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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/08/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
n. 3822/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3822 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. VALLINI C.F._1
VACCARI NICOLO' MARIA
ricorrente contro
, Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ZANONI C.F._2
MARCO
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale 2
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/06/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 31/07/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“1) Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al sig.
; Controparte_2
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati ed assegnare la casa familiare,
con tutti i suoi arredi di proprietà delle parti, alla sig.ra
[...]
che vi vivrà fino a Parte_1
quando sarà possibile.
3) Affidare i figli minori in via esclusiva alla mamma con collocamento presso di lei. In subordine, affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma.
4) Porre a carico del sig. Controparte_2
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 a
[...]
titolo di suo mantenimento nonché la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori con lei conviventi. Le
spese mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico sportive della stessa saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% con anticipo da parte di un genitore e rimborso da parte secondo quanto stabilisce il Protocollo
Famiglia sottoscritto nell'ambito del Tribunale di Verona il 3 dicembre
2018.
5) Riconoscere il diritto della sig.ra Parte_1
a percepire l'intro assegno unico quale genitore
[...]
collocatario dei figli minori così come ogni altro contributo o agevolazione economica concernente gli stessi con dovere del padre di collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria a fare ciò;
2 3
6) Autorizzare la sig.ra Parte_1
a rinnovare autonomamente i documenti d'identità validi
[...]
per l'espatrio e il passaporto dei figli minori;
7) Disporre che il sig. , Controparte_2
terminato il periodo di detenzione, sia preso in carico dai Servizi Sociali
competenti per territorio, i quali dovranno valutare la sua capacità
genitoriale e la sua idoneità a vedere i figli.
8) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
per il convenuto
“aderisce alla richiesta di separazione senza peraltro aderire all'addebito tantomeno all'affido esclusivo dei figli.
Con riferimento agli stessi il convenuto non intende certo abdicare al suo ruolo di padre e tenuto conto degli emolumenti oggi percepiti, € 1.241,00
mensili, intende contribuire al mantenimento dei minori offrendo l'importo di € 200,00 mensili cadauno rivalutabili annualmente. Per puro scrupolo si fa presente che la moglie lavora come domestica “in nero” ed inoltre convive “stabilmente” con l'attuale compagno come risulta dalla dichiarazione della figlia che si allega alla presente.”
per il PM
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale Parte_1
affinché fosse dichiarata la separazione personale dal marito sig.
con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio il 30/05/1988 (in realtà 30/5/1998, come si evince dal certificato di matrimonio) e fossero stabiliti l'addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento esclusivo dei figli minori alla moglie con collocamento presso la medesima, o, in subordine, in via condivisa, l'obbligo del marito di contribuire al
3 4
mantenimento delle figlie nella misura di € 500 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie e al mantenimento della moglie nella misura di € 200
mensili, l'autorizzazione alla medesima di rinnovare autonomamente i documenti d'identità validi per l'espatrio per i figli minori e, al termine del periodo di detenzione del marito, la presa in carico da parte dei Servizi
Sociali per la valutazione della responsabilità genitoriale.
A sostegno delle domande esponeva che dall'unione erano nati i figli minorenni il 18/9/2008 e il Persona_1 Persona_2
23/7/2013 e che il marito era detenuto in esecuzione della pena inflitta con la sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Verona pronunciata in data
19/5/2019, che lo aveva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia,
lesioni e violenza sessuale ai danni della medesima ricorrente;
aggiungeva di non lavorare, di essere stata destinataria di sfratto dall'abitazione familiare, di essersi attivata per ottenere l'assegnazione di una casa AGEC e di percepire l'assegno unico di € 450 mensili.
