premessa l'esistenza di plurimi contratti di lavoro a termine , ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed ha chiesto al Tribunale di :
-Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , all'indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
-Per l'effetto, condannare il al pagamento dell'indennità Controparte_1 per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 7.683,16 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2
2022/2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo.
• Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda ha esposto:
-di essere dipendente del convenuto , in qualità di docente di ruolo presso “I.S.I.S. CP_1
Archimede” di Napoli, e di aver svolto servizio durante gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in favore dell'Amministrazione resistente, come docente precaria con contratti annuali, tutti superiori a 180 gg. e/o con decorrenza dal 1 febbraio al termine delle attività didattiche, giusta copia contratti di servizio che si esibiscono e depositano in atti;
-di aver goduto , nei periodo di servizio suindicati, di ferie, secondo l'allegato prospetto, predisposto sulla base delle risultanze documentali richieste ed ottenute dagli istituti interessati :
a) A.S. 2017/2018 (I.S.I.S. Vittorio Veneto): contratto dal 09/10/2017 al 07/07/2018 (272 gg.) = 23 gg. ferie maturate – 2 gg. utilizzati;
b) A.S. 2018/2019 (I.S. ): contratto dal 28/09/2018 al 30/06/2019 (276 Controparte_2 gg.) = 23 gg. ferie maturate – 5 gg. utilizzati;
c) A.S. 2019/2020 (I.S.I.S. Vittorio Veneto): contratto dal 16/09/2019 al 30/06/2020 (289 gg.) = 24 gg. ferie maturate – 1 gg. utilizzato;
d) A.S. 2020/2021 (I.S. Pacioli): contratto dal 23/09/2020 al 30/06/2021 (281 gg.) = 24 gg. ferie maturate – 2 gg. utilizzati;
e) A.S. 2021/2022 (L.Sc. Cantone): contratto dal 10/01/2022 al 30/06/2022 (172 gg.) = 15 gg. ferie maturate – 3 gg. utilizzati;
f) A.S. 2022/2023 (I.S.I.S. Archimede): contratto dal 01/09/2022 al 30/06/2023 (303 gg.)
- 24 gg. ferie maturate – 0 utilizzati;
-di aver pertanto maturato, decurtando i giorni di ferie usufruiti, un monte ferie non godute pari a 120 gg..
-che durante tali anni scolastici, i Dirigenti Scolastici p.t., non hanno mai adottato alcun provvedimento formale teso a notiziare, tramite esplicito avviso per iscritto, la docente in merito alla eventuale perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie Parte_1 non godute qualora queste ultime non venissero utilizzate durante il rapporto di lavoro;
- che, vista l'assenza di tale formale provvedimento/avvertimento per iscritto da parte dei
D.S. p.t., sussiste il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine dei prefati rapporti di lavoro così come quantificato . 3
Non si è costituito il convenuto nonostante la rituale notifica del ricorso , del CP_1
11.3.2025 , per cui deve dichiararsene la contumacia .
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2)Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in Controparte_1 persona del regolarmente convenuto in giudizio (con ricorso notificato via pec CP_3 presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in data11.3.2025 ) e non costituito.
3)Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, coerentemente ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L , Ordinanza n.
13440 del 15/05/2024, , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 , Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 )
E' stata infatti stata fissata la seguente massima :
Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati : 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023
La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel 4
corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante
i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni 5
di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha ribadito che in assenza di un formale invito a fruire delle ferie il lavoratore a termine ha diritto all'indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Sulla base di questo principio, i docenti con contratti di supplenza fino al 30 giugno possono ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. 6
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata.
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio e rimasta contumace, non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere. Neppure tale onere può ritenersi adempiuto, quanto meno in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, rispetto ai quali dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che parte ricorrente in tali aa.ss. avrebbe fruito dei giorni di ferie durante tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica (ad es. feste natalizie, pasquali etc), in mancanza di prova – mancante nella specie - di espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021
(e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente).
Tanto esposto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il , non ha CP_1 specificamente contestato, come sarebbe stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute, né ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso e desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro 7.683,16a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2017/2018, 7
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994.
4)Il carattere seriale della controversia giustifica la liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, così decide:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla “indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo di euro 7.683,16 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_3 alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.320,00, oltre rimborso spese generali, I.VA e C.P.A. come per legge , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 13.11.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG. 2602 /2025 Lavoro tra
, nata a [...] il [...], Codice fiscale: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capodrise (Ce) alla Via Roma n. 19 – Parco Margherita - presso lo studio dell'Avv.to CIRO CUTILLO che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 4.2.2025 e notificato l' 11.3.2025 la ricorrente in epigrafe, premessa l'esistenza di plurimi contratti di lavoro a termine , ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed ha chiesto al Tribunale di :
-Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , all'indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
-Per l'effetto, condannare il al pagamento dell'indennità Controparte_1 per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 7.683,16 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2
2022/2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo.
• Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda ha esposto:
-di essere dipendente del convenuto , in qualità di docente di ruolo presso “I.S.I.S. CP_1
Archimede” di Napoli, e di aver svolto servizio durante gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in favore dell'Amministrazione resistente, come docente precaria con contratti annuali, tutti superiori a 180 gg. e/o con decorrenza dal 1 febbraio al termine delle attività didattiche, giusta copia contratti di servizio che si esibiscono e depositano in atti;
-di aver goduto , nei periodo di servizio suindicati, di ferie, secondo l'allegato prospetto, predisposto sulla base delle risultanze documentali richieste ed ottenute dagli istituti interessati :
a) A.S. 2017/2018 (I.S.I.S. Vittorio Veneto): contratto dal 09/10/2017 al 07/07/2018 (272 gg.) = 23 gg. ferie maturate – 2 gg. utilizzati;
b) A.S. 2018/2019 (I.S. ): contratto dal 28/09/2018 al 30/06/2019 (276 Controparte_2 gg.) = 23 gg. ferie maturate – 5 gg. utilizzati;
c) A.S. 2019/2020 (I.S.I.S. Vittorio Veneto): contratto dal 16/09/2019 al 30/06/2020 (289 gg.) = 24 gg. ferie maturate – 1 gg. utilizzato;
d) A.S. 2020/2021 (I.S. Pacioli): contratto dal 23/09/2020 al 30/06/2021 (281 gg.) = 24 gg. ferie maturate – 2 gg. utilizzati;
e) A.S. 2021/2022 (L.Sc. Cantone): contratto dal 10/01/2022 al 30/06/2022 (172 gg.) = 15 gg. ferie maturate – 3 gg. utilizzati;
f) A.S. 2022/2023 (I.S.I.S. Archimede): contratto dal 01/09/2022 al 30/06/2023 (303 gg.)
- 24 gg. ferie maturate – 0 utilizzati;
-di aver pertanto maturato, decurtando i giorni di ferie usufruiti, un monte ferie non godute pari a 120 gg..
-che durante tali anni scolastici, i Dirigenti Scolastici p.t., non hanno mai adottato alcun provvedimento formale teso a notiziare, tramite esplicito avviso per iscritto, la docente in merito alla eventuale perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie Parte_1 non godute qualora queste ultime non venissero utilizzate durante il rapporto di lavoro;
- che, vista l'assenza di tale formale provvedimento/avvertimento per iscritto da parte dei
D.S. p.t., sussiste il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine dei prefati rapporti di lavoro così come quantificato . 3
Non si è costituito il convenuto nonostante la rituale notifica del ricorso , del CP_1
11.3.2025 , per cui deve dichiararsene la contumacia .
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2)Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in Controparte_1 persona del regolarmente convenuto in giudizio (con ricorso notificato via pec CP_3 presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in data11.3.2025 ) e non costituito.
3)Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, coerentemente ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. L , Ordinanza n.
13440 del 15/05/2024, , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 , Ordinanza n. 14268 del
05/05/2022 )
E' stata infatti stata fissata la seguente massima :
Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati : 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023
La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel 4
corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante
i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni 5
di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha ribadito che in assenza di un formale invito a fruire delle ferie il lavoratore a termine ha diritto all'indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Sulla base di questo principio, i docenti con contratti di supplenza fino al 30 giugno possono ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. 6
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata.
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio e rimasta contumace, non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere. Neppure tale onere può ritenersi adempiuto, quanto meno in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, rispetto ai quali dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che parte ricorrente in tali aa.ss. avrebbe fruito dei giorni di ferie durante tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica (ad es. feste natalizie, pasquali etc), in mancanza di prova – mancante nella specie - di espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021
(e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente).
Tanto esposto, l'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea dal momento che il , non ha CP_1 specificamente contestato, come sarebbe stato suo onere, il numero di ferie maturate e non godute, né ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso e desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro 7.683,16a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2017/2018, 7
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, oltre interessi legali dalla domanda (trattandosi di voce risarcitoria) al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994.
4)Il carattere seriale della controversia giustifica la liquidazione delle spese nella misura indicata in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, così decide:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla “indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo di euro 7.683,16 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_3 alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.320,00, oltre rimborso spese generali, I.VA e C.P.A. come per legge , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo