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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2951/2016 R.G.A.C. promossa da
(già – P. IVA ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Gentileschi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC vvocati.prato.it Email_1 attrice - opponente
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Maria Chiaffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Giovan Pietro n. 2/C opposto
e di (P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difeso dall'Avv. Uberto Miserendino e domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Email_2 convenuta
e con la chiamata in causa di
(P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lembo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Cavour n. 43 terza chiamata in causa
. (Cod. Fisc. ) Controparte_4 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andreazzoli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via D. Alighieri n. 6 terzo chiamato in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – regresso tra coassicuratori – risarcimento danni
CONCLUSIONI
2 Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Parte_1
19.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 23.12.2024 e note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. depositate il 18.07.2024, in sostituzione dell'udienza del 19.07.2024)“
“Concludiamo perché il Tribunale, rigettate tutte le eccezioni da chiunque sollevate e non ammesse le prove delle altre parti (eccezion fatta per quelle richieste dall'avv. Miserendino), accertato (per il rischio incendio fabbricato) che siamo in presenza di assicurazioni plurime ex art. 1910 c.c. (stipula di più polizze per lo stesso rischio senza accordo tra gli assicuratori) e non di coassicurazione ex art. 1911 c.c. (diretta o indiretta in cui più compagnie si accordano per intervenire nella copertura del medesimo rischio), in via istruttoria ammetta la prova per testi del per. a controprova come da richiesta (ri)formulata all'udienza del giorno 1.12.2023 (a Tes_1 controprova sui capp. I, J, K formulati per;
disponga la chiamata del ctu a chiarimenti su Tes_2 quanto evidenziato nella nostra memoria 23.5.2022, nelle osservazioni alla CTU redatte dall'arch. (2/5/2022) e dal per. (3/5/2022) allegate alla relazione del Per_1 Tes_1 consulente del giudice.
Dichiari l'inammissibilità del tardivo deposito da parte della difesa di dei documenti CP_4 come eccepito;
dichiari altresì la nullità (ex art. 246 cpc) delle testimonianze di e di CP_5
. CP_6
Nei confronti di , concludiamo perché il Tribunale: CP_1 dichiari nullo e di nessun effetto e comunque revochi il d.i. opposto in accoglimento delle eccezioni preliminari/pregiudiziali (vedi atto di opposizione a d.i.) e di merito esposte;
dichiari che la perizia sottoscritta da e non è opponibile a (già CP_4 CP_1 Pt_1 Parte_2
) sia per il mancato conferimento al perito, con procura sostanziale ad negotia da
[...] parte del legale rappresentante della società, del potere di concordare l'entità del danno, avendo egli ricevuto soltanto incarico di periziarlo;
sia perché detta perizia superstima inaccettabilmente il danno effettivamente subito dall'immobile e del suo contenuto a causa dell'incendio; e sia infine per la mancata partecipazione del per. lle operazioni peritali;
Tes_1 accerti che tali danni ammontano, per l'immobile a € 30.350,00 e, per il contenuto, a €
10.000,00, ovvero in ipotesi nella diversa somma di giustizia o nella misura stabilita dal consulente tecnico d'ufficio; dichiari che ha diritto di riscuotere soltanto il 50% dei danni accertati, essendo CP_1 proprietario dell'immobile soltanto in questa misura;
3 condanni pertanto a rimborsare a la somma riscossa di € 186.924,80, come da CP_1 Pt_1 seguente distinta: il 24.2.2016 € 24.874,36 (€ 13.074,34, per il danno all'immobile secondo la ripartizione dell'indennità concordata con + € 9.600 per indennità relativa ai danni al CP_2 contenuto cui era estranea); il 31.3.2016 € 159.677,61; e il 22.4.2016 € 2.372,84 per CP_2 spese di esecuzione davanti al Tribunale di Monza, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
ovvero in ipotesi nella differenza tra € 186.924,80 e l'importo dei danni effettivamente subiti da
, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
CP_1 respinga ogni altra domanda proposta da e in particolare quella formulata per i danni al CP_1 cui sostegno è stato prodotto un elenco di oggetti privo di ogni rilevanza probatoria e addotte testimonianze generiche e comunque inattendibili;
in ogni caso con condanna al rimborso delle spese di CTU e CTP e con vittoria di spese e onorari comprensivi delle spese generali, cpa e Iva con distrazione a favore del difensore.
Nei confronti di : Controparte_2 ove venga ritenuta accoglibile e fondata anche solo in parte la domanda proposta da , e CP_1 questi non rimborsi – per qualsiasi ragione- le somme corrispondenti al danno effettivo da lui subito per il fabbricato, già versate da al predetto, accertata l'esistenza delle condizioni di Pt_1 polizza per il pagamento diretto dell'indennità agli aventi diritto diversi dalla BNL, e in particolare
a in forza del regresso esercitato ex art. 1910 ultimo comma c.c., Parte_1 condannare la chiamata (alla quale la causa è anche comune), in forza di tale regresso, al pagamento a di quanto dovuto (in forza del danno accertato) in base Controparte_7 alla ripartizione proporzionale delle indennità attinenti all'immobile di dovute secondo i CP_1 contratti delle due Compagnie interessate (nel caso qui discusso pari al 50% della somma stabilita a seguito dell'accertamento compiuto nel corso del processo), oltre spese legali e onorari, comprensivi delle spese generali, cpa e Iva con distrazione a favore del difensore e rimborso pro quota delle spese di CTU. nei confronti di condanna al pagamento delle spese legali e onorari distratte a favore CP_4 del difensore e rimborso delle spese di CTU anticipate da Questa ribadisce l'espressa Pt_1 riserva di agire contro per la responsabilità dolosa o colposa a suo carico per i danni CP_4 subiti a causa delle omissioni, negligenze e imperizie del suo operato e per aver la NI dovuto versare a importi di gran lunga eccedenti il dovuto. CP_1
Spese compensate nei confronti delle altre parti del processo.
4
Per il convenuto opposto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate il 23.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in pari data):
“Voglia il Tribunale di Massa, in persona del Giudice designato
Invia preliminare e pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, novità e/o tardività delle domande e conclusioni formulate da per la prima volta con la memoria ex art. 186 comma 6, n. 1, con ogni CP_8 conseguenza di legge.
Nel merito:
In tesi:.
1) respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
2) condannare i sensi e per gli effetti dell'art. 96, 3° comma Parte_2
c.p.c.
In ipotesi: nella non creduta e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto
– Accertare il diritto del sig. a ricevere l'indennizzo a lui spettante a seguito Controparte_1 del sinistro occorso in data 13/03/2015, sussistendone tutti presupposti previsti per legge e per contratto.
– Accertare e dichiarare che il verbale di accordo di danno sottoscritto tra l'assicurato e CP_1 il perito incaricato dalla NI Direct Line sig. in data 06/07/2015 è Controparte_4 vincolante tra le parti del presente giudizio e conseguentemente condannare
[...]
e , al pagamento dell'indennità dovuta Parte_3 Controparte_9 complessivamente pari ad € 170.000,00 di cui € 130.000,00 per danni al fabbricato ed €
40.000,00 per danni al contenuto (dedotte eventuali franchigie) in via solidale o in base alla ripartizione proporzionale pro quota secondo i rispettivi contratti di assicurazione e conseguentemente condannare ad autorizzare il pagamento Controparte_3 dell'indennità a favore del beneficiario secondo la quota a lui spettante, Controparte_1 sussistendone i presupposti di legge.
In via subordinata
– Accertare il diritto del sig. a ricevere l'indennizzo a lui spettante a seguito Controparte_1 del sinistro occorso in data 13/03/2015, sussistendone tutti presupposti previsti per legge e per contratto.
5 - Accertare e dichiarare che il verbale di accordo di danno sottoscritto tra l'assicurato e CP_1 il perito incaricato dalla NI Direct Line sig. in data 06/07/2015 vincola Controparte_4 con riferimento alla quantificazione del danno ivi contenuta, e Parte_3 per l'effetto condannare al pagamento dell'indennità dovuta Parte_3 complessivamente pari ad € 170.000,00 secondo la ripartizione proporzionale pro quota secondo i contratti di assicurazione di cui il comparente risulta beneficiario, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
– condannare , al pagamento dell'indennità dovuta secondo la Controparte_9 ripartizione proporzionale pro quota nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare ad autorizzare Controparte_3 il pagamento dell'indennità a favore del beneficiario secondo la quota a lui Controparte_1 spettante, sussistendone i presupposti di legge.
In ulteriore via subordinata
– Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che il perito abbia sottoscritto Controparte_4 il verbale di accordo di danno in data 06/07/2015 in mancanza dei necessari poteri di rappresentanza, accertarsi comunque il diritto del sig. a ricevere Controparte_1
l'indennizzo a lui spettante a seguito del sinistro occorso in data 13/03/2015, sussistendone tutti presupposti previsti per legge e per contratto, e per l'effetto condannare
[...]
e , al pagamento dell'indennità dovuta nella Parte_3 Controparte_9 misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia in via solidale o in base alla ripartizione proporzionale pro quota secondo i rispettivi contratti di assicurazione e conseguentemente condannare ad autorizzare il pagamento Controparte_3 dell'indennità a favore del beneficiario secondo la quota a lui spettante, Controparte_1 sussistendone i presupposti di legge.
- accertarsi la responsabilità del perito ai sensi di cui all'art. 1398 c.c. e per Controparte_4
l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'assicurato
[...]
, che si quantificano nella misura di € 169.600,00 oltre al rimborso delle spese legali CP_1 ed interessi individuate come in premessa o nella misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o da determinarsi in separato giudizio.
In ogni caso:
Rigettare la domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. avanzata dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione.”
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_2
18.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 23.12.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice designando dell'intestato Tribunale, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e nella propria prima memoria, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa contratta tra e l'allora e l'inoperatività del regime di Pt_4 CP_10 coassicurazione indiretta, con ogni conseguente pronuncia di legge;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e nella propria prima memoria, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NI terza chiamata nei confronti della domanda di pagamento dell'indennità proposta dal convenuto opposto nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2 rigettare detta domanda, con ogni conseguente statuizione di legge;
IN VIA PRINCIPALE: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e della prima memoria, rigettare, in quanto infondate e, in ogni caso, non provate, tutte le domande avanzate dall'avv. nel presente giudizio;
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e della prima memoria, correttamente identificare e quantificare i singoli danni subiti dall'avv. entro i limiti rigorosissimi della prova sia con riferimento alla Controparte_1 riconducibilità causale dei danni lamentati all'incendio dello 13.03.2015, sia con riferimento all'entità ed alla congruità dei singoli importi richiesti ed alla loro rispondenza ad interventi effettivamente eseguiti e, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'operatività della polizza assicurativa contratta tra e l'allora e dell'operatività del regime di Pt_4 CP_10 coassicurazione indiretta, porre in via di regresso in favore di ed a Parte_2 carico di , la sola parte di danno riconducibile a danni esterni al fabbricato, Controparte_2 nei limiti della ripartizione proporzionale pro quota dovuta secondo i rispettivi contratti di assicurazione;
7 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali
15 %, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge”.
Per il terzo chiamato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_4
18.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 23.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale e preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Avv. con Controparte_1 riferimento alle domande proposte nei confronti del Geom. con ogni Controparte_4 conseguenziale pronuncia di legge.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, novità e/o tardività delle domande e conclusioni formulate da per la prima volta con la memoria ex art. 183/6° comma n. 1 c.p.c. (e CP_8 ciò sia in relazione alle nuove domande formulate nei confronti del Geom. sia Controparte_4 in relazione alle nuove domande formulate nei confronti di e che Controparte_1 potrebbero a qualsiasi titolo comportare pregiudizi al Geom. , con ogni conseguenziale CP_4 pronuncia di legge.
Nel merito
Per tutti i motivi espressi in atti, rigettare sotto ogni profilo tutte le domande formulate nei confronti del Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non Controparte_4 provate.
In ogni caso
Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Avv. e/o chi vi risulterà tenuto, Controparte_1 se del caso anche in via solidale, al pagamento ed alla rifusione, a favore del Geom. CP_4
delle spese e competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di Legge, nonché al
[...] pagamento di spese e competenze di CTU e CTP”.
Per la terza chiamata (cfr. note scritte ex art. 127 ter Controparte_3
c.p.c. depositate il 10.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 23.12.2024):
8 “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, autorizzare , il pagamento dell'indennità dovuta da ora nella misura accertata in corso di causa Controparte_11 Controparte_9 direttamente in favore del Sig. o, comunque, in favore di entrambi i Controparte_1 mutuatari e purchè risultino adempiute tutte le Controparte_1 Controparte_12 condizioni di polizza previste nel contratto di assicurazione al paragrafo D della polizza (ovvero che i mutuatari risultino in regola con il pagamento dei ratei del mutuo e che l'immobile risulti ripristinato nello stato quo ante ).
Porre a carico del chiamante le spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi ) conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2 Parte_3
Tribunale di Massa, Avv. , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n. 40/2016, emesso il 22.01.2016 e notificatole il 09.02.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, senza dilazione (ex art. 642 c.p.c.), della somma di € 169.600,00, a titolo di indennizzo assicurativo (al netto della franchigia contrattuale) relativo ai danni subiti da un immobile abitativo in comproprietà di quest'ultimo e della di lui coniuge (sito in Controparte_12
Massa, Via dei Loghi n. 45), in dipendenza di un incendio verificatosi in data 13.03.2015 ed appiccato da ignoti, in forza di polizza assicurativa per il rischio da incendio stipulata dal predetto con la medesima compagnia assicuratrice il 14.05.2014; danni (sia all'edificio CP_1 che a quanto nello stesso contenuto) quantificati nella misura suindicata in conformità ad accordo conservativo concluso in data 06.07.2015 tra l'opposto ed il geom. , Controparte_4 perito a suo tempo incaricato dalla stessa della valutazione e della stima dei danni Parte_3 derivati dal sinistro.
L'opponente contestata il credito ex adverso dedotto, eccependo, preliminarmente, la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, ex art. 1910 comma 1 c.c., atteso che, costituendo l'immobile interessato al sinistro oggetto di cd. assicurazione plurima, in virtù di analoga polizza assicurativa, stipulata da (d'ora innanzi B.N.L.), quale istituto di Parte_4
9 credito che aveva erogato il mutuo acceso dai coniugi nel 2013 con Persona_2 [...]
(d'ora innanzi ) - cui era succeduta (d'ora innanzi Controparte_13 CP_10 Controparte_2
- per l'acquisto del medesimo immobile, il medesimo , in veste di assicurato, CP_2 CP_1 aveva dolosamente omesso di denunziare alla compagnia opponente l'esistenza dell'altro rapporto assicurativo correlato al mutuo, a copertura del rischio incendio relativo a quello stesso immobile (non anche a quanto nel medesimo contenuto) ed aveva, altresì, omesso di indicare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del precitato art. 1910 c.c., l'identità dell'altro ente assicuratore nella comunicazione inoltrata alla stessa in funzione di denuncia del Parte_3 sinistro.
Nel merito, esponeva: che, il pur contestato credito indennitario non avrebbe potuto avere ad oggetto l'intero ammontare dei danni riportati dall'immobile in dipendenza dell'incendio denunciato, non sussistendo solidarietà passiva tra gli assicuratori nell'ipotesi di assicurazione plurima;
che l'accordo conservativo concluso dal perito proprio incaricato, non era vincolante CP_4 per la stessa compagnia preponente, non essendo il mandato a quest'ultimo conferito, limitato alla valutazione ed alla stima dei danni, comprensivo del potere di concordare in proprio nome e per proprio conto l'ammontare dei danni da ristorare, di tal che l'accordo questione (al quale, peraltro, avrebbe dovuto partecipare anche il perito di , per produrre effetti nei propri CP_2 confronti avrebbe dovuto essere ratificato dalla medesima compagnia opponente, ciò che non era invece avvenuto;
che la valutazione operata dal e trasfusa nell'accordo conservativo era eccessiva CP_4 rispetto all'effettiva entità dei danni derivati dall'incendio; che le stesse B.N.L. e non avevano riconosciuto l'accordo conservativo concluso dal CP_2 con il , sia per essere stata la stima dei danni nello stesso trasfusa ritenuta non CP_4 CP_1 congrua, sia a fronte della previsione, contenuta nel contratto di mutuo, della partecipazione della predetta banca agli atti di accertamento dei danni;
che la perizia redatta dal proprio nuovo perito, nominato in sostituzione del geom. tale CP_4
Arch. , nel contraddittorio con il perito designato da aveva accertato danni di Per_3 CP_2 ammontare ben inferiore (pari a complessivi € 40.350,00, di cui € 30.350,00 per il fabbricato ed
€ 10.000,00 per quanto contenuto nell'abitazione), avendo l'opponente, da parte sua, rifiutato di limitare la propria pretesa indennitaria a tale minore importo.
10 concludeva, pertanto, in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_3 attesa l'invocata perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato e, in via subordinata, affinchè (già ) – che dichiarava l'intenzione di evocare a propria volta in CP_2 CP_10 giudizio, previo richiesto differimento, a tal fine, dell'udienza di prima comparizione, ex artt. 106
e 269 c.p.c., venisse dichiarata tenuta e condannata, in via di regresso, al pagamento, in proprio favore, di quanto dalla stessa dovuto secondo la ripartizione proporzionale delle prestazione indennitarie di rispettiva pertinenza, in base alle polizze dedotte in causa, nella denegata ipotesi in cui fosse stato riconosciuto il credito fatto valere dal nei propri CP_1 confronti. Instava, altresì, per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituiva , deducendo: Controparte_1 di aver tempestivamente denunciato alla compagnia opponente il sinistro oggetto di causa con raccomandata A/R ed a mezzo posta elettronica (sia ordinaria che certificata); che con l'accordo conservativo concluso tra il proprio perito di fiducia, tale ed il Tes_2 CP_4 quale perito incaricato da , l'ammontare dei danni era stato quantificato in un totale di Parte_3
€ 170.000,00 (di cui € 130.000,00 per il fabbricato abitativo ed € 40.000,00 per quanto nello stesso contenuto); che l'opponente, nondimeno, aveva tenuto un atteggiamento ostruzionistico, non riconoscendo l'operato del proprio perito incaricato, che era stato arbitrariamente rimosso dall'incarico e sostituito da un altro (Arch. ), il quale aveva predisposto elaborato estimativo dei Per_1 danni sensibilmente inferiore rispetto all'accordo conservativo del 06.07.2015 già in precedenza concluso con efficacia vincolante nei confronti del medesimo assicurato;
di aver segnalato, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione mediante format online, che ai fini dell'acquisto dell'immobile abitativo era stato acceso un mutuo, contenendo lo stesso modulo online utilizzato la segnalazione che, in tale evenienza, l'ente erogatore del mutuo avrebbe richiesto la stipulazione di una polizza assicurativa contro il rischio incendio, difettando, pertanto, il carattere doloso dell'omessa espressa menzione del precedente rapporto assicurativo relativo a quel medesimo immobile, costituente il necessario presupposto, ex art. 1910 comma 1 c.c., della perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, perdita che, diversamente da quanto ex adverso prospettato, non era invece affatto prevista, ai sensi del comma 3 della disposizione appena citata, per la mancata indicazione del nome dell'altro assicuratore all'atto della denuncia del sinistro;
11 che i due assicuratori erano entrambi tenuti, a norma dell'art. 1910 commi 2 e 3, a corrispondere all'avente diritto l'indennità stabilita dal rispettivo contratto, fatto salvo il diritto di regresso, nei confronti dell'altro, in capo a quello che avesse provveduto ad eseguire la prestazione indennitaria;
che l'autorizzazione da parte dell'opposta al perito a stipulare accordo conservativo, in CP_4 quanto tale avente efficacia vincolante ai fini della stima dei danni e della liquidazione dell'indennizzo dovuto all'assicurato, era confermata dalla missiva raccomandata A/R datata
17.07.2017 proveniente dalla stessa;
Parte_3 di aver personalmente contattato, mediante email del 08.04.2015, il perito designato da tale in riferimento al sinistro, avendo quest'ultimo avuto modo di visionare CP_2 Tes_1
l'immobile ed i danni dallo stesso riportati per effetto dell'incendio del 13.03.2015, pur non essendosi reso disponibile ad una verifica in contraddittorio con i periti della compagnia opponente e dell'assicurato; che, qualora non fosse stato riconosciuto il potere del di concludere l'accordo CP_4 conservativo a nome e per conto della compagnia assicuratrice preponente, lo stesso perito avrebbe dovuto rispondere a titolo risarcitorio nei propri confronti, per aver operato quale falsus procurator, avendo ingenerato nel medesimo opposto il legittimo ed incolpevole affidamento circa la titolarità del potere rappresentativo della predetta compagnia, in riferimento alla determinazione del prospettato danno patrimoniale corrispondente all'indennizzo che avrebbe dovuto essere liquidato in base al richiamato accordo conservativo.