Con decreto in data 5/7/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Il convenuto non si costituiva tempestivamente, ma compariva personalmente all'udienza del 15/11/2024 assistito da un difensore, e a tale udienza i coniugi confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
La Presidente del. fissava un'ulteriore udienza al fine di consentire la costituzione del convenuto che, regolarmente costituitosi, seppur tardivamente, aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva che fosse respinta la domanda di addebito e che fossero stabiliti l'affidamento condiviso e un contributo al mantenimento dei soli minori pari ad € 200
ciascuno, sostenendo che la moglie lavorava e conviveva stabilmente con il nuovo compagno.
4 5
All'esito, la Presidente del., omesso il tentativo di conciliazione in ragione della condanna per fatti di violenza ai danni della moglie,
pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il 10/1/2025:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti;
sentiti i coniugi;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e dei figli;
ritenuto che in ragione dei fatti di violenza (maltrattamenti in famiglia,
lesioni e violenza sessuale) posti in essere dal marito, accertati con sentenza di
condanna definitiva (sent. n. 1219/2019 del Tribunale di Verona), nonché della
detenzione in carcere in atto, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre delle
figlie nata il [...] e nata il [...], Persona_1 Persona_3
con residenza prevalente presso la medesima nella nuova abitazione, con incontri
previo accordo in occasione delle uscite dal carcere del padre, che usufruisce di
lavoro all'esterno;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre un contributo in denaro che
appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso
mensile di € 500 (€ 250 ciascuna) rivalutabile, tenuto conto delle presumibili
esigenze delle figlie, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori,
dello svolgimento di attività lavorativa del padre con un reddito di € 1200,
dell'assenza di impedimenti al lavoro quanto meno part-time della madre, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla
madre e del percepimento dell'assegno unico universale da parte di quest'ultima;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5 6
ritenuto che nulla vada riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento
della moglie, in considerazione della sua capacità lavorativa e della convivenza in
atto con il nuovo compagno (si veda verbale di udienza);
rilevato che le parti non hanno formulato istanze istruttorie;
ritenuto che, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il
patrocinio a spese dello Stato, va ordinato alla ricorrente di depositare la
documentazione sui redditi del nuovo compagno (dichiarazioni fiscali,
certificazioni uniche e fogli paga) e su quanto percepito a titolo di assegno unico
universale nell'anno 2024;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c.pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida le figlie minori in via esclusiva alla madre, con incontri con il
padre previo accordo in occasione delle uscite dal carcere del padre (ammesso al
lavoro all'esterno);
3) Dispone che il sig.
[...]
contribuisca al mantenimento delle figlie Controparte_1
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo
complessivo di € 500 (€ 250 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
4) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre
affidataria esclusiva.
ORDINA alla ricorrente di depositare entro il 28.2.2025 la
documentazione sui redditi del nuovo compagno (dichiarazioni fiscali,
certificazioni uniche e fogli paga) e su quanto dalla stessa percepito a titolo di
assegno unico universale nell'anno 2024 e a parte resistente di produrre entro il
20.4.2025 la certificazione unica sui redditi del 2024..
6 7
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 12.6.2025 h.
9.45 per verifica sul rispetto dei provvedimenti
provvisori, per precisazione delle conclusioni e per discussione.”
All'udienza del 12/6/2025 parte ricorrente dava atto che i provvedimenti provvisori erano stati in linea di massima rispettati, salvo qualche problema con le spese straordinarie.
Le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Poiché i coniugi e i figli minorenni già all'epoca dell'instaurazione del procedimento avevano residenza abituale in Italia da molti anni,
sussiste la giurisdizione italiana e trova applicazione la legge italiana in relazione a tutte le domande.
1) Domanda di separazione
Dalle specifiche allegazioni delle parti e dalla condanna penale del marito per gravi reati ai danni della moglie si desume che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
2) Domanda di addebito
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara,
ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale,
abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
7 8
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le
violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni
talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la
pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro
accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla
comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018)” (Cass. 11631 del 2024).
Nel caso concreto, il marito è stato condannato in primo grado dal
Tribunale penale di Verona con sentenza n. 1219/2019 resa a seguito di dibattimento in data 10/5/2019 alla pena di sei anni di reclusione in relazione alle seguenti imputazioni:
”A) reato p. e p. dall'at. 572 e 61, n. 11 quinquies, c.p. perché sottoponeva
a maltrattamenti la moglie convivente Parte_1
[...]
