Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02092/2026REG.PROV.COLL.
N. 06665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6665 del 2024, proposto dalla società S.A.C.R.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tavarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simone Nocentini in Roma, corso Vittorio Emanuelle II n. 18;
contro
la Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Gracili, Natalia Princi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vincelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Capalbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Firenze, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Siena Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
dell’Impresa Edile Fratelli Massai S.r.l., dell’Impresa Sales S.p.A., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 00524/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, della Regione Toscana, del Comune di Capalbio, del Ministero della cultura, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la Cons. VI NO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno contenzioso ha ad oggetto i provvedimenti con i quali la Provincia di Grosseto, in qualità di soggetto attuatore, ha approvato il progetto per la realizzazione del Lotto 2b “Costa della Maremma” della “Ciclovia tirrenica” di estensione pari a circa 69 km.
L’odierna appellante ha impugnato gli atti di approvazione del progetto definitivo inerente al suddetto Lotto 2b nella parte - pari a circa 2,4 km - in cui il percorso interessa i terreni di sua proprietà.
L’intervento risulta finanziato all’interno della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del luglio 2021 - “Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica”, nella quale è stato specificatamente previsto il sub-investimento “Ciclovie turistiche”.
1.1. Con D.M. n. 4 del 12 gennaio 2022, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della cultura e del turismo, ha assegnato le risorse destinate alla ciclovia tirrenica stabilendo le scadenze da osservare inderogabilmente.
L’art. 2 del detto D.M. ha infatti stabilito quale “termine per la notifica dell’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori” il “31 dicembre 2023” e quale termine per “completare la realizzazione delle ciclovie relative ai chilometri in programma” quello del “30 giugno 2026”, pena la decadenza dal finanziamento.
1.2. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante esponeva:
- di essere proprietaria dal 1922 del comprensorio di ha 1.070,00 dislocato nel Comune di Capalbio, per la maggior parte tra la linea ferroviaria e il mare;
- che la proprietà, per la sua interezza, è attraversata dalla strada provinciale Litoranea, interessata per tutta la sua lunghezza dall’intervento di cui all’oggetto;
- che all’interno della proprietà, assoggettata al vincolo paesaggistico di cui al d. lgs. n. 42 del 2004, si estende anche il Lago di Burano;
- che la suddetta area, grazie agli accordi tra la SACRA e il WWF, è divenuta oasi sin dal 1968, e che dal 1980, pur rimanendo privata, è stata elevata a riserva naturale dello Stato e affidata in gestione al WWF Italia da apposito decreto ministeriale, per l’utilizzo dei suoli e delle strutture in convenzione con SACRA;
- che la stessa area è stata poi riconosciuta come Zona Umida di Importanza Internazionale (Convenzione di Ramsar) e quindi come SIC (Sito di Interesse Comunitario, Direttiva Habitat) e ZPS (Zona di Protezione Speciale, Direttiva Uccelli);
- di avere ivi effettuato rilevanti interventi di sistemazione ambientale e paesaggistica, ristrutturando lungo tutto il percorso della ferrovia, circa 11 km a lato della strada litoranea, i muretti a secco di confine, interrando le linee telefoniche e elettriche (124 pali eliminati) e piantumando alberi e piante a protezione del paesaggio e mascheramento dalla parte antropizzata del territorio;
- che l’area è interessata in maniera significativa dal rischio idraulico, come si evincerebbe dal fatto che questa sarebbe stata interessata da importanti esondazioni e allagamenti, gli ultimi due nel 2012 e nel 2019.
1.3. In relazione a tale area, l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, quale Ente attuatore di secondo livello, aveva dato corso, tramite Conferenza di servizi decisoria, al procedimento per l’approvazione del progetto definitivo e all’attivazione della procedura di variante automatica per i lavori di “Realizzazione del Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma - Progetto PNRR finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU”, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del medesimo d.P.R..
La SACRA era intervenuta nel procedimento introducendovi alcune osservazioni, dirette ad evidenziare come la realizzazione della ciclopista al di fuori della sede della strada Litoranea consumasse una porzione di suolo destinato ad essere impermeabilizzato, con ciò aggravando l’antropizzazione di un luogo particolarmente pregiato e sensibile dal punto di vista ambientale.
Essa aveva dunque proposto, in sede procedimentale, che per l’intero tratto della strada Litoranea all’interno del Comune di Capalbio, il percorso della ciclovia venisse previsto, in forma promiscua, sul tracciato stradale esistente, con la declassificazione della strada da provinciale a comunale, l’apposizione di un limite di velocità a 30 km/h e la limitazione della circolazione ai residenti del comune, ai proprietari e fruitori degli immobili e ai clienti delle strutture turistiche ricettive e di quelle extra alberghiere esistenti nel Comune.
1.4. Con determinazione n.1432 del 20 settembre 2023 è stata approvata la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della ciclovia Tirrenica nel tratto “Costa della Maremma”, e contestualmente sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni.
Le osservazioni di SACRA sono state accolte in parte.
Le restanti sono state respinte con la seguente motivazione: “ Il tracciato per la realizzazione della ciclovia è stato studiato e concordato con gli Enti territorialmente competenti, valutando diverse alternative. L’attuale percorso è risultato essere quello maggiormente corrispondente sia alle esigenze progettuali, che alle necessità degli Enti coinvolti; nonché quello più coerente con i requisiti tecnico-costruttivi e tipologici previsti dalle normative di settore per le ciclovie di interesse nazionale (larghezza, pendenza, ecc..) ed in linea con gli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione. In considerazione dei tempi ristretti derivanti dai target (obiettivi) imposti dalla misura del PNRR approvata dal competente Ministero allo stato attuale dell’iter di progetto una proposta di variazione del percorso così sostanziale come quella proposta non può essere presa in considerazione. Ciò in quanto i tempi per l’approfondimento necessario metterebbero seriamente a rischio il finanziamento dell’opera (il primo obiettivo è l’aggiudicazione dei lavori entro la fine del corrente anno). Non si esclude che durante l’esecuzione dei lavori venga valutata l’opportunità di apportare al progetto varianti migliorative nel rispetto della normativa e dei vincoli vigenti nonché delle disposizioni dettate dal soggetto finanziatore ”.
1.5. Il ricorso di primo grado è stato affidato a tre mezzi di gravame (estesi da pag. 19 a pag. 30).
1.6. Con i primi motivi aggiunti, depositati il 27 dicembre 2023, la SACRA ha impugnato per illegittimità derivata:
- la delibera n. 33 del 27 ottobre 2023 con la quale il Consiglio Comunale di Capalbio ha preso atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ed ha approvato la relativa variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed il vincolo preordinato all’esproprio;
- la delibera n. 32 del 27 ottobre 2023 con la quale il Consiglio Comunale di Capalbio ha approvato l’accordo di programma per la realizzazione dell’intervento;
- il decreto della Provincia di Grosseto n. 130 del 20 novembre 2023 di approvazione del progetto definitivo della ciclovia;
- la determina a contrarre n.1860 del 21 novembre 2023 della Provincia di Grosseto per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione; la successiva determinazione n.1863 del 21 novembre 2023 di approvazione del bando di gara e le determinazioni nn.1920 e 1923 del 29 novembre 2023 di presa d’atto e correzione di errori materiali del disciplinare di gara.
1.7. Con i secondi motivi aggiunti, la SACRA ha impugnato, per illegittimità derivata, la determinazione della Provincia di Grosseto n. 2146 del 21 dicembre 2023 pubblicata in data 27 dicembre 2023, di individuazione del vincitore della gara, ed i relativi allegati con essa approvati costituti dai verbali di gara.
1.8. Con i terzi motivi aggiunti depositati l’11 aprile 2024 è stata impugnata, sempre per illegittimità derivata, la determinazione della Provincia di Grosseto, n. 145 del 12 febbraio 2024 di definitiva aggiudicazione della gara.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I . Violazione art. 3 e 14 legge 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del T.U. Espropriazioni di cui al D.P.R. 327/2001 Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento.
L’Amministrazione avrebbe rigettato le osservazioni attraverso una motivazione astratta e generica.
Quanto al rilievo secondo cui “ i tempi per l’approfondimento necessario metterebbero seriamente a rischio il finanziamento dell’opera ovvero l’aggiudicazione dei lavori entro la fine del corrente anno ”, l’appellante ritiene che l’interesse all’acquisizione dei fondi del P.N.N.R., sebbene non trascurabile, non possa in alcun modo legittimare la realizzazione di un’opera pubblica imperfetta o addirittura pericolosa.
Non sarebbe poi condivisibile il richiamo operato dal T.a.r. all’esigenza del Comune di Capalbio di rimediare alle problematiche legate al traffico veicolare della zona e di separare i flussi di traffico particolarmente intensi della strada Litoranea.
Oltre ad essere una motivazione postuma, non si spiegherebbe la ragione per la quale inizialmente tutti gli Enti fossero concordi sul fatto che l’intero tratto della ciclovia che attraversa il Comune di Capalbio avrebbe dovuto essere realizzato in sede promiscua, ed inoltre perché il tratto che passa lungo tutto il lago di Burano, in sede di progetto definitivo, sia stato mantenuto in sede promiscua sulla strada Litoranea.
II. Violazione art. 3 e 14 legge 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del T.U. Espropriazioni di cui al D.P.R. 327/2001 Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento.
L’accoglimento di solo alcune delle diverse osservazioni proposte dall’esponente non giustifica il fatto che il diniego delle altre osservazioni sia avvenuto, a dire della società appellante, utilizzando una formulazione generica ed astratta.
Nella IV^ osservazione la società aveva ad esempio chiesto che, in caso di rigetto delle precedenti osservazioni fosse considerata “la traslazione verso la ferrovia dei ponti sul fosso Melone e sul canale scaricatore della bassa con il raddrizzamento delle due anse della strada Litoranea , [...]”.
Anche in questo caso le argomentazioni del T.a.r. non sarebbero in grado di colmare le carenze motivazionali dell’atto impugnato. Nel caso della IV^ osservazione, infatti, le necessità del Comune di separare i flussi di traffico per ragioni di sicurezza sarebbero garantite per cui il rigetto dell’osservazione resterebbe privo di motivazione.
Analoghe considerazioni valgono per l’osservazione numero VI.
La società proponeva infatti che subordinatamente a quanto proposto sub V, fosse prevista la realizzazione del tracciato (di ciclovia qui in sede propria) dal sottopasso di Chiarone a Graticciaia sul lato sud della strada – sempre in area di proprietà della Sacra che è interessata da una previsione di sviluppo del campeggio esistente – in quanto il lato nord è delimitato da un filare di alberature che separano l’oasi dall’area di espansione turistica, e la realizzazione del nastro di asfalto oltre il filare verde in mezzo all’oasi configurerebbe un impatto ambientale elevatissimo e non giustificato.
