Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 2
Esclude la responsabilità di cui all' art. 2051 cod. civ. la prova, fornita dal custode, che l'evento è stato provocato dalla condotta colpevole del danneggiato, equiparabile al caso fortuito.
Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall' esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la presenza sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l' esistenza di tali elementi, perché configurano il fatto costitutivo della domanda - restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale - che, in quanto tale, non può esser modificato dal danneggiato in corso del giudizio, come nel caso in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all'intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili.
Commentari • 2
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Il proprietario-custode è scagionato per danni dalle cose in custodia solo se prova che il danno è dipeso da caso fortuito, ipotesi quest'ultima comprendente anche la colpa del danneggiato, ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. che comporta invece l'ordinario, completo onere probatorio a carico di quest'ultimo ex art. 2697 c.c.. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile l'esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA NN, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SEVENPAN DI B NI E C SAS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2801/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 01/07/97 e depositata il 24/09/97 (R.G. 4095/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON NA conveniva innanzi al Tribunale di Viterbo la Sevenpan di B. RT & C. s.a.s., per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lei subiti l'8 ottobre 1985 in conseguenza di una caduta nel locale "Big Burg", di proprietà della convenuta. Spiegava l'attrice di essere caduta, mentre si serviva di una scala di comunicazione tra i vari piani dell'esercizio, scivolando su alcuni gradini bagnati e sporchi di residui alimentari, e di aver riportato gravi lesioni con postumi permanenti.
La società convenuta deduceva l'infondatezza della domanda. Con sentenza del 21 maggio 1993 il Tribunale rigettava la domanda.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 24 settembre 1997, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame della ON. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soccombente, sulla base di un unico motivo di ricorso.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato una memoria, nonché note di replica al P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 C.c. e 345 C.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), sostiene che la Corte, pur avendo esattamente inquadrato la fattispecie, in accoglimento del primo motivo di gravame, nella disciplina dell'art. 2051 C.c., ha poi erroneamente ritenuto non operativa la presunzione di colpa in detta norma sancita, sulla base di un'inaccettabile distinzione tra danni attinenti alla cosa in sè considerata e danni derivanti dal modo di utilizzare e custodire la cosa. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la responsabilità prevista dall'art. 2051 C.c., fondandosi sul rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, prescinde dal carattere insidioso di questa (che pertanto il danneggiato non è tenuto a dimostrare), e altresì da ogni distinzione tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di diventare tali in forza di altri fattori causali. Non si comprende quindi come sia stata esclusa la responsabilità della proprietaria custode, pur non avendo questa dimostrato, a sua discolpa, l'imputabilità dell'evento al caso fortuito.
Un altro errore della Corte consiste nell'aver condizionato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 C.c. alla prova della situazione dei luoghi così come descritta dall'attrice, ossia alla presenza, sui gradini, di sostanze liquide e di residui di cibo. Al danneggiato tocca invero di provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre è a carico del custode la dimostrazione dell'esimente del caso fortuito. La ricorrente passa poi a criticare la valutazione delle prove, compiuta dal giudice di merito senza alcuna visione di assieme ma estrapolando solo alcuni profili delle deposizioni (come nel caso della testimone Delle Cave, la cui deposizione è stata citata solo in parte, tacendo alcune circostanze specifiche, da lei riferite, in ordine alla concreta pericolosità della scala, all'origine di altri incidenti similari);
e la ritenuta "mutatio libelli", a suo avviso insussistente. Queste censure sono infondate.
La Corte, inquadrata la fattispecie nel paradigma della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 C.c., ha osservato come la ON, nell'atto introduttivo, abbia esposto "non che la scala fosse suscettibile di produrre danni per sua natura, bensì che essa tale era divenuta per l'incidenza di agenti esterni, individuati nel fatto che i gradini erano bagnati e sporchi per residui alimentari". Ella doveva dunque provare, perché la presunzione di legge fosse operativa, "che effettivamente tale fosse la detta situazione ambientale", ma "tale prova (...) è completamente fallita".