• percuotendola frequentemente (situazione che si protrae da lungo
tempo) per motivi futili o con i più banali pretesti o addirittura
senza alcun motivo come nella notte tra il 18 e 19 agosto 2018
colpendola con violenza e cagionandole dolori addominali diffusi e
8 9
da ultimo in data 26/8/2018 allorché, rientrato in casa ubriaco,
aggrediva la moglie che stava dormendo sul pavimento, l'afferrava
per il collo e poi la colpiva con pugni al tronco e al volto
cagionandole le lesioni di cui al capo b);
• intrattenendo relazioni extraconiugali, fra l'altro con la cognata alla quale consentiva anche di andare a vivere presso di loro;
• pretendendo ed attuando con violenza rapporti sessuali contro la volontà della moglie,
• facendola dormire da qualche mese sul pavimento;
• tenendo abitualmente atteggiamenti aggressivi autoritari e vessatori;
• generando in casa una situazione di afflizione e paura, facendo in
definitiva vivere i congiunti in un costante stato di ansia e di
timore;
commettendo il fatto anche in presenza dei figli minorenni.
In Verona fino al 2/09/2018.
B) reato p. e p. dagli artt. 582 e 585, in rel. all'art. 576 n. 5 e 2 (con rif. all'art. 61
Co n.1), e in rel. all'art. 577, n. 1, per avere, in occasione della commissione del
reato di cui al capo a) e con la condotta ivi descritta, cagionato alla moglie
per motivi futili, lesioni Parte_1
personali consistite in frattura composta alle ossa nasali, ematomi in regione
scapolo dorsale e in regione zigomatica dx, ed ecchimosi al collo, lesioni giudicate
guaribili in giorni 20 s.c.
In Verona il 26.8.2018.
C) reato p. e p. dagli artt. 81 e 609 bis C.P. per aver costretto in numerose
occasioni la moglie a Parte_1
subire rapporti sessuali contro la sua volontà anche con percosse e bloccandole le
braccia.
In Verona fino ad inizio agosto 2018.”
9 10
Divenuta definitiva tale condanna, il resistente sta espiando la pena detentiva, usufruendo del beneficio penitenziario del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della l.26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Ritiene il Tribunale che i gravi fatti accertati in sede penale, non contestati specificamente nel presente procedimento, siano elementi sufficienti a riconoscere che la separazione sia senz'altro addebitabile al marito per aver tenuto condotte gravemente contrarie non solo ai doveri nascenti dal matrimonio, ma altresì alla libertà, anche sessuale, e dignità
della moglie.
3) Affidamento dei figli minorenni
Dal matrimonio sono nati il 18/9/2008 e Persona_1 Per_2
il 23/7/2013, oltre ad altro figlio maggiorenne , che
[...] Persona_4
non consta convivere con la madre.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori a sé,
mentre il resistente ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso.
Com'è noto, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, dovendosi sempre tutelare,
ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. L'art. 337 quater c.c. consente tuttavia di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello nazionale e sovranazionale.
In particolare, l'Italia ha aderito alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata con l. n. 77 del 2013. Ai fini di detta Convenzione, l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o
10 11
economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art 3); ai sensi del successivo art. 18 “Le Parti adottano le necessarie
misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di
violenza. ... ", aggiungendo che le stesse Parti contraenti "si accertano che le
misure adottate in virtù del presente capitolo ...omissis... mirino ad evitare la
vittimizzazione secondaria". Infine, all'art. 31, “Custodia dei figli, diritti di visita e
sicurezza” 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per
garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli,
siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative
o di altro tipo, necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di
custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei
bambini”.
Anche la Suprema Corte ha statuito che “Nei procedimenti sulla
responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza
domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i
"provvedimenti convenienti" di cui all'art. art. 333 c.c., è dunque tenuto a
valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto,
si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria” (in tal senso da ultimo
Cass. n. 11631 del 2024).
Proprio in ragione ai fatti di violenza anche assistita, si ritiene che vi sia un concreto pericolo che l'ascolto dei figli, benché ultradodicenni, sia per loro pregiudizievole;
va pertanto condiviso il mancato ascolto in sede istruttoria.
Ciò premesso, reputa il Tribunale che nel caso concreto il regime dell'affidamento esclusivo, già disposto in via temporanea, sia il più
tutelante per i figli e per la madre, in ragione dei fatti di violenza commessi dal padre, dello stato detentivo e dell'inopportunità di favorire una
11 12
relazione continua tra genitori, relazione che l'affidamento condiviso implica. Nell'ambito dei poteri conferiti con l'affidamento esclusivo, va consentito alla madre di chiedere i documenti d'identità, anche validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), per i figli minorenni.
Quanto ai tempi e modalità d'incontro con il padre, visto lo stato detentivo in atto e l'assenza di riferimenti sulla sua futura sistemazione, va confermato quanto già disposto in via provvisoria.
Nulla va invece disposto con riferimento all'assegnazione dell'ex casa familiare in locazione, in quanto rilasciata dalla ricorrente dopo il deposito del ricorso.
4) Contributo al mantenimento dei figli e della moglie
Al fine di determinare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori.
La ricorrente, nata il [...], risulta aver svolto attività lavorativa retribuita nel 2022 con un reddito annuo di € 9408 (doc. 14 di parte ricorrente), nell'anno successivo risulta aver percepito indennità NASPI;
all'udienza di comparizione del 15/11/2025 ha riferito di convivere con il nuovo compagno che lavora;
percepisce l'intero assegno unico universale per entrambe le figlie pari a circa € 450 mensili. Ha documentato solo due fogli paga del compagno, pari ad € 1271 nella mensilità di dicembre 2024 e di € 977 nella mensilità di gennaio 2025. Vive in una casa dell'AGEC in locazione, con un canone di € 172 (si veda doc. 15 di parte ricorrente). Ha
dichiarato di avere una proprietà immobiliare nel Paese di origine.
Il resistente, nato nel 1987, è attualmente detenuto in carcere,
ammesso al lavoro all'esterno con un reddito imponibile annuo nel 2024
pari ad € 18.847, ha pregresse esperienze lavorative. Ha dichiarato di avere una proprietà immobiliare nel Paese di origine.
Ciò premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori, va confermato l'obbligo già stabilito in via provvisoria, di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 500 mensili (€ 250
12 13
ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del
Tribunale di Verona, che si ritiene congruo in relazione alle capacità
lavorative dei genitori, alla pressoché totale assenza di contribuzione diretta da parte del padre, alle presumibili esigenze dei figli e al percepimento dell'intero assegno unico da parte della madre.
Va invece respinta la domanda di contribuzione al mantenimento in favore della moglie, considerate la sua capacità lavorativa e tenuto conto del beneficio economico derivante dalla convivenza con il nuovo compagno.
Spese di lite
Visto l'accoglimento della domanda di addebito, il resistente va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate d'ufficio secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività
svolta (studio, introduttiva, trattazione), della media complessità
delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
La rifusione sarà a favore della resistente e non dello Stato, vista la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che viene disposta con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
13 14
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi
[...]
e Parte_1
Controparte_1
, uniti in matrimonio il 30/05/1998 a AL (
[...] [...]
); C.F._3
2) dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
3) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con incontri con il padre (ammesso al lavoro all'esterno) previo accordo in occasione delle uscite dal carcere del padre;
la madre potrà chiedere i documenti, anche validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), senza necessità di consenso con il padre;
4) il sig. Controparte_1
contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo
[...]
mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 500 (€ 250 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva.
6) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 5.412 per compensi, oltre IVA,
CPNA e spese generali.