Anche in questo caso l’Amministrazione avrebbe utilizzato la medesima formulazione astratta.
III. Violazione e falsa applicazione degli articoli degli articoli 3 e 17 del Regolamento comunitario n.2020/852, e della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza); Il Regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del 4 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Art.1 del decreto legislativo del 30/04/1992 - n. 285Art.142. c.1, lett. c) ed i del Dlgs. n.42 del 22 gennaio 2004, Direttiva 2007/60/CE, articolo 14 comma 3, Articolo 13 della legge regionale n.41 del 24/07/2018, PGRA 2021-2027 distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.
La sentenza di primo grado sarebbe meritevole di censura anche nel capo in cui respinge il secondo motivo di ricorso (paragrafi 3 e 3.1) deducendo che “ Secondo la ricorrente il progetto sarebbe pericoloso, arrecherebbe danno all’ambiente (in contrasto con le normative comunitarie) e non offrirebbe garanzie di sicurezza idraulica. Tuttavia si tratta di generici assunti, non supportati da alcun elemento fattuale o tecnico, né per quanto riguarda il presunto danno ambientale, né per quanto riguarda la sicurezza idraulica ”.
Ciò non corrisponderebbe a verità.
Le criticità poste a fondamento dei motivi di ricorso emergerebbero dagli stessi allegati del progetto e sono state condivise dal WWF nonché dal Reparto Carabinieri biodiversità, nei pareri allegati alla determinazione di approvazione del progetto definitivo.
A pagina 110 dell’allegato 4 della delibera di esito positivo della Conferenza dei Servizi (prodotto come documento 7.4 allegato al ricorso) risulta infatti che il WWF ha formulato parere negativo sul progetto evidenziandone gravi criticità.
Le criticità sollevate dal WWF hanno indotto la Regione Toscana ad esprimere la seguente valutazione:
“ in relazione alle osservazioni degli Enti preposti alla gestione delle aree protette statali, come il Reparto Carabinieri Biodiversità e WWF Italia, al fine di poter procedere alla conclusione della procedura di Screening, si ritiene necessario richiedere l’inserimento di ulteriori Condizioni d'Obbligo volte ad evitare che l’intervento:
• determini incidenze negative su habitat e/o specie di interesse comunitario e/o di habitat di specie presenti nel Sito;
• pregiudichi il mantenimento dell’integrità del Sito medesimo ”.
La Regione ha quindi suggerito di aggiungere, oltre a quelle già presenti nel Format di Screening, ulteriori Condizioni d’Obbligo, ricomprese tra quelle codificate nell'allegato B alla D.G.R. 13/2022.
Inoltre la stessa Regione Toscana (pagina 115 dell’allegato 4 della delibera di esito positivo della Conferenza dei Servizi - doc. 7.4) ha ritenuto che “ per quanto riguarda il progetto relativo al Lotto Prioritario 2B, stralcio 2 Stralcio B (interventi previsti nell’area della ZSC/ZPS Lago di Burano e Riserva statale Lago di Burano )” non fosse “ sufficiente la richiesta di screening in quanto le informazioni acquisite indicano che il progetto potrebbe determinare incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere un’incidenza significativa. Si esprime pertanto, limitatamente a questo stralcio, sulla base delle informazioni fornite e degli approfondimenti istruttori effettuati, valutazione negativa di incidenza per la fase di screening. Per poter valutare adeguatamente questo stralcio occorre pertanto attivare un procedimento di Valutazione Appropriata (Livello II della VincA) e presentare uno studio di incidenza avente i contenuti specificati nel paragrafo 3.4 delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (GURI Serie Generale Anno 160° - Numero 303 del 28/12/2019) che tenga nella dovuta considerazione, tra le altre cose, le osservazioni e raccomandazioni fornite dal WWF Italia circa la salvaguardia del Sistema Dunale e degli Habitat ricreati con il muretto a secco, anche rivedendo le soluzioni progettuali ”.
A fronte di tutto ciò la sentenza di primo grado evidenzia che la valutazione di incidenza ambientale condotta dalla Regione Toscana – sentito il WWF – ha portato al rilascio di una pronuncia favorevole alla realizzazione del progetto, confluita nel parere del 22 agosto 2023.
Con tale parere sono state introdotte precise cautele - poi recepite nel progetto definitivo - per le aree di cui al ricorso, tra cui:
- la prescrizione del mantenimento di una fascia inerbita a ridosso del muretto a secco;
- la prescrizione di realizzare il cordolo con modalità tali da consentire la tutela della fauna minore ed evitare la frammentazione ambientale;
- le “condizioni d’obbligo” di cui alla DGRT m. 13 del 2022, per le aree ZPS-ZSC Lago di Burano attraversate dalla ciclovia.
L’appellante sottolinea però che non risulta che il WWF e il Reparto Carabinieri di Biodiversità siano stati informati del contenuto della valutazione di incidenza ambientale.
In ogni caso tali Enti non hanno formalmente comunicato se il contenuto della valutazione di incidenza ambientale potesse essere ritenuta soddisfacente rispetto alle criticità evidenziate.