Il concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo;
in subordine, nella denegata ipotesi che il provvedimento monitorio fosse stato revocato, per l'accertamento del proprio diritto a vedersi liquidato da Parte_2
l'indennizzo dovuto in misura corrispondente a quella stabilita con l'accordo conservativo
[...] stipulato in data 06.07.2015 e per la condanna della stessa e di al Controparte_2 pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto in riferimento al sinistro oggetto di causa, in solido tra loro o ciascuna in misura proporzionale, secondo i rispettivi contratti di assicurazione, nonché per la condanna di (quale contraente nel rapporto assicurativo in essere Parte_4 con quest'ultima compagnia) – che dichiarava l'intenzione di evocare a propria volta in giudizio
(unitamente al perito geom. , previo richiesto differimento dell'udienza di prima CP_4 comparizione, ex artt. 106 e 269 c.p.c. - ad autorizzare la medesima ad effettuare il CP_2 pagamento in favore del beneficiario della prestazione;
in via ulteriormente subordinata, nella
12 denegata ipotesi di esclusione della titolarità di potere rappresentativo della compagnia preponente in capo al in riferimento all'accordo conservativo dallo stesso sottoscritto, CP_4 proponeva azione risarcitoria nei confronti di quest'ultimo, in misura corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto in base a quell'accordo, pari ad € 169.600,00 (al netto della franchigia contrattuale), o per la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia.
Integrato il contraddittorio da parte dell'opponente nei confronti di già ), previa CP_2 CP_10 autorizzazione giudiziale in forza di decreto depositato il 16.03.2016, si costituiva quest'ultima compagnia assicuratrice, rilevando di aver stipulato la polizza a copertura del rischio incendio sull'immobile oggetto di causa a nome proprio e per conto del beneficiario , Controparte_1
a fronte della concessione al medesimo del mutuo dallo stesso acceso presso B.N.L. per l'acquisto di quello stesso immobile, essendo tale istituto di credito, in base a quanto stabilito nella polizza, l'unico soggetto legittimato sia a determinare l'indennizzo nel contraddittorio con la compagnia, sia a riscuoterlo, senza che i mutuatari potessero esercitare ingerenza di sorta in merito, fatta salva la facoltà per l'anzidetta banca di autorizzare la garante al pagamento dell'indennizzo direttamente nei confronti di questi ultimi, quale beneficiari della prestazione e ciò a condizione che essi avessero preventivamente provveduto al ripristino dello status quo ante a seguito del sinistro e risultassero in regola i pagamenti delle rate del mutuo, potendo, in caso contrario, trattenere lo stesso indennizzo ed imputarlo a totale o parziale estinzione del mutuo.
Deduceva, inoltre: che la stessa polizza stipulata con B.N.L. prevedeva che, in caso di sinistro, i mutuatari non avrebbero potuto esercitare ingerenza nella nomina dei periti incaricati della valutazione e della stima dei danni, essendo ogni diritto ed azione in merito pertinenti soltanto alla stessa CP_2
(già ) ed alla predetta banca assicurata, che sarebbe stata l'unica destinataria CP_10 dell'indennizzo eventualmente corrisposto;
che, pertanto, alla luce della disciplina contrattuale appena citata, la garanzia assicurativa prestata dalla stessa non era ancora operativa, non risultando ancora realizzate le CP_2 condizioni per il pagamento dell'indennizzo, tanto meno direttamente in favore del mutuatario opponente, non essendo dato sapere se lo stesso avesse provveduto alla tempestiva denuncia del sinistro a B.N.L. ed al ripristino dello status quo ante, né se fosse in regola con il pagamento delle rate dovute alla banca mutuante, non essendo operativo, di conseguenza, neanche il regime di coassicurazione indiretta (o assicurazione plurima) dedotto sia dall'opponente che
13 dall'opposto, non avendole B.N.L., del resto, dato autorizzazione di sorta a provvedere al versamento dell'indennizzo né in proprio favore, nè direttamente in favore del , CP_1 costituendo tale autorizzazione condizione di operatività della polizza.
Eccepiva, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento dell'indennizzo preteso dall'opponente, per l'appunto in ragione della mancata autorizzazione da parte di B.N.L. ad erogarlo direttamente in favore di quest'ultimo. Assumeva l'inopponibilità nei propri confronti dell'accordo conservativo intercorso tra il perito fiduciario di
[...] ed il , rispetto al quale essa era estranea a che contestava in ordine Controparte_14 CP_1 all'accertamento ed alla quantificazione dei danni con il medesimo effettuati, non avendovi preso parte attraverso il proprio perito fiduciario (tale il quale era intervenuto in Tes_1 occasione di diverso e successivo accertamento collegiale eseguito in contraddittorio con il perito del (tale ed il nuovo perito della compagnia opponente (Arch. , CP_1 Tes_2 Per_1 che aveva, nelle more, sostituito il sollevato dall'incarico), all'esito del quale i danni al Tes_1 fabbricato erano stati concordemente quantificati in € 30.350,00, al lordo del riparto in regime di coassicurazione indiretta tra le due compagnie (dei quali € 15.074,34 a carico di ed Parte_3
€ 15.275,66 a carico di , oltre ad € 10.000,00 per i danni ai beni contenuti nell'immobile CP_2
(parti interno, mobilio ed arredi vari), coperti esclusivamente dalla garanzia prestata dalla compagnia opponente.
Concludeva instando per la declaratoria dell'inoperatività della polizza stipulata dalla stessa con
B.N.L. e del regime di coassicurazione indiretta, per l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa indennitaria azionata dal , con CP_1 conseguente rigetto della medesima;
in subordine, qualora essa avesse trovato accoglimento, affinchè i danni indennizzabili in favore di quest'ultimo fossero determinati, in funzione del regresso tra le compagnie assicuratrici, secondo criterio di rigorosa causalità rispetto all'incendio verificatosi il 13.03.2015 ed in misura proporzionale a quanto dovuto in base ai rispettivi obblighi contrattuali, in ogni caso con oneri a proprio carico limitari ai soli danni alla parte esterna al fabbricato.
Si costituiva la terza chiamata B.N.L., rilevando che la propria chiamata in causa risultava carente di giustificazione, avendo essa, con propria comunicazione a mezzo PEC del
11.10.2017, già dato l'autorizzazione al ed alla di lui coniuge di chiedere ad CP_1 CP_10
(cui era succeduta la liquidazione dell'indennizzo assicurativo in relazione al sinistro CP_2 oggetto di causa e, correlativamente, la medesima compagnia a corrisponderlo direttamente a
14 questi ultimi, sempre che risultassero integrati i termini e le condizioni previsti nel paragrafo D) della polizza stipulata dalla stessa banca con la medesima compagnia assicuratrice;
concludendo affinchè venisse per l'appunto autorizzato con sentenza il pagamento diretto in favore del dell'indennizzo dovuto da (succeduta ad CP_1 Controparte_2 CP_13
, a fronte dell'eventuale dimostrazione in giudizio della ricorrenza delle suindicate
[...] condizioni.
Si costituiva, infine, , contestando la responsabilità risarcitoria ascritta dal Controparte_4
a proprio carico ex art. 1398 c.c., non trovando nella fattispecie applicazione la CP_1 disposizione appena citata, riferendosi essa all'ipotesi del contratto stipulato in nome e per conto di soggetto diverso da quello che abbia preso parte alla contrattazione, in difetto di potere rappresentativo del primo, dovendosi escludere che l'accordo conservativo relativo all'accertamento dei danni derivati dal sinistro e dell'ammontare degli stessi costituisse un vero e proprio contratto, avendo, piuttosto, la sola funzione di fissare un elemento (ovvero l'ammontare dei danni indennizzabile, per l'appunto) integrante un'eventuale transazione tra l'assicuratore e l'assicurato, non ancora perfezionata;
ferma restando la verifica della ricorrenza delle altre condizioni previste, a termini di polizza, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
Assumeva: che, pertanto, il proprio operato non poteva aver ingenerato in capo al CP_1 alcun legittimo affidamento in ordine al riconoscimento dell'indennizzo, occorrendo, a tal fine, una determinazione in tal senso da parte della compagnia assicuratrice preponente;
che, in ogni caso, il (pur contestato) risarcimento non avrebbe potuto avere ad oggetto l'indennizzo assicurativo in misura corrispondente alla valutazione del danno operata attraverso l'accertamento conservativo, non costituendo esso oggetto di un vero e proprio contratto avente ad oggetto la concorde determinazione dell'indennizzo da liquidare, che soltanto
[...] avrebbe potuto stipulare con il danneggiato, non potendosi ipotizzare neanche Parte_2 il rimborso delle spese da quest'ultimo liberamente sostenute per far valere in giudizio le proprie ragioni. Evidenziava di aver concluso con il analogo accordo conservativo in CP_1 riferimento alla valutazione dei danni derivati dal precedente incendio che aveva colpito quel medesimo immobile il 01.03.2015, avendo, in quel caso, la compagnia assicuratrice preponente provveduto a liquidare l'indennizzo in misura corrispondente al quell'accordo, senza riserve di sorta;
ciò che costituiva conferma che il potere di concludere accordi di tal genere era compreso nel mandato conferitogli dalla stessa compagnia, come del resto espressamente riconosciuto, con efficacia confessoria, nella comunicazione a mezzo email del 17.07.2015 da quest'ultima
15 inoltrata sia al che allo stesso Concludeva per il rigetto della domanda CP_1 CP_4 proposta nei propri confronti.
A seguito del rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, la causa, istruita in forma documentale, con l'assunzione di prove testimoniali ed a mezzo di C.T.U. volta ad accertare i danni subiti dall'immobile interessato all'incendio del 13.03.2015 ed il relativo ammontare, anche attraverso la verifica della congruità o meno della valutazione sul punto a suo tempo espressa dal perito e trasfuso nel richiamato accordo conservativo, è stata CP_4 trattenuta decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, con riguardo all'allegata perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1910 commi 1 e 2 c.c., integrando la fattispecie oggetto di giudizio l'ipotesi di assicurazione plurima regolata dalla disposizione appena citata – a fronte della stipulazione di due distinte polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio di incendio, in riferimento allo stesso immobile (per quanto soltanto quella conclusa con Pt_3
, oggi si riferisca anche ai danni riportati dalle parti interne
[...] Parte_1 dell'immobile abitativo, inclusi mobilio ed arredi vari) – deve escludersi che l'omesso espresso avviso da parte dell'opposto, all'atto della stipulazione della polizza mediante format online (cfr. docc.
1-3 dimessi a corredo della comparsa di costituzione dell'opposto), dell'esistenza di altro rapporto assicurativo avente ad oggetto quel cespite sia avvenuto con dolo;
essendo soltanto in tal caso previsto, in forza della succitata disciplina codicistica, il venir meno dell'obbligo indennitario a carico dell'assicuratore. Dalla compilazione del format è dato evincere che il dette conferma dell'accensione di un mutuo ipotecario sull'immobile oggetto del CP_1 rapporto assicurativo, fornendo risposta affermativa all'informativa, contenuta nel formulario online, “Se stai sottoscrivendo un mutuo per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione, la banca ti richiederà la stipula di un assicurazione contro l'incendio”; trattandosi di segnalazione innegabilmente in grado, secondo ragionevolezza, tenuto conto della qualità soggettiva dell'ente cui venne indirizzata ed alla stregua di un'interpretazione secondo il canone di buona fede del contratto, di porre a conoscenza la stessa compagnia dell'esistenza di altro rapporto
16 assicurativo per il rischio incendio in relazione a quel medesimo immobile. E' ragionevole affermare, in effetti, che, qualora il avesse inteso occultare l'esistenza della polizza CP_1 assicurativa stipulata con altra compagnia da B.N.L., ente erogatore del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, avrebbe sottaciuto la concessione del mutuo erogato in proprio favore dall'istituto bancario, piuttosto che renderne nota l'esistenza, la quale, di per sé, comporta per legge l'obbligatoria copertura assicurativa a tutela dal rischio incendio e scoppio (evidentemente preesistente), ai sensi della L. n. 100/2012 (di conversione del D.L. n. 59/2012). La mancata esplicita menzione della preesistenza di un rapporto assicurativo avente ad oggetto quell'immobile all'atto della stipulazione della polizza contratta con (peraltro facendo Parte_3 uso di un format online che non conteneva specifica richiesta di informazioni in merito, quanto, piuttosto, in ordine al ricorso ad un mutuo ai fini dell'acquisto del bene, come dianzi precisato) non può quindi considerarsi ascrivibile a dolo del , integrando, tutt'al più, condotta CP_1 colposa, la quale non costituisce causa di esclusione dell'obbligo indennitario in capo all'assicuratore, a norma del succitato art. 1910 comma 2 c.c.. In ogni caso, l'opponente non ha dato prova della dolosità dell'omissione contestata, ciò che costituiva suo onere. L'assunto di quest'ultima – argomentato a sostegno dell'allegata intenzionalità della mancata segnalazione dell'esistenza dell'altro rapporto assicurativo da parte dell'Avv. - secondo cui la CP_1 medesima compagnia sarebbe giunta a conoscenza dell'esistenza della preesistente polizza emessa da per esserne stata informata dal proprio perito di fiducia a seguito CP_10 dell'incendio del 13.03.2015 – risulta peraltro smentito per tabulas, trattandosi di informazione che ebbe a trasmetterle lo stesso con la denuncia di sinistro inviata a mezzo lettera CP_1 raccomandata A/R del 17.03.2015, già dimessa a corredo del ricorso monitorio e riprodotta in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto sub doc. 6 (“V'informo, come previsto dall'art. 1910 c.c., che sul fabbricato è presente la polizza obbligatoria per incendio e scoppio, poiché per l'acquisto dell'immobile è stato stipulato un atto di mutuo (BNL)”); circostanza che rivela la pretestuosità dell'allegazione difensiva inerente al preteso venir meno dell'obbligo indennitario a norma del comma 2 del richiamato art. 1910 c.c..
La perdita del diritto all'indennizzo è stata dedotta dall'opponente anche ai sensi del comma 3 del citato art. 1910 c.c., per la dolosa mancata indicazione nella denuncia del suddetto incendio del nome dell'ente che aveva prestato l'altra garanzia assicurativa, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 1913 comma 1 e dell'art. 1915 comma 1 c.c.; previsione, quest'ultima, che sanziona per l'appunto con tale grave conseguenza il mancato adempimento doloso, da
17 parte dell'assicurato, dell'obbligo di avviso circa la verificazione del sinistro, avviso che, nell'ipotesi di assicurazione plurima, deve ritenersi integrato dall'informativa circa l'identità dell'altro assicuratore, in considerazione della specialità della previsione di cui al mentovato comma 3 dello stesso art. 1910 c.c.. Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'opponente non ha fornito dimostrazione del carattere doloso della mancata indicazione, da parte del , dell'identità CP_1 dell'ente assicuratore che aveva prestato la preesistente garanzia per il rischio incendio in relazione all'immobile, costituendo il suddetto stato soggettivo (id est il dolo) necessario presupposto dell'invocato venir meno dell'obbligo indennitario, a fronte dell'espresso ed inequivoco tenore dell'art. 1915 comma 1 c.c. (“l'assicurato che dolosamente l'obbligo di avviso
… perde il diritto all'indennità”). Né può ritenersi che l'ipotetico carattere colposo di siffatta incompleta informazione (inerente all'identità dell'altro assicuratore) possa comportare la riduzione dell'indennizzo dovuto, in virtù del comma 2 della disposizione appena citata, cui, peraltro, non si è fatto richiamo di sorta in tale contesto negli scritti difensivi di parte opponente;
e ciò in ragione della carenza di prova – ed, ancor prima, di espressa e specifica allegazione – del “pregiudizio sofferto” in dipendenza della medesima incompletezza dell'avviso de quo.
Ciò posto, quanto al merito della controversia, a fronte della duplicità delle pretese indennitarie azionate - nei confronti sia di (oggi - e della domanda di regresso spiegata Parte_3 Pt_1 dalla compagnia opponente nei confronti di ex art. 1910 comma 4 c.c., deve rilevarsi CP_2 che il vincolo obbligatorio tra ciascuna delle due compagnie assicuratrici ed il va CP_1 qualificato, nei confronti di quest'ultimo, di carattere solidale fino a concorrenza della somma corrispondente a quanto dovuto a titolo di indennizzo in base all'uno come all'altro dei rispettivi rapporti assicurativi;
tale conclusione deriva dal chiaro tenore logico-testuale della disciplina di riferimento, laddove il comma 3, secondo inciso, dell'art. 1910 c.c. stabilisce che “l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto”, essendo l'esigenza di evitare che “le somme complessivamente riscosse … superino l'ammontare del danno” - così come la prima previsione, appena citata (avente la funzione di rafforzare il vincolo obbligatorio, a tutela del creditore) - evidentemente compatibile con il meccanismo delle obbligazioni solidali dal lato passivo, destinata ad operare soltanto in sede di esecuzione del dictum giudiziale che abbia dichiarato il vincolo tra i coobbligati e che contenga la conseguente statuizione condannatoria a carico di questi ultimi. In altri termini, fino a concorrenza dell'importo cui ascende la coincidenza tra l'ammontare dei rispettivi obblighi indennitari, le obbligazioni gravanti sugli assicuratori condebitori si configurano di natura solidale nei confronti del creditore
18 avente diritto. L'esigenza di rispettare la proporzionalità “in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti”, invece, assume precipuo ed esclusivo rilievo in sede di regresso tra i coobbligati, a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 1910 c.c., ovvero soltanto in funzione della ripartizione (interna) tra i medesimi del carico economico dell'obbligo solutorio comune, costituendo il diritto di regresso un diritto proprio dell'assicuratore, “analogo … a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.” ed identificandosi “la parte di ciascuno” dei condebitori oggetto di ripetizione in sede di regresso, prevista da tale ultima disposizione, in buona sostanza, per l'appunto con l'indennità dovuta in base al contratto di pertinenza di quello nei cui confronti venga esercitato il regresso. A tale ultimo proposito, la
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4273/2024), recependo l'indirizzo già diffusosi presso la migliore giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Arezzo 16.10.2009, Trib. Massa 28.02.2017 n. 179), ha chiarito che il regresso in favore dell'assicuratore che abbia pagato per l'intero va parametrato alla quota del danno proporzionale, per l'appunto, all'indennizzo stabilito secondo la polizza di rispettiva pertinenza, piuttosto che al massimale garantito in base alla stessa (per tale diverso indirizzo, ormai recessivo, cfr., ad es. Trib. Roma 02.03.2005); e ciò in virtù di convergenti elementi sia di natura testuale (il regresso stabilito dall'art. 1910 comma 4 c.c. fa espressa menzione della proporzionalità rispetto “all'indennità dovuta” da ciascun assicuratore), sia di ordine logico (in quanto ove il massimale fosse illimitato la quota di regresso, se parametrata al massimale, risulterebbe di fatto incalcolabile, in quanto corrispondente ad un valore “tendente allo zero infinito”), sia aderenti al criterio teleologico (atteso che la ratio dell'art. 1910 c.c. è quella di ridurre, in presenza di più assicuratori, il peso economico del sinistro per ciascuno di essi e tale finalità può realizzarsi solo se il regresso è calcolato in base all'indennizzo dovuto).