Verona, 31/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
14
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3822 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. VALLINI C.F._1
VACCARI NICOLO' MARIA
ricorrente contro
, Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. ZANONI C.F._2
MARCO
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale 2
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/06/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 31/07/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“1) Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al sig.
; Controparte_2
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati ed assegnare la casa familiare,
con tutti i suoi arredi di proprietà delle parti, alla sig.ra
[...]
che vi vivrà fino a Parte_1
quando sarà possibile.
3) Affidare i figli minori in via esclusiva alla mamma con collocamento presso di lei. In subordine, affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma.
4) Porre a carico del sig. Controparte_2
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 a
[...]
titolo di suo mantenimento nonché la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori con lei conviventi. Le
spese mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico sportive della stessa saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% con anticipo da parte di un genitore e rimborso da parte secondo quanto stabilisce il Protocollo
Famiglia sottoscritto nell'ambito del Tribunale di Verona il 3 dicembre
2018.
5) Riconoscere il diritto della sig.ra Parte_1
a percepire l'intro assegno unico quale genitore
[...]
collocatario dei figli minori così come ogni altro contributo o agevolazione economica concernente gli stessi con dovere del padre di collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria a fare ciò;
2 3
6) Autorizzare la sig.ra Parte_1
a rinnovare autonomamente i documenti d'identità validi
[...]
per l'espatrio e il passaporto dei figli minori;
7) Disporre che il sig. , Controparte_2
terminato il periodo di detenzione, sia preso in carico dai Servizi Sociali
competenti per territorio, i quali dovranno valutare la sua capacità
genitoriale e la sua idoneità a vedere i figli.
8) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
per il convenuto
“aderisce alla richiesta di separazione senza peraltro aderire all'addebito tantomeno all'affido esclusivo dei figli.
Con riferimento agli stessi il convenuto non intende certo abdicare al suo ruolo di padre e tenuto conto degli emolumenti oggi percepiti, € 1.241,00
mensili, intende contribuire al mantenimento dei minori offrendo l'importo di € 200,00 mensili cadauno rivalutabili annualmente. Per puro scrupolo si fa presente che la moglie lavora come domestica “in nero” ed inoltre convive “stabilmente” con l'attuale compagno come risulta dalla dichiarazione della figlia che si allega alla presente.”
per il PM
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale Parte_1
affinché fosse dichiarata la separazione personale dal marito sig.
con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio il 30/05/1988 (in realtà 30/5/1998, come si evince dal certificato di matrimonio) e fossero stabiliti l'addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento esclusivo dei figli minori alla moglie con collocamento presso la medesima, o, in subordine, in via condivisa, l'obbligo del marito di contribuire al
3 4
mantenimento delle figlie nella misura di € 500 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie e al mantenimento della moglie nella misura di € 200
mensili, l'autorizzazione alla medesima di rinnovare autonomamente i documenti d'identità validi per l'espatrio per i figli minori e, al termine del periodo di detenzione del marito, la presa in carico da parte dei Servizi
Sociali per la valutazione della responsabilità genitoriale.
A sostegno delle domande esponeva che dall'unione erano nati i figli minorenni il 18/9/2008 e il Persona_1 Persona_2
23/7/2013 e che il marito era detenuto in esecuzione della pena inflitta con la sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Verona pronunciata in data
19/5/2019, che lo aveva condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia,
lesioni e violenza sessuale ai danni della medesima ricorrente;
aggiungeva di non lavorare, di essere stata destinataria di sfratto dall'abitazione familiare, di essersi attivata per ottenere l'assegnazione di una casa AGEC e di percepire l'assegno unico di € 450 mensili.