Sul contenuto della Vinca non vi sarebbe tata alcuna valutazione obiettiva da parte di soggetti terzi rispetto alla Pubblica Amministrazione che l’ha redatta.
Gli studi di incidenza e di fattibilità ambientale allegati al progetto definitivo (doc. 34 e 35 depositati ex art 73 c.p.a.), non conterebbero nulla di concreto.
Ad esempio, lo studio di incidenza conferma l’abbattimento di 2 sughere secolari senza nulla dedurre sulla rilevanza dell’intervento. Esso inoltre conferma che il progetto prevede che la fascia inerbita che è di larghezza pari a 3 metri su ogni lato verrà in parte sostituita dalla ciclovia.
La valutazione di incidenza si limita a dedurre, al riguardo, che “ Tale intervento modifica quindi la struttura dell’ecosistema senza però inficiarne in modo significativo la sua funzionalità, perché ne mantiene gli elementi strutturali principali ”.
Lo studio di incidenza e di fattibilità ambientale allegati al progetto definitivo ammettono poi espressamente che:
“ Gli impatti più rilevanti legati alla realizzazione della ciclovia sono comunque da associare alle attività di cantiere, con particolare riferimento al disturbo, inquinamento acustico, atmosferico e del suolo. La gestione dei rifiuti è un altro aspetto da tenere in debita considerazione. Le attività di cantiere possono causare un notevole disturbo se fatte nel periodo di riproduzione delle specie animali, con particolare riferimento all’avifauna ”.
La ricorrente ha proposto che per l’intero tratto della strada Litoranea all’interno del Comune di Capalbio il percorso della ciclovia venga previsto sul tracciato esistente in forma promiscua con la declassificazione della strada da provinciale S.P. Litoranea n. 68 a comunale, l’apposizione di un limite di velocità a 30 km/h e la limitazione all’accesso ai residenti del comune, ai proprietari e fruitori degli immobili e ai clienti delle strutture turistiche ricettive e di quelle extra alberghiere esistenti nel comune.
Rispetto al progetto approvato tale soluzione eviterebbe una nuova occupazione di suolo, oltre a salvaguardare l’accesso veicolare diretto al mare nei poli di Torba, Macchiatonda e Chiarone attraverso i relativi sottopassi, con la possibilità di inversione e senza necessità di percorrere la strada Litoranea.
Subordinatamente a tale ipotesi la ricorrente ha proposto la realizzazione di quanto sopra quanto meno con riferimento al tratto compreso tra il sottopasso di Macchiatonda e quello di Chiarone, in corrispondenza della Riserva Naturale, con eliminazione della previsione del tratto in sede propria, come invece previsto in progetto, dal sottopasso di Macchiatonda all’accesso al casale dove si trova la sede del WWF, in quanto:
(i) i veicoli non hanno lo spazio per invertire la marcia;
(ii) il tracciato previsto prevede abbattimento di alberi;
(iii) la pista ciclabile correrebbe in parallelo al confine del fabbricato [Burano 17] a circa un metro e mezzo dall’immobile esistente:
(iv) sarebbero necessari movimenti di terra impattanti e paesaggisticamente insostenibili.
Sempre subordinatamente a quanto proposto sub I, la ricorrente ha proposto di elidere nei tratti in sede propria la previsione della delimitazione con il cordolo di calcestruzzo e i pali con la segnaletica orizzontale.
Al fine di ridurre in modo significativo il rischio idraulico del progetto, la ricorrente ha proposto altresì la traslazione verso la linea ferroviaria dei ponti sul fosso Melone e sul canale scaricatore della bassa con il raddrizzamento delle due anse della strada Litoranea, il tutto come evidenziato nella planimetria in atti.
Al riguardo la società ha rappresentato anche la disponibilità a fornire la progettazione esecutiva dell’intervento ed a mettere a disposizione i terreni necessari in permuta con quelli sulla Litoranea che verranno dismessi.
Anche in questo caso le osservazioni della società sarebbero state respinte senza adeguata motivazione.
Il progetto si porrebbe in contrasto con i principi sanciti dalla legislazione comunitaria che mirano a non aumentare ulteriormente il carico antropico e comunque ad evitare lo svolgimento di attività economiche che arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui agli articoli 3 e 17 del Regolamento comunitario n.2020/852, e della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per le ripresa e la resilienza) e come sanciti per gli stati membri dal Regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del 4 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
III. 2. Sulla sussistenza di criticità in punto di sicurezza dell’area; Sussistenza di rischio idraulico elevato; Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge regionale toscana n. 41 del 24 luglio 2008.
La sentenza di primo grado presenta poi un ulteriore profilo di censura nel capo in cui (paragrafi 3 e 3.2 della sentenza), respinge il secondo motivo di ricorso sul presupposto della compatibilità e sicurezza idraulica del progetto di ciclovia.
Dalla relazione idraulica allegata al progetto (doc.5) potrebbe evincersi che nell’area interessata sussiste un grado di pericolosità P3 ovvero molto elevata.
Dopo l’evento calamitoso avvenuto nell’area oggetto di ricorso il 17 novembre 2019 e quello ancora più devastante del precedente, occorso 7 anni prima, la società appellante ha deciso di commissionare uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del territorio.
Come emerge dalla relazione illustrativa del Prof. Ing. Stefano Pagliara (doc. 23) quando si verificano eventi quali quelli accennati, accade che vengano invase dalle acque, da una parte tutte quelle aree poste a levante del lago di Burano fino al Fosso Chiarone, e dall’altra quelle poste a ponente di esso fino a Torba, incluse quelle comprese tra la ferrovia ed il tombolo costiero oggetto di bonifica alla fine degli anni ’30.
Le prime si allagano ogni volta che il canale scaricatore della Bassa non è in grado di smaltire le acque che gli provengono dal Canale della Bassa, e anche a causa delle esondazioni del Fosso Chiarone; le seconde allorquando straripa il Fosso Melone a valle della linea ferroviaria.
La conseguenza di questo stato di cose è che trascorre almeno un mese da quando i terreni sommersi vengono svuotati ad opera dei due impianti idrovori, posti uno a levante e l’altro a ponente del lago di Burano; con il conseguente impedimento alla circolazione sulla strada per l’intero lasso di tempo.
I danni arrecati sono sempre cospicui in quanto viene inibita una corretta pratica colturale sul territorio e si altera la biodiversità del lago di Burano.
La previsione di una nuova strada in asfalto che si aggiunge alla strada litoranea (per i tratti non previsti ad uso promiscuo) costituirebbe una violazione dell’articolo 13 della legge regionale Toscana n.41 del 2018.
La norma - che si applica anche al territorio non urbanizzato in forza del richiamo contenuto nell’articolo 16 - prevede che nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possano essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c), non ricorrenti nella fattispecie in esame.
La norma prevede altresì che nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possano essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali.
Nel caso in esame la realizzazione di una nuova superficie in asfalto (sebbene descritta come “drenante”), aggraverebbe le condizioni di rischio in quanto aumenta la superficie impermeabile nonché i livelli di artificializzazione.
4. Si sono costituiti, per resistere, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità distrettuale dell’Appennino settentrionale Firenze, il Ministero della Cultura.
5. Si sono costituiti per resistere, altresì, la Regione Toscana, il Comune di Capalbio e la Provincia di Grosseto.
6. La società appellante, la Regione e la Provincia, hanno depositato memorie conclusionali, nonché memorie di replica, in vista della pubblica udienza del 5 febbraio 2026, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
7. Si può prescindere dalle eccezioni sollevate dalle parti resistenti, perché l’appello è infondato e deve essere respinto.
8. In primo luogo, il Collegio rileva che non hanno ricevuto puntuale confutazione le statuizioni del primo giudice secondo cui:
“ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come eccepito dalle parti resistenti, nelle parti in cui la ricorrente intende far prevalere la propria opzione - sulla conformazione e sulla localizzazione della ciclovia (utilizzazione in forma promiscua della viabilità esistente) - su quella adottata in sede di Conferenza di servizi (realizzazione di un tracciato “in sede protetta”); tanto più che nel corso della Conferenza di servizi la scelta fra le due opzioni è stata oggetto di ampio dibattito e di approfondita istruttoria, all’esito dei quali si è ritenuto che la realizzazione del tracciato su sede propria fosse la scelta più opportuna; e ciò, come si dirà appresso, innanzitutto per ragioni di sicurezza, venendo richiamato il punto B2 dell’allegato 4 al d.m. n. 517 del 2018 ”;
- “ nella ponderazione degli interessi ha assunto importanza la considerazione per cui, secondo la normativa di settore (punto B2 dell’allegato 4 al d.m. n. 517 del 2018), le ciclovie “in sede propria”, consentono la piena “protezione della ciclovia dal traffico motorizzato” ed alle stesse è assegnato uno standard di sicurezza “ottimo” che si riduce a “buono” per le strade in “sede promiscua” (ossia con il traffico veicolare).
Si comprende dunque, infine, che il richiamo al rischio della perdita dei finanziamenti europei è un argomento solo rafforzativo della necessità di procedere senza indugio con l’attuazione del progetto approvato dalle amministrazioni intervenute nella Conferenza di servizi .”
9. Ciò posto, sono anzitutto infondati il primo e il secondo motivo di appello con i quali è stata criticata la reiezione del primo motivo di ricorso articolato in primo grado, reiterando la prospettazione secondo cui il rigetto di alcune delle osservazioni presentate dalla società non sarebbe stato adeguatamente motivato.
9.1. Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza, non sussiste a carico dell’Amministrazione un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato e alle caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione anche succinta e non riferita a tutte le osservazioni, di talché laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall'Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancata confutazione analitica dei singoli punti di contraddittorio (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 2013 n. 5189,; id., 31 maggio 2012 n. 3262).
Tale orientamento è correlato a quello, parimenti consolidato, secondo cui l'individuazione del tracciato di un'opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell'Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopica illogicità (Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2021, n. 3781).
9.2. Ad ogni buon conto, nel caso in esame, la miglior prova del fatto che le osservazioni della ricorrente siano state analizzate e valutate è data dalla circostanza che alcune di esse sono state accolte (ad esempio, l’osservazione 13.2., in parte, nonché le osservazioni 13.3., 13.7 e 13.8).
Inoltre, il nucleo della motivazione di rigetto (cfr. l’allegato 3 alla “Conclusione positiva della Conferenza di servizi”, pag. 36 e ss), è palesemente riferibile a tutte le osservazioni respinte, poiché le soluzioni alternative proposte dalla ricorrente si pongono in contrasto con la scelta localizzativa e le soluzioni progettuali prevalse in sede di conferenza.