Alla stregua del principio appena enunciato, la misura del regresso cui ha diritto il solvens si ottiene, quindi, “moltiplicando il danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore e dividendo il prodotto per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori” (cfr. Cass. n. 4273/2024 cit.).
Il rapporto assicurativo sorto in virtù della polizza stipulata da B.N.L., ente erogatore del mutuo ipotecario acceso dal e dalla di lui coniuge per l'acquisto dell'immobile abitativo, e da CP_1
(oggi , risulta costituito secondo la già citata disciplina di cui al D.L. n. Controparte_10 CP_2
59/2012, convertita in L. n. 100/201, ed è caratterizzato da una cd. clausola di vincolo, in virtù della quale la polizza risulta essere stata, per l'appunto, vincolata a favore della banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del mutuo, in modo che questa potesse “in
19 caso di sinistro o danno, riscuotere con privilegio assoluto tutte le somme dovute dalla società assicuratrice” (vedasi all'art. 2, comma 2 del capitolato allegato al contratto di mutuo, prodotto dall'opponente sub doc. 2), con facoltà per la stessa banca di autorizzare il pagamento dell'indennizzo direttamente in favore dei mutuatari, a condizione che avessero preventivamente provveduto al ripristino dello status quo ante dell'immobile e fossero in regola nel pagamento delle rate;
mentre, in caso contrario, l'istituto mutuante avrebbe potuto trattenere per sé l'indennizzo liquidato dalla compagnia assicuratrice, imputandolo a totale o parziale estinzione del mutuo (in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 6 del succitato art. 2 del capitolato allegato alla citazione sub doc. 2): “La 'Parte mutuataria' si obbliga a ripristinare nel primitivo stato l'immobile danneggiato. La 'Banca' vincolataria autorizzerà il pagamento degli indennizzi liquidati dalla società assicuratrice a favore dei beneficiari, sempreché questi abbiano provveduto alla riparazione dei danni e siano in regola con il pagamento delle rate. In caso contrario detti indennizzi si intendono ceduti pro solvendo dalla 'Parte mutuataria' alla 'Banca' stessa, che provvederà ad impiegarli per la totale o parziale restinzione del debito, secondo
l'ordine di imputazione che riterrà preferibile”. In coerenza con l'assetto pattizio sin qui delineato, con la clausola D) dell'appendice di polizza prodotta da sub doc. 3, risulta CP_2 testualmente stabilito: “La presente polizza convenzione è stipulata dalla Contraente, in nome proprio, per conto e nell'interesse dei singoli mutuatari proprietari e loro aventi causa. In caso di sinistro gli stessi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla
Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla
Contraente: è in facoltà, peraltro, della Contraente con semplice lettera, di autorizzare direttamente gli interessati ad esercitare, in parte o in tutto, i predetti atti inerenti alla liquidazione dei danni. Le indennità, a norma di quanto sopra, saranno liquidate in contraddittorio e pagate esclusivamente alla Contraente, la quale, peraltro, potrà richiedere che le indennità stesse siano pagate, parzialmente o integralmente, ai mutuatari proprietari degli immobili garantiti. Le quietanza che la Contraente rilascerà per gli indennizzi corrisposti saranno completamente liberatorie per la Società nei confronti dei terzi interessati”. Attraverso tale regolamento pattizio, in particolare in virtù della cd. clausola di vincolo, si configura un collegamento funzionale tra il contratto di assicurazione e quello di mutuo, in forza del quale, nell'ipotesi di verificazione del rischio assicurato (id est incendio), si assiste alla riduzione del credito vantato dal mutuante nei confronti del mutuatario (mercè l'incameramento
20 dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore), il quale mutuatario rimane obbligato per l'eventuale eccedenza, in forza dell'autonomo vincolo contrattuale derivante dallo stesso contratto di mutuo
(cfr. Cass. n. 25610/2015, Id. n.11706/2009, Id. n. 7021/1995). Siffatto meccanismo negoziale è stato qualificato dalla Corte regolatrice come contratto di assicurazione a favore del terzo beneficiario designato, che si identifica nello stesso istituto di credito mutuante, nella cui sfera giuridica il diritto all'indennizzo nasce direttamente come credito autonomo nei confronti dell'assicuratore (senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato), in conformità al disposto di cui all'art. 1411 comma 2 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095/2007, Cass.
n. 3145/2022, Id. n. 36127/2023, Id. n. 11373/2024); ne consegue che, in caso di sinistro, soltanto l'istituto mutuante - beneficiario è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, mentre alcuna legittimazione ad agire ha in questo senso l'assicurato, non essendo parte del rapporto obbligatorio. Il meccanismo in questione – connotato da evidente alterazione rispetto alla conformazione tipica del contratto di assicurazione, la cui legittimità è stata comunque giustificata sul rilievo della derogabilità dell'art. 1891 comma 2 c.c., che non è compreso tra le norme sul contratto di assicurazione inderogabili indicate all'art. 1932 c.c. (cfr. Cass. n. 709/1995, Id. n. 36127/2023 cit.) - è incentrato sulla funzionalizzazione del collegamento contrattuale a tutela dell'istituto bancario mutuante, essendo stata l'effettiva causa concreta della combinazione negoziale, non a caso, espressamente ricostruita da parte della dottrina, con il significativo avallo di taluni arresti della stessa Corte di Cassazione, ponendo in luce l'intenzione di costituire una garanzia atipica a tutela della banca;
in altri termini, nel contesto di tale approccio ricostruttivo, si è individuata l'effettiva funzione dell'appendice o clausola di vincolo in quella di garantire il creditore dell'assicurato (id est l'istituto mutuante), al pari della surrogazione dell'indennità alla cosa, dalla quale, tuttavia, il primo meccanismo differisce sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori (cfr. Cass. n. 5100/1999, Id.
n. 20743/2004).
Con riguardo alla pretesa creditoria fatta valere dal nei confronti della compagnia CP_1 assicuratrice opponente, riconosciuta in sede monitoria, pare innegabile che l'accertamento trasfuso nel verbale sottoscritto in data 06.07.2015 dai periti di fiducia di e Parte_3
21 dell'opposto, inerente alla consistenza dei danni riportati dall'immobile per effetto dell'incendio del 13.03.2015 ed al relativo ammontare, abbia costituito un accordo conservativo, concluso in conformità alle condizioni generali di assicurazione, in particolare all'art.
4.2 delle stesse, prodotte sub doc. 14 a corredo del ricorso monitorio), previsione che recita testualmente
“Valutazione del danno - L'ammontare del danno è concordato direttamente tra e Parte_3
l o persona da lui designata”. La qualificazione di accertamento secondo accordo Parte_5 conservativo è stata del resto concordemente attribuita all'atto in questione, nei rispettivi scritti difensivi, sia dal , sia dalla compagnia opponente, sia dallo stesso geom. il CP_1 CP_4 quale, peraltro, ha dimostrato per tabulas di aver concluso, a nome e per conto della medesima compagnia preponente, vari precedenti accordi di tal genere, essendo incontestato che essi siano stati da quest'ultima onorati senza riserve o rimostranze di sorta, ivi incluso quello relativo all'analogo incendio che attinse il medesimo immobile oggetto di giudizio in data 01.03.2015
(cfr. docc.
1-3 allegati alla comparsa di costituzione del;
essendo pacifico che, anche CP_4 con riferimento a tale sinistro, detta compagnia provvide regolarmente a liquidare l'indennizzo in conformità all'accordo conservativo concluso attraverso il proprio perito fiduciario. La qualificazione dell'intesa in virtù della quale venne definita la valutazione dei danni conseguenti al sinistro del 13.03.2015 e del relativo ammontare in chiave di accordo conservativo, in definitiva, deve considerarsi incontroversa, risultando dibattuta, piuttosto, l'effettiva consistenza degli effetti del medesimo atto negoziale;
questione che assume, pertanto, rilievo decisivo e che non può che essere risolta se non avuto riguardo alla natura ed alla funzione di tale tipologia di accordo sotto il profilo giuridico, alla stregua di consolidata giurisprudenza. Come ha avuto modo di rimarcare la Suprema Corte, con indirizzo ormai consolidato, “quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il "quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato”, a termini di polizza, vale a dire ferma restando l'eventuale esclusione dell'indennizzabilità dei danni constatati alla luce della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 1880/2003, conf. Id. n. 21881/2004, Id. n. 19998/2011). Il fatto che l'accertamento conservativo concernente l'entità e la stima dei danni non costituisca, di per sé solo, un negozio transattivo, ma si riferisca soltanto ad un elemento della possibile
22 transazione tra le parti, o comunque dell'eventuale accordo inerente alla liquidazione dell'indennizzo, non vale ad escludere, a ben vedere, che esso, in quanto destinato a “fissare con effetti obbligatori tra le parti” l'ammontare dei danni, abbia comunque, proprio per tale ragione, efficacia vincolante per queste ultime (ferme restando le valutazioni e le determinazioni del caso inerenti all'indennizzabilità dei danni de quibus in base alla disciplina contrattuale); se così non fosse, del resto, non si vede quali mai possano essere gli “effetti obbligatori” che, per quanto in qui chiarito, la giurisprudenza di legittimità ascrive expressis verbis all'accordo conservativo concluso in ambito assicurativo. E' appena il caso di precisare, in tale contesto, che la stima dei danni trasfusa nell'accordo conservativo concluso con l'assicurato tramite il geom. quale perito fiduciario della compagnia opponente, non risulta essere stato CP_4 contestata in giudizio per ragioni inerenti all'operatività della copertura assicurativa (per ipotetiche limitazioni o cause di esclusione), o alla riconducibilità di una o più voci di danno al rischio assicurato, o, comunque, attinenti alla disciplina contrattuale di rilievo giuridico, quanto, piuttosto, esclusivamente per l'asserita esorbitanza della valutazione sottesa a quell'accordo, in considerazione della quale sarebbe stato revocato il mandato al per quanto è dato CP_4 evincere dalle (invero alquanto generiche) allegazioni difensive al riguardo svolte: “la valutazione dei danni … era esorbitante e frutto di una evidente esagerata stima dovuta a macroscopici errori ivi contenuti” (cfr. comparsa di costituzione di parte opposta, pag. 4). Ciò posto, che il perito quale tecnico fiduciario di , avesse nel caso in esame CP_4 Parte_3 ricevuto dalla compagnia preponente mandato per la conclusione dell'accordo conservativo, nella portata dianzi enucleata, non risulta soltanto dalle concordi prospettazioni difensive dell'opposto e del medesimo terzo chiamato in causa, ma si evince chiaramente dalla CP_4 comunicazione a mezzo pec in data 17.07.2015 (inoltrata sia a quest'ultimo, sia al ) CP_1 dall' “Ufficio Liquidazione” della medesima compagnia opponente – in quanto tale avente innegabile portata confessoria nei confronti di quest'ultima parte – comunicazione con la quale, nel rendere nota la revoca dell'incarico già conferito al proprio perito di fiducia, in quanto asseritamente esulante dai limiti dello stesso, venne nondimeno espressamente riconosciuto che il mandato del quale il era titolare concerneva “la quantificazione del danno, CP_4
l'accordo conservativo e il riparto” (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto e doc. 3 prodotto a corredo della comparsa di costituzione del , ciò che vale a smentire CP_4 la laconica deposizione resa dalla teste , addetta allo stesso Ufficio Liquidazione Testimone_3 di Direct Line dal quale provenne la suindicata comunicazione a mezzo pec, secondo cui il
23 geom. sarebbe stato privo del “potere di fare accordi conservativi”; dovendosi ribadire, CP_4 al riguardo, l'efficacia vincolante, sia per l'assicurato che per la compagnia preponente, assunta dal ridetto accordo conservativo (giova ribadire inerente soltanto ai danni relativi al fabbricato), in virtù della stessa natura e funzione del medesimo accordo. Il fatto che la predetta teste nella sua veste di liquidatrice della compagnia opposta, avesse “un limite di autonomia Tes_3 nei pagamenti sino a 40.000,00 euro” in relazione ai sinistri affidati alla sua gestione non vale ad escludere che al quale perito incaricato di valutare i danni, fosse stato dato CP_4 mandato da anche ai fini dell'eventuale conclusione di accordo conservativo con Parte_3
l'assicurato in ordine all'ammontare degli stessi, secondo quanto del resto espressamente indicato nella richiamata comunicazione a mezzo pec del 17.07.2015, mandato ai fini del cui conferimento, del resto, non sarebbe stata affatto necessaria la forma scritta.
Il riconoscimento, da parte dell'opposta (in forza della suindicata comunicazione confessoria), del potere attribuito al perito di stipulare accordi conservativi con l'assicurato a nome e CP_4 per conto della stessa compagnia preponente (in quanto tali vincolanti per quest'ultima), in definitiva, vale a smentire l'assunto difensivo della medesima opponente secondo cui l'incarico a quest'ultimo conferito non sarebbe stato comprensivo del potere “di fare accodi con
l'assicurato impegnativi per la compagnia e concludere atti di liquidazione”, ma si sarebbe sostanziato soltanto nel compito “di rimettere la relazione alla , la quale avrebbe Parte_3 esaminato l'elaborato e deciso il da farsi”, restando quindi la compagnia libera se ratificare o meno l'operato e la valutazione del proprio perito fiduciario (cfr. citazione, pag. 4). E' appena il caso di evidenziare che alla stima dei danni indennizzabili effettuata con il successivo elaborato predisposto dal perito (designato dalla compagnia opponente in sostituzione del Per_1
, di concerto con quello di (cfr. doc. 6 prodotto a corredo della citazione), non CP_4 CP_2 può aversi riguardo ai fini della decisione, non essendo stata essa accettata dal e CP_1 risultando contestata anche in giudizio.
Va inoltre evidenziato che, a ben vedere, diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia opponente - secondo cui sarebbe occorso, ai fini della conclusione di un accordo conservativo in regime di assicurazione plurima, che anche il perito di avesse preso parte alla CP_2 valutazione ed alla stima dei danni indennizzabili - alcuna clausola contrattuale risulta aver previsto la partecipazione all'accordo conservativo, ai fini della sua validità ed efficacia, anche di un perito incaricato da (cui è succeduta;
ciò che, del Controparte_13 Controparte_2 resto, pare del tutto compatibile con il meccanismo di funzionamento dell'assicurazione plurima,
24 che, fermo restando il diritto alla liquidazione di quanto dovuto da ciascun assicuratore in base alla polizza di rispettiva pertinenza (senza riduzioni o limitazioni di sorta), demanda la ripartizione proporzionale del carico economico della prestazione indennitaria al rapporto interno tra gli assicuratori coobbligati in sede di regresso, senza quindi pregiudizio di sorta per il diritto dell'assicurato di percepire nei confronti di ciascuno di essi “l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto”, in conformità al disposto di cui all'art. 1910 comma 3 c.c., vale a dire con modalità corrispondenti a quelle proprie dell'adempimento delle obbligazioni solidali dal lato passivo, ferma restando l'esigenza che “le somme complessivamente riscosse non superino
l'ammontare del danno”; esigenza, quella appena indicata, che tuttavia assume esclusivo rilievo nella fase esecutiva della relativa statuizione condannatoria emessa in sede giudiziale, come reso evidente dall'espresso riferimento all'operazione di “riscossione” contenuto nella disposizione appena citata, che attiene per l'appunto a tale ultima fase, senza quindi escludere la possibilità per l'avente diritto di agire nei confronti di ciascuno degli assicuratori per conseguire quanto dovuto in forza del rispettivo rapporto assicurativo e secondo la relativa disciplina contrattuale. In altri termini, dalla disciplina pattizia evincibile per tabulas non è dato evincere – e non è stato comunque offerto altro mezzo di prova sul punto – che l'accordo conservativo che il perito avrebbe potuto concludere con il (o con il perito dallo CP_4 CP_1 stesso incaricato) sarebbe stato vincolante per la compagnia opposta soltanto ove raggiunto di concerto con l'assicuratore che gestiva l'altro rapporto assicurativo inerente a quel medesimo immobile (o con il perito dalla stessa designato). Al contrario, l'espresso tenore logico testuale della già richiamata clausola di cui all'art.
4.2 delle condizioni generali della polizza assicurativa stipulata con depone nel senso che siffatto peculiare accordo sarebbe intervenire Parte_3 soltanto tra la stessa compagnia e l'assicurato: “l'ammontare del danno è concordato direttamente tra e l'assicurato o persona da lui designata”, senza fare alcun Parte_3 riferimento alla partecipazione di tecnico fiduciario di altro ente assicuratore.
Alla conclusione del suddetto accordo conservativo sottoscritto in data 06.07.2011 (recante la firma dell'opposto, del perito dallo stesso incaricato e del geom. in qualità di perito CP_4 fiduciario di ), in effetti, non prese parte il perito fiduciario di per ragioni che, Parte_3 CP_2 ai fini della decisione della presente controversia, non mette conto verificare, non assumendo quindi rilievo dirimere il contrasto tra le contrapposte allegazioni difensive delle parti in proposito;
derivando da quanto appena precisato l'inopponibilità del medesimo accertamento conservativo nei confronti della predetta In base alla disciplina contenuta nella polizza CP_2
25 con la stessa stipulata da B.N.L., in effetti, gli unici periti deputati a valutare i danni al fabbricato ai fini dell'eventuale liquidazione dell'indennizzo avrebbero dovuto essere quelli designati dalla stessa predetta compagnia assicuratrice (a quel tempo ) e dalla “Contraente” (ovvero CP_10
B.N.L., istituto di credito che ebbe ad erogare il mutuo ipotecario attraverso il quale venne acquistato l'immobile), essendo stato l'elaborato estimativo a firma del solo perito Tes_1 fiduciario della predetta compagnia, predisposto senza la partecipazione di quello di B.N.L.
(secondo quanto previsto nella Sezione D dell'Appendice della polizza appena richiamata), risultando pertanto esso, in quanto tale, del pari inopponibile al (che lo ha contestato in CP_1 giudizio) – ciò che ha determinato, di per sé, l'esigenza di dare ingresso a C.T.U. estimativa dei danni subiti dal fabbricato indennizzabili in base alla polizza stipulata con - ed, a ben CP_2 vedere, inopponibile anche a (che non vi prese parte, secondo quanto invece Parte_4 previsto in base al contratto).
Il C.T.U. geom. ha stimato i costi delle opere occorrenti per il ripristino Persona_4 dell'immobile danneggiato in occasione dell'incendio del 13.03.2015, quantificandolo in €
58.550,71 quanto ai danni al fabbricato (importo comprensivo delle spese necessarie per interventi di demolizione e sgombero, in conformità a quanto previsto nell'una come nell'altra polizza) ed in € 11.347,00 in riferimento ai danni al “contenuto” (tali dovendosi intendere quelli inerenti a mobilio, arredi vari, indumenti e provviste alimentari), oltre ad € 7.710,00 per interventi di demolizione e lavori di sgombero. Il predetto ausiliario dell'Ufficio, peraltro, nel proprio elaborato ha fornito convincente ed esauriente risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP..
L'accertamento compiuto dal C.T.U., con puntuale metodica analitica, congruamente argomentato ed esente da censure di ordine logico può essere posto a fondamento della decisione in ordine alla determinazione dei danni “al fabbricato” indennizzabili da parte di
(pari ad € 58.550,51), limitatamente, giova precisare, al rapporto Controparte_2 assicurativo costituito con tale ultima compagnia e con esclusione di quello di pertinenza di Pt_1
(già ), con riguardo al quale, invece, l'accertamento della consistenza dei danni (sia Parte_3 al “fabbricato” che al “contenuto”) non può che essere confermato in conformità a quello già operato, in contraddittorio tra i periti di fiducia dell'assicurato e dell'assicuratore, attraverso il richiamato accordo conservativo trasfuso nel verbale del 06.07.2015, rubricato “Verbale di accordo di danno”, riferito specificamente al sinistro n. 700002966 (€ 130.000,00 per i danni al
“fabbricato” ed € 40.000,00 per i danni al “contenuto”), in considerazione della sua efficacia vincolante per entrambe le parti tra le quali esso intervenne;
ciò fatta salva l'esigenza di
26 adeguare la suindicata stima, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo, alla disciplina pattizia risultante dalla relativa polizza, operazione questa che, in difetto di allegazioni inerenti ad ipotetiche limitazioni di copertura assicurativa o cause di inoperatività della stessa, comporta la sola detrazione della franchigia di € 400,00 prevista in polizza, adeguamento che, peraltro, risulta essere già stato effettuato in misura corrispondente con il ricorso monitorio, essendo stata la pretesa creditoria ivi avanzata per l'importo di € 169.600,00 (non eccedente il massimale di polizza), pertanto al netto dell'anzidetta franchigia.