Con decreto in data 5/7/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Il convenuto non si costituiva tempestivamente, ma compariva personalmente all'udienza del 15/11/2024 assistito da un difensore, e a tale udienza i coniugi confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
La Presidente del. fissava un'ulteriore udienza al fine di consentire la costituzione del convenuto che, regolarmente costituitosi, seppur tardivamente, aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva che fosse respinta la domanda di addebito e che fossero stabiliti l'affidamento condiviso e un contributo al mantenimento dei soli minori pari ad € 200
ciascuno, sostenendo che la moglie lavorava e conviveva stabilmente con il nuovo compagno.
4 5
All'esito, la Presidente del., omesso il tentativo di conciliazione in ragione della condanna per fatti di violenza ai danni della moglie,
pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il 10/1/2025:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti;
sentiti i coniugi;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e dei figli;
ritenuto che in ragione dei fatti di violenza (maltrattamenti in famiglia,
lesioni e violenza sessuale) posti in essere dal marito, accertati con sentenza di
condanna definitiva (sent. n. 1219/2019 del Tribunale di Verona), nonché della
detenzione in carcere in atto, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre delle
figlie nata il [...] e nata il [...], Persona_1 Persona_3
con residenza prevalente presso la medesima nella nuova abitazione, con incontri
previo accordo in occasione delle uscite dal carcere del padre, che usufruisce di
lavoro all'esterno;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre un contributo in denaro che
appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso
mensile di € 500 (€ 250 ciascuna) rivalutabile, tenuto conto delle presumibili
esigenze delle figlie, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori,
dello svolgimento di attività lavorativa del padre con un reddito di € 1200,
dell'assenza di impedimenti al lavoro quanto meno part-time della madre, dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla
madre e del percepimento dell'assegno unico universale da parte di quest'ultima;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5 6
ritenuto che nulla vada riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento
della moglie, in considerazione della sua capacità lavorativa e della convivenza in
atto con il nuovo compagno (si veda verbale di udienza);
rilevato che le parti non hanno formulato istanze istruttorie;
ritenuto che, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il
patrocinio a spese dello Stato, va ordinato alla ricorrente di depositare la
documentazione sui redditi del nuovo compagno (dichiarazioni fiscali,
certificazioni uniche e fogli paga) e su quanto percepito a titolo di assegno unico
universale nell'anno 2024;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c.pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida le figlie minori in via esclusiva alla madre, con incontri con il
padre previo accordo in occasione delle uscite dal carcere del padre (ammesso al
lavoro all'esterno);
3) Dispone che il sig.
[...]
contribuisca al mantenimento delle figlie Controparte_1
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo
complessivo di € 500 (€ 250 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
4) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre
affidataria esclusiva.
ORDINA alla ricorrente di depositare entro il 28.2.2025 la
documentazione sui redditi del nuovo compagno (dichiarazioni fiscali,
certificazioni uniche e fogli paga) e su quanto dalla stessa percepito a titolo di
assegno unico universale nell'anno 2024 e a parte resistente di produrre entro il
20.4.2025 la certificazione unica sui redditi del 2024..
6 7
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 12.6.2025 h.
9.45 per verifica sul rispetto dei provvedimenti
provvisori, per precisazione delle conclusioni e per discussione.”
All'udienza del 12/6/2025 parte ricorrente dava atto che i provvedimenti provvisori erano stati in linea di massima rispettati, salvo qualche problema con le spese straordinarie.
Le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Poiché i coniugi e i figli minorenni già all'epoca dell'instaurazione del procedimento avevano residenza abituale in Italia da molti anni,
sussiste la giurisdizione italiana e trova applicazione la legge italiana in relazione a tutte le domande.
1) Domanda di separazione
Dalle specifiche allegazioni delle parti e dalla condanna penale del marito per gravi reati ai danni della moglie si desume che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
2) Domanda di addebito
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara,
ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale,
abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le
violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni
talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la
pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro
accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla
comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018)” (Cass. 11631 del 2024).
Nel caso concreto, il marito è stato condannato in primo grado dal
Tribunale penale di Verona con sentenza n. 1219/2019 resa a seguito di dibattimento in data 10/5/2019 alla pena di sei anni di reclusione in relazione alle seguenti imputazioni:
”A) reato p. e p. dall'at. 572 e 61, n. 11 quinquies, c.p. perché sottoponeva
a maltrattamenti la moglie convivente Parte_1
[...]
