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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5883/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 16.4.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra n persona del RP (p.iva con sede in Roma via degli Parte_1 P.IVA_1
Artisti 37, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Andrea Ranieri (cf
) el. Dom. presso lo studio del difensore in Roma via Palestro C.F._1
78, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec:
fax 0687459155 appellante Email_1
e (cf. ) titolare dell'omonima ditta (p.iva CP_1 C.F._2
con sede in Roma via Fiastra 100 rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
ES RO AN (cf e dall'Avv. Italo Di Marco (cf C.F._3
) giusta procura in atti, el. Dom. presso lo studio della prima in C.F._4
Roma via Cernaia 39 con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi
, Email_2
fax 064454232 appellato Email_3
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 3809/2019
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27772/2014 Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale ha ingiunto il pagamento CP_1 dell'importo di € 5.096,00, oltre interessi e spese, importo relativo a forniture di prodotti caseari ed alimentari non pagate documentate da fatture prodotte in atti. L'opponente eccepiva di aver interrotto le forniture di prodotti dalla a partire Pt_1 dal 12/10/2013 a causa della scadente qualità dei prodotti e che aveva saldato tutte le forniture precedenti a tale data sostenendo, pertanto di non dovere nulla alla
. Pt_1
Si costituiva l' opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. All'udienza del 30/6/2015 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 3809/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la hiedendone la riforma Parte_1 con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado. Si è costituito l' appellato chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile, e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'appellante. All'udienza del 16/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Notaro abbia provato il proprio credito avendo lo stesso depositato solo documenti di formazione unilaterale quali fatture ed un sollecito di pagamento, senza tener conto delle matrici degli assegni consegnati dalla attestanti i pagamenti delle Pt_1 forniture, ed ha erroneamente ritenuto sussistente la prova che le forniture di sarebbero proseguite anche dopo il 12/10/2013. Parte_2
Preliminarmente osserva la Corte che la non solo non ha contestato ma, al Pt_1 contrario, ha ammesso il rapporto contrattuale di fornitura di mozzarelle dal Notaro, in relazione al quale ha lamentato la scarsa qualità dei prodotti forniti, producendo altresì le matrici di assegni asseritamente dati in pagamento al Notaro per dette forniture. Parte appellante fonda la propria impugnazione sul fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle prove documentali (matrici degli assegni) e testimoniali del primo grado. I motivi sono infondati. Rileva in proposito questa Corte che il decreto ingiuntivo opposto era relativo alle fatture nn. 342 – 367 – 389 – 466 – 493 – 516 – 543 – 570 -604 del 2013 e n. 70 del 2014.
2 Per quanto concerne le forniture di cui alle fatture 342 – 367 – 389 – 466 – 493 – 516
– 543 parte appellante sostiene di non dover nulla in quanto avrebbe proceduto al pagamento e, in proposito, ha prodotto matrici di 6 assegni. Sul punto si osserva che le matrici di per sé non costituiscono prova del pagamento non essendovi prova del fatto che i titoli siano andati a buon fine, né vi è alcuna indicazione di chi fosse il beneficiario dell'assegno e, a fronte della contestazione del mancato pagamento delle forniture da parte del Notaro, parte opponente non ha prodotto alcunchè ben potendo procurarsi presso la banca copia dei titoli o, comunque, un estratto conto che desse dimostrazione che i titoli erano stati emessi a favore del Notaro ed incassati. Inoltre parte appellante sostiene che la prova del pagamento sia stata fornita attraverso le prove testimoniali escusse in primo grado. Sul punto si rileva che il teste indifferente cuoco presso la pizzeria, all' ud. Tes_1
22/12/2016 ha dichiarato di non sapere nulla del pagamento delle fatture al Notaro limitandosi a confermare che era stata rappresentata al Notaro la scarsa qualità delle mozzarelle fornite dallo stesso, mentre il teste figlio della legale Tes_2 rappresentante della , all'udienza del 16/6/2016 ha affermato che sarebbero Pt_1 stati effettuati i pagamenti ma senza indicare gli importi, né le date, né a quali fatture si riferissero, circostanza che non rende attendibili le sue dichiarazioni in considerazione sia del rapporto familiare che lo lega al legale rappresentante della società, che della circostanza, riferita dallo stesso circa il fatto che Tes_2 svolgerebbe l'attività di commercialista della società, apparendo del tutto inverosimile che il visto il ruolo svolto nella vicenda, non fosse in grado di precisare se i Tes_2 pagamenti delle forniture al Notaro erano stati effettuati o meno.
Per quanto concerne poi le fatture emesse dal Notaro successivamente al 20/10/2013, e precisamente la n. 543 del 28/10/2013 di € 708,44, la n. 570 del 12/11/2013 di € 731,59, la n. 604 del 29/11/2013 di € 417,01 4 e la n. 70 del 8/2/2014 di € 82,89, la si limita ad affermare di aver interrotto la fornitura di mozzarelle Pt_1 dal Notaro nell'ottobre 2013 e che da tale epoca si sarebbe approvvigionata da altro fornitore, il ma non ha fornito alcuna prova in tal senso Controparte_2 producendo, ad esempio copia degli ordini al e delle relative fatture. Controparte_2
In proposito si rammenta che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento, deve provare soltanto la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto ha l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), prova che nel caso in esame il debitore opponente non ha fornito. Conclusivamente l'appello proposto dalla deve essere respinto con Parte_1 conseguente conferma della sentenza n. 3809/2019 del Tribunale di Roma. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 esclusa l'istruttoria, con riferimento allo scaglione di valore della presente causa. Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
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PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 3809 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 che liquida in € 3.966,00 oltre rimborso spese generali, Iva se dovuta e cpa. c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 8 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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