Art. 21.
Il Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sara' approvato con decreto Reale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
G. BACCELLI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Il Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge sara' approvato con decreto Reale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.
G. BACCELLI.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.