Secondo le richiamate controdeduzioni “ Il tracciato per la realizzazione della ciclovia è stato studiato e concordato con gli Enti territorialmente competenti, valutando diverse alternative. L’attuale percorso è risultato essere quello maggiormente corrispondente sia alle esigenze progettuali, che alle necessità degli Enti coinvolti; nonché quello più coerente con i requisiti tecnico-costruttivi e tipologici previsti dalle normative di settore per le ciclovie di interesse nazionale (larghezza, pendenza, ecc...) ed in linea con gli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione. In considerazione dei tempi ristretti derivanti dai target (obiettivi) imposti dalla misura del PNRR approvata dal competente Ministero allo stato attuale dell’iter di progetto una proposta di variazione del percorso così sostanziale come quella proposta non può essere presa in considerazione. Ciò in quanto i tempi per l’approfondimento necessario metterebbero seriamente a rischio il finanziamento dell’opera (il primo obiettivo è l’aggiudicazione dei lavori entro la fine del corrente anno). Non si esclude che durante l’esecuzione dei lavori venga valutata l’opportunità di apportare al progetto varianti migliorative nel rispetto della normativa e dei vincoli vigenti nonché delle disposizioni dettate dal soggetto finanziatore ”.
In tal senso, il T.a.r. ha correttamente fatto osservare che tale motivazione è “ tutt’altro che generica dovendosi considerare che [...] il progetto nella sua originaria impostazione prevedeva un uso promiscuo della strada provinciale litoranea (con la coesistenza sulla stessa strada delle auto e dei ciclisti); tuttavia, nel corso della approvazione, il Comune di Capalbio aveva evidenziato la “necessità di separare i flussi di traffico” e prevedere una viabilità in sede propria in alcuni tratti (tra cui quelli che la ricorrente nell’osservazione chiedeva invece di eliminare) atteso che un uso promiscuo della litoranea in tali tratti determinava forti problematiche per la sicurezza in ragione dell’elevato transito veicolare, soprattutto nel periodo estivo, nonché del passaggio di macchine agricole ingombranti. Pertanto, concordemente tra tutti gli enti interessati, è stata ridefinita la scelta progettuale prevedendo in quel tratto la ciclovia in sede protetta. La scelta del tracciato in sede propria in alternativa a quello in sede promiscua era stata perciò attentamente meditata in fase di approvazione del progetto definitivo. Dunque, pur essendo la suddetta motivazione [...] già di per sé sufficiente, è chiaro che - essendo l’alternativa progettuale proposta dalla ricorrente con la sue osservazioni, la stessa di quella inizialmente proposta dalla Regione Toscana, ma poi ridiscussa e accantonata perché il percorso in sede protetta è risultato essere quello “maggiormente corrispondente sia alle esigenze progettuali, che alle necessità degli Enti coinvolti” e “quello più coerente con i requisiti tecnico-costruttivi e tipologici previsti dalle normative di settore per le ciclovie di interesse nazionale” - le ragioni del rigetto dell’osservazione in esame si potevano facilmente ricavare dagli atti del procedimento, che la SACRA conosceva avendovi partecipato. In particolare, nella ponderazione degli interessi ha assunto importanza la considerazione per cui, secondo la normativa di settore (punto B2 dell’allegato 4 al d.m. n. 517 del 2018), le ciclovie “in sede propria”, consentono la piena “protezione della ciclovia dal traffico motorizzato” ed alle stesse è assegnato uno standard di sicurezza “ottimo” che si riduce a “buono” per le strade in “sede promiscua” (ossia con il traffico veicolare) ”.
Alla luce delle argomentazioni riportate, è agevole rilevare che il primo giudice non ha affatto integrato la motivazione della determinazione conclusiva della Conferenza ma si è limitato a raffrontare il contenuto, necessariamente sintetico, delle controdeduzioni, con gli apporti degli Enti partecipanti che sono confluiti nel giudizio di bilanciamento e “prevalenza” propedeutico alla decisione (ai sensi degli articoli 14 – ter , comma 7 e 14 – quater della l. n. 241 del 1990).
9.4. In ogni caso, le osservazioni n. 13.4 e n. 13.6 sono state rigettate anche sulla scorta del seguente, ulteriore rilievo, secondo cui “ Oltre a ciò il tracciato da voi proposto dovrebbe necessariamente prevedere un nuovo ponte di attraversamento della strada di accesso al sottopasso in Loc. Macchiatonda; opera d’arte che presupporrebbe non solo una sostanziale nuova progettazione del ponte stesso ma, soprattutto, un considerevole aumento dei relativi costi ”, aggiungendosi comunque che “ Non si esclude che durante l’esecuzione dei lavori venga valutata l’opportunità di apportare al progetto varianti migliorative nel rispetto della normativa e dei vincoli vigenti nonché delle disposizioni dettate dal soggetto finanziatore ”.
Deve quindi convenirsi con la Regione Toscana che ogni singola osservazione è stata analizzata nel merito senza incorrere in alcun vizio né di sviamento di potere, né di insufficiente o generica motivazione.
9.5. A ciò si aggiunga che l’esigenza di conseguire gli obiettivi della misura del PNRR approvata dal competente Ministero e di assicurare il finanziamento dell’opera, non è stata affatto valutata in maniera prevalente rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura, atteso che, come si è già ricordato, rispetto alla ciclovia in sede promiscua “ L’attuale percorso è risultato essere quello maggiormente corrispondente sia alle esigenze progettuali, che alle necessità degli Enti coinvolti; nonché quello più coerente con i requisiti tecnico-costruttivi e tipologici previsti dalle normative di settore per le ciclovie di interesse nazionale ”.