L'opposizione va pertanto respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in relazione al rapporto processuale tra il e (già ). Siffatta statuizione CP_1 Pt_1 Parte_3 assorbe le osservazioni critiche formulate con gli scritti difensivi conclusivi dalla difesa dell'opposto circa la quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U., dovendosi evidenziare, con riguardo all'unico rilievo meritevole di considerazione in tale contesto, che la pretesa maggiorazione dei costi degli interventi di ripristino stimati dal geom. a titolo di IVA non Per_4 può attenere alla somma oggetto di ingiunzione, essendo stato il provvedimento monitorio emesso (comprensivo di interessi moratori), in conformità alla perizia stilata dal ed CP_4 all'accordo conservativo nel quale essa venne trasfuso, per somma complessiva comprensiva di IVA. Ed, invero, delle due l'una: a fronte dell'accoglimento della domanda monitoria attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo per la stessa somma oggetto di quella domanda (€
169.600,00), o il credito determinato in questa stessa somma è stato in tal misura determinato comprensivo di IVA., ovvero, ove così non fosse, l'ipotetica pretesa maggiorazione a titolo di
IVA costituirebbe domanda nuova, in quanto tale inammissibile, non essendovene traccia nel ricorso monitorio. La domanda principale proposta dal – che, per quanto dianzi chiarito CP_1 merita accoglimento - del resto, è volta per l'appunto alla conferma del decreto ingiuntivo, senza richiesta di maggiorazione di sorta a titolo di IVA dell'importo il cui pagamento è stato intimato con il medesimo provvedimento.
Per effetto dell'accoglimento della pretesa creditoria estesa dal a in CP_1 CP_2 riferimento al rapporto assicurativo con quest'ultima costituito, detta compagnia è tenuta ad indennizzare i danni al fabbricato per la somma stimata dal C.T.U., pari ad € 58.550,51, oltre i costi degli interventi di demolizione e sgombero (valutati da quest'ultimo in un totale di €
7.710,00). limitatamente a quelli alla parte esterna del fabbricato (con esclusione quindi di quelli alla parte interna) e concernenti il massetto del piano terra e l'impianto di riscaldamento/raffreddamento radiante sotto il pavimento del piano terra (trattandosi di
27 componenti riconducibili alla definizione di “fabbricato” contenuta nelle condizioni generali di assicurazione pertinenti alla polizza in esame, sub doc. 3 , questi ultimi individuati CP_2 nelle voci del computo metrico predisposto sub Allegato 4 alla relazione del geom. nella Per_4 rimozione dei serramenti esterni dell'edificio e nella demolizione del massetto del pavimento del piano terra, nonché nella rimozione dell'impianto di riscaldamento-raffreddamento radiante sotto pavimento, limitatamente al piano terra (voci rispettivamente pari ad € 210,00 e ad € 2.555,00).
L'ammontare complessivo della somma al cui pagamento va dichiarata tenuta e CP_2 condannata, in solido con l'ingiunta, corrisponde, quindi, ad € 61.315,51, importo compreso nel massimale di polizza. Con riguardo alla domanda in esame, giova precisare che, per quanto il dovesse considerarsi privo di legittimazione attiva, in ragione della peculiare CP_1 conformazione del regolamento pattizio di cui alla polizza e dai relativi allegati contrattuali – quali in precedenza richiamati, essendo le azioni volte all'adempimento del contratto riservate alla “Contraente”, ovvero a B.N.L. - è emerso in giudizio che quest'ultima, sia pure in pendenza di giudizio, con propria comunicazione a mezzo pec del 11.10.2017 e conforme allegata
“Lettera di mandato” in pari data (prodotte a corredo della comparsa di costituzione della stessa, sub doc. 3), ha dato autorizzazione ai mutuatari e Controparte_1 Controparte_12
(coniuge del medesimo) ad “esercitare gli atti inerenti alla liquidazione dei danni” e ad CP_10
(cui è succeduta a “pagare le indennità agli stessi mutuatari proprietari” dell'immobile CP_2 garantito, nella ricorrenza dei “termini e condizioni” stabiliti nel “paragrafo D” della relativa polizza;
avendo il medesimo istituto di credito terzo chiamato espressamente dedotto: “Nulla osta tuttavia, una volta che il avrà provato che le condizioni di polizza per il pagamento CP_1 diretto si sono verificate nei termini indicati in premessa, all'emissione di una pronuncia del
Tribunale che autorizzi il pagamento dell'indennità - che sarà riconosciuta come dovuta da
(già ) - in favore del Sig. ”. L'assunto di Controparte_9 CP_10 CP_1 CP_2 secondo cui l'autorizzazione di cui alla suindicata pec del 11.10.2017 non sarebbe stato relativo all'indennizzo dovuto in riferimento al sinistro oggetto di causa (avvenuto il 13.03.2015), bensì all'analogo precedente incendio verificatosi sul medesimo immobile in data 01.03.2015 è destituito di fondamento, in quanto sfornito di prova. La comunicazione appena richiamata non contiene menzione di sorta del numero identificativo di una specifica pratica, tale da identificare, in ipotesi, uno soltanto dei due sinistri, con esclusione dell'altro, dovendosi essa ritenere ragionevolmente attinente all'uno come agli altri degli eventi dannosi, tenuto anche conto della stretta contiguità temporale tra gli stessi.
28 All'esito del giudizio è emersa poi conferma, in effetti, della realizzazione delle condizioni cui è stata subordinata l'autorizzazione da parte di B.N.L. alla liquidazione diretta dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla compagnia terza chiamata in favore del , quali stabilite in forza CP_1 del richiamato paragrafo D) della polizza stipulata con , in accordo con l'art. 2 CP_10 dell'Allegato A) del contratto di mutuo, denominato “Capitolato”, ai sensi del quale lo stesso predetto istituto di credito mutuante avrebbe avuto facoltà di autorizzare, per l'appunto, il pagamento direttamente in favore dei mutuatari “beneficiari” dell'indennizzo dovuto dalla
“società assicuratrice”, “semprechè questi abbiano provveduto alla riparazione dei danni e siano in regola con il pagamento delle rate”. La ratio di tale previsione appare chiara, essendo volta a salvaguardare la garanzia ipotecaria sull'immobile in capo all'istituto mutuante ed a tutelarne la pretesa creditoria afferente al rapporto di mutuo. Ciò considerato, va quindi escluso che B.N.L. debba considerarsi estranea alla controversia, essendosi la sua chiamata in causa da parte dell'opposto resa necessaria, per l'appunto, ai fini dell'accertamento, nel contraddittorio con la medesima, delle condizioni per l'operatività e l'efficacia dell'autorizzazione alla liquidazione dell'indennizzo direttamente in favore del;
condizioni alla cui dimostrazione, del resto, il CP_1 medesimo istituto bancario ha confermato la propria autorizzazione, secondo quanto già indicato nella succitata comunicazione a mezzo pec del 11.10.2017. Il regolare e puntuale pagamento delle rate del mutuo risulta provato dalle deposizioni rese dai testi e Testimone_4
dipendenti di nonché dal teste , direttore della filiale di Testimone_5 Parte_4 Testimone_6
Carrara dello stesso istituto dui credito, costituendo innegabile argomento di prova in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo, ex art. 116 c.c., il fatto che la stessa B.N.L., che ebbe ad erogarlo (e che, in quanto tale, ha evidentemente avuto modo di verificare l'andamento del rapporto, in riferimento sia all'obbligazione di rimborso della somma finanziata, sia a quella avente ad oggetto i pertinenti interessi corrispettivi) non ha sollevato in giudizio specifica contestazione di sorta sul punto nei confronti del . L'avvenuto CP_1 ripristino dell'immobile a seguito dell'incendio del 13.03.2015 emerge dalla relazione del C.T.U. geom. e dai rilievi fotografici dimessi a corredo della stessa, nonché da quelli prodotti Per_4 dall'opponente (cfr. docc. 64 - 66), rappresentativi dei lavori di riparazione e dello stato dell'abitazione prima e dopo la loro esecuzione, secondo quanto confermato dai testi Tes_7
, e , al riguardo escussi. Quest'ultimo teste (che prese Tes_8 CP_6 Tes_7 CP_12 CP_5 parte ai lavori), in particolare, ha riferito che già alla metà del luglio 2015 l'immobile risultata completamente ripristinato, essendo destinato ad accogliere i coniugi quale Persona_2
29 residenza degli stessi. La richiamata autorizzazione da parte di B.N.L. in forza della comunicazione a mezzo pec del 11.10.2017, a fronte dell'acquisita dimostrazione, all'esito dell'esperita istruttoria, delle condizioni previste ai fini della liquidazione diretta in favore dei danneggiati dell'indennizzo dovuto da in definitiva, vale ad integrare la legittimazione CP_2 attiva in capo all'Avv. in ordine alla relativa domanda di pagamento, dovendosi CP_1 pertanto disattendere il contrario assunto difensivo sul punto di essendo appena il CP_2 caso di precisare che, risultando quest'ultimo (così come la di lui moglie ) Controparte_12 comproprietario dell'immobile oggetto della garanzia assicurativa e per il cui acquisto venne stipulato (da entrambi i coniugi) il mutuo ipotecario, lo stesso opposto deve considerarsi legittimato ad agire per il pagamento dell'intero indennizzo attinente ad entrambi i due rapporti assicurativi dedotti in giudizio (essendo, peraltro, l'unico contraente assicurato in relazione a quello stipulato con la compagnia opponente); ciò in virtù del principio di rappresentanza reciproca tra i comproprietari ai fini dell'esperimento delle azioni a tutela del bene comune, con la conseguente legittimazione sostitutiva in capo a ciascuno di essi ad agire anche in riferimento al credito risarcitorio attinente al medesimo cespite (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7682/1999, Id. n.
11491/2021, Id. n. 29506/2019).
La contestazione svolta da soltanto in comparsa conclusionale, circa la non CP_2 indennizzabilità dei danni derivati dall'incendio per cui è controversia, in quanto non afferenti
“alla struttura del fabbricato” è destituita di fondamento, avuto riguardo all'oggetto della copertura assicurativa quale evincibile dalla relativa polizza, tale da configurarsi compatibile con i danni al “fabbricato” accertati e stimati dal C.T.U. geom. l'art. 1 delle condizioni generali Per_4 di assicurazione stabilisce che “la società si obbliga nei limiti e alle condizioni che seguono e mediante il corrispettivo del premio convenuto a risarcire i danni materiali e diretti arrecati a cose mobili e immobili da incendio, qualunque ne sia la causa” e nelle condizioni generali di contratto la nozione di “fabbricato”, quale oggetto della garanzia prestata, è definita come
“l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e di condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non avente valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario attrezzature, arredamento” (cfr. doc. 3 . La stessa perizia CP_2 di stima dei danni prodotta da (a corredo della propria comparsa di costituzione, sub CP_2 doc. 4), del resto, pur contenendo una valutazione inferiore rispetto a quella espressa dal
30 C.T.U., riporta quali voci indennizzabili anche talune di carattere non prettamente strutturale, ciò che costituisce ulteriore conferma dell'infondatezza dell'assunto difensivo in esame.
Con la lettera raccomandata del 16.03.2015, l'opposto e la di lui coniuge, comutuataria, denunciarono l'incendio del 13.03.2015 a B.N.L., rendendole contestualmente nota l'esistenza della copertura assicurativa per il medesimo rischio sullo stesso immobile in forza della polizza stipulata con ., essendo stata tale denuncia trasmessa anche a con pec del Parte_3 CP_2
23.03.2015 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso monitorio e doc. 28 prodotto con la memoria dell'opposto ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).
In considerazione dell'accoglimento della domanda principale del , volta alla conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto, resta assorbita l'azione risarcitoria dal medesimo spiegata, in via subordinata, nei confronti del - per avere agito, nel concludere l'accordo conservativo, CP_4 in difetto di potere rappresentativo della compagnia preponente - per la denegata ipotesi che non fosse stato riconosciuta l'efficacia vincolante del suddetto accordo nei confronti della medesima Controparte_2
L'azione di regresso proposta dalla compagnia assicuratrice opponente nei confronti di infine, merita accoglimento, per quanto di ragione, CP_2
In effetti, come già in precedenza rimarcato, “se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori), nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile” (cfr. Cass. n. 4273/2024). La funzione del citato art. 1910 c.c. va individuata nell'esigenza di evitare - nel rispetto del principio indennitario che informa l'assicurazione contro i danni – “che l'assicurato-danneggiato possa percepire, attraverso
l'operazione assicurativa, una somma superiore al danno effettivamente subito” (cfr. Cass. n.
15372/2006, Id. n. 14962/2006); quanto appena esposto non vale ad escludere, tuttavia, che,
31 sia pure in riferimento al medesimo rischio, la garanzia dovuta da taluno degli assicuratori ascenda ad un ammontare diverso da quella di pertinenza degli altri e ciò, deve ritenersi, non soltanto per ragioni afferenti la diversità di disciplina contrattuale dei due rapporti assicurativi
(ad esempio, per i diversi massimali previsti nelle rispettive polizze, o per la pattuizione di limitazioni del rischio assicurato, o di voci di danno escluse dalla copertura), ma anche, come per l'appunto nel caso in questione, per l'eventuale diversità dei criteri di accertamento in sede giudiziale della responsabilità gravante sui medesimi assicuratori in relazione all'entità dell'indennizzo da ciascuno di essi dovuto (nella fattispecie per taluno di essi in virtù dell'efficacia vincolante dell'accordo conservativo concluso con l'assicurato, per l'altro, in difetto di un'intesa di tal genere – vincolante nei termini dianzi precisati - in base alla C.T.U. a tal fine espletata in causa).
Né può escludersi l'esperibilità dell'azione di regresso in via preventiva, vale a dire nonostante l'assicuratore che la proponga non abbia ancora provveduto a pagare all'assicurato di sua pertinenza, ben potendo essa essere proposta in previsione dell'accoglimento della pretesa di pagamento fatta valere dal medesimo danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione dell'assicuratore regrediente per l'intero; vale a dire attraverso “due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore,
l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (cfr. Cass. n. 12300/2003, conf. Id. 12961/2008, Id. n.
11692/2022, Id. n. 15930/2022). va pertanto dichiarata tenuta e condannata, in via di regresso, a versare a (già CP_2 Pt_1
) la somma proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto, limitatamente ai CP_10 danni al “fabbricato”, secondo il principio enunciato con la succitata sentenza della Suprema
Corte n. 4273/2024; ciò, giova ribadire, a condizione che quest'ultima compagnia provveda a liquidare in favore del l'indennizzo di sua spettanza, pari alla maggior somma di € CP_1
169.600,00, al netto della franchigia contrattuale (di cui € 130.000,00 per i danni al “fabbricato”, oltre alla quota della suddetta franchigia, complessivamente pari ad € 400,00, da imputare a tale ultima tipologia di danni).
32 Il regime delle spese di lite viene definito, in riferimento ai singoli rapporti processuali dedotti in giudizio, in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed a quello di causalità ad esso sotteso, con esclusione di quello tra l'opposto ed il terzo chiamato Controparte_1
con riguardo al quale dette spese vengono poste a carico del primo. Al riguardo, CP_4 costituisce ius receptum che Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico del convenuto (nel caso in questione in senso formale, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore (nel caso di spese l'opponente) e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
ciò, tuttavia, salvo che l'iniziativa del chiamante si sia rivelata
“manifestamente infondata o palesemente arbitraria”, nel qual caso “il rimborso … rimane … a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo” (cfr. Cass. n. 10364/2023, conf., ex plurimis, Id. n. 31889/2019, Id. n. 3189/2018). Nel caso in questione, a fondamento della chiamata in causa del geom. l'opposto ha dedotto la responsabilità del medesimo CP_4 nella sua ipotetica qualità di falsus procurator – in relazione alla stipulazione dell'accordo conservativo del 06.07.2015 attinente ai danni derivati all'immobile dall'incendio oggetto di causa – ai sensi dell'art. 1398 c.c.. Detta peculiare responsabilità ha natura extracontrattuale, configurandosi propriamente come “culpa in contrahendo”, atteso che “il suo fondamento non risiede nel negozio inefficacemente stipulato dal rappresentante senza potere, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede”, di modo che la misura del danno risarcibile “va dunque limitata al c.d. 'interesse negativo', consistente nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, ma non si estende al lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto”. (cfr. Cass. n. 12969/2000, conf. ex plurimis, Id. n. 18191/2007, Id. n. 9071/2010).
A tale riguardo, alcuna specifica allegazione - ancor prima che alcuna prova - è stata offerta dal in ordine alla ricorrenza di taluno dei profili di pregiudizio risarcibile appena indicati, CP_1 essendosi, in tale contesto, fatto laconico e generico riferimento soltanto a “spese legali ed interessi” non meglio identificati (cfr. comparsa di costituzione, pag. 22, conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23.12.2024, pag. 6, e comparsa conclusionale, pag.
34); essendosi, per il resto, preteso il ristoro dell'indennizzo conseguibile attraverso l'accordo conservativo (in ipotesi concluso dal rappresentante senza potere), laddove i danni oggetto
33 dell'azione risarcitoria sono stati quantificati proprio “nella misura di € 169.600,00” (ovvero, per l'appunto, nell'ammontare dei danni accertati con il ridetto accordo conservativo), pretesa, così come formulata, evidentemente riconducibile al cd. interesse negativo, per quanto chiarito non ristorabile a norma dell'art. 1398 c.c.. Richiamato il principio suenunciato, in ragione dell'evidenziata palese infondatezza dell'azione risarcitoria (subordinata) proposta nei confronti del le spese di lite concernenti il rapporto processuale tra il e quest'ultimo CP_4 CP_1 vengono poste a carico del primo.
Il compenso in favore del C.T.U., già liquidato, in forma di acconto, con provvedimento reso all'udienza 22.12.2020 ed eventuali altre somme a tale titolo corrisposte al medesimo ausiliario del Tribunale vengono posti definitivamente a carico di entrambe le compagnie assicuratrici, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:
- Rigetta l'opposizione proposta da - proseguita da Parte_2 [...]
(a quest'ultima succeduta) - e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
- Dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € 61.315,51, a Controparte_2 titolo di indennizzo per i danni all'immobile oggetto di causa derivati dall'incendio verificatosi in data 13.03.2015, in solido con la predetta (già Parte_1 Controparte_15
fino a concorrenza di tale ultima somma.
[...]
- Dichiara tenuta e condanna a titolo di regresso ex art. 1910 comma 4 Controparte_2
c.c., al pagamento della quota proporzionale dell'indennizzo dovuto in relazione al contratto di assicurazione stipulato da con la stessa compagnia assicurartrice s.p.a., da Parte_4 quantificare in applicazione del principio enunciato con la sentenza n. 4273/2024 della Corte di
Cassazione, citata in parte motiva, condanna la cui efficacia è condizionata al preventivo versamento da parte della compagnia opponente di quanto dalla medesima dovuto in favore di in forza del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
34 - Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_2 Parte_4 che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Controparte_4 processuali, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico di e di in solido Parte_1 Controparte_2 tra loro, il compenso in favore del C.T.U. geom. già liquidato (in forma di acconto) Persona_4 con provvedimento reso all'udienza 22.12.2020 ed eventuali altre somme a tale titolo corrisposte dalle parti (o da taluna di esse) al medesimo C.T.U..
