Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno)nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno)nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Commentari • 8
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Il proprietario-custode è scagionato per danni dalle cose in custodia solo se prova che il danno è dipeso da caso fortuito, ipotesi quest'ultima comprendente anche la colpa del danneggiato, ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. che comporta invece l'ordinario, completo onere probatorio a carico di quest'ultimo ex art. 2697 c.c.. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile l'esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
E SUPREMA DI CASSAZIONE LA ) SEZIONE TERZA CIVILE 4 E 7 3 C . O A N L P L , I 1 O 7 D B dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 9 Comp E 1 Oggetto E - E 1 C 01 I 1 N - 7 O D 1 I 2 Z U mministrazione di - Presidente Angelo . A GIULIANO L R G ergia elettrica. 4 T 9 S E I 3 G N E E I 8 T 6 R Dott. Vincenzo SALLUZZO S 4 A I ( D E 5 T E T R R.G.N. 16994/99 R A E Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI S E © Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Cron.13412 Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Ud. 23/02/01 sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ED AD;
- intimato avverso la sentenza n. 86/98 del Giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO, emessa il 27/07/98 e depositata il 31/07/98 (R.G. 176/98); 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di Qd 112 1 consiglio TALEVI;
lette le Generale dichiari di legge. il 23/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si l'estinzione del processo con le conseguenze 2 ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione nei confronti di ED NO contro la sentenza 27 -31.7.98 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 23.2.2001. IL PRESIDENTESIDENTE Аул НА IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì ) 27 APR. 2001 4 E 7 3 C . O A L N L P , IL CANCELLIERE O 1 I B 9 D E 9 Giovanni Giambattista 1 E E - A 1 N C P ty 1 I E U O - I O N Z E T A I S 1 D Z R 2 U A O . I R L C G T S 9 I E 3 G N E E . R T 6 A 4 S I . D ( T E T T R N A E S E