Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo il danno può verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
Commentari • 4
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Il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima. La condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità, va graduata sulla base …
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Danni da precipitazioni atmosferiche I cambiamenti climatici che caratterizzano i nostri giorni e che notoriamente sono responsabili di quelle intense precipitazioni, alle quali sempre più spesso assistiamo in una condizione di impotenza e, nello stesso tempo, di coscienza della loro acquisita normalità, possono avere una decisiva incidenza nell'escludere il caso fortuito o la forza maggiore, nel contesto di quell'accertamento volto a riconoscere o meno la responsabilità del custode ex art.2051cc. Come è noto, il caso fortuito va inteso come mancanza di colpa del custode, pur sussistendo il nesso causale, laddove la forza maggiore va intesa come impedimento che derivi da cause esterne e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi:
n. 12568/98 proposto da
AGIP PETROLI s.p.a., in persona del presidente dr. Alfredo Moroni elett. dom. in Roma piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Lucio Nicolais che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
NI AN elett. dom. in Roma via Pellegrino Rossi n. 14, presso lo studio dell'avv. Camilla De Bellis, e rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Mazzocchi in virtù di procura in calce al controricorso
- controricorrente -
n. 16919/98 proposto da
NI AN elett. dom. rappresentato e difeso ut supra - ricorrente incidentale -
contro
AGIP PETROLI s.p.a.
- intimata -
avverso la sentenza n. 334 in data 25.3. - 24.6.1997 della Corte di Appello di L'Aquila (r.g. n. 415/93). Udita nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente principale l'avv. Carlo Silvetti, per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale
È comparso per il ricorrente incidentale l'avv. Camilla De Bellis, per delega che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento p.q.r. dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 maggio 1988, in Roccaraso, nel piazzale della stazione di servizio carburanti della società Apip Petroli, AN FL inciampò in una buca formatasi sull'asfalto e, nel cadere a terra, si procurò lesioni alla persona.
Con atto di citazione del 10 gennaio 1990 il predetto convenne la società dinanzi al Tribunale di Sulmona e ne chiese la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei conseguenti danni morali e patrimoniali, precisando che l'evento dannoso, determinato dalla omessa manutenzione del piazzale aveva prodotto, durante il periodo di invalidità temporanea, l'interruzione della sua attività di notaio e, successivamente ed a causa dei postumi permanenti, una notevole riduzione della stessa.
Costituitasi la convenuta chiese il rigetto della domanda e in subordine, il riconoscimento del preponderante concorso di colpa dell'attore, deducendo che la responsabilità doveva essere verificata con riferimento alla diversa norma di cui all'art. 2043 c.c. e che il predetto claudicante a causa della poliomielite che lo aveva colpito nell'infanzia, si era avventurato nel piazzale senza adottare le cautele impostegli da tale condizione.
All'esito della espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 21 agosto 1992 l'adito Tribunale, accertato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50% condannò la convenuta al risarcimento dei danni che liquidò in lire 73.086.080 oltre accessori.
Con la pronuncia, ora gravata la Corte di Appello ha respinto le impugnazioni principale ed incidentale proposte dalle parti avverso la suindicata decisione.
Secondo la Corte esattamente era stata affermata la responsabilità della società, custode del piazzale ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabilità peraltro, non esclusiva giacché la condizione di minorazione fisica del FL e la presenza, nel piazzale di un folto ed esuberante gruppo di ragazzi in gita scolastica dovevano suggerigli una prudenza che egli in realtà non aveva osservato, come si desumeva dalla sua ammissione di non essersi accorto della buca. La presunzione di responsabilità posta dalla norma citata, escludeva il riconoscimento di danni morali.
Per la cassazione di tale decisione la società ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui il FL resiste con controricorso, contenente altresì tre motivi di ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché investono la medesima sentenza.
2. L'unico motivo del ricorso principale ed il primo complesso motivo di quello incidentale concernono entrambi la responsabilità e l'affermato concorso di colpa e devono, pertanto essere trattati congiuntamente.
Con il primo si deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonché vizio di motivazione su punti decisivi e si afferma non poteva trovare applicazione l'art. 2051 c.c. perché tale norma presuppone che il danno sia l'effetto di un dinamismo connaturato alla cosa custodita e non di un comportamento umano che abbia reso nociva la cosa stessa, la quale abbia svolto un ruolo puramente passivo;
non sussisteva nesso di causalità perché la buca, per le sue ridottissime dimensioni, non era suscettibile di arrecare danni;
causa prima dell'evento era stato il comportamento imprudente dello stesso danneggiato, già gravemente menomato per la pregressa poliomielite;
mancava la prova che il medesimo si fosse appoggiato al braccio della moglie;
il manto stradale era visibile già dall'interno del pullmann.
