Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10641
CASS
Sentenza 20 luglio 2002

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In materia di prevenzione degli infortuni, l'art.1 d.P.R. 27 aprile 1955, n.547, richiamato dal capo primo del d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, allorquando parla di lavoratori subordinati e di soggetti ad essi equiparati non intende individuare in costoro i beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha solo la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale, quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa; ne consegue che , ove un infortunio si sia verificato per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza dovrà far carico, a titolo di colpa specifica ex art.43 cod. pen., su chi (appaltatore o direttore dei lavori) detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, a nulla rilevando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore dipendente, un soggetto ad esso equiparato od una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e l'accertata violazione.

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

La risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale, come si desume dell'art. 198 cod. pen. Secondo cui l'estinzione del reato o delle pene non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato medesimo.

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  • 1Danni dopo ingresso abusivo: vanno risarciti? (Cass. 10641/02)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10641
Data del deposito : 20 luglio 2002

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