• percuotendola frequentemente (situazione che si protrae da lungo
tempo) per motivi futili o con i più banali pretesti o addirittura
senza alcun motivo come nella notte tra il 18 e 19 agosto 2018
colpendola con violenza e cagionandole dolori addominali diffusi e
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da ultimo in data 26/8/2018 allorché, rientrato in casa ubriaco,
aggrediva la moglie che stava dormendo sul pavimento, l'afferrava
per il collo e poi la colpiva con pugni al tronco e al volto
cagionandole le lesioni di cui al capo b);
• intrattenendo relazioni extraconiugali, fra l'altro con la cognata alla quale consentiva anche di andare a vivere presso di loro;
• pretendendo ed attuando con violenza rapporti sessuali contro la volontà della moglie,
• facendola dormire da qualche mese sul pavimento;
• tenendo abitualmente atteggiamenti aggressivi autoritari e vessatori;
• generando in casa una situazione di afflizione e paura, facendo in
definitiva vivere i congiunti in un costante stato di ansia e di
timore;
commettendo il fatto anche in presenza dei figli minorenni.
In Verona fino al 2/09/2018.
B) reato p. e p. dagli artt. 582 e 585, in rel. all'art. 576 n. 5 e 2 (con rif. all'art. 61
Co n.1), e in rel. all'art. 577, n. 1, per avere, in occasione della commissione del
reato di cui al capo a) e con la condotta ivi descritta, cagionato alla moglie
per motivi futili, lesioni Parte_1
personali consistite in frattura composta alle ossa nasali, ematomi in regione
scapolo dorsale e in regione zigomatica dx, ed ecchimosi al collo, lesioni giudicate
guaribili in giorni 20 s.c.
In Verona il 26.8.2018.
C) reato p. e p. dagli artt. 81 e 609 bis C.P. per aver costretto in numerose
occasioni la moglie a Parte_1
subire rapporti sessuali contro la sua volontà anche con percosse e bloccandole le
braccia.
In Verona fino ad inizio agosto 2018.”
9 10
Divenuta definitiva tale condanna, il resistente sta espiando la pena detentiva, usufruendo del beneficio penitenziario del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della l.26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Ritiene il Tribunale che i gravi fatti accertati in sede penale, non contestati specificamente nel presente procedimento, siano elementi sufficienti a riconoscere che la separazione sia senz'altro addebitabile al marito per aver tenuto condotte gravemente contrarie non solo ai doveri nascenti dal matrimonio, ma altresì alla libertà, anche sessuale, e dignità
della moglie.
3) Affidamento dei figli minorenni
Dal matrimonio sono nati il 18/9/2008 e Persona_1 Per_2
il 23/7/2013, oltre ad altro figlio maggiorenne , che
[...] Persona_4
non consta convivere con la madre.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori a sé,
mentre il resistente ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso.
Com'è noto, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, dovendosi sempre tutelare,
ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. L'art. 337 quater c.c. consente tuttavia di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello nazionale e sovranazionale.
In particolare, l'Italia ha aderito alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata con l. n. 77 del 2013. Ai fini di detta Convenzione, l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o
10 11
economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art 3); ai sensi del successivo art. 18 “Le Parti adottano le necessarie
misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di
violenza. ... ", aggiungendo che le stesse Parti contraenti "si accertano che le
misure adottate in virtù del presente capitolo ...omissis... mirino ad evitare la
vittimizzazione secondaria". Infine, all'art. 31, “Custodia dei figli, diritti di visita e
sicurezza” 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per
garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli,
siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative
o di altro tipo, necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di
custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei
bambini”.
Anche la Suprema Corte ha statuito che “Nei procedimenti sulla
responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza
domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i
"provvedimenti convenienti" di cui all'art. art. 333 c.c., è dunque tenuto a
valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto,
si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria” (in tal senso da ultimo
Cass. n. 11631 del 2024).
