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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2056 del 25.06.2024 Oggetto: diritto all'assunzione con diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa IA Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa LU Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , , Pt_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 Pt_25
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parato
[...]
Appellanti
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CA DU e IA LU RA
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 20.03.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe (unitamente ad altri dodici che non hanno impugnato la sentenza di primo grado) premettevano: -di aver partecipato all'avviso pubblico bandito da di seguito ) nel luglio 2021 Controparte_1 CP_1
1 per l'assunzione di personale a tempo determinato (per 5 mesi prorogabili per ulteriori 5 mesi) con qualifica di ausiliari sociosanitari, Cat. A, riservata a quanti avevano prestato servizio durante l'emergenza epidemiologica da covid-19; -di essere stati assunti nel gennaio 2022 e di aver terminato il servizio nel novembre 2022; -di aver esercitato il diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs. n.
81/2015 alla scadenza dei primi sei mesi;
-che in data 1.9.2022 la la e le CP_1 CP_1
OO.SS. avevano siglato un accordo che prevedeva la ricollocazione, previo apposito interpello, del personale titolare di diritto di prelazione ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015, sulla base delle disponibilità previste dal redigendo Piano delle Assunzioni per il 2023; -che in data 31.12.2022 era stato approvato il “Piano annuale delle assunzioni di personale” e la “Relazione al Bilancio di previsione” per il 2023, da cui emergeva che la società aveva programmato la copertura con contratto a tempo indeterminato di ulteriori 81 unità di personale appartenenti alla cat. A;
-che, con determinazione n. 17 dell'11.04.2022, aveva deliberato l'assunzione di 60 unità di personale a tempo CP_1 indeterminato previo scorrimento degli idonei di una pregressa graduatoria di concorso bandito nel
2019 per la copertura di 159 posti. Tanto premesso, ritenuto di aver diritto all'assunzione a tempo indeterminato in forza del diritto di precedenza esercitato ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015, chiedevano accertarsi il diritto a essere assunti a tempo indeterminato presso in qualità di ausiliari CP_1 sociosanitari cat. A, con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale;
in subordine, chiedevano accertarsi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e perdita di chance per violazione del diritto di precedenza, commisurato all'intero trattamento retributivo cui avrebbero avuto diritto in caso di assunzione, dalla data di scorrimento della graduatoria concorsuale sino alla data di prevista quiescenza, oltre al danno patrimoniale derivante dall'omessa contribuzione previdenziale, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza e CP_1 contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, rilevando che, data la natura della società in house e i conseguenti obblighi in materia di reclutamento del personale, nei confronti del personale dipendente assunto a tempo determinato non era applicabile il diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs.
81/2015. Ha concluso per il rigetto della domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -disattesa l'eccezione di nullità del ricorso- rigettava la domanda attorea e condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite. In particolare
-dopo aver rilevato che per alcuni dei ricorrenti mancava la prova che avessero manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza- evidenziava che , con riferimento alle CP_1 mansioni già espletate dai ricorrenti in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, non aveva effettuato alcuna assunzione a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla cessazione di tali rapporti (ovvero sino a novembre 2023) e, peraltro, la aveva formalizzato il blocco CP_2
2 delle assunzioni di personale, di fatto paralizzando gli effetti dei piani “assunzionali” succedutisi, sino alla “adozione da parte della Giunta Regionale di appositi provvedimenti che regolino la materia”. In considerazione di tanto il diritto di precedenza risultava estinto, essendo decorso oltre un anno dalla data di cessazione degli stessi rapporti. Inoltre, i ricorrenti non potevano fondare il diritto all'assunzione neppure sul verbale di accordo sindacale dell'1.9.2022, in quanto esso aveva un contenuto meramente programmatico, che non individuava gli aspetti essenziali di eventuali contratti di lavoro ed era, quindi, inidoneo a fondare il diritto a conseguire in forma specifica la stipula di un contratto di lavoro e il correlativo obbligo in capo a . Neppure a diverse conclusioni CP_1 portava la deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 22.4.2024 (intervenuta in corso di giudizio), con cui la aveva revocato il blocco delle assunzioni autorizzando CP_2