Così deciso in Massa, il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2951/2016 R.G.A.C. promossa da
(già – P. IVA ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Gentileschi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC vvocati.prato.it Email_1 attrice - opponente
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Maria Chiaffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Giovan Pietro n. 2/C opposto
e di (P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difeso dall'Avv. Uberto Miserendino e domiciliato presso il suo indirizzo PEC
Email_2 convenuta
e con la chiamata in causa di
(P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lembo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via Cavour n. 43 terza chiamata in causa
. (Cod. Fisc. ) Controparte_4 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Andreazzoli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via D. Alighieri n. 6 terzo chiamato in causa
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – regresso tra coassicuratori – risarcimento danni
CONCLUSIONI
2 Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Parte_1
19.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 23.12.2024 e note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. depositate il 18.07.2024, in sostituzione dell'udienza del 19.07.2024)“
“Concludiamo perché il Tribunale, rigettate tutte le eccezioni da chiunque sollevate e non ammesse le prove delle altre parti (eccezion fatta per quelle richieste dall'avv. Miserendino), accertato (per il rischio incendio fabbricato) che siamo in presenza di assicurazioni plurime ex art. 1910 c.c. (stipula di più polizze per lo stesso rischio senza accordo tra gli assicuratori) e non di coassicurazione ex art. 1911 c.c. (diretta o indiretta in cui più compagnie si accordano per intervenire nella copertura del medesimo rischio), in via istruttoria ammetta la prova per testi del per. a controprova come da richiesta (ri)formulata all'udienza del giorno 1.12.2023 (a Tes_1 controprova sui capp. I, J, K formulati per;
disponga la chiamata del ctu a chiarimenti su Tes_2 quanto evidenziato nella nostra memoria 23.5.2022, nelle osservazioni alla CTU redatte dall'arch. (2/5/2022) e dal per. (3/5/2022) allegate alla relazione del Per_1 Tes_1 consulente del giudice.
Dichiari l'inammissibilità del tardivo deposito da parte della difesa di dei documenti CP_4 come eccepito;
dichiari altresì la nullità (ex art. 246 cpc) delle testimonianze di e di CP_5
. CP_6
Nei confronti di , concludiamo perché il Tribunale: CP_1 dichiari nullo e di nessun effetto e comunque revochi il d.i. opposto in accoglimento delle eccezioni preliminari/pregiudiziali (vedi atto di opposizione a d.i.) e di merito esposte;
dichiari che la perizia sottoscritta da e non è opponibile a (già CP_4 CP_1 Pt_1 Parte_2
) sia per il mancato conferimento al perito, con procura sostanziale ad negotia da
[...] parte del legale rappresentante della società, del potere di concordare l'entità del danno, avendo egli ricevuto soltanto incarico di periziarlo;
sia perché detta perizia superstima inaccettabilmente il danno effettivamente subito dall'immobile e del suo contenuto a causa dell'incendio; e sia infine per la mancata partecipazione del per. lle operazioni peritali;
Tes_1 accerti che tali danni ammontano, per l'immobile a € 30.350,00 e, per il contenuto, a €
10.000,00, ovvero in ipotesi nella diversa somma di giustizia o nella misura stabilita dal consulente tecnico d'ufficio; dichiari che ha diritto di riscuotere soltanto il 50% dei danni accertati, essendo CP_1 proprietario dell'immobile soltanto in questa misura;
3 condanni pertanto a rimborsare a la somma riscossa di € 186.924,80, come da CP_1 Pt_1 seguente distinta: il 24.2.2016 € 24.874,36 (€ 13.074,34, per il danno all'immobile secondo la ripartizione dell'indennità concordata con + € 9.600 per indennità relativa ai danni al CP_2 contenuto cui era estranea); il 31.3.2016 € 159.677,61; e il 22.4.2016 € 2.372,84 per CP_2 spese di esecuzione davanti al Tribunale di Monza, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
ovvero in ipotesi nella differenza tra € 186.924,80 e l'importo dei danni effettivamente subiti da
, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
CP_1 respinga ogni altra domanda proposta da e in particolare quella formulata per i danni al CP_1 cui sostegno è stato prodotto un elenco di oggetti privo di ogni rilevanza probatoria e addotte testimonianze generiche e comunque inattendibili;
in ogni caso con condanna al rimborso delle spese di CTU e CTP e con vittoria di spese e onorari comprensivi delle spese generali, cpa e Iva con distrazione a favore del difensore.
Nei confronti di : Controparte_2 ove venga ritenuta accoglibile e fondata anche solo in parte la domanda proposta da , e CP_1 questi non rimborsi – per qualsiasi ragione- le somme corrispondenti al danno effettivo da lui subito per il fabbricato, già versate da al predetto, accertata l'esistenza delle condizioni di Pt_1 polizza per il pagamento diretto dell'indennità agli aventi diritto diversi dalla BNL, e in particolare
a in forza del regresso esercitato ex art. 1910 ultimo comma c.c., Parte_1 condannare la chiamata (alla quale la causa è anche comune), in forza di tale regresso, al pagamento a di quanto dovuto (in forza del danno accertato) in base Controparte_7 alla ripartizione proporzionale delle indennità attinenti all'immobile di dovute secondo i CP_1 contratti delle due Compagnie interessate (nel caso qui discusso pari al 50% della somma stabilita a seguito dell'accertamento compiuto nel corso del processo), oltre spese legali e onorari, comprensivi delle spese generali, cpa e Iva con distrazione a favore del difensore e rimborso pro quota delle spese di CTU. nei confronti di condanna al pagamento delle spese legali e onorari distratte a favore CP_4 del difensore e rimborso delle spese di CTU anticipate da Questa ribadisce l'espressa Pt_1 riserva di agire contro per la responsabilità dolosa o colposa a suo carico per i danni CP_4 subiti a causa delle omissioni, negligenze e imperizie del suo operato e per aver la NI dovuto versare a importi di gran lunga eccedenti il dovuto. CP_1
Spese compensate nei confronti delle altre parti del processo.
4
Per il convenuto opposto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate il 23.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in pari data):
“Voglia il Tribunale di Massa, in persona del Giudice designato
Invia preliminare e pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, novità e/o tardività delle domande e conclusioni formulate da per la prima volta con la memoria ex art. 186 comma 6, n. 1, con ogni CP_8 conseguenza di legge.
Nel merito:
In tesi:.
1) respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
2) condannare i sensi e per gli effetti dell'art. 96, 3° comma Parte_2
c.p.c.
In ipotesi: nella non creduta e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto
– Accertare il diritto del sig. a ricevere l'indennizzo a lui spettante a seguito Controparte_1 del sinistro occorso in data 13/03/2015, sussistendone tutti presupposti previsti per legge e per contratto.
– Accertare e dichiarare che il verbale di accordo di danno sottoscritto tra l'assicurato e CP_1 il perito incaricato dalla NI Direct Line sig. in data 06/07/2015 è Controparte_4 vincolante tra le parti del presente giudizio e conseguentemente condannare
[...]
e , al pagamento dell'indennità dovuta Parte_3 Controparte_9 complessivamente pari ad € 170.000,00 di cui € 130.000,00 per danni al fabbricato ed €
40.000,00 per danni al contenuto (dedotte eventuali franchigie) in via solidale o in base alla ripartizione proporzionale pro quota secondo i rispettivi contratti di assicurazione e conseguentemente condannare ad autorizzare il pagamento Controparte_3 dell'indennità a favore del beneficiario secondo la quota a lui spettante, Controparte_1 sussistendone i presupposti di legge.
In via subordinata
– Accertare il diritto del sig. a ricevere l'indennizzo a lui spettante a seguito Controparte_1 del sinistro occorso in data 13/03/2015, sussistendone tutti presupposti previsti per legge e per contratto.
5 - Accertare e dichiarare che il verbale di accordo di danno sottoscritto tra l'assicurato e CP_1 il perito incaricato dalla NI Direct Line sig. in data 06/07/2015 vincola Controparte_4 con riferimento alla quantificazione del danno ivi contenuta, e Parte_3 per l'effetto condannare al pagamento dell'indennità dovuta Parte_3 complessivamente pari ad € 170.000,00 secondo la ripartizione proporzionale pro quota secondo i contratti di assicurazione di cui il comparente risulta beneficiario, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
– condannare , al pagamento dell'indennità dovuta secondo la Controparte_9 ripartizione proporzionale pro quota nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare ad autorizzare Controparte_3 il pagamento dell'indennità a favore del beneficiario secondo la quota a lui Controparte_1 spettante, sussistendone i presupposti di legge.
In ulteriore via subordinata
– Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che il perito abbia sottoscritto Controparte_4 il verbale di accordo di danno in data 06/07/2015 in mancanza dei necessari poteri di rappresentanza, accertarsi comunque il diritto del sig. a ricevere Controparte_1
l'indennizzo a lui spettante a seguito del sinistro occorso in data 13/03/2015, sussistendone tutti presupposti previsti per legge e per contratto, e per l'effetto condannare
[...]
e , al pagamento dell'indennità dovuta nella Parte_3 Controparte_9 misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia in via solidale o in base alla ripartizione proporzionale pro quota secondo i rispettivi contratti di assicurazione e conseguentemente condannare ad autorizzare il pagamento Controparte_3 dell'indennità a favore del beneficiario secondo la quota a lui spettante, Controparte_1 sussistendone i presupposti di legge.
- accertarsi la responsabilità del perito ai sensi di cui all'art. 1398 c.c. e per Controparte_4
l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'assicurato
[...]
, che si quantificano nella misura di € 169.600,00 oltre al rimborso delle spese legali CP_1 ed interessi individuate come in premessa o nella misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o da determinarsi in separato giudizio.
In ogni caso:
Rigettare la domanda riconvenzionale di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. avanzata dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di quello di opposizione.”
Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_2
18.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 23.12.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice designando dell'intestato Tribunale, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e nella propria prima memoria, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa contratta tra e l'allora e l'inoperatività del regime di Pt_4 CP_10 coassicurazione indiretta, con ogni conseguente pronuncia di legge;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e nella propria prima memoria, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NI terza chiamata nei confronti della domanda di pagamento dell'indennità proposta dal convenuto opposto nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2 rigettare detta domanda, con ogni conseguente statuizione di legge;
IN VIA PRINCIPALE: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e della prima memoria, rigettare, in quanto infondate e, in ogni caso, non provate, tutte le domande avanzate dall'avv. nel presente giudizio;
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e della prima memoria, correttamente identificare e quantificare i singoli danni subiti dall'avv. entro i limiti rigorosissimi della prova sia con riferimento alla Controparte_1 riconducibilità causale dei danni lamentati all'incendio dello 13.03.2015, sia con riferimento all'entità ed alla congruità dei singoli importi richiesti ed alla loro rispondenza ad interventi effettivamente eseguiti e, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'operatività della polizza assicurativa contratta tra e l'allora e dell'operatività del regime di Pt_4 CP_10 coassicurazione indiretta, porre in via di regresso in favore di ed a Parte_2 carico di , la sola parte di danno riconducibile a danni esterni al fabbricato, Controparte_2 nei limiti della ripartizione proporzionale pro quota dovuta secondo i rispettivi contratti di assicurazione;
7 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali
15 %, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge”.
Per il terzo chiamato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il Controparte_4
18.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 23.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale e preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Avv. con Controparte_1 riferimento alle domande proposte nei confronti del Geom. con ogni Controparte_4 conseguenziale pronuncia di legge.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, novità e/o tardività delle domande e conclusioni formulate da per la prima volta con la memoria ex art. 183/6° comma n. 1 c.p.c. (e CP_8 ciò sia in relazione alle nuove domande formulate nei confronti del Geom. sia Controparte_4 in relazione alle nuove domande formulate nei confronti di e che Controparte_1 potrebbero a qualsiasi titolo comportare pregiudizi al Geom. , con ogni conseguenziale CP_4 pronuncia di legge.
Nel merito
Per tutti i motivi espressi in atti, rigettare sotto ogni profilo tutte le domande formulate nei confronti del Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non Controparte_4 provate.
In ogni caso
Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Avv. e/o chi vi risulterà tenuto, Controparte_1 se del caso anche in via solidale, al pagamento ed alla rifusione, a favore del Geom. CP_4
delle spese e competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di Legge, nonché al
[...] pagamento di spese e competenze di CTU e CTP”.
Per la terza chiamata (cfr. note scritte ex art. 127 ter Controparte_3
c.p.c. depositate il 10.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 23.12.2024):
8 “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, autorizzare , il pagamento dell'indennità dovuta da ora nella misura accertata in corso di causa Controparte_11 Controparte_9 direttamente in favore del Sig. o, comunque, in favore di entrambi i Controparte_1 mutuatari e purchè risultino adempiute tutte le Controparte_1 Controparte_12 condizioni di polizza previste nel contratto di assicurazione al paragrafo D della polizza (ovvero che i mutuatari risultino in regola con il pagamento dei ratei del mutuo e che l'immobile risulti ripristinato nello stato quo ante ).
Porre a carico del chiamante le spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi ) conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_2 Parte_3
Tribunale di Massa, Avv. , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n. 40/2016, emesso il 22.01.2016 e notificatole il 09.02.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, senza dilazione (ex art. 642 c.p.c.), della somma di € 169.600,00, a titolo di indennizzo assicurativo (al netto della franchigia contrattuale) relativo ai danni subiti da un immobile abitativo in comproprietà di quest'ultimo e della di lui coniuge (sito in Controparte_12
Massa, Via dei Loghi n. 45), in dipendenza di un incendio verificatosi in data 13.03.2015 ed appiccato da ignoti, in forza di polizza assicurativa per il rischio da incendio stipulata dal predetto con la medesima compagnia assicuratrice il 14.05.2014; danni (sia all'edificio CP_1 che a quanto nello stesso contenuto) quantificati nella misura suindicata in conformità ad accordo conservativo concluso in data 06.07.2015 tra l'opposto ed il geom. , Controparte_4 perito a suo tempo incaricato dalla stessa della valutazione e della stima dei danni Parte_3 derivati dal sinistro.
L'opponente contestata il credito ex adverso dedotto, eccependo, preliminarmente, la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato, ex art. 1910 comma 1 c.c., atteso che, costituendo l'immobile interessato al sinistro oggetto di cd. assicurazione plurima, in virtù di analoga polizza assicurativa, stipulata da (d'ora innanzi B.N.L.), quale istituto di Parte_4
9 credito che aveva erogato il mutuo acceso dai coniugi nel 2013 con Persona_2 [...]
(d'ora innanzi ) - cui era succeduta (d'ora innanzi Controparte_13 CP_10 Controparte_2
- per l'acquisto del medesimo immobile, il medesimo , in veste di assicurato, CP_2 CP_1 aveva dolosamente omesso di denunziare alla compagnia opponente l'esistenza dell'altro rapporto assicurativo correlato al mutuo, a copertura del rischio incendio relativo a quello stesso immobile (non anche a quanto nel medesimo contenuto) ed aveva, altresì, omesso di indicare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del precitato art. 1910 c.c., l'identità dell'altro ente assicuratore nella comunicazione inoltrata alla stessa in funzione di denuncia del Parte_3 sinistro.
Nel merito, esponeva: che, il pur contestato credito indennitario non avrebbe potuto avere ad oggetto l'intero ammontare dei danni riportati dall'immobile in dipendenza dell'incendio denunciato, non sussistendo solidarietà passiva tra gli assicuratori nell'ipotesi di assicurazione plurima;
che l'accordo conservativo concluso dal perito proprio incaricato, non era vincolante CP_4 per la stessa compagnia preponente, non essendo il mandato a quest'ultimo conferito, limitato alla valutazione ed alla stima dei danni, comprensivo del potere di concordare in proprio nome e per proprio conto l'ammontare dei danni da ristorare, di tal che l'accordo questione (al quale, peraltro, avrebbe dovuto partecipare anche il perito di , per produrre effetti nei propri CP_2 confronti avrebbe dovuto essere ratificato dalla medesima compagnia opponente, ciò che non era invece avvenuto;
che la valutazione operata dal e trasfusa nell'accordo conservativo era eccessiva CP_4 rispetto all'effettiva entità dei danni derivati dall'incendio; che le stesse B.N.L. e non avevano riconosciuto l'accordo conservativo concluso dal CP_2 con il , sia per essere stata la stima dei danni nello stesso trasfusa ritenuta non CP_4 CP_1 congrua, sia a fronte della previsione, contenuta nel contratto di mutuo, della partecipazione della predetta banca agli atti di accertamento dei danni;
che la perizia redatta dal proprio nuovo perito, nominato in sostituzione del geom. tale CP_4
Arch. , nel contraddittorio con il perito designato da aveva accertato danni di Per_3 CP_2 ammontare ben inferiore (pari a complessivi € 40.350,00, di cui € 30.350,00 per il fabbricato ed
€ 10.000,00 per quanto contenuto nell'abitazione), avendo l'opponente, da parte sua, rifiutato di limitare la propria pretesa indennitaria a tale minore importo.
10 concludeva, pertanto, in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_3 attesa l'invocata perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato e, in via subordinata, affinchè (già ) – che dichiarava l'intenzione di evocare a propria volta in CP_2 CP_10 giudizio, previo richiesto differimento, a tal fine, dell'udienza di prima comparizione, ex artt. 106
e 269 c.p.c., venisse dichiarata tenuta e condannata, in via di regresso, al pagamento, in proprio favore, di quanto dalla stessa dovuto secondo la ripartizione proporzionale delle prestazione indennitarie di rispettiva pertinenza, in base alle polizze dedotte in causa, nella denegata ipotesi in cui fosse stato riconosciuto il credito fatto valere dal nei propri CP_1 confronti. Instava, altresì, per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituiva , deducendo: Controparte_1 di aver tempestivamente denunciato alla compagnia opponente il sinistro oggetto di causa con raccomandata A/R ed a mezzo posta elettronica (sia ordinaria che certificata); che con l'accordo conservativo concluso tra il proprio perito di fiducia, tale ed il Tes_2 CP_4 quale perito incaricato da , l'ammontare dei danni era stato quantificato in un totale di Parte_3
€ 170.000,00 (di cui € 130.000,00 per il fabbricato abitativo ed € 40.000,00 per quanto nello stesso contenuto); che l'opponente, nondimeno, aveva tenuto un atteggiamento ostruzionistico, non riconoscendo l'operato del proprio perito incaricato, che era stato arbitrariamente rimosso dall'incarico e sostituito da un altro (Arch. ), il quale aveva predisposto elaborato estimativo dei Per_1 danni sensibilmente inferiore rispetto all'accordo conservativo del 06.07.2015 già in precedenza concluso con efficacia vincolante nei confronti del medesimo assicurato;
di aver segnalato, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione mediante format online, che ai fini dell'acquisto dell'immobile abitativo era stato acceso un mutuo, contenendo lo stesso modulo online utilizzato la segnalazione che, in tale evenienza, l'ente erogatore del mutuo avrebbe richiesto la stipulazione di una polizza assicurativa contro il rischio incendio, difettando, pertanto, il carattere doloso dell'omessa espressa menzione del precedente rapporto assicurativo relativo a quel medesimo immobile, costituente il necessario presupposto, ex art. 1910 comma 1 c.c., della perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, perdita che, diversamente da quanto ex adverso prospettato, non era invece affatto prevista, ai sensi del comma 3 della disposizione appena citata, per la mancata indicazione del nome dell'altro assicuratore all'atto della denuncia del sinistro;
11 che i due assicuratori erano entrambi tenuti, a norma dell'art. 1910 commi 2 e 3, a corrispondere all'avente diritto l'indennità stabilita dal rispettivo contratto, fatto salvo il diritto di regresso, nei confronti dell'altro, in capo a quello che avesse provveduto ad eseguire la prestazione indennitaria;
che l'autorizzazione da parte dell'opposta al perito a stipulare accordo conservativo, in CP_4 quanto tale avente efficacia vincolante ai fini della stima dei danni e della liquidazione dell'indennizzo dovuto all'assicurato, era confermata dalla missiva raccomandata A/R datata
17.07.2017 proveniente dalla stessa;
Parte_3 di aver personalmente contattato, mediante email del 08.04.2015, il perito designato da tale in riferimento al sinistro, avendo quest'ultimo avuto modo di visionare CP_2 Tes_1
l'immobile ed i danni dallo stesso riportati per effetto dell'incendio del 13.03.2015, pur non essendosi reso disponibile ad una verifica in contraddittorio con i periti della compagnia opponente e dell'assicurato; che, qualora non fosse stato riconosciuto il potere del di concludere l'accordo CP_4 conservativo a nome e per conto della compagnia assicuratrice preponente, lo stesso perito avrebbe dovuto rispondere a titolo risarcitorio nei propri confronti, per aver operato quale falsus procurator, avendo ingenerato nel medesimo opposto il legittimo ed incolpevole affidamento circa la titolarità del potere rappresentativo della predetta compagnia, in riferimento alla determinazione del prospettato danno patrimoniale corrispondente all'indennizzo che avrebbe dovuto essere liquidato in base al richiamato accordo conservativo.