Ed infatti, se da un lato i testi addotti dall'attrice hanno "riferito di liquido presente su taluni gradini"; dall'altro la medesima circostanza "è stata decisamente negata" dalla teste Delle Cave, intervenuta subito dopo la caduta della ON, la quale ha dichiarato di non aver visto "alcun liquido o avanzo di cibo sui gradini della scala" e di non aver "notato nulla di anormale". La Corte ha infine ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 345 C.p.c., in quanto concretante una "mutatio libelli", la tesi
(introdotta dalla ON nella comparsa conclusionale di primo grado e poi nell'appello) "che la scala fosse idonea a produrre danni per la sua struttura intrinseca, avendo i gradini di colore nero ed essendo alcuni dipendenti a loro volta caduti nel percorrerla". Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il custode, ai sensi dell'art. 2051 C.c., è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita, da intendersi nella sua unitarietà, pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 8 aprile 1997 n. 3041). Nella fattispecie la tesi, inizialmente sostenuta dalla ON, che sulla scala si fossero sovrapposti, per circostanze occasionali, elementi esterni idonei a renderla pericolosa, ossia liquidi e residui alimentari sdrucciolevoli, nel contrasto tra le deposizioni testimoniali, ritenuto dal giudice "a quo" insuperabile, è stata respinta dalla Corte di merito, con una motivazione congrua e adeguata, immune da vizi logici o errori di diritto, e pertanto incensurabile in questa sede.
È noto che, ai fini dell'applicazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 C.c., il danneggiato deve provare, tra la cosa custodita e il danno, il rapporto eziologico, il quale può sussistere solo quando il nocumento sia stato causato o dal dinamismo connaturato alla cosa o dall'insorgenza, in essa, di un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno, secondo la distinzione più sopra illustrata;
e l'accertamento della sussistenza del rapporto causale, inteso in questi precisi termini, è affidato al giudice di merito, le cui valutazioni in proposito sono incensurabili in cassazione, se sorrette, come nel caso, da adeguata motivazione. Essendo rimasto sfornito di prova l'assunto che sulla scala fossero presenti sostanze nocive e non essendo stata tempestivamente dedotta (per quanto più oltre si dirà) una pericolosità intrinseca della scala, la Corte ha in sostanza escluso, allo stato delle prove, proprio il nesso causale tra la scala (degradata a semplice occasione spaziale dell'evento) e la caduta, ossia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, implicitamente così attribuendo la caduta a fattori indipendenti dalla scala e in definitiva alla colpa esclusiva della danneggiata, parificata, come è noto, al caso fortuito. Il Collegio ritiene quindi di non poter condividere l'opinione della ricorrente, secondo cui ella non avrebbe dovuto provare che i gradini fossero bagnati o sporchi, ma soltanto di essere caduta per la scala, salva la prova positiva del fortuito a carico della convenuta custode del manufatto.
Avendo da sempre sostenuto di essere caduta per la presenza sui gradini di residui alimentari, ossia per l'intervento occasionale, su una cosa di per sè non pericolosa, di fattori esterni dannosi, la ON non poteva invero sottrarsi all'onere di dimostrare per l'appunto un tale fatto costitutivo del suo diritto: non già, si badi, di essere scivolata proprio sui gradini bagnati o sporchi, ma almeno che sulla scala vi fossero quelle sostanze estranee, e quindi che la caduta si fosse prodotta come conseguenza normale della particolare situazione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa nella sua globalità, e non nelle singole parti specificamente pericolose (cfr., per l'affermazione di tale principio, Cass. 22 luglio 1987 n. 6407). Del pari ineccepibile è la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per novità la domanda fondata sul diverso presupposto della pericolosità intrinseca della scala. Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi", la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, e, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. È fuor di dubbio che, ai fini dell'art. 2051 C.c., non è dato distinguere, come si è già accennato, tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di diventare tali in forza di sopravvenuti agenti esterni nocivi, nel senso che la responsabilità in esame sussiste indifferentemente in entrambi i casi;
ma è altrettanto certo che le due distinte ipotesi, pur avendo gli stessi effetti, comportano, proprio per la loro ontologica diversità, diversi temi d'indagine, su presupposti di fatto che nulla hanno in comune.
È naturale quindi che, dopo aver sostenuto in primo grado, fino alla rimessione della causa al collegio, che la scala era diventata pericolosa per la presenza, sui gradini, delle sostanze sdrucciolevoli, la ON non potesse, in appello, senza radicalmente mutare il tema di indagine e disorientare la difesa avversaria, accedere all'altra tesi, in un primo tempo accantonata, della pericolosità intrinseca della scala per le sue caratteristiche costruttive di per sè insidiose.
Giustamente quindi la Corte ha negato ingresso a questa nuova "causa petendi" e non ha tenuto conto delle, deposizione della teste Delle Cave che sembrava sostenerla.
Col rigetto del ricorso non va adottato alcun provvedimento sulle spese del giudizio di Cassazione, non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001