a procedere all'assunzione di 115 unità di ausiliari cat. A. Infatti -oltre a non risultare CP_1 che la Società avesse effettuato alcuna assunzione, eventualmente pretermettendone i ricorrenti in violazione del diritto di precedenza da essi esercitato- la revoca del blocco assunzionale era intervenuta dopo lo spirare dei termini previsti dall'art. 24 d.lgs. n. 81/2015. Mancando una condotta datoriale cui ascrivere la violazione del diritto di precedenza, dunque, anche la domanda risarcitoria proposta dalle parti risultava infondata.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i ricorrenti indicati in epigrafe censurandola, con un unico e articolato motivo, nella parte in cui: 1) era stato ritenuto non provato l'esercizio del diritto di precedenza in relazione ad alcuni dei lavoratori, nonostante la presenza in atti della diffida del difensore e la mancanza di contestazioni sul punto;
2) era stata ritenuta l'estinzione del diritto di precedenza per il decorso del termine di dodici mesi di cui all'art. 24 cit., nonostante che il momento rilevante ai fini del decorso di tale termine non era la data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ma la data in cui era stata avviata la procedura assunzionale (giugno 2022), trovando applicazione nella specie il regime pubblicistico, ai sensi dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, essendo la una società in house; 3) era stata ritenuta la natura programmatica e non immediatamente CP_1 vincolante dell'accordo sindacale dell'1.09.2022, che, invece, doveva considerarsi quale segmento conclusivo, in chiave riparatoria della mancata stabilizzazione, della vicenda dei lavoratori che avevano operato nel periodo pandemico;
4) era stata disposta la condanna alle spese di lite dei ricorrenti, nonostante la sproporzione economica tra le parti in causa e l'introduzione del giudizio prima del blocco delle assunzioni. Ha inoltre contestato le difese svolte da nel giudizio CP_1 di primo grado a proposito della inapplicabilità del diritto di precedenza di cui all'art. 24 cit. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, anche con riferimento alla domanda risarcitoria.
3 Si è costituita richiamando gli argomenti già esposti nella sentenza impugnata a CP_1 proposito del decorso del termine di dodici mesi e della conseguente estinzione del diritto di precedenza degli appellanti. Ha ribadito l'inapplicabilità del diritto di precedenza nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house, richiamando per il resto i motivi esposti nella sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Appare opportuno prendere le mosse dall'art. 24 d.lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale “
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. (…) 4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”.
Interpretando analoga disposizione normativa -contenuta nell'art. 5, commi 4-quater e 4 sexies, d.lgs.
n. 368/2001, abrogato, per quanto qui rileva, a far data dal 25.06.2015, dall'art. 55 d.lgs. n. 81/2015- la Suprema Corte ha statuito che il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare -manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto e anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa- il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza (cfr. Cass. n. 19348/2024).
Ebbene, nella specie è pacifico, perché ammesso dagli stessi appellanti, che essi hanno manifestato la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza nel luglio 2022, così come è incontestato che almeno sino al luglio 2024 (v. determina n. 14 del 30.07.2024 allegata agli atti di parte appellante)
non abbia proceduto ad alcuna assunzione nelle mansioni già espletate dagli appellanti. CP_1
Da ciò consegue, anche in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che il diritto di precedenza, di cui all'art. 24 d.lgs. n. 81/2015, si è estinto alla data del luglio 2023, decorso un
4 anno dalla manifestazione di volontà espressa dai lavoratori appellante, in mancanza di assunzioni a tempo indeterminato da parte di . CP_1
Gli appellanti hanno censurato sotto tale profilo la decisione del Tribunale, sostenendo che nella specie -dovendo trovare applicazione il regime pubblicistico, ai sensi dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, essendo la una società in house- il diritto di precedenza non dovrebbe essere valutato CP_1 rispetto alle assunzioni effettuate in concreto dal datore di lavoro entro l'anno, ma piuttosto rispetto alle “procedure assunzionali” attivate entro l'anno. Secondo tale prospettazione, poiché nel giugno
2022 (recte aprile, ma comunque entro l'anno dall'esercizio del diritto di precedenza) - CP_1 con determina 17 dell'11.04.2022- aveva deliberato l'assunzione di 60 unità di personale a tempo indeterminato, il diritto di precedenza degli appellanti doveva ritenersi tuttora esistente, senza che potessero assumere rilievo, sul decorso dei dodici mesi, i fatti successivi all'avvio di tale procedura.
