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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 11.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1547/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Socrate Iustian Limona, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino, come da procura in atti appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Maffia, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10685/2021 pubblicata il
16.12.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.12.2020 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9058473043000 notificata dall' Controparte_3
in data 14.11.2019, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097 2008 0005109751000 e
[...]
1 n. 097 2008 0217578763000, aventi entrambe ad oggetto l'omesso versamento di contributi CP_ previdenziali
A sostegno della domanda, deduceva l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, la prescrizione dei crediti in ragione della mancata notifica;
in ogni caso, l'intervenuta prescrizione maturata tra la data di eventuale notificazione delle cartelle e la data di ricezione dell'intimazione di pagamento.
Chiedeva, pertanto al Tribunale di: “accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione dei contributi previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento n. 097 2008 0005109751 000 e n. 097
2008 0217578763 000 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, disporne l'annullamento totale congiuntamente ad ogni altro atto ad esse connesso o collegato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso proposto oltre i termini di legge;
nel merito, contestando l'eccepita prescrizione, dando prova della notifica delle cartelle esattoriali e di successivi atti di intimazione di pagamento. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, vista l'impossibilità di depositare atti interruttivi della prescrizione notificati dall' e resisteva al CP_4
ricorso chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella esattoriale n. 097 2008
0005109751000 e ritenendo dovuti e non prescritti i crediti previdenziali di cui alla cartella esattoriale n. 097 2008 0217578763000. Condannava l' alla Controparte_3
rifusione di metà delle spese di lite in favore del;
compensava le spese di lite tra il Pt_1
CP_ ricorrente e l
Ha proposto appello , lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1
giudice di primo grado non ha ritenuto estinti per prescrizione i contributi previdenziali contenuti nella cartella esattoriale n. 097 2008 0217578763000, stante la nullità/inesistenza della notifica della intimazione di pagamento n. 097 2013 9154238788000, asseritamente avvenuta in data
23.8.2013, e della successiva intimazione di pagamento n. 097 2016 9062522440000, asseritamente avvenuta in data 25.12.2016, ed essendo, pertanto, decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella esattoriale (18.10.2008) e la data di notifica della intimazione di pagamento opposta in primo grado n. 097 2019 9058473043000 (14.11.2019).
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “accogliere il presente ricorso in appello, e, per l'effetto ed in accoglimento delle riproposte eccezioni, in parziale riforma della sentenza n. 10685/2021 del
2 Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare per le causali di cui al presente atto di appello,
l'estinzione per prescrizione ex art. 3, comma 9 Legge 335/1995 dei contributi previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 097 2008 0217578763 000 e, per l'effetto, disporne
l'annullamento totale congiuntamente ad ogni altro atto ad essa connesso o collegato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio l' ribadendo di avere regolarmente Controparte_3
interrotto i termini di prescrizione mediante la regolare notifica di successivi atti di intimazione, e chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che parte appellante ha devoluto a questa Corte unicamente la questione relativa all'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti contenuti nella cartella esattoriale n. 097 2008 0217578763000, pertanto non è più controverso il punto della decisione che attiene alla declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella esattoriale n. 097
2008 0005109751000, anch'essa sottesa all'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso di primo grado.
2. L'appello è fondato.
Giova preliminarmente osservare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n.
46/1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78/ 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122/2010, dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.lgs. n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425/2019; n. 6704/2016; n. 594/2016; n. 24215/2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793/2010; n. 6119/2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al
3 giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.lgs. n. 46/1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento -
Cass., sez. 6 n. 24506/2016).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016).
Ed ancora, “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007)”, la S.C. ha sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la
4 tempestività dell'opposizione (Cass. n. 28583/2018.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).
A fronte, quindi, della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) (Cass. n. 18256/2020).
Ha, infatti, precisato la Suprema Corte con la sentenza n. 31282/2019 che, nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.lgs. n. 46/1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294/2019; n. 31282/2019).
Ciò premesso, avendo l'odierno appellante depositato il ricorso di primo grado in data 31.12.2020, in opposizione ad una intimazione di pagamento pacificamente notificata in data 14.11.2019, lo stesso è decaduto dalla possibilità di far valere la prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale n. 097 2008 0217578763000, avendo proposto l'opposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
5 In tale sede è, quindi, possibile solo valutare l'asserita intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notificazione della cartella e la data di ricezione dell'intimazione di pagamento, non essendo tale azione soggetta a termini di decadenza.