Il concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo;
in subordine, nella denegata ipotesi che il provvedimento monitorio fosse stato revocato, per l'accertamento del proprio diritto a vedersi liquidato da Parte_2
l'indennizzo dovuto in misura corrispondente a quella stabilita con l'accordo conservativo
[...] stipulato in data 06.07.2015 e per la condanna della stessa e di al Controparte_2 pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto in riferimento al sinistro oggetto di causa, in solido tra loro o ciascuna in misura proporzionale, secondo i rispettivi contratti di assicurazione, nonché per la condanna di (quale contraente nel rapporto assicurativo in essere Parte_4 con quest'ultima compagnia) – che dichiarava l'intenzione di evocare a propria volta in giudizio
(unitamente al perito geom. , previo richiesto differimento dell'udienza di prima CP_4 comparizione, ex artt. 106 e 269 c.p.c. - ad autorizzare la medesima ad effettuare il CP_2 pagamento in favore del beneficiario della prestazione;
in via ulteriormente subordinata, nella
12 denegata ipotesi di esclusione della titolarità di potere rappresentativo della compagnia preponente in capo al in riferimento all'accordo conservativo dallo stesso sottoscritto, CP_4 proponeva azione risarcitoria nei confronti di quest'ultimo, in misura corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto in base a quell'accordo, pari ad € 169.600,00 (al netto della franchigia contrattuale), o per la diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia.
Integrato il contraddittorio da parte dell'opponente nei confronti di già ), previa CP_2 CP_10 autorizzazione giudiziale in forza di decreto depositato il 16.03.2016, si costituiva quest'ultima compagnia assicuratrice, rilevando di aver stipulato la polizza a copertura del rischio incendio sull'immobile oggetto di causa a nome proprio e per conto del beneficiario , Controparte_1
a fronte della concessione al medesimo del mutuo dallo stesso acceso presso B.N.L. per l'acquisto di quello stesso immobile, essendo tale istituto di credito, in base a quanto stabilito nella polizza, l'unico soggetto legittimato sia a determinare l'indennizzo nel contraddittorio con la compagnia, sia a riscuoterlo, senza che i mutuatari potessero esercitare ingerenza di sorta in merito, fatta salva la facoltà per l'anzidetta banca di autorizzare la garante al pagamento dell'indennizzo direttamente nei confronti di questi ultimi, quale beneficiari della prestazione e ciò a condizione che essi avessero preventivamente provveduto al ripristino dello status quo ante a seguito del sinistro e risultassero in regola i pagamenti delle rate del mutuo, potendo, in caso contrario, trattenere lo stesso indennizzo ed imputarlo a totale o parziale estinzione del mutuo.
Deduceva, inoltre: che la stessa polizza stipulata con B.N.L. prevedeva che, in caso di sinistro, i mutuatari non avrebbero potuto esercitare ingerenza nella nomina dei periti incaricati della valutazione e della stima dei danni, essendo ogni diritto ed azione in merito pertinenti soltanto alla stessa CP_2
(già ) ed alla predetta banca assicurata, che sarebbe stata l'unica destinataria CP_10 dell'indennizzo eventualmente corrisposto;
che, pertanto, alla luce della disciplina contrattuale appena citata, la garanzia assicurativa prestata dalla stessa non era ancora operativa, non risultando ancora realizzate le CP_2 condizioni per il pagamento dell'indennizzo, tanto meno direttamente in favore del mutuatario opponente, non essendo dato sapere se lo stesso avesse provveduto alla tempestiva denuncia del sinistro a B.N.L. ed al ripristino dello status quo ante, né se fosse in regola con il pagamento delle rate dovute alla banca mutuante, non essendo operativo, di conseguenza, neanche il regime di coassicurazione indiretta (o assicurazione plurima) dedotto sia dall'opponente che
13 dall'opposto, non avendole B.N.L., del resto, dato autorizzazione di sorta a provvedere al versamento dell'indennizzo né in proprio favore, nè direttamente in favore del , CP_1 costituendo tale autorizzazione condizione di operatività della polizza.
Eccepiva, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento dell'indennizzo preteso dall'opponente, per l'appunto in ragione della mancata autorizzazione da parte di B.N.L. ad erogarlo direttamente in favore di quest'ultimo. Assumeva l'inopponibilità nei propri confronti dell'accordo conservativo intercorso tra il perito fiduciario di
[...] ed il , rispetto al quale essa era estranea a che contestava in ordine Controparte_14 CP_1 all'accertamento ed alla quantificazione dei danni con il medesimo effettuati, non avendovi preso parte attraverso il proprio perito fiduciario (tale il quale era intervenuto in Tes_1 occasione di diverso e successivo accertamento collegiale eseguito in contraddittorio con il perito del (tale ed il nuovo perito della compagnia opponente (Arch. , CP_1 Tes_2 Per_1 che aveva, nelle more, sostituito il sollevato dall'incarico), all'esito del quale i danni al Tes_1 fabbricato erano stati concordemente quantificati in € 30.350,00, al lordo del riparto in regime di coassicurazione indiretta tra le due compagnie (dei quali € 15.074,34 a carico di ed Parte_3
€ 15.275,66 a carico di , oltre ad € 10.000,00 per i danni ai beni contenuti nell'immobile CP_2
(parti interno, mobilio ed arredi vari), coperti esclusivamente dalla garanzia prestata dalla compagnia opponente.
Concludeva instando per la declaratoria dell'inoperatività della polizza stipulata dalla stessa con
B.N.L. e del regime di coassicurazione indiretta, per l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa indennitaria azionata dal , con CP_1 conseguente rigetto della medesima;
in subordine, qualora essa avesse trovato accoglimento, affinchè i danni indennizzabili in favore di quest'ultimo fossero determinati, in funzione del regresso tra le compagnie assicuratrici, secondo criterio di rigorosa causalità rispetto all'incendio verificatosi il 13.03.2015 ed in misura proporzionale a quanto dovuto in base ai rispettivi obblighi contrattuali, in ogni caso con oneri a proprio carico limitari ai soli danni alla parte esterna al fabbricato.
Si costituiva la terza chiamata B.N.L., rilevando che la propria chiamata in causa risultava carente di giustificazione, avendo essa, con propria comunicazione a mezzo PEC del
11.10.2017, già dato l'autorizzazione al ed alla di lui coniuge di chiedere ad CP_1 CP_10
(cui era succeduta la liquidazione dell'indennizzo assicurativo in relazione al sinistro CP_2 oggetto di causa e, correlativamente, la medesima compagnia a corrisponderlo direttamente a
14 questi ultimi, sempre che risultassero integrati i termini e le condizioni previsti nel paragrafo D) della polizza stipulata dalla stessa banca con la medesima compagnia assicuratrice;
concludendo affinchè venisse per l'appunto autorizzato con sentenza il pagamento diretto in favore del dell'indennizzo dovuto da (succeduta ad CP_1 Controparte_2 CP_13
, a fronte dell'eventuale dimostrazione in giudizio della ricorrenza delle suindicate
[...] condizioni.
Si costituiva, infine, , contestando la responsabilità risarcitoria ascritta dal Controparte_4
a proprio carico ex art. 1398 c.c., non trovando nella fattispecie applicazione la CP_1 disposizione appena citata, riferendosi essa all'ipotesi del contratto stipulato in nome e per conto di soggetto diverso da quello che abbia preso parte alla contrattazione, in difetto di potere rappresentativo del primo, dovendosi escludere che l'accordo conservativo relativo all'accertamento dei danni derivati dal sinistro e dell'ammontare degli stessi costituisse un vero e proprio contratto, avendo, piuttosto, la sola funzione di fissare un elemento (ovvero l'ammontare dei danni indennizzabile, per l'appunto) integrante un'eventuale transazione tra l'assicuratore e l'assicurato, non ancora perfezionata;
ferma restando la verifica della ricorrenza delle altre condizioni previste, a termini di polizza, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
Assumeva: che, pertanto, il proprio operato non poteva aver ingenerato in capo al CP_1 alcun legittimo affidamento in ordine al riconoscimento dell'indennizzo, occorrendo, a tal fine, una determinazione in tal senso da parte della compagnia assicuratrice preponente;
che, in ogni caso, il (pur contestato) risarcimento non avrebbe potuto avere ad oggetto l'indennizzo assicurativo in misura corrispondente alla valutazione del danno operata attraverso l'accertamento conservativo, non costituendo esso oggetto di un vero e proprio contratto avente ad oggetto la concorde determinazione dell'indennizzo da liquidare, che soltanto
[...] avrebbe potuto stipulare con il danneggiato, non potendosi ipotizzare neanche Parte_2 il rimborso delle spese da quest'ultimo liberamente sostenute per far valere in giudizio le proprie ragioni. Evidenziava di aver concluso con il analogo accordo conservativo in CP_1 riferimento alla valutazione dei danni derivati dal precedente incendio che aveva colpito quel medesimo immobile il 01.03.2015, avendo, in quel caso, la compagnia assicuratrice preponente provveduto a liquidare l'indennizzo in misura corrispondente al quell'accordo, senza riserve di sorta;
ciò che costituiva conferma che il potere di concludere accordi di tal genere era compreso nel mandato conferitogli dalla stessa compagnia, come del resto espressamente riconosciuto, con efficacia confessoria, nella comunicazione a mezzo email del 17.07.2015 da quest'ultima
15 inoltrata sia al che allo stesso Concludeva per il rigetto della domanda CP_1 CP_4 proposta nei propri confronti.
A seguito del rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, la causa, istruita in forma documentale, con l'assunzione di prove testimoniali ed a mezzo di C.T.U. volta ad accertare i danni subiti dall'immobile interessato all'incendio del 13.03.2015 ed il relativo ammontare, anche attraverso la verifica della congruità o meno della valutazione sul punto a suo tempo espressa dal perito e trasfuso nel richiamato accordo conservativo, è stata CP_4 trattenuta decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, con riguardo all'allegata perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1910 commi 1 e 2 c.c., integrando la fattispecie oggetto di giudizio l'ipotesi di assicurazione plurima regolata dalla disposizione appena citata – a fronte della stipulazione di due distinte polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio di incendio, in riferimento allo stesso immobile (per quanto soltanto quella conclusa con Pt_3
, oggi si riferisca anche ai danni riportati dalle parti interne
[...] Parte_1 dell'immobile abitativo, inclusi mobilio ed arredi vari) – deve escludersi che l'omesso espresso avviso da parte dell'opposto, all'atto della stipulazione della polizza mediante format online (cfr. docc.
1-3 dimessi a corredo della comparsa di costituzione dell'opposto), dell'esistenza di altro rapporto assicurativo avente ad oggetto quel cespite sia avvenuto con dolo;
essendo soltanto in tal caso previsto, in forza della succitata disciplina codicistica, il venir meno dell'obbligo indennitario a carico dell'assicuratore. Dalla compilazione del format è dato evincere che il dette conferma dell'accensione di un mutuo ipotecario sull'immobile oggetto del CP_1 rapporto assicurativo, fornendo risposta affermativa all'informativa, contenuta nel formulario online, “Se stai sottoscrivendo un mutuo per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione, la banca ti richiederà la stipula di un assicurazione contro l'incendio”; trattandosi di segnalazione innegabilmente in grado, secondo ragionevolezza, tenuto conto della qualità soggettiva dell'ente cui venne indirizzata ed alla stregua di un'interpretazione secondo il canone di buona fede del contratto, di porre a conoscenza la stessa compagnia dell'esistenza di altro rapporto
16 assicurativo per il rischio incendio in relazione a quel medesimo immobile. E' ragionevole affermare, in effetti, che, qualora il avesse inteso occultare l'esistenza della polizza CP_1 assicurativa stipulata con altra compagnia da B.N.L., ente erogatore del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile, avrebbe sottaciuto la concessione del mutuo erogato in proprio favore dall'istituto bancario, piuttosto che renderne nota l'esistenza, la quale, di per sé, comporta per legge l'obbligatoria copertura assicurativa a tutela dal rischio incendio e scoppio (evidentemente preesistente), ai sensi della L. n. 100/2012 (di conversione del D.L. n. 59/2012). La mancata esplicita menzione della preesistenza di un rapporto assicurativo avente ad oggetto quell'immobile all'atto della stipulazione della polizza contratta con (peraltro facendo Parte_3 uso di un format online che non conteneva specifica richiesta di informazioni in merito, quanto, piuttosto, in ordine al ricorso ad un mutuo ai fini dell'acquisto del bene, come dianzi precisato) non può quindi considerarsi ascrivibile a dolo del , integrando, tutt'al più, condotta CP_1 colposa, la quale non costituisce causa di esclusione dell'obbligo indennitario in capo all'assicuratore, a norma del succitato art. 1910 comma 2 c.c.. In ogni caso, l'opponente non ha dato prova della dolosità dell'omissione contestata, ciò che costituiva suo onere. L'assunto di quest'ultima – argomentato a sostegno dell'allegata intenzionalità della mancata segnalazione dell'esistenza dell'altro rapporto assicurativo da parte dell'Avv. - secondo cui la CP_1 medesima compagnia sarebbe giunta a conoscenza dell'esistenza della preesistente polizza emessa da per esserne stata informata dal proprio perito di fiducia a seguito CP_10 dell'incendio del 13.03.2015 – risulta peraltro smentito per tabulas, trattandosi di informazione che ebbe a trasmetterle lo stesso con la denuncia di sinistro inviata a mezzo lettera CP_1 raccomandata A/R del 17.03.2015, già dimessa a corredo del ricorso monitorio e riprodotta in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto sub doc. 6 (“V'informo, come previsto dall'art. 1910 c.c., che sul fabbricato è presente la polizza obbligatoria per incendio e scoppio, poiché per l'acquisto dell'immobile è stato stipulato un atto di mutuo (BNL)”); circostanza che rivela la pretestuosità dell'allegazione difensiva inerente al preteso venir meno dell'obbligo indennitario a norma del comma 2 del richiamato art. 1910 c.c..
La perdita del diritto all'indennizzo è stata dedotta dall'opponente anche ai sensi del comma 3 del citato art. 1910 c.c., per la dolosa mancata indicazione nella denuncia del suddetto incendio del nome dell'ente che aveva prestato l'altra garanzia assicurativa, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 1913 comma 1 e dell'art. 1915 comma 1 c.c.; previsione, quest'ultima, che sanziona per l'appunto con tale grave conseguenza il mancato adempimento doloso, da
17 parte dell'assicurato, dell'obbligo di avviso circa la verificazione del sinistro, avviso che, nell'ipotesi di assicurazione plurima, deve ritenersi integrato dall'informativa circa l'identità dell'altro assicuratore, in considerazione della specialità della previsione di cui al mentovato comma 3 dello stesso art. 1910 c.c.. Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'opponente non ha fornito dimostrazione del carattere doloso della mancata indicazione, da parte del , dell'identità CP_1 dell'ente assicuratore che aveva prestato la preesistente garanzia per il rischio incendio in relazione all'immobile, costituendo il suddetto stato soggettivo (id est il dolo) necessario presupposto dell'invocato venir meno dell'obbligo indennitario, a fronte dell'espresso ed inequivoco tenore dell'art. 1915 comma 1 c.c. (“l'assicurato che dolosamente l'obbligo di avviso
… perde il diritto all'indennità”). Né può ritenersi che l'ipotetico carattere colposo di siffatta incompleta informazione (inerente all'identità dell'altro assicuratore) possa comportare la riduzione dell'indennizzo dovuto, in virtù del comma 2 della disposizione appena citata, cui, peraltro, non si è fatto richiamo di sorta in tale contesto negli scritti difensivi di parte opponente;
e ciò in ragione della carenza di prova – ed, ancor prima, di espressa e specifica allegazione – del “pregiudizio sofferto” in dipendenza della medesima incompletezza dell'avviso de quo.
Ciò posto, quanto al merito della controversia, a fronte della duplicità delle pretese indennitarie azionate - nei confronti sia di (oggi - e della domanda di regresso spiegata Parte_3 Pt_1 dalla compagnia opponente nei confronti di ex art. 1910 comma 4 c.c., deve rilevarsi CP_2 che il vincolo obbligatorio tra ciascuna delle due compagnie assicuratrici ed il va CP_1 qualificato, nei confronti di quest'ultimo, di carattere solidale fino a concorrenza della somma corrispondente a quanto dovuto a titolo di indennizzo in base all'uno come all'altro dei rispettivi rapporti assicurativi;
tale conclusione deriva dal chiaro tenore logico-testuale della disciplina di riferimento, laddove il comma 3, secondo inciso, dell'art. 1910 c.c. stabilisce che “l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto”, essendo l'esigenza di evitare che “le somme complessivamente riscosse … superino l'ammontare del danno” - così come la prima previsione, appena citata (avente la funzione di rafforzare il vincolo obbligatorio, a tutela del creditore) - evidentemente compatibile con il meccanismo delle obbligazioni solidali dal lato passivo, destinata ad operare soltanto in sede di esecuzione del dictum giudiziale che abbia dichiarato il vincolo tra i coobbligati e che contenga la conseguente statuizione condannatoria a carico di questi ultimi. In altri termini, fino a concorrenza dell'importo cui ascende la coincidenza tra l'ammontare dei rispettivi obblighi indennitari, le obbligazioni gravanti sugli assicuratori condebitori si configurano di natura solidale nei confronti del creditore
18 avente diritto. L'esigenza di rispettare la proporzionalità “in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti”, invece, assume precipuo ed esclusivo rilievo in sede di regresso tra i coobbligati, a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 1910 c.c., ovvero soltanto in funzione della ripartizione (interna) tra i medesimi del carico economico dell'obbligo solutorio comune, costituendo il diritto di regresso un diritto proprio dell'assicuratore, “analogo … a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.” ed identificandosi “la parte di ciascuno” dei condebitori oggetto di ripetizione in sede di regresso, prevista da tale ultima disposizione, in buona sostanza, per l'appunto con l'indennità dovuta in base al contratto di pertinenza di quello nei cui confronti venga esercitato il regresso. A tale ultimo proposito, la
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4273/2024), recependo l'indirizzo già diffusosi presso la migliore giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Arezzo 16.10.2009, Trib. Massa 28.02.2017 n. 179), ha chiarito che il regresso in favore dell'assicuratore che abbia pagato per l'intero va parametrato alla quota del danno proporzionale, per l'appunto, all'indennizzo stabilito secondo la polizza di rispettiva pertinenza, piuttosto che al massimale garantito in base alla stessa (per tale diverso indirizzo, ormai recessivo, cfr., ad es. Trib. Roma 02.03.2005); e ciò in virtù di convergenti elementi sia di natura testuale (il regresso stabilito dall'art. 1910 comma 4 c.c. fa espressa menzione della proporzionalità rispetto “all'indennità dovuta” da ciascun assicuratore), sia di ordine logico (in quanto ove il massimale fosse illimitato la quota di regresso, se parametrata al massimale, risulterebbe di fatto incalcolabile, in quanto corrispondente ad un valore “tendente allo zero infinito”), sia aderenti al criterio teleologico (atteso che la ratio dell'art. 1910 c.c. è quella di ridurre, in presenza di più assicuratori, il peso economico del sinistro per ciascuno di essi e tale finalità può realizzarsi solo se il regresso è calcolato in base all'indennizzo dovuto).