La prospettazione di parte appellante non è condivisibile.
Deve rilevarsi, invero, che la delibera n. 17 dell'11.04.2022 -con cui, secondo gli appellanti, sarebbe stata avviata, entro l'anno, la procedura assunzionale da parte di non ha mai avuto CP_1 concreta attuazione a causa del blocco delle assunzioni disposto dalla con nota prot. CP_2
n. 2962 del 21.04.2022 (richiamata nella determina n. 14/2024 cit.). Solo con delibera n. 523 del
22.04.2024 la ha nuovamente autorizzato l'assunzione di personale e, solo successivamente, CP_2 con autonoma e distinta determina n. 14 del 30.07.2024, -all'esito delle valutazioni CP_1 operate al momento dell'adozione di tale atto- ha deliberato l'assunzione di personale attingendo, tramite scorrimento, alla graduatoria di una precedente procedura selettiva del 2019.
In nessun caso, quindi, si può ritenere che le assunzioni eventualmente effettuate da per CP_1 effetto di tale ultima delibera n. 14/2024 dipendano da “procedure assunzionali” disposte entro l'anno successivo all'esercizio del diritto di precedenza da parte degli appellanti.
La diversa prospettazione proposta dalle parti appellanti non appare conforme al dato letterale e alla ratio sottesa alla previsione contenuta nell'art. 24 cit., che riconosce il diritto di precedenza unicamente nei limi delle assunzioni a tempo indeterminato “effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi”. Infatti, se è vero che l'intento della norma è quello di favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari, offrendo loro una tutela particolare, è anche vero che la norma limita eccezionalmente la sfera di libertà del datore di lavoro e, dunque, non può essere interpretata estensivamente sino al punto di vanificare, di fatto, la limitazione temporale ivi prevista.
5 Sulla scorta delle suesposte motivazioni, allora, devono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto l'estinzione del diritto di precedenza per decorso del termine annuale, con ogni conseguenza anche sulla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti.
Resta assorbita ogni altra questione dedotta dalle parti in relazione alla sussistenza e al corretto esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs. n. 81/2015.
***
Quanto all'accordo sindacale dell'1.09.2022 sottoscritto da e dalle OO.SS. CP_1 CP_1
-che, a parere degli appellanti, avrebbe previsto, con efficacia vincolante, la ricollocazione, previo apposito interpello, del personale titolare di diritto di prelazione ex art. 24 cit.- deve ritenersi che tale accordo non pone in capo alla un obbligo di assunzione. CP_1
Invero, il verbale di accordo contiene solo ipotesi programmatiche in merito alla “possibilità” di assunzione del personale rimasto escluso dai precedenti percorsi di stabilizzazione attraverso l'istituto del cosiddetto “interpello” (“potrebbero essere successivamente riassunti dalla Controparte_1 attraverso l'istituto del così detto interpello, qualora la revisione dei contratti di servizio e del relativo business plan dovesse evidenziare carenze di organi e conseguenti spazi assunzionali”, v. verbale di accordo allegato Cont agli atti di parte appellante), peraltro subordinate alla ricognizione delle attività necessarie alla e alla conseguente revisione del contratto di servizio, senza specifiche indicazioni circa la platea dei soggetti in concreto interessati alle possibili assunzioni, la sua consistenza numerica, i requisiti soggettivi richiesti.
