CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1041/2022 depositato il 02/05/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Sud Salento (arca - X
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maglie
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 20/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1695 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Arca si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e chiede la condanna alle spese a carico del Comune.
Il comune si riporta all'istanza di cessata materia del contendere ed insite per la compensazione delle spese alla luce dell'ultima giurisprudenza della Cassazione laddove la precedente giurisprudenza era a favore dei Comuni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.1695 del 2019 – TASI 2014 – notificato in data 27/12/2019 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Maglie - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce – la RC SU SALENTO, già I.A.C.P.- della Provincia di Lecce, per i seguenti motivi:
1) nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011; nonché del D.M. 22 Aprile 2008. Contraddittorietà dell'avviso impugnato;
3) violazione ed erronea applicazione della L.147/2013, modificata con L. 168/2014;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del regolamento comunale;
5) illegittimità delle sanzioni.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse dichiarata la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, perché del tutto illegittimo e infondato;
-) in subordine, che fosse revocato l'avviso e che fosse rideterminato l'importo dovuto;
-) che fosse condannato il Comune di Maglie alle spese del giudizio, ai diritti e agli onorari.
Con controdeduzioni del 06/08/2021 si costituiva in giudizio il Comune di Maglie con le quali evidenziava la legittimità, la fondatezza e la correttezza della pretesa. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'avviso accertamento TASI annualità 2014 n.1695/2019, notificato in data
27/12/2019 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1510 emessa in data 04/10/2021 rigettava il ricorso. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantificava in euro 4.000,00.
Proponeva appello la RC SU SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce, sulla scorta dei seguenti motivi: A) illegittimità della sentenza ed error in iudicando nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione;
B) illegittimità della sentenza ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L.147/2013 come modificata dal DL. 16/2014; C) illegittimità della sentenza ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art.2 Regolamento Comunale;
D) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'illegittimità delle sanzioni.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via principale che fosse accolto l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, che fosse annullato totalmente l'atto impugnato;
che fosse disposta la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo già versate dall'appellante in pendenza di giudizio e in ragione dell'atto impugnato o della sentenza di I grado;
- in via subordinata che fosse riformata parzialmente la sentenza impugnata ed annullato in parte l'avviso di accertamento, con riferimento ai tributi accertati e alle sanzioni irrogate.
Il Comune di Maglie si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 03/11/2022 con il quale rilevava che l'atto di appello proposto da RC SU SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce risultava integralmente infondato nullo e/o inammissibile. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Con Istanza datata 09 gennaio 2026 il Comune di Maglie, perso atto dell'annullamento in autotutela dell'Avviso di accertamento, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Comune insisteva per la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese e l'Arca Sud Salento si associava alla richiesta di cessata materia del contendere e chiedeva la condanna delle spese a carico del comune. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'istanza del Comune di Maglie di cessazione della materia del contendere, nonché la dichiarazione resa a verbale dall'Arca Sud Salento, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1041/2022 depositato il 02/05/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Sud Salento (arca - X
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maglie
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1510/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 20/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1695 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Arca si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e chiede la condanna alle spese a carico del Comune.
Il comune si riporta all'istanza di cessata materia del contendere ed insite per la compensazione delle spese alla luce dell'ultima giurisprudenza della Cassazione laddove la precedente giurisprudenza era a favore dei Comuni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.1695 del 2019 – TASI 2014 – notificato in data 27/12/2019 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Maglie - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce – la RC SU SALENTO, già I.A.C.P.- della Provincia di Lecce, per i seguenti motivi:
1) nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011; nonché del D.M. 22 Aprile 2008. Contraddittorietà dell'avviso impugnato;
3) violazione ed erronea applicazione della L.147/2013, modificata con L. 168/2014;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del regolamento comunale;
5) illegittimità delle sanzioni.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse dichiarata la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, perché del tutto illegittimo e infondato;
-) in subordine, che fosse revocato l'avviso e che fosse rideterminato l'importo dovuto;
-) che fosse condannato il Comune di Maglie alle spese del giudizio, ai diritti e agli onorari.
Con controdeduzioni del 06/08/2021 si costituiva in giudizio il Comune di Maglie con le quali evidenziava la legittimità, la fondatezza e la correttezza della pretesa. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'avviso accertamento TASI annualità 2014 n.1695/2019, notificato in data
27/12/2019 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1510 emessa in data 04/10/2021 rigettava il ricorso. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantificava in euro 4.000,00.
Proponeva appello la RC SU SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce, sulla scorta dei seguenti motivi: A) illegittimità della sentenza ed error in iudicando nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione;
B) illegittimità della sentenza ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L.147/2013 come modificata dal DL. 16/2014; C) illegittimità della sentenza ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art.2 Regolamento Comunale;
D) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'illegittimità delle sanzioni.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via principale che fosse accolto l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, che fosse annullato totalmente l'atto impugnato;
che fosse disposta la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo già versate dall'appellante in pendenza di giudizio e in ragione dell'atto impugnato o della sentenza di I grado;
- in via subordinata che fosse riformata parzialmente la sentenza impugnata ed annullato in parte l'avviso di accertamento, con riferimento ai tributi accertati e alle sanzioni irrogate.
Il Comune di Maglie si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 03/11/2022 con il quale rilevava che l'atto di appello proposto da RC SU SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce risultava integralmente infondato nullo e/o inammissibile. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Con Istanza datata 09 gennaio 2026 il Comune di Maglie, perso atto dell'annullamento in autotutela dell'Avviso di accertamento, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Comune insisteva per la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese e l'Arca Sud Salento si associava alla richiesta di cessata materia del contendere e chiedeva la condanna delle spese a carico del comune. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'istanza del Comune di Maglie di cessazione della materia del contendere, nonché la dichiarazione resa a verbale dall'Arca Sud Salento, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.