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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/09/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 16 settembre 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Marcello Carano
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Certomà, Andriulli e Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere presentato senza esito alcuno istanza amministrativa in data 31.10.24 al fine di ottenere la il riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità.
Si costituiva l' deducendo di avere provveduto a riconoscere la prestazione in corso di CP_1 causa.
Istruito documentalmente il procedimento è stato all'odierna udienza definito con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo i procuratori delle parti dichiarato concordemente essere stata la prestazione invocata dall'istante -e posta a fondamento CP_ dell'accertamento sanitario richiesto in questa sede- riconosciuta dall' in sede amministrativa. CP_ Avendo l'istante insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali - domanda fondata risultando la prestazione riconosciuta solo dopo l'instaurazione del giudizio - deve provvedersi con sentenza, ad integrazione della carenza strutturale del procedimento disciplinato
1
dall'art. 445 bis c.p.c. che contempla quale provvedimento definitorio il solo decreto di omologa che non si concilia con la statuizione sulle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Carano, antistatario.
Taranto, 16 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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