Si tratta, quindi, di un accordo di natura meramente programmatica inidoneo, di per sé, a conferire posizioni di diritto soggettivo piene in capo ai lavoratori odierni appellanti.
***
Resta da esaminare la censura mossa al capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado (liquidate in € 2.405,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie, poste solidalmente in capo ai 37 ricorrenti in primo grado), ritenuta dagli appellanti errata, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della evidente sproporzione economica tra le parti in causa e del fatto che il giudizio era stato introdotto prima del blocco delle assunzioni, circostanze che avrebbero dovuto portare alla compensazione delle spese.
Il motivo di appello appare infondato in quanto il Tribunale si è attenuto al disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della
6 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe ed eccezionali ragioni, esplicitamente motivate dal giudice e riguardanti peculiari circostanze della controversia.
Nella specie non ricorre nessuna delle suddette ragioni sicché la sentenza va esente da censure anche su questo punto.
Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno poste in capo agli appellanti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo.
Si rileva che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza sono stati riportati i nominativi di tutti i ricorrenti nel giudizio di primo grado (37 ricorrenti) e non solo di quelli che hanno proposto appello avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento (25 appellanti).
Pertanto, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio deve intendersi riferita unicamente a quanti hanno proposto il presente giudizio di appello, e cioè:
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , , , Pt_11 Parte_12 CP_3 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , . Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/08/2023 da definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/08/2024 da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_26 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_27 Parte_9
, , , , , Parte_10 Parte_11 Parte_28 Parte_12 CP_3 Parte_14
, , , , Parte_29 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_30 Pt_18
, ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_31 Parte_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_32 Parte_33 Parte_24
, , , , nei Parte_25 Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37 confronti di , avverso la sentenza del Controparte_1
25/06/2024 n. 2056/2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
7 Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa LU Santo Dott. Gennaro Lombardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa IA Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa LU Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , , Pt_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
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, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parato
[...]
Appellanti
e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CA DU e IA LU RA
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 20.03.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe (unitamente ad altri dodici che non hanno impugnato la sentenza di primo grado) premettevano: -di aver partecipato all'avviso pubblico bandito da di seguito ) nel luglio 2021 Controparte_1 CP_1
1 per l'assunzione di personale a tempo determinato (per 5 mesi prorogabili per ulteriori 5 mesi) con qualifica di ausiliari sociosanitari, Cat. A, riservata a quanti avevano prestato servizio durante l'emergenza epidemiologica da covid-19; -di essere stati assunti nel gennaio 2022 e di aver terminato il servizio nel novembre 2022; -di aver esercitato il diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs. n.
81/2015 alla scadenza dei primi sei mesi;
-che in data 1.9.2022 la la e le CP_1 CP_1
OO.SS. avevano siglato un accordo che prevedeva la ricollocazione, previo apposito interpello, del personale titolare di diritto di prelazione ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015, sulla base delle disponibilità previste dal redigendo Piano delle Assunzioni per il 2023; -che in data 31.12.2022 era stato approvato il “Piano annuale delle assunzioni di personale” e la “Relazione al Bilancio di previsione” per il 2023, da cui emergeva che la società aveva programmato la copertura con contratto a tempo indeterminato di ulteriori 81 unità di personale appartenenti alla cat. A;
-che, con determinazione n. 17 dell'11.04.2022, aveva deliberato l'assunzione di 60 unità di personale a tempo CP_1 indeterminato previo scorrimento degli idonei di una pregressa graduatoria di concorso bandito nel
2019 per la copertura di 159 posti. Tanto premesso, ritenuto di aver diritto all'assunzione a tempo indeterminato in forza del diritto di precedenza esercitato ex art. 24 d.lgs. n. 81/2015, chiedevano accertarsi il diritto a essere assunti a tempo indeterminato presso in qualità di ausiliari CP_1 sociosanitari cat. A, con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale;
in subordine, chiedevano accertarsi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e perdita di chance per violazione del diritto di precedenza, commisurato all'intero trattamento retributivo cui avrebbero avuto diritto in caso di assunzione, dalla data di scorrimento della graduatoria concorsuale sino alla data di prevista quiescenza, oltre al danno patrimoniale derivante dall'omessa contribuzione previdenziale, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza e CP_1 contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, rilevando che, data la natura della società in house e i conseguenti obblighi in materia di reclutamento del personale, nei confronti del personale dipendente assunto a tempo determinato non era applicabile il diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs.