Tale valutazione non è stata in alcun modo confutata dalla società appellante, che si è limitata a sovrapporre la propria visione progettuale a quella prescelta in sede di Conferenza.
10. Il terzo motivo riguarda il rigetto del secondo motivo articolato in primo grado, e si incentra sui pareri resi dal WWF e dal Reparto Carabinieri Biodiversità.
In disparte il fatto che tali pareri non risultano richiamati nello sviluppo della censura articolata in primo grado, il Collegio osserva che le deduzioni non corrispondono al reale sviluppo del procedimento.
Di tali pareri si è infatti tenuto specifico conto ai fini della valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico della ciclovia, nel tratto in esame.
Come ricordato dalla Regione Toscana, nel primo contributo istruttorio del giugno 2023 (cfr. pag. 23, del doc. n. 17 della Regione, relativo al documento “PARERI, INTESE, CONCERTI, NULLA-OSTAO ALTRI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI”, allegato alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi) il competente Settore regionale evidenziava che proprio “ in relazione alle osservazioni degli Enti preposti alla gestione delle aree protette statali, come il Reparto Carabinieri Biodiversità e WWF Italia, al fine di poter procedere alla conclusione della procedura di Screening, si ritiene necessario richiedere l’inserimento di ulteriori Condizioni d'Obbligo volte ad evitare che l’intervento:
• determini incidenze negative su habitat e/o specie di interesse comunitario e/o di habitat di specie presenti nel Sito;
• pregiudichi il mantenimento dell’integrità del Sito medesimo.
A tale scopo si suggerisce di inserire ed aggiungere a quelle già presenti nel Format di Screening le ulteriori seguenti Condizioni d’Obbligo, ricomprese tra quelle codificate nell'allegato B alla D.G.R. 13/2022:
Lotto 2B stralcio 2 (Da Grosseto a Capalbio)
CO_EDI_05: sarà verificata preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario e, nel caso di rinvenimento, l’intervento sarà temporalmente programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie; in caso di necessità di manipolazione di specie faunistiche di cui all'allegato D del D.P.R. 357/1997, verrà richiesta l'autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del suddetto Decreto.
CO_URB_02: Le previsioni di trasformazione, comprese quelle infrastrutturali, perseguono l’obiettivo generale di garantire la funzionalità ecologica dell’area, evitando l’impermeabilizzazione del suolo e prevedendo il mantenimento e il miglioramento delle dotazioni ecologiche (alberature, nuclei e fasce boscate, siepi, ecc.).
CO_URB_03: Le previsioni che interessano il territorio rurale perseguono la tutela e la conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica presenti (es. stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali di pianura e di collina come: muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie); i relativi interventi di ripristino dovranno essere realizzati tramite tecniche tradizionali che consentano la permanenza della funzionalità ecologica.
CO_URB_06: Le previsioni che confinano con gli spazi aperti prevedono la realizzazione lungo i margini di fasce tampone, costituite da filari arborei arbustivi di varie specie autoctone e realizzate internamente alle aree oggetto di trasformazione; sarà inoltre garantito il mantenimento delle specie arboree presenti, qualora autoctone e coerenti con il contesto paesaggistico.
CO_URB_10: In fase di attuazione delle previsioni saranno evitate azioni di disturbo che alterino la struttura e la funzionalità degli ecosistemi (forestale e agro-pastorale), anche rispetto alle specie faunistiche presenti ”.
Nel successivo parere dell’agosto 2023 (cfr. pag. 83, doc. 17), il Settore regionale ha concluso il procedimento di Vinca, sul rilievo che “ il progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni d’obbligo proposte dal richiedente e le prescrizioni sotto riportate :
b ) il tratto inerbito sulla Strada Provinciale che decorre dal tratto B-043 (e successivi), specialmente in affiancamento alla presenza di un muro a secco, a cominciare dal KM14+600, ove è previsto l’allargamento della carreggiata da entrambi i lati, dovrà essere garantito almeno nella larghezza minima di 50 cm sulla sponda costiera, intatta lungo quella riferita al lato ferrovia, mentre il cordolo invalicabile di calcestruzzo dovrà rispondere all’esigenza di evitare l’instaurarsi di situazioni dettate da frammentazione ambientale a danno della cd. “fauna minore”, interrompendo lo stesso o, come preferibile, utilizzando cordoli rialzati, sempre per agevolare il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni.
c) nel tratto B-62, laddove la ciclovia attraversa la ZPS-ZSC IT51A0033 Lago di Burano, la realizzazione di un ponte per il superamento del fosso Melone deve prevedere, in particolar modo, Condizioni d’Obbligo di cui alla DGRT n°13/2022 :
CO_GEN_04: nel corso dei lavori sarà prevista l’adozione di accorgimenti per evitare la dispersione nell’aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto. Al termine dei lavori non residueranno rifiuti che verranno recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente; CO_EDI_013: le aree di cantiere saranno chiaramente identificate e delimitate ed il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali sarà effettuato in modo tale da limitare il più possibile il danneggiamento della vegetazione circostante; a tal fine sarà previsto l’utilizzo di aree già alterate/antropizzate, se presenti, e l’adozione delle misure di conservazione sito specifiche previste nell’ambito del DGRT n°1223/2015 tra le quali :
IA_H_01 Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi (es. delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni ecc.) dettagliandone gli obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi affluenti a zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di detti interventi ”.