Alla stregua del principio appena enunciato, la misura del regresso cui ha diritto il solvens si ottiene, quindi, “moltiplicando il danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore e dividendo il prodotto per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori” (cfr. Cass. n. 4273/2024 cit.).
Il rapporto assicurativo sorto in virtù della polizza stipulata da B.N.L., ente erogatore del mutuo ipotecario acceso dal e dalla di lui coniuge per l'acquisto dell'immobile abitativo, e da CP_1
(oggi , risulta costituito secondo la già citata disciplina di cui al D.L. n. Controparte_10 CP_2
59/2012, convertita in L. n. 100/201, ed è caratterizzato da una cd. clausola di vincolo, in virtù della quale la polizza risulta essere stata, per l'appunto, vincolata a favore della banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del mutuo, in modo che questa potesse “in
19 caso di sinistro o danno, riscuotere con privilegio assoluto tutte le somme dovute dalla società assicuratrice” (vedasi all'art. 2, comma 2 del capitolato allegato al contratto di mutuo, prodotto dall'opponente sub doc. 2), con facoltà per la stessa banca di autorizzare il pagamento dell'indennizzo direttamente in favore dei mutuatari, a condizione che avessero preventivamente provveduto al ripristino dello status quo ante dell'immobile e fossero in regola nel pagamento delle rate;
mentre, in caso contrario, l'istituto mutuante avrebbe potuto trattenere per sé l'indennizzo liquidato dalla compagnia assicuratrice, imputandolo a totale o parziale estinzione del mutuo (in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 6 del succitato art. 2 del capitolato allegato alla citazione sub doc. 2): “La 'Parte mutuataria' si obbliga a ripristinare nel primitivo stato l'immobile danneggiato. La 'Banca' vincolataria autorizzerà il pagamento degli indennizzi liquidati dalla società assicuratrice a favore dei beneficiari, sempreché questi abbiano provveduto alla riparazione dei danni e siano in regola con il pagamento delle rate. In caso contrario detti indennizzi si intendono ceduti pro solvendo dalla 'Parte mutuataria' alla 'Banca' stessa, che provvederà ad impiegarli per la totale o parziale restinzione del debito, secondo
l'ordine di imputazione che riterrà preferibile”. In coerenza con l'assetto pattizio sin qui delineato, con la clausola D) dell'appendice di polizza prodotta da sub doc. 3, risulta CP_2 testualmente stabilito: “La presente polizza convenzione è stipulata dalla Contraente, in nome proprio, per conto e nell'interesse dei singoli mutuatari proprietari e loro aventi causa. In caso di sinistro gli stessi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla
Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla
Contraente: è in facoltà, peraltro, della Contraente con semplice lettera, di autorizzare direttamente gli interessati ad esercitare, in parte o in tutto, i predetti atti inerenti alla liquidazione dei danni. Le indennità, a norma di quanto sopra, saranno liquidate in contraddittorio e pagate esclusivamente alla Contraente, la quale, peraltro, potrà richiedere che le indennità stesse siano pagate, parzialmente o integralmente, ai mutuatari proprietari degli immobili garantiti. Le quietanza che la Contraente rilascerà per gli indennizzi corrisposti saranno completamente liberatorie per la Società nei confronti dei terzi interessati”. Attraverso tale regolamento pattizio, in particolare in virtù della cd. clausola di vincolo, si configura un collegamento funzionale tra il contratto di assicurazione e quello di mutuo, in forza del quale, nell'ipotesi di verificazione del rischio assicurato (id est incendio), si assiste alla riduzione del credito vantato dal mutuante nei confronti del mutuatario (mercè l'incameramento
20 dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore), il quale mutuatario rimane obbligato per l'eventuale eccedenza, in forza dell'autonomo vincolo contrattuale derivante dallo stesso contratto di mutuo
(cfr. Cass. n. 25610/2015, Id. n.11706/2009, Id. n. 7021/1995). Siffatto meccanismo negoziale è stato qualificato dalla Corte regolatrice come contratto di assicurazione a favore del terzo beneficiario designato, che si identifica nello stesso istituto di credito mutuante, nella cui sfera giuridica il diritto all'indennizzo nasce direttamente come credito autonomo nei confronti dell'assicuratore (senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato), in conformità al disposto di cui all'art. 1411 comma 2 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095/2007, Cass.
n. 3145/2022, Id. n. 36127/2023, Id. n. 11373/2024); ne consegue che, in caso di sinistro, soltanto l'istituto mutuante - beneficiario è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, mentre alcuna legittimazione ad agire ha in questo senso l'assicurato, non essendo parte del rapporto obbligatorio. Il meccanismo in questione – connotato da evidente alterazione rispetto alla conformazione tipica del contratto di assicurazione, la cui legittimità è stata comunque giustificata sul rilievo della derogabilità dell'art. 1891 comma 2 c.c., che non è compreso tra le norme sul contratto di assicurazione inderogabili indicate all'art. 1932 c.c. (cfr. Cass. n. 709/1995, Id. n. 36127/2023 cit.) - è incentrato sulla funzionalizzazione del collegamento contrattuale a tutela dell'istituto bancario mutuante, essendo stata l'effettiva causa concreta della combinazione negoziale, non a caso, espressamente ricostruita da parte della dottrina, con il significativo avallo di taluni arresti della stessa Corte di Cassazione, ponendo in luce l'intenzione di costituire una garanzia atipica a tutela della banca;
in altri termini, nel contesto di tale approccio ricostruttivo, si è individuata l'effettiva funzione dell'appendice o clausola di vincolo in quella di garantire il creditore dell'assicurato (id est l'istituto mutuante), al pari della surrogazione dell'indennità alla cosa, dalla quale, tuttavia, il primo meccanismo differisce sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori (cfr. Cass. n. 5100/1999, Id.
n. 20743/2004).
Con riguardo alla pretesa creditoria fatta valere dal nei confronti della compagnia CP_1 assicuratrice opponente, riconosciuta in sede monitoria, pare innegabile che l'accertamento trasfuso nel verbale sottoscritto in data 06.07.2015 dai periti di fiducia di e Parte_3
21 dell'opposto, inerente alla consistenza dei danni riportati dall'immobile per effetto dell'incendio del 13.03.2015 ed al relativo ammontare, abbia costituito un accordo conservativo, concluso in conformità alle condizioni generali di assicurazione, in particolare all'art.
4.2 delle stesse, prodotte sub doc. 14 a corredo del ricorso monitorio), previsione che recita testualmente
“Valutazione del danno - L'ammontare del danno è concordato direttamente tra e Parte_3
l o persona da lui designata”. La qualificazione di accertamento secondo accordo Parte_5 conservativo è stata del resto concordemente attribuita all'atto in questione, nei rispettivi scritti difensivi, sia dal , sia dalla compagnia opponente, sia dallo stesso geom. il CP_1 CP_4 quale, peraltro, ha dimostrato per tabulas di aver concluso, a nome e per conto della medesima compagnia preponente, vari precedenti accordi di tal genere, essendo incontestato che essi siano stati da quest'ultima onorati senza riserve o rimostranze di sorta, ivi incluso quello relativo all'analogo incendio che attinse il medesimo immobile oggetto di giudizio in data 01.03.2015
(cfr. docc.
1-3 allegati alla comparsa di costituzione del;
essendo pacifico che, anche CP_4 con riferimento a tale sinistro, detta compagnia provvide regolarmente a liquidare l'indennizzo in conformità all'accordo conservativo concluso attraverso il proprio perito fiduciario. La qualificazione dell'intesa in virtù della quale venne definita la valutazione dei danni conseguenti al sinistro del 13.03.2015 e del relativo ammontare in chiave di accordo conservativo, in definitiva, deve considerarsi incontroversa, risultando dibattuta, piuttosto, l'effettiva consistenza degli effetti del medesimo atto negoziale;
questione che assume, pertanto, rilievo decisivo e che non può che essere risolta se non avuto riguardo alla natura ed alla funzione di tale tipologia di accordo sotto il profilo giuridico, alla stregua di consolidata giurisprudenza. Come ha avuto modo di rimarcare la Suprema Corte, con indirizzo ormai consolidato, “quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il "quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato”, a termini di polizza, vale a dire ferma restando l'eventuale esclusione dell'indennizzabilità dei danni constatati alla luce della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 1880/2003, conf. Id. n. 21881/2004, Id. n. 19998/2011). Il fatto che l'accertamento conservativo concernente l'entità e la stima dei danni non costituisca, di per sé solo, un negozio transattivo, ma si riferisca soltanto ad un elemento della possibile
22 transazione tra le parti, o comunque dell'eventuale accordo inerente alla liquidazione dell'indennizzo, non vale ad escludere, a ben vedere, che esso, in quanto destinato a “fissare con effetti obbligatori tra le parti” l'ammontare dei danni, abbia comunque, proprio per tale ragione, efficacia vincolante per queste ultime (ferme restando le valutazioni e le determinazioni del caso inerenti all'indennizzabilità dei danni de quibus in base alla disciplina contrattuale); se così non fosse, del resto, non si vede quali mai possano essere gli “effetti obbligatori” che, per quanto in qui chiarito, la giurisprudenza di legittimità ascrive expressis verbis all'accordo conservativo concluso in ambito assicurativo. E' appena il caso di precisare, in tale contesto, che la stima dei danni trasfusa nell'accordo conservativo concluso con l'assicurato tramite il geom. quale perito fiduciario della compagnia opponente, non risulta essere stato CP_4 contestata in giudizio per ragioni inerenti all'operatività della copertura assicurativa (per ipotetiche limitazioni o cause di esclusione), o alla riconducibilità di una o più voci di danno al rischio assicurato, o, comunque, attinenti alla disciplina contrattuale di rilievo giuridico, quanto, piuttosto, esclusivamente per l'asserita esorbitanza della valutazione sottesa a quell'accordo, in considerazione della quale sarebbe stato revocato il mandato al per quanto è dato CP_4 evincere dalle (invero alquanto generiche) allegazioni difensive al riguardo svolte: “la valutazione dei danni … era esorbitante e frutto di una evidente esagerata stima dovuta a macroscopici errori ivi contenuti” (cfr. comparsa di costituzione di parte opposta, pag. 4). Ciò posto, che il perito quale tecnico fiduciario di , avesse nel caso in esame CP_4 Parte_3 ricevuto dalla compagnia preponente mandato per la conclusione dell'accordo conservativo, nella portata dianzi enucleata, non risulta soltanto dalle concordi prospettazioni difensive dell'opposto e del medesimo terzo chiamato in causa, ma si evince chiaramente dalla CP_4 comunicazione a mezzo pec in data 17.07.2015 (inoltrata sia a quest'ultimo, sia al ) CP_1 dall' “Ufficio Liquidazione” della medesima compagnia opponente – in quanto tale avente innegabile portata confessoria nei confronti di quest'ultima parte – comunicazione con la quale, nel rendere nota la revoca dell'incarico già conferito al proprio perito di fiducia, in quanto asseritamente esulante dai limiti dello stesso, venne nondimeno espressamente riconosciuto che il mandato del quale il era titolare concerneva “la quantificazione del danno, CP_4
l'accordo conservativo e il riparto” (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto e doc. 3 prodotto a corredo della comparsa di costituzione del , ciò che vale a smentire CP_4 la laconica deposizione resa dalla teste , addetta allo stesso Ufficio Liquidazione Testimone_3 di Direct Line dal quale provenne la suindicata comunicazione a mezzo pec, secondo cui il
23 geom. sarebbe stato privo del “potere di fare accordi conservativi”; dovendosi ribadire, CP_4 al riguardo, l'efficacia vincolante, sia per l'assicurato che per la compagnia preponente, assunta dal ridetto accordo conservativo (giova ribadire inerente soltanto ai danni relativi al fabbricato), in virtù della stessa natura e funzione del medesimo accordo. Il fatto che la predetta teste nella sua veste di liquidatrice della compagnia opposta, avesse “un limite di autonomia Tes_3 nei pagamenti sino a 40.000,00 euro” in relazione ai sinistri affidati alla sua gestione non vale ad escludere che al quale perito incaricato di valutare i danni, fosse stato dato CP_4 mandato da anche ai fini dell'eventuale conclusione di accordo conservativo con Parte_3
l'assicurato in ordine all'ammontare degli stessi, secondo quanto del resto espressamente indicato nella richiamata comunicazione a mezzo pec del 17.07.2015, mandato ai fini del cui conferimento, del resto, non sarebbe stata affatto necessaria la forma scritta.
Il riconoscimento, da parte dell'opposta (in forza della suindicata comunicazione confessoria), del potere attribuito al perito di stipulare accordi conservativi con l'assicurato a nome e CP_4 per conto della stessa compagnia preponente (in quanto tali vincolanti per quest'ultima), in definitiva, vale a smentire l'assunto difensivo della medesima opponente secondo cui l'incarico a quest'ultimo conferito non sarebbe stato comprensivo del potere “di fare accodi con
l'assicurato impegnativi per la compagnia e concludere atti di liquidazione”, ma si sarebbe sostanziato soltanto nel compito “di rimettere la relazione alla , la quale avrebbe Parte_3 esaminato l'elaborato e deciso il da farsi”, restando quindi la compagnia libera se ratificare o meno l'operato e la valutazione del proprio perito fiduciario (cfr. citazione, pag. 4). E' appena il caso di evidenziare che alla stima dei danni indennizzabili effettuata con il successivo elaborato predisposto dal perito (designato dalla compagnia opponente in sostituzione del Per_1
, di concerto con quello di (cfr. doc. 6 prodotto a corredo della citazione), non CP_4 CP_2 può aversi riguardo ai fini della decisione, non essendo stata essa accettata dal e CP_1 risultando contestata anche in giudizio.
Va inoltre evidenziato che, a ben vedere, diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia opponente - secondo cui sarebbe occorso, ai fini della conclusione di un accordo conservativo in regime di assicurazione plurima, che anche il perito di avesse preso parte alla CP_2 valutazione ed alla stima dei danni indennizzabili - alcuna clausola contrattuale risulta aver previsto la partecipazione all'accordo conservativo, ai fini della sua validità ed efficacia, anche di un perito incaricato da (cui è succeduta;
ciò che, del Controparte_13 Controparte_2 resto, pare del tutto compatibile con il meccanismo di funzionamento dell'assicurazione plurima,
24 che, fermo restando il diritto alla liquidazione di quanto dovuto da ciascun assicuratore in base alla polizza di rispettiva pertinenza (senza riduzioni o limitazioni di sorta), demanda la ripartizione proporzionale del carico economico della prestazione indennitaria al rapporto interno tra gli assicuratori coobbligati in sede di regresso, senza quindi pregiudizio di sorta per il diritto dell'assicurato di percepire nei confronti di ciascuno di essi “l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto”, in conformità al disposto di cui all'art. 1910 comma 3 c.c., vale a dire con modalità corrispondenti a quelle proprie dell'adempimento delle obbligazioni solidali dal lato passivo, ferma restando l'esigenza che “le somme complessivamente riscosse non superino
l'ammontare del danno”; esigenza, quella appena indicata, che tuttavia assume esclusivo rilievo nella fase esecutiva della relativa statuizione condannatoria emessa in sede giudiziale, come reso evidente dall'espresso riferimento all'operazione di “riscossione” contenuto nella disposizione appena citata, che attiene per l'appunto a tale ultima fase, senza quindi escludere la possibilità per l'avente diritto di agire nei confronti di ciascuno degli assicuratori per conseguire quanto dovuto in forza del rispettivo rapporto assicurativo e secondo la relativa disciplina contrattuale. In altri termini, dalla disciplina pattizia evincibile per tabulas non è dato evincere – e non è stato comunque offerto altro mezzo di prova sul punto – che l'accordo conservativo che il perito avrebbe potuto concludere con il (o con il perito dallo CP_4 CP_1 stesso incaricato) sarebbe stato vincolante per la compagnia opposta soltanto ove raggiunto di concerto con l'assicuratore che gestiva l'altro rapporto assicurativo inerente a quel medesimo immobile (o con il perito dalla stessa designato). Al contrario, l'espresso tenore logico testuale della già richiamata clausola di cui all'art.
4.2 delle condizioni generali della polizza assicurativa stipulata con depone nel senso che siffatto peculiare accordo sarebbe intervenire Parte_3 soltanto tra la stessa compagnia e l'assicurato: “l'ammontare del danno è concordato direttamente tra e l'assicurato o persona da lui designata”, senza fare alcun Parte_3 riferimento alla partecipazione di tecnico fiduciario di altro ente assicuratore.
Alla conclusione del suddetto accordo conservativo sottoscritto in data 06.07.2011 (recante la firma dell'opposto, del perito dallo stesso incaricato e del geom. in qualità di perito CP_4 fiduciario di ), in effetti, non prese parte il perito fiduciario di per ragioni che, Parte_3 CP_2 ai fini della decisione della presente controversia, non mette conto verificare, non assumendo quindi rilievo dirimere il contrasto tra le contrapposte allegazioni difensive delle parti in proposito;
derivando da quanto appena precisato l'inopponibilità del medesimo accertamento conservativo nei confronti della predetta In base alla disciplina contenuta nella polizza CP_2
25 con la stessa stipulata da B.N.L., in effetti, gli unici periti deputati a valutare i danni al fabbricato ai fini dell'eventuale liquidazione dell'indennizzo avrebbero dovuto essere quelli designati dalla stessa predetta compagnia assicuratrice (a quel tempo ) e dalla “Contraente” (ovvero CP_10
B.N.L., istituto di credito che ebbe ad erogare il mutuo ipotecario attraverso il quale venne acquistato l'immobile), essendo stato l'elaborato estimativo a firma del solo perito Tes_1 fiduciario della predetta compagnia, predisposto senza la partecipazione di quello di B.N.L.
(secondo quanto previsto nella Sezione D dell'Appendice della polizza appena richiamata), risultando pertanto esso, in quanto tale, del pari inopponibile al (che lo ha contestato in CP_1 giudizio) – ciò che ha determinato, di per sé, l'esigenza di dare ingresso a C.T.U. estimativa dei danni subiti dal fabbricato indennizzabili in base alla polizza stipulata con - ed, a ben CP_2 vedere, inopponibile anche a (che non vi prese parte, secondo quanto invece Parte_4 previsto in base al contratto).
Il C.T.U. geom. ha stimato i costi delle opere occorrenti per il ripristino Persona_4 dell'immobile danneggiato in occasione dell'incendio del 13.03.2015, quantificandolo in €
58.550,71 quanto ai danni al fabbricato (importo comprensivo delle spese necessarie per interventi di demolizione e sgombero, in conformità a quanto previsto nell'una come nell'altra polizza) ed in € 11.347,00 in riferimento ai danni al “contenuto” (tali dovendosi intendere quelli inerenti a mobilio, arredi vari, indumenti e provviste alimentari), oltre ad € 7.710,00 per interventi di demolizione e lavori di sgombero. Il predetto ausiliario dell'Ufficio, peraltro, nel proprio elaborato ha fornito convincente ed esauriente risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP..
L'accertamento compiuto dal C.T.U., con puntuale metodica analitica, congruamente argomentato ed esente da censure di ordine logico può essere posto a fondamento della decisione in ordine alla determinazione dei danni “al fabbricato” indennizzabili da parte di
(pari ad € 58.550,51), limitatamente, giova precisare, al rapporto Controparte_2 assicurativo costituito con tale ultima compagnia e con esclusione di quello di pertinenza di Pt_1
(già ), con riguardo al quale, invece, l'accertamento della consistenza dei danni (sia Parte_3 al “fabbricato” che al “contenuto”) non può che essere confermato in conformità a quello già operato, in contraddittorio tra i periti di fiducia dell'assicurato e dell'assicuratore, attraverso il richiamato accordo conservativo trasfuso nel verbale del 06.07.2015, rubricato “Verbale di accordo di danno”, riferito specificamente al sinistro n. 700002966 (€ 130.000,00 per i danni al
“fabbricato” ed € 40.000,00 per i danni al “contenuto”), in considerazione della sua efficacia vincolante per entrambe le parti tra le quali esso intervenne;
ciò fatta salva l'esigenza di
26 adeguare la suindicata stima, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo, alla disciplina pattizia risultante dalla relativa polizza, operazione questa che, in difetto di allegazioni inerenti ad ipotetiche limitazioni di copertura assicurativa o cause di inoperatività della stessa, comporta la sola detrazione della franchigia di € 400,00 prevista in polizza, adeguamento che, peraltro, risulta essere già stato effettuato in misura corrispondente con il ricorso monitorio, essendo stata la pretesa creditoria ivi avanzata per l'importo di € 169.600,00 (non eccedente il massimale di polizza), pertanto al netto dell'anzidetta franchigia.
