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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1658/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6807/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054018675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012369387000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 571/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso le cartelle di pagamento in epigrafe meglio specificate, relative a Tasse Auto 2012 e 2017.
ER e l'Assessorato Regionale si sono costituiti ed hanno comunicato che, esperiti i dovuti controlli, hanno provveduto ad effettuare lo sgravio della somma iscritta a ruolo, chiedono pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della richiesta formulata dalle resistenti e ritine doversi provvedere come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, visto l'art. 46 D.Lgs.
546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6807/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054018675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012369387000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 571/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso le cartelle di pagamento in epigrafe meglio specificate, relative a Tasse Auto 2012 e 2017.
ER e l'Assessorato Regionale si sono costituiti ed hanno comunicato che, esperiti i dovuti controlli, hanno provveduto ad effettuare lo sgravio della somma iscritta a ruolo, chiedono pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della richiesta formulata dalle resistenti e ritine doversi provvedere come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, visto l'art. 46 D.Lgs.
546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa spese.