Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2331
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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Esclude la responsabilità di cui all' art. 2051 cod. civ. la prova, fornita dal custode, che l'evento è stato provocato dalla condotta colpevole del danneggiato, equiparabile al caso fortuito.

Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall' esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la presenza sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l' esistenza di tali elementi, perché configurano il fatto costitutivo della domanda - restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale - che, in quanto tale, non può esser modificato dal danneggiato in corso del giudizio, come nel caso in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all'intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2331
Data del deposito : 16 febbraio 2001

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