L'opposizione va pertanto respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in relazione al rapporto processuale tra il e (già ). Siffatta statuizione CP_1 Pt_1 Parte_3 assorbe le osservazioni critiche formulate con gli scritti difensivi conclusivi dalla difesa dell'opposto circa la quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U., dovendosi evidenziare, con riguardo all'unico rilievo meritevole di considerazione in tale contesto, che la pretesa maggiorazione dei costi degli interventi di ripristino stimati dal geom. a titolo di IVA non Per_4 può attenere alla somma oggetto di ingiunzione, essendo stato il provvedimento monitorio emesso (comprensivo di interessi moratori), in conformità alla perizia stilata dal ed CP_4 all'accordo conservativo nel quale essa venne trasfuso, per somma complessiva comprensiva di IVA. Ed, invero, delle due l'una: a fronte dell'accoglimento della domanda monitoria attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo per la stessa somma oggetto di quella domanda (€
169.600,00), o il credito determinato in questa stessa somma è stato in tal misura determinato comprensivo di IVA., ovvero, ove così non fosse, l'ipotetica pretesa maggiorazione a titolo di
IVA costituirebbe domanda nuova, in quanto tale inammissibile, non essendovene traccia nel ricorso monitorio. La domanda principale proposta dal – che, per quanto dianzi chiarito CP_1 merita accoglimento - del resto, è volta per l'appunto alla conferma del decreto ingiuntivo, senza richiesta di maggiorazione di sorta a titolo di IVA dell'importo il cui pagamento è stato intimato con il medesimo provvedimento.
Per effetto dell'accoglimento della pretesa creditoria estesa dal a in CP_1 CP_2 riferimento al rapporto assicurativo con quest'ultima costituito, detta compagnia è tenuta ad indennizzare i danni al fabbricato per la somma stimata dal C.T.U., pari ad € 58.550,51, oltre i costi degli interventi di demolizione e sgombero (valutati da quest'ultimo in un totale di €
7.710,00). limitatamente a quelli alla parte esterna del fabbricato (con esclusione quindi di quelli alla parte interna) e concernenti il massetto del piano terra e l'impianto di riscaldamento/raffreddamento radiante sotto il pavimento del piano terra (trattandosi di
27 componenti riconducibili alla definizione di “fabbricato” contenuta nelle condizioni generali di assicurazione pertinenti alla polizza in esame, sub doc. 3 , questi ultimi individuati CP_2 nelle voci del computo metrico predisposto sub Allegato 4 alla relazione del geom. nella Per_4 rimozione dei serramenti esterni dell'edificio e nella demolizione del massetto del pavimento del piano terra, nonché nella rimozione dell'impianto di riscaldamento-raffreddamento radiante sotto pavimento, limitatamente al piano terra (voci rispettivamente pari ad € 210,00 e ad € 2.555,00).
L'ammontare complessivo della somma al cui pagamento va dichiarata tenuta e CP_2 condannata, in solido con l'ingiunta, corrisponde, quindi, ad € 61.315,51, importo compreso nel massimale di polizza. Con riguardo alla domanda in esame, giova precisare che, per quanto il dovesse considerarsi privo di legittimazione attiva, in ragione della peculiare CP_1 conformazione del regolamento pattizio di cui alla polizza e dai relativi allegati contrattuali – quali in precedenza richiamati, essendo le azioni volte all'adempimento del contratto riservate alla “Contraente”, ovvero a B.N.L. - è emerso in giudizio che quest'ultima, sia pure in pendenza di giudizio, con propria comunicazione a mezzo pec del 11.10.2017 e conforme allegata
“Lettera di mandato” in pari data (prodotte a corredo della comparsa di costituzione della stessa, sub doc. 3), ha dato autorizzazione ai mutuatari e Controparte_1 Controparte_12
(coniuge del medesimo) ad “esercitare gli atti inerenti alla liquidazione dei danni” e ad CP_10
(cui è succeduta a “pagare le indennità agli stessi mutuatari proprietari” dell'immobile CP_2 garantito, nella ricorrenza dei “termini e condizioni” stabiliti nel “paragrafo D” della relativa polizza;
avendo il medesimo istituto di credito terzo chiamato espressamente dedotto: “Nulla osta tuttavia, una volta che il avrà provato che le condizioni di polizza per il pagamento CP_1 diretto si sono verificate nei termini indicati in premessa, all'emissione di una pronuncia del
Tribunale che autorizzi il pagamento dell'indennità - che sarà riconosciuta come dovuta da
(già ) - in favore del Sig. ”. L'assunto di Controparte_9 CP_10 CP_1 CP_2 secondo cui l'autorizzazione di cui alla suindicata pec del 11.10.2017 non sarebbe stato relativo all'indennizzo dovuto in riferimento al sinistro oggetto di causa (avvenuto il 13.03.2015), bensì all'analogo precedente incendio verificatosi sul medesimo immobile in data 01.03.2015 è destituito di fondamento, in quanto sfornito di prova. La comunicazione appena richiamata non contiene menzione di sorta del numero identificativo di una specifica pratica, tale da identificare, in ipotesi, uno soltanto dei due sinistri, con esclusione dell'altro, dovendosi essa ritenere ragionevolmente attinente all'uno come agli altri degli eventi dannosi, tenuto anche conto della stretta contiguità temporale tra gli stessi.
28 All'esito del giudizio è emersa poi conferma, in effetti, della realizzazione delle condizioni cui è stata subordinata l'autorizzazione da parte di B.N.L. alla liquidazione diretta dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla compagnia terza chiamata in favore del , quali stabilite in forza CP_1 del richiamato paragrafo D) della polizza stipulata con , in accordo con l'art. 2 CP_10 dell'Allegato A) del contratto di mutuo, denominato “Capitolato”, ai sensi del quale lo stesso predetto istituto di credito mutuante avrebbe avuto facoltà di autorizzare, per l'appunto, il pagamento direttamente in favore dei mutuatari “beneficiari” dell'indennizzo dovuto dalla
“società assicuratrice”, “semprechè questi abbiano provveduto alla riparazione dei danni e siano in regola con il pagamento delle rate”. La ratio di tale previsione appare chiara, essendo volta a salvaguardare la garanzia ipotecaria sull'immobile in capo all'istituto mutuante ed a tutelarne la pretesa creditoria afferente al rapporto di mutuo. Ciò considerato, va quindi escluso che B.N.L. debba considerarsi estranea alla controversia, essendosi la sua chiamata in causa da parte dell'opposto resa necessaria, per l'appunto, ai fini dell'accertamento, nel contraddittorio con la medesima, delle condizioni per l'operatività e l'efficacia dell'autorizzazione alla liquidazione dell'indennizzo direttamente in favore del;
condizioni alla cui dimostrazione, del resto, il CP_1 medesimo istituto bancario ha confermato la propria autorizzazione, secondo quanto già indicato nella succitata comunicazione a mezzo pec del 11.10.2017. Il regolare e puntuale pagamento delle rate del mutuo risulta provato dalle deposizioni rese dai testi e Testimone_4
dipendenti di nonché dal teste , direttore della filiale di Testimone_5 Parte_4 Testimone_6
Carrara dello stesso istituto dui credito, costituendo innegabile argomento di prova in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo, ex art. 116 c.c., il fatto che la stessa B.N.L., che ebbe ad erogarlo (e che, in quanto tale, ha evidentemente avuto modo di verificare l'andamento del rapporto, in riferimento sia all'obbligazione di rimborso della somma finanziata, sia a quella avente ad oggetto i pertinenti interessi corrispettivi) non ha sollevato in giudizio specifica contestazione di sorta sul punto nei confronti del . L'avvenuto CP_1 ripristino dell'immobile a seguito dell'incendio del 13.03.2015 emerge dalla relazione del C.T.U. geom. e dai rilievi fotografici dimessi a corredo della stessa, nonché da quelli prodotti Per_4 dall'opponente (cfr. docc. 64 - 66), rappresentativi dei lavori di riparazione e dello stato dell'abitazione prima e dopo la loro esecuzione, secondo quanto confermato dai testi Tes_7
, e , al riguardo escussi. Quest'ultimo teste (che prese Tes_8 CP_6 Tes_7 CP_12 CP_5 parte ai lavori), in particolare, ha riferito che già alla metà del luglio 2015 l'immobile risultata completamente ripristinato, essendo destinato ad accogliere i coniugi quale Persona_2
29 residenza degli stessi. La richiamata autorizzazione da parte di B.N.L. in forza della comunicazione a mezzo pec del 11.10.2017, a fronte dell'acquisita dimostrazione, all'esito dell'esperita istruttoria, delle condizioni previste ai fini della liquidazione diretta in favore dei danneggiati dell'indennizzo dovuto da in definitiva, vale ad integrare la legittimazione CP_2 attiva in capo all'Avv. in ordine alla relativa domanda di pagamento, dovendosi CP_1 pertanto disattendere il contrario assunto difensivo sul punto di essendo appena il CP_2 caso di precisare che, risultando quest'ultimo (così come la di lui moglie ) Controparte_12 comproprietario dell'immobile oggetto della garanzia assicurativa e per il cui acquisto venne stipulato (da entrambi i coniugi) il mutuo ipotecario, lo stesso opposto deve considerarsi legittimato ad agire per il pagamento dell'intero indennizzo attinente ad entrambi i due rapporti assicurativi dedotti in giudizio (essendo, peraltro, l'unico contraente assicurato in relazione a quello stipulato con la compagnia opponente); ciò in virtù del principio di rappresentanza reciproca tra i comproprietari ai fini dell'esperimento delle azioni a tutela del bene comune, con la conseguente legittimazione sostitutiva in capo a ciascuno di essi ad agire anche in riferimento al credito risarcitorio attinente al medesimo cespite (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7682/1999, Id. n.
11491/2021, Id. n. 29506/2019).
La contestazione svolta da soltanto in comparsa conclusionale, circa la non CP_2 indennizzabilità dei danni derivati dall'incendio per cui è controversia, in quanto non afferenti
“alla struttura del fabbricato” è destituita di fondamento, avuto riguardo all'oggetto della copertura assicurativa quale evincibile dalla relativa polizza, tale da configurarsi compatibile con i danni al “fabbricato” accertati e stimati dal C.T.U. geom. l'art. 1 delle condizioni generali Per_4 di assicurazione stabilisce che “la società si obbliga nei limiti e alle condizioni che seguono e mediante il corrispettivo del premio convenuto a risarcire i danni materiali e diretti arrecati a cose mobili e immobili da incendio, qualunque ne sia la causa” e nelle condizioni generali di contratto la nozione di “fabbricato”, quale oggetto della garanzia prestata, è definita come
“l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e di condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non avente valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario attrezzature, arredamento” (cfr. doc. 3 . La stessa perizia CP_2 di stima dei danni prodotta da (a corredo della propria comparsa di costituzione, sub CP_2 doc. 4), del resto, pur contenendo una valutazione inferiore rispetto a quella espressa dal
30 C.T.U., riporta quali voci indennizzabili anche talune di carattere non prettamente strutturale, ciò che costituisce ulteriore conferma dell'infondatezza dell'assunto difensivo in esame.
Con la lettera raccomandata del 16.03.2015, l'opposto e la di lui coniuge, comutuataria, denunciarono l'incendio del 13.03.2015 a B.N.L., rendendole contestualmente nota l'esistenza della copertura assicurativa per il medesimo rischio sullo stesso immobile in forza della polizza stipulata con ., essendo stata tale denuncia trasmessa anche a con pec del Parte_3 CP_2
23.03.2015 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso monitorio e doc. 28 prodotto con la memoria dell'opposto ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.).
In considerazione dell'accoglimento della domanda principale del , volta alla conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto, resta assorbita l'azione risarcitoria dal medesimo spiegata, in via subordinata, nei confronti del - per avere agito, nel concludere l'accordo conservativo, CP_4 in difetto di potere rappresentativo della compagnia preponente - per la denegata ipotesi che non fosse stato riconosciuta l'efficacia vincolante del suddetto accordo nei confronti della medesima Controparte_2
L'azione di regresso proposta dalla compagnia assicuratrice opponente nei confronti di infine, merita accoglimento, per quanto di ragione, CP_2
In effetti, come già in precedenza rimarcato, “se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori), nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile” (cfr. Cass. n. 4273/2024). La funzione del citato art. 1910 c.c. va individuata nell'esigenza di evitare - nel rispetto del principio indennitario che informa l'assicurazione contro i danni – “che l'assicurato-danneggiato possa percepire, attraverso
l'operazione assicurativa, una somma superiore al danno effettivamente subito” (cfr. Cass. n.
15372/2006, Id. n. 14962/2006); quanto appena esposto non vale ad escludere, tuttavia, che,
31 sia pure in riferimento al medesimo rischio, la garanzia dovuta da taluno degli assicuratori ascenda ad un ammontare diverso da quella di pertinenza degli altri e ciò, deve ritenersi, non soltanto per ragioni afferenti la diversità di disciplina contrattuale dei due rapporti assicurativi
(ad esempio, per i diversi massimali previsti nelle rispettive polizze, o per la pattuizione di limitazioni del rischio assicurato, o di voci di danno escluse dalla copertura), ma anche, come per l'appunto nel caso in questione, per l'eventuale diversità dei criteri di accertamento in sede giudiziale della responsabilità gravante sui medesimi assicuratori in relazione all'entità dell'indennizzo da ciascuno di essi dovuto (nella fattispecie per taluno di essi in virtù dell'efficacia vincolante dell'accordo conservativo concluso con l'assicurato, per l'altro, in difetto di un'intesa di tal genere – vincolante nei termini dianzi precisati - in base alla C.T.U. a tal fine espletata in causa).
Né può escludersi l'esperibilità dell'azione di regresso in via preventiva, vale a dire nonostante l'assicuratore che la proponga non abbia ancora provveduto a pagare all'assicurato di sua pertinenza, ben potendo essa essere proposta in previsione dell'accoglimento della pretesa di pagamento fatta valere dal medesimo danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione dell'assicuratore regrediente per l'intero; vale a dire attraverso “due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore,
l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (cfr. Cass. n. 12300/2003, conf. Id. 12961/2008, Id. n.
11692/2022, Id. n. 15930/2022). va pertanto dichiarata tenuta e condannata, in via di regresso, a versare a (già CP_2 Pt_1
) la somma proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto, limitatamente ai CP_10 danni al “fabbricato”, secondo il principio enunciato con la succitata sentenza della Suprema
Corte n. 4273/2024; ciò, giova ribadire, a condizione che quest'ultima compagnia provveda a liquidare in favore del l'indennizzo di sua spettanza, pari alla maggior somma di € CP_1
169.600,00, al netto della franchigia contrattuale (di cui € 130.000,00 per i danni al “fabbricato”, oltre alla quota della suddetta franchigia, complessivamente pari ad € 400,00, da imputare a tale ultima tipologia di danni).
32 Il regime delle spese di lite viene definito, in riferimento ai singoli rapporti processuali dedotti in giudizio, in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed a quello di causalità ad esso sotteso, con esclusione di quello tra l'opposto ed il terzo chiamato Controparte_1
con riguardo al quale dette spese vengono poste a carico del primo. Al riguardo, CP_4 costituisce ius receptum che Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico del convenuto (nel caso in questione in senso formale, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore (nel caso di spese l'opponente) e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
ciò, tuttavia, salvo che l'iniziativa del chiamante si sia rivelata
“manifestamente infondata o palesemente arbitraria”, nel qual caso “il rimborso … rimane … a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo” (cfr. Cass. n. 10364/2023, conf., ex plurimis, Id. n. 31889/2019, Id. n. 3189/2018). Nel caso in questione, a fondamento della chiamata in causa del geom. l'opposto ha dedotto la responsabilità del medesimo CP_4 nella sua ipotetica qualità di falsus procurator – in relazione alla stipulazione dell'accordo conservativo del 06.07.2015 attinente ai danni derivati all'immobile dall'incendio oggetto di causa – ai sensi dell'art. 1398 c.c.. Detta peculiare responsabilità ha natura extracontrattuale, configurandosi propriamente come “culpa in contrahendo”, atteso che “il suo fondamento non risiede nel negozio inefficacemente stipulato dal rappresentante senza potere, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede”, di modo che la misura del danno risarcibile “va dunque limitata al c.d. 'interesse negativo', consistente nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, ma non si estende al lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto”. (cfr. Cass. n. 12969/2000, conf. ex plurimis, Id. n. 18191/2007, Id. n. 9071/2010).
A tale riguardo, alcuna specifica allegazione - ancor prima che alcuna prova - è stata offerta dal in ordine alla ricorrenza di taluno dei profili di pregiudizio risarcibile appena indicati, CP_1 essendosi, in tale contesto, fatto laconico e generico riferimento soltanto a “spese legali ed interessi” non meglio identificati (cfr. comparsa di costituzione, pag. 22, conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23.12.2024, pag. 6, e comparsa conclusionale, pag.
34); essendosi, per il resto, preteso il ristoro dell'indennizzo conseguibile attraverso l'accordo conservativo (in ipotesi concluso dal rappresentante senza potere), laddove i danni oggetto
33 dell'azione risarcitoria sono stati quantificati proprio “nella misura di € 169.600,00” (ovvero, per l'appunto, nell'ammontare dei danni accertati con il ridetto accordo conservativo), pretesa, così come formulata, evidentemente riconducibile al cd. interesse negativo, per quanto chiarito non ristorabile a norma dell'art. 1398 c.c.. Richiamato il principio suenunciato, in ragione dell'evidenziata palese infondatezza dell'azione risarcitoria (subordinata) proposta nei confronti del le spese di lite concernenti il rapporto processuale tra il e quest'ultimo CP_4 CP_1 vengono poste a carico del primo.
Il compenso in favore del C.T.U., già liquidato, in forma di acconto, con provvedimento reso all'udienza 22.12.2020 ed eventuali altre somme a tale titolo corrisposte al medesimo ausiliario del Tribunale vengono posti definitivamente a carico di entrambe le compagnie assicuratrici, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:
- Rigetta l'opposizione proposta da - proseguita da Parte_2 [...]
(a quest'ultima succeduta) - e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
- Dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € 61.315,51, a Controparte_2 titolo di indennizzo per i danni all'immobile oggetto di causa derivati dall'incendio verificatosi in data 13.03.2015, in solido con la predetta (già Parte_1 Controparte_15
fino a concorrenza di tale ultima somma.
[...]
- Dichiara tenuta e condanna a titolo di regresso ex art. 1910 comma 4 Controparte_2
c.c., al pagamento della quota proporzionale dell'indennizzo dovuto in relazione al contratto di assicurazione stipulato da con la stessa compagnia assicurartrice s.p.a., da Parte_4 quantificare in applicazione del principio enunciato con la sentenza n. 4273/2024 della Corte di
Cassazione, citata in parte motiva, condanna la cui efficacia è condizionata al preventivo versamento da parte della compagnia opponente di quanto dalla medesima dovuto in favore di in forza del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
34 - Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Controparte_2 Parte_4 che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Controparte_4 processuali, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico di e di in solido Parte_1 Controparte_2 tra loro, il compenso in favore del C.T.U. geom. già liquidato (in forma di acconto) Persona_4 con provvedimento reso all'udienza 22.12.2020 ed eventuali altre somme a tale titolo corrisposte dalle parti (o da taluna di esse) al medesimo C.T.U..
Così deciso in Massa, il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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