Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5885
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.

Commentario1

  • 1Danni dopo ingresso abusivo: vanno risarciti? (Cass. 10641/02)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    Il proprietario-custode è scagionato per danni dalle cose in custodia solo se prova che il danno è dipeso da caso fortuito, ipotesi quest'ultima comprendente anche la colpa del danneggiato, ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. che comporta invece l'ordinario, completo onere probatorio a carico di quest'ultimo ex art. 2697 c.c.. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile l'esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5885
Data del deposito : 14 giugno 1999

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