2.1. Ha lamentato parte appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ritenuto estinti per prescrizione i contributi previdenziali contenuti nella cartella esattoriale n. 097 2008 0217578763000, stante la nullità/inesistenza della notifica della intimazione di pagamento n. 097 2013 9154238788000, asseritamente avvenuta in data 23.8.2013, e della successiva intimazione di pagamento n. 097 2016 9062522440000, asseritamente avvenuta in data
25.12.2016, ed essendo, pertanto, decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella esattoriale (18.10.2008) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata in primo grado n. 097 2019 9058473043000 (14.11.2019).
Con riferimento all'intimazione di pagamento n. 097 2013 9154238788000, rileva il Collegio che la stessa è stata regolarmente notificata da Equitalia Sud s.p.a. a a mezzo del servizio Parte_1 postale. Dall'avviso di ricevimento depositato dall' nel giudizio di primo grado (all. 5 alla CP_4
memoria di costituzione) risulta, infatti, che la stessa è stata spedita il 19.8.2013 ed è stata ricevuta il 23.8.2013.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente e che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR n. 655/1982) e non quelle della legge n. 890/1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010;
Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario;
Cass. 12083/2016; con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere, cfr. Cass. n. 27319/2014).
La suindicata intimazione di pagamento, essendo stata regolarmente notificata, rappresenta, quindi, un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
2.2. Con riferimento, invece, alla intimazione di pagamento n. 097 2016 9062522440000, l' ha CP_4 allegato di avere tentato la notifica all'indirizzo pec del e, non avendo avuto la notifica Pt_1
esito positivo, di avere provveduto al deposito telematico dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio di Milano, in data 12.12.2016, e che il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito informatico della stessa (all. 6 alla memoria di costituzione).
Ha sostenuto parte appellante, nel rilevare l'inesistenza della notifica in quanto eseguita in assenza dei presupposti normativi applicabili alla c.d. irreperibilità telematica, che l' non avesse CP_4 provveduto al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
6 InfoCamere Scpa, non avesse chiesto la pubblicazione del relativo avviso di deposito nello stesso sito, non avesse dato notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, come stabilito dall'art. 60 del DPR n. 600/1973, come modificato a decorrere dal
3.12.2016.
La censura di parte appellante è parzialmente fondata, nei limiti di seguito esposti.
Al caso di specie si applica, ratione temporis, l'art. 14 del D.lgs. n.159/2015 (contenente misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha così stabilito:
“1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica
l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' CP_5
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche
[...]
amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a
7 decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
A differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non si applica, invece, la modifica apportata all'art. 60 del DPR n. 600/1973 dal D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1.12.2016 n. 225, che al comma 6 dell'art. 7 quater ha previsto che: “…la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”, in quanto il successivo comma 7 ha previsto che “Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi
e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Tale nuova procedura di notificazione telematica riguarda, quindi, le notifiche effettuate a decorrere dall'1.7.2017.
Il ha, quindi, regolarmente provveduto al deposito telematico dell'atto presso gli CP_6
uffici della Camera di Commercio di Milano, in data 12.12.2016, e a richiedere che il relativo avviso di avvenuto deposito fosse pubblicato sul sito informatico della stessa, ma non ha fornito prova di avere inviato al la raccomandata con avviso di ricevimento, necessaria, ai fini del Pt_1
perfezionamento della notifica telematica, per avvertire il contribuente della mancata notifica e di prendere visione e possesso dell'atto presso la Camera di Commercio.
Non essendosi, quindi, perfezionata la notifica della intimazione di pagamento n. 097 2016
9062522440000, la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 097 2019
9058473043000, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, avvenuta pacificamente in data
14.11.2019, è intervenuta quando ormai era decorso il termine quinquennale di prescrizione, rispetto alla notificazione della intimazione di pagamento n. 097 2013 9154238788000, avvenuta in data 23.8.2013.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 097
2008 0217578763000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 097 2019 9058473043000, oggetto di impugnazione, per intervenuta prescrizione dei crediti. CP_ 4. Atteso l'esito complessivo del giudizio, l' e l' in solido tra Controparte_3
loro, devono essere condannati a pagare in favore di le spese di lite del doppio grado Parte_1
8 di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Socrate Iustian Limona, che si è dichiarato antistatario, e ciò conformemente al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. n.
15314/2017; n. 1070/2017; n. 3105/2017).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- dichiara non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 097 2008 0217578763000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 097 2019 9058473043000, oggetto di impugnazione;
CP_
- condanna l' e l' in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_3 di , delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.700,00 quanto al Parte_1 primo grado, e in € 2.800,00 quanto al secondo grado, oltre Iva, Cpa e spese generali, da distrarsi.
Roma, 11.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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