Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
L'estensione e le modalità di esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere desunte dal titolo e solo in caso di formulazione equivoca o insufficiente è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei contraenti e al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 cod. civ.; il relativo accertamento compiuto dal giudice di merito, se correttamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità della S. C.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23455 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 26/08/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23455 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1818-2016 proposto da: D.C.S., rappresentato e difeso dall'avvocato PIER MICHELE QUARTA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro D.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CARRACCI n. 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
composta da:
Dott.Vittorio VOLPE Presidente
" Mario SPADONE Consigliere
" NZ CALFAPIETRA Consigliere
" Rafaele CORONA Consigliere
" Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia vertente tra:
= AN IG, difeso dall'avv. Fabio Roccella di Palermo, domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27, presso lo studio del'avv. Lucio Nicolais
- ricorrente -
= BA NZ, domiciliato in Palermo, via Libertà 171, presso l'avv. Francesco Marasà
- intimato -
= Il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ Gambardella
- intervenuto -
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza della sentenza 20 dicembre 1995 n. 839 della Corte d'appello di Palermo, con le consequenziali pronunzie di legge.
Il Pubblico Ministero chiede il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 24 febbraio 1994, dichiarò che NZ LI, proprietario di un appartamento del condominio sito in via Libertà 80, è titolare di servitù di passaggio con veicoli, oltre che a piedi, sul viale largo poco più di tre 3 metri, che consente l'accesso da via Libertà sia al condominio, sia all'autorimessa di proprietà esclusiva di IG AN, della quale costituisce pertinenza..
La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza innanzi indicata, ha rigettato l'appello proposto da IG AN. La Corte, rilevato che l'atto pubblico con il quale la servitù è stata costituita non specifica le modalità del suo esercizio, ha affermato che essa è non soltanto pedonale, ma anche veicolare, perché le dimensioni del viale sono tali da consentire il passaggio sia dei veicoli diretti al condominio, sia di quelli diretti all'autorimessa di IG AN;
e perché il cancello che chiude tale viale è stato di giorno sempre aperto, e di notte può essere aperto elettricamente dai condomini, con un pulsante sito nell'androne dello stabile, e con il citofono dei singoli appartamenti
IG AN ricorre per la cassazione di tale sentenza per due motivi, illustrati da memoria.
NZ AG non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso IG AN denunzia violazione di legge (art. 1065 cod. civ.) e vizio di motivazione;
sostiene in particolare che il viale in questione è largo poco più di tre metri solo perché ha la funzione di consentire il passaggio dei veicoli alla sua autorimessa, e dunque che dallo stato dei luoghi è dato desumere che egli, con l'atto di costituzione della servitù, ha inteso concedere il diritto di passaggio soltanto pedonale, non anche quello veicolare, perché quest'ultimo sarebbe stato d'intralcio all'accesso all'autorimessa.
Il ricorrente evidenzia poi che la chiave del cancello che consente l'accesso carraio al viale è stata detenuta sempre e soltanto da lui, e afferma che i condomini l'hanno percorso di giorno, quando egli lascia aperto il cancello per maggiore comodità, solo per sua tolleranza.
La censura è inammissibile.
Le modalità di esercizio delle servitù convenzionali devono essere desunte dal titolo.
Quando la convenzione contrattuale non consente di dirimere i dubbi al riguardo, in particolare quando, nel costituire una servitù di passaggio, si limita a prevedere soltanto il diritto di transito, senza altre specificazioni, è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti, come criterio di ricerca della comune intenzione dei contraenti, ed al principio stabilito dall'art.1065 cod. civ., secondo il quale la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio possibile di quello servente (vedi le sentenze n. 8122 del 20 luglio 1991, n. 8996 del 2 novembre 1994, n. 4238 del 7 maggio 1987 di questa Corte) L'interpretazione del titolo costitutivo, ai fini della determinazione del contenuto, dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù, costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione (vedi sentenza 27 gennaio 1983 n. 744 di questa Corte.) E la motivazione della sentenza impugnata è certamente tale. La Corte territoriale ha infatti osservato che, quando la servitù fu costituita, esisteva già il vialetto in questione, ed era largo più di tre metri, ossia abbastanza per il passaggio sia pedonale che veicolare.
La Corte di merito ha inoltre escluso, considerate le caratteristiche del viale e le sue dimensioni, che il transito dei veicoli dei condomini sia d'intralcio a quello dei veicoli diretti alla (o provenienti dalla) autorimessa del AN, e dunque anche sotto tale profilo ha esposto valide ragioni per escludere che l'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù possa essere quella proposta dallo stesso AN con il richiamo del criterio normativo previsto dall'art. 1065 cod. civ. ultima parte. La Corte d'appello di Palermo ha infine rilevato che il possesso esclusivo, da parte del ricorrente, della chiave del cancello che consente l'accesso veicolare al viale non è circostanza significativa per stabilire quali sono state, storicamente, le modalità di esercizio della servitù, evidenziando quanto innanzi ricordato, ossia che tale cancello può essere aperto con il pulsante esistente all'interno del condominio, ed addirittura con i citofoni;
circostanza questa indubbiamente significativa, che la Corte di merito ha correttamente considerato nell'interpretare la convenzione costitutiva della servitù alla luce del comportamento complessivo delle parti.
Con il secondo motivo del suo ricorso IG AN denunzia violazione dell'art. 1065 codice civile, dell'art. 372 d.m. 1 febbraio 1986, nonché vizio di motivazione;
sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che l'esercizio della pretesa servitù veicolare è incompatibile con la funzione del viale quale uscita dell'autorimessa .... per la disposizione contenuta nell'art. 372 del dm. 1 febbraio 1986, a termini del quale ogni autorimessa deve essere servita da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a tre metri".
La censura è inammissibile.
Con essa viene proposta una questione che implica accertamento di fatti, e che non è stata trattata nella sentenza impugnata;
ed il ricorrente non allega di averla sottoposta all'esame del giudice del merito.
Nulla sulle spese, per la contumacia del resistente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999