81/2015. Ha concluso per il rigetto della domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -disattesa l'eccezione di nullità del ricorso- rigettava la domanda attorea e condannava i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite. In particolare
-dopo aver rilevato che per alcuni dei ricorrenti mancava la prova che avessero manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza- evidenziava che , con riferimento alle CP_1 mansioni già espletate dai ricorrenti in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, non aveva effettuato alcuna assunzione a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla cessazione di tali rapporti (ovvero sino a novembre 2023) e, peraltro, la aveva formalizzato il blocco CP_2
2 delle assunzioni di personale, di fatto paralizzando gli effetti dei piani “assunzionali” succedutisi, sino alla “adozione da parte della Giunta Regionale di appositi provvedimenti che regolino la materia”. In considerazione di tanto il diritto di precedenza risultava estinto, essendo decorso oltre un anno dalla data di cessazione degli stessi rapporti. Inoltre, i ricorrenti non potevano fondare il diritto all'assunzione neppure sul verbale di accordo sindacale dell'1.9.2022, in quanto esso aveva un contenuto meramente programmatico, che non individuava gli aspetti essenziali di eventuali contratti di lavoro ed era, quindi, inidoneo a fondare il diritto a conseguire in forma specifica la stipula di un contratto di lavoro e il correlativo obbligo in capo a . Neppure a diverse conclusioni CP_1 portava la deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 22.4.2024 (intervenuta in corso di giudizio), con cui la aveva revocato il blocco delle assunzioni autorizzando CP_2
a procedere all'assunzione di 115 unità di ausiliari cat. A. Infatti -oltre a non risultare CP_1 che la Società avesse effettuato alcuna assunzione, eventualmente pretermettendone i ricorrenti in violazione del diritto di precedenza da essi esercitato- la revoca del blocco assunzionale era intervenuta dopo lo spirare dei termini previsti dall'art. 24 d.lgs. n. 81/2015. Mancando una condotta datoriale cui ascrivere la violazione del diritto di precedenza, dunque, anche la domanda risarcitoria proposta dalle parti risultava infondata.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i ricorrenti indicati in epigrafe censurandola, con un unico e articolato motivo, nella parte in cui: 1) era stato ritenuto non provato l'esercizio del diritto di precedenza in relazione ad alcuni dei lavoratori, nonostante la presenza in atti della diffida del difensore e la mancanza di contestazioni sul punto;
2) era stata ritenuta l'estinzione del diritto di precedenza per il decorso del termine di dodici mesi di cui all'art. 24 cit., nonostante che il momento rilevante ai fini del decorso di tale termine non era la data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ma la data in cui era stata avviata la procedura assunzionale (giugno 2022), trovando applicazione nella specie il regime pubblicistico, ai sensi dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, essendo la una società in house; 3) era stata ritenuta la natura programmatica e non immediatamente CP_1 vincolante dell'accordo sindacale dell'1.09.2022, che, invece, doveva considerarsi quale segmento conclusivo, in chiave riparatoria della mancata stabilizzazione, della vicenda dei lavoratori che avevano operato nel periodo pandemico;
4) era stata disposta la condanna alle spese di lite dei ricorrenti, nonostante la sproporzione economica tra le parti in causa e l'introduzione del giudizio prima del blocco delle assunzioni. Ha inoltre contestato le difese svolte da nel giudizio CP_1 di primo grado a proposito della inapplicabilità del diritto di precedenza di cui all'art. 24 cit. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, anche con riferimento alla domanda risarcitoria.
3 Si è costituita richiamando gli argomenti già esposti nella sentenza impugnata a CP_1 proposito del decorso del termine di dodici mesi e della conseguente estinzione del diritto di precedenza degli appellanti. Ha ribadito l'inapplicabilità del diritto di precedenza nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house, richiamando per il resto i motivi esposti nella sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Appare opportuno prendere le mosse dall'art. 24 d.lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale “
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. (…) 4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”.
Interpretando analoga disposizione normativa -contenuta nell'art. 5, commi 4-quater e 4 sexies, d.lgs.
n. 368/2001, abrogato, per quanto qui rileva, a far data dal 25.06.2015, dall'art. 55 d.lgs. n. 81/2015- la Suprema Corte ha statuito che il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare -manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto e anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa- il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza (cfr. Cass. n. 19348/2024).
Ebbene, nella specie è pacifico, perché ammesso dagli stessi appellanti, che essi hanno manifestato la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza nel luglio 2022, così come è incontestato che almeno sino al luglio 2024 (v. determina n. 14 del 30.07.2024 allegata agli atti di parte appellante)
non abbia proceduto ad alcuna assunzione nelle mansioni già espletate dagli appellanti. CP_1
Da ciò consegue, anche in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che il diritto di precedenza, di cui all'art. 24 d.lgs. n. 81/2015, si è estinto alla data del luglio 2023, decorso un
4 anno dalla manifestazione di volontà espressa dai lavoratori appellante, in mancanza di assunzioni a tempo indeterminato da parte di . CP_1
Gli appellanti hanno censurato sotto tale profilo la decisione del Tribunale, sostenendo che nella specie -dovendo trovare applicazione il regime pubblicistico, ai sensi dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, essendo la una società in house- il diritto di precedenza non dovrebbe essere valutato CP_1 rispetto alle assunzioni effettuate in concreto dal datore di lavoro entro l'anno, ma piuttosto rispetto alle “procedure assunzionali” attivate entro l'anno. Secondo tale prospettazione, poiché nel giugno
2022 (recte aprile, ma comunque entro l'anno dall'esercizio del diritto di precedenza) - CP_1 con determina 17 dell'11.04.2022- aveva deliberato l'assunzione di 60 unità di personale a tempo indeterminato, il diritto di precedenza degli appellanti doveva ritenersi tuttora esistente, senza che potessero assumere rilievo, sul decorso dei dodici mesi, i fatti successivi all'avvio di tale procedura.
La prospettazione di parte appellante non è condivisibile.
Deve rilevarsi, invero, che la delibera n. 17 dell'11.04.2022 -con cui, secondo gli appellanti, sarebbe stata avviata, entro l'anno, la procedura assunzionale da parte di non ha mai avuto CP_1 concreta attuazione a causa del blocco delle assunzioni disposto dalla con nota prot. CP_2
n. 2962 del 21.04.2022 (richiamata nella determina n. 14/2024 cit.). Solo con delibera n. 523 del
22.04.2024 la ha nuovamente autorizzato l'assunzione di personale e, solo successivamente, CP_2 con autonoma e distinta determina n. 14 del 30.07.2024, -all'esito delle valutazioni CP_1 operate al momento dell'adozione di tale atto- ha deliberato l'assunzione di personale attingendo, tramite scorrimento, alla graduatoria di una precedente procedura selettiva del 2019.
In nessun caso, quindi, si può ritenere che le assunzioni eventualmente effettuate da per CP_1 effetto di tale ultima delibera n. 14/2024 dipendano da “procedure assunzionali” disposte entro l'anno successivo all'esercizio del diritto di precedenza da parte degli appellanti.
La diversa prospettazione proposta dalle parti appellanti non appare conforme al dato letterale e alla ratio sottesa alla previsione contenuta nell'art. 24 cit., che riconosce il diritto di precedenza unicamente nei limi delle assunzioni a tempo indeterminato “effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi”. Infatti, se è vero che l'intento della norma è quello di favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari, offrendo loro una tutela particolare, è anche vero che la norma limita eccezionalmente la sfera di libertà del datore di lavoro e, dunque, non può essere interpretata estensivamente sino al punto di vanificare, di fatto, la limitazione temporale ivi prevista.
5 Sulla scorta delle suesposte motivazioni, allora, devono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto l'estinzione del diritto di precedenza per decorso del termine annuale, con ogni conseguenza anche sulla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti.
Resta assorbita ogni altra questione dedotta dalle parti in relazione alla sussistenza e al corretto esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 24 d.lgs. n. 81/2015.
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Quanto all'accordo sindacale dell'1.09.2022 sottoscritto da e dalle OO.SS. CP_1 CP_1
-che, a parere degli appellanti, avrebbe previsto, con efficacia vincolante, la ricollocazione, previo apposito interpello, del personale titolare di diritto di prelazione ex art. 24 cit.- deve ritenersi che tale accordo non pone in capo alla un obbligo di assunzione. CP_1
Invero, il verbale di accordo contiene solo ipotesi programmatiche in merito alla “possibilità” di assunzione del personale rimasto escluso dai precedenti percorsi di stabilizzazione attraverso l'istituto del cosiddetto “interpello” (“potrebbero essere successivamente riassunti dalla Controparte_1 attraverso l'istituto del così detto interpello, qualora la revisione dei contratti di servizio e del relativo business plan dovesse evidenziare carenze di organi e conseguenti spazi assunzionali”, v. verbale di accordo allegato Cont agli atti di parte appellante), peraltro subordinate alla ricognizione delle attività necessarie alla e alla conseguente revisione del contratto di servizio, senza specifiche indicazioni circa la platea dei soggetti in concreto interessati alle possibili assunzioni, la sua consistenza numerica, i requisiti soggettivi richiesti.
Si tratta, quindi, di un accordo di natura meramente programmatica inidoneo, di per sé, a conferire posizioni di diritto soggettivo piene in capo ai lavoratori odierni appellanti.
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Resta da esaminare la censura mossa al capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado (liquidate in € 2.405,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie, poste solidalmente in capo ai 37 ricorrenti in primo grado), ritenuta dagli appellanti errata, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della evidente sproporzione economica tra le parti in causa e del fatto che il giudizio era stato introdotto prima del blocco delle assunzioni, circostanze che avrebbero dovuto portare alla compensazione delle spese.
Il motivo di appello appare infondato in quanto il Tribunale si è attenuto al disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della
6 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe ed eccezionali ragioni, esplicitamente motivate dal giudice e riguardanti peculiari circostanze della controversia.
Nella specie non ricorre nessuna delle suddette ragioni sicché la sentenza va esente da censure anche su questo punto.
Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno poste in capo agli appellanti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo.
Si rileva che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza sono stati riportati i nominativi di tutti i ricorrenti nel giudizio di primo grado (37 ricorrenti) e non solo di quelli che hanno proposto appello avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento (25 appellanti).
Pertanto, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio deve intendersi riferita unicamente a quanti hanno proposto il presente giudizio di appello, e cioè:
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , , , Pt_11 Parte_12 CP_3 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , . Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16/08/2023 da definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30/08/2024 da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_26 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_27 Parte_9
, , , , , Parte_10 Parte_11 Parte_28 Parte_12 CP_3 Parte_14
, , , , Parte_29 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_30 Pt_18
, ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_31 Parte_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_32 Parte_33 Parte_24
, , , , nei Parte_25 Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37 confronti di , avverso la sentenza del Controparte_1
25/06/2024 n. 2056/2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
7 Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa LU Santo Dott. Gennaro Lombardi
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