Proprio in ragione ai fatti di violenza anche assistita, si ritiene che vi sia un concreto pericolo che l'ascolto dei figli, benché ultradodicenni, sia per loro pregiudizievole;
va pertanto condiviso il mancato ascolto in sede istruttoria.
Ciò premesso, reputa il Tribunale che nel caso concreto il regime dell'affidamento esclusivo, già disposto in via temporanea, sia il più
tutelante per i figli e per la madre, in ragione dei fatti di violenza commessi dal padre, dello stato detentivo e dell'inopportunità di favorire una
11 12
relazione continua tra genitori, relazione che l'affidamento condiviso implica. Nell'ambito dei poteri conferiti con l'affidamento esclusivo, va consentito alla madre di chiedere i documenti d'identità, anche validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), per i figli minorenni.
Quanto ai tempi e modalità d'incontro con il padre, visto lo stato detentivo in atto e l'assenza di riferimenti sulla sua futura sistemazione, va confermato quanto già disposto in via provvisoria.
Nulla va invece disposto con riferimento all'assegnazione dell'ex casa familiare in locazione, in quanto rilasciata dalla ricorrente dopo il deposito del ricorso.
4) Contributo al mantenimento dei figli e della moglie
Al fine di determinare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori.
La ricorrente, nata il [...], risulta aver svolto attività lavorativa retribuita nel 2022 con un reddito annuo di € 9408 (doc. 14 di parte ricorrente), nell'anno successivo risulta aver percepito indennità NASPI;
all'udienza di comparizione del 15/11/2025 ha riferito di convivere con il nuovo compagno che lavora;
percepisce l'intero assegno unico universale per entrambe le figlie pari a circa € 450 mensili. Ha documentato solo due fogli paga del compagno, pari ad € 1271 nella mensilità di dicembre 2024 e di € 977 nella mensilità di gennaio 2025. Vive in una casa dell'AGEC in locazione, con un canone di € 172 (si veda doc. 15 di parte ricorrente). Ha
dichiarato di avere una proprietà immobiliare nel Paese di origine.
Il resistente, nato nel 1987, è attualmente detenuto in carcere,
ammesso al lavoro all'esterno con un reddito imponibile annuo nel 2024
pari ad € 18.847, ha pregresse esperienze lavorative. Ha dichiarato di avere una proprietà immobiliare nel Paese di origine.
Ciò premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori, va confermato l'obbligo già stabilito in via provvisoria, di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 500 mensili (€ 250
12 13
ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del
Tribunale di Verona, che si ritiene congruo in relazione alle capacità
lavorative dei genitori, alla pressoché totale assenza di contribuzione diretta da parte del padre, alle presumibili esigenze dei figli e al percepimento dell'intero assegno unico da parte della madre.
Va invece respinta la domanda di contribuzione al mantenimento in favore della moglie, considerate la sua capacità lavorativa e tenuto conto del beneficio economico derivante dalla convivenza con il nuovo compagno.
Spese di lite
Visto l'accoglimento della domanda di addebito, il resistente va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate d'ufficio secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività
svolta (studio, introduttiva, trattazione), della media complessità
delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
La rifusione sarà a favore della resistente e non dello Stato, vista la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che viene disposta con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
13 14
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi
[...]
e Parte_1
Controparte_1
, uniti in matrimonio il 30/05/1998 a AL (
[...] [...]
); C.F._3
2) dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
3) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con incontri con il padre (ammesso al lavoro all'esterno) previo accordo in occasione delle uscite dal carcere del padre;
la madre potrà chiedere i documenti, anche validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto), senza necessità di consenso con il padre;
4) il sig. Controparte_1
contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo
[...]
mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 500 (€ 250 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva.
6) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 5.412 per compensi, oltre IVA,
CPNA e spese generali.
Verona, 31/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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