A sua volta il ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 2729 e 2051 c.c., nonché vizi motivazionali su punti decisivi, e sostiene che la propria pregressa menomazione non poteva comportare l'affermazione del ritenuto concorso di colpa, giacché tale asserzione si risolve in una petizione di principio potendo tutti i pedoni - anche se, come lui lievemente inabili alla deambulazione - far ragionevolmente affidamento sulla normale praticabilità del piazzale;
aggiunge che si appoggiò al braccio della moglie sol perché temeva di poter essere spintonato da qualcuno dei ragazzi in gita scolastica.
La censura della ricorrente principale, nella parte in cui lamenta che si sia fatto nella specie applicazione dell'art. 2051 c.c. non ha fondamento diversamente, infatti da quanto preteso non è affatto necessario che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo proprio della cosa, potendo esso verificarsi anche in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. nn. 12300/95, 4196/97 e 5796/98): ipotesi, quest'ultima che i giudici del merito hanno ritenuto essersi realizzata, facendo anche riferimento, in parte implicito, alle cause (vetustà, intemperie, omessa manutenzione) che avevano determinato il formarsi della buca, nella quale il FL inciampò. Come questa C.S. ha avuto modo di affermare la responsabilità, di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed onera l'attore della prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 20.5.1998 n. 5031 prova che, nella specie, i giudici del merito hanno motivatamente e, pertanto incensurabilmente - ritenuto acquisita. Tanto premesso e precisato, le altre censure delle parti - dirette, rispettivamente, al riconoscimento della condotta del danneggiato quale causa esclusiva o prevalente dell'evento, e, all'opposto, all'esclusione od alla riduzione del ritenuto concorso di colpa di questi - sono inammissibili perché sostanzialmente dirette al riesame del fatto, non consentito in questa sede, e comunque infondate.
L'accertare, invero, se e con quali modalità un determinato evento dannoso si sia prodotto nonché il reciproco dispiegarsi dei diversi fattori causali, si risolve in un'indagine di fatto, che nella specie è stata motivatamente compiuta dai giudici del merito, i quali, da un lato, hanno assegnato il dovuto rilievo allo stato del piazzale ed alla presenza in esso della buca in questione, e, dall'altro, al comportamento imprudente del danneggiato il quale non impiegò la particolare prudenza che le sue. menomate condizioni fisiche invece gli imponevano, pur escludendo che tale condotta sia stata causa esclusiva dell'evento e, pertanto che ricorresse l'ipotesi del caso fortuito, esonerativo di responsabilità per la società ai sensi del citato art. 2051.
Il fortuito - che, per costante giurisprudenza può consistere anche nel comportamento dello stesso danneggiato - deve invero essere contrassegnato dai requisiti della imprevedibilità e della inevitabilità (tra le altre, Cass. n. 5796/98), che i giudici del merito hanno motivatamente escluso con decisione avverso la quale la ricorrente principale oppone il comportamento meramente imprudente e negligente, e, dunque, una condotta priva di tali requisiti ed alla quale è stato legittimamente assegnato il diverso ruolo di concausa dell'evento.
3. Con i successivi motivi il ricorrente incidentale lamenta vizio di motivazione quanto alla concreta liquidazione del danno biologico e patrimoniale operata dai giudici del merito, nonché violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2059 c.c. e 590 c.p. quanto, invece al diniego di riconoscimento del danno morale.
È fondata la sola prima censura.
Avverso la liquidazione il effettuata dal Tribunale, il FL avanzò infatti nel proprio appello una serie di doglianze, che sono state contrastate dalla Corte territoriale con rilievi puramente assertivi e pertanto privi di sufficiente motivazione. Legittimamente, invece è stato negato il danno morale, essendo stata dedotta e riconosciuta la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il ricorrente non pone in discussione la ritenuta incompatibilità tra affermazione di tale responsabilità e riconoscimento del danno morale ma afferma infondatamente che nondimeno giudice del merito può anche in tal caso accertare incidenter tantum se ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2059 c.c. tale accertamento può infatti essere condotto ma nei limiti della causa petendi, con la conseguenza che nella specie - nella quale è stata dedotta ed accertata una responsabilità oggettiva - detto giudice neppure a tali limitati fini poteva invece verificare la sussistenza di una responsabilità anche soggettiva della società o di chi per essa.
4. In definitiva deve essere accolto il ricorso incidentale nella sola parte in cui lamenta l'omesso esame delle censure sottoposte alla Corte territoriale in punto di liquidazione del danno (biologico e patrimoniale, mentre devono essere respinti gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso principale.
Il giudice del rinvio che si designa nella Corte di Appello di Roma provvederà nei sensi e limiti di cui sopra e all'esito, liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, rigetta nel resto lo stesso ricorso ed il ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001