In calce a tale documento, viene poi dato espressamente atto della trasmissione del parere, tra gli altri, sia al WWF che al Reparto Carabinieri Biodiversità.
In sostanza, proprio sulla base dei due pareri citati dall’appellante sono state prescritte dalla Regione Toscana alcune “condizioni” ambientali che sono poi state recepite ed integrate nel progetto definitivo della ciclovia.
10.1. Quanto alla deduzione secondo cui la Vinca non sarebbe stata vagliata da un soggetto terzo, va anzitutto evidenziato che, per il tratto in esame, l’Ente attuatore di secondo livello del progetto è la Provincia di Grosseto e non la Regione Toscana.
Ad ogni buon conto, giova ricordare che, secondo il diritto europeo, ai fini dell’espressione delle valutazioni ambientali, gli Stati membri, nelle ipotesi in cui vi sia coincidenza tra l’Autorità competente e il soggetto proponente sono tenuti almeno a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, le “funzioni confliggenti” in relazione all’assolvimento di tale compito (cfr., da ultimo Corte di Giustizia, Sezione Prima, 8 maggio 2025, causa C‑236/24).
In tal senso, l’art. 7 bis , comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone ad esempio che “ Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità ”.
Nel caso in esame, la deduzione circa la mancanza di obiettività della valutazione è tuttavia stata svolta in modo del tutto generico, senza né allegare, né tantomeno comprovare che, all’interno dell’organizzazione della Regione Toscana, i Servizi che si occupano della Valutazioni ambientali non abbiano sufficienti requisiti di autonomia rispetto agli Organi che esprimono l’indirizzo politico amministrativo.
11. Il terzo motivo di appello ripropone le critiche relative al rischio idraulico, che non sarebbe stato adeguatamente valutato.
Tuttavia, non è puntualmente contestato il rilievo del primo giudice secondo cui “ Rispetto alla compatibilità idraulica, nella Relazione idraulica si è accertato che il tratto di ciclabile, che ricade in area a pericolosità elevata, è modesto e in tale tratto è stato predisposto un sistema preventivo per regolare l’utilizzo della ciclovia; sono stati altresì previsti l’utilizzo di materiale drenante e speciali accorgimenti per la realizzazione, in sicurezza idraulica, di un ponte sul fosso Melone, così come richiede la legge regionale n. 41 del 2018 per la realizzazione di ciclovie in area a pericolosità idraulica ”.
In tal senso, nella Relazione Idraulica viene infatti precisato, con riferimento al tratto che interessa il Comune di Capalbio, che “ L’adeguata distanza, circa 500m, dall’unico corso d’acqua della zona, comporta che la pericolosità idraulica del tratto è P1, quella corrispondente a minor rischio d’inondazione ” (documento n. 21 della Regione Toscana, pag. 30).
Soltanto il tratto che interessa il nuovo attraversamento sul Fosso del Melone “ corrisponde allo scenario più pericoloso, quello con esondazioni per tempo di ritorno minore di 30 anni, mentre nelle zone più distanti si ha P1 ”.
Al riguardo, nel documento viene tuttavia precisato che “ il tratto in questione deve essere sempre sotto osservazione e costantemente monitorato in modo da allertare la popolazione in caso di chiusura dovuta a pericoli ”.
Al par. 9 della medesima Relazione (doc. 21, pag. 82), tenuto conto dei risultati dell’analisi idrologica e successiva modellazione idraulica, sono state poi individuate le misure volte a evitare rischi in caso di esondazione, tra cui l’innalzamento della nuova passarella, la quale “ dovrà essere innalzata della quota minima richiesta dalla normativa (1.5 m) dal piano campagna della sponda più bassa, in questo caso quella in sinistra. In particolare la quota dell’impalcato dovrà essere pari a 4.1 m sopra il livello del mare ”.
In sostanza, anche sotto questo profilo, le statuizioni del primo giudice in ordine all’esistenza di misure di mitigazione, sistemi di monitoraggio e soluzioni costruttive idonee, in conformità alla normativa regionale, trovano puntuale riscontro negli atti.
11.1. Parimenti generico e decontestualizzato risulta poi il richiamo operato dall’appellante all’art. 13, commi 3 e 4 della l.r. n. 41/2018 secondo cui “ L'adeguamento e l'ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e delle relative pertinenze può essere realizzato nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali”.
L’appellante non ha infatti tenuto in considerazione o, comunque, ha apoditticamente sminuito la circostanza che, in relazione alle caratteristiche idrauliche dell’area ricadente nel Comune di Capalbio, la pavimentazione della ciclovia sarà realizzata in materiale drenante.
12. Per tutto quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra la società appellante, la Regione Toscana e la Provincia di Grossetto, mentre possono essere compensate nei confronti delle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato e dal Comune di Capalbio, stante l’assenza di difese sostanziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della Regione Toscana e della Provincia di Grossetto, che liquida, per ciascuna parte resistente, in euro 4.000,00 (quattromila/00), e quindi per complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre agli accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti delle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato e del Comune di Capalbio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN RI, Presidente
VI NO, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NO | EN RI |
IL SEGRETARIO