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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1559/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 03/12/2025, nel proc. n. 1559/2025 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in CASSINO (FR) alla via Collecedro n. 16, presso lo studio dell'Avv. VALENTE
SIMONA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in AN SM E DA (LT) alla via F. Baracca n. 2307, presso lo studio dell'Avv.
ON NC che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 03/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/06/2025, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi e successivamente il divorzio;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 07/12/1961 con CP_1
, deducendo che erano nate le figlie e , maggiorenni ed autonome
[...] Per_1 Per_2 economicamente;
che la convivenza era divenuta intollerabile.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
2) dichiararsi non dovuto alcun obbligo di mantenimento tra i coniugi;
3) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si costituiva in giudizio , Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non articolando alcuna domanda di contenuto economico.
Alla udienza di comparizione delle parti comparivano entrambi i coniugi e, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice rimetteva la causa in decisione sulla concorde richiesta di pronuncia sullo status.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 09/06/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
, come in epigrafe generalizzati;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CA il 07/12/1961, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CA dell'anno 1961, al n. 31, parte II, Serie A);
3) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 03/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale all'udienza del 03/12/2025, nel proc. n. 1559/2025 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in CASSINO (FR) alla via Collecedro n. 16, presso lo studio dell'Avv. VALENTE
SIMONA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in AN SM E DA (LT) alla via F. Baracca n. 2307, presso lo studio dell'Avv.
ON NC che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 03/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/06/2025, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi e successivamente il divorzio;
esponeva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 07/12/1961 con CP_1
, deducendo che erano nate le figlie e , maggiorenni ed autonome
[...] Per_1 Per_2 economicamente;
che la convivenza era divenuta intollerabile.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
2) dichiararsi non dovuto alcun obbligo di mantenimento tra i coniugi;
3) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si costituiva in giudizio , Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non articolando alcuna domanda di contenuto economico.
Alla udienza di comparizione delle parti comparivano entrambi i coniugi e, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice rimetteva la causa in decisione sulla concorde richiesta di pronuncia sullo status.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 09/06/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
, come in epigrafe generalizzati;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in CA il 07/12/1961, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CA dell'anno 1961, al n. 31, parte II, Serie A);
3) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
4) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 03/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi