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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 715/2016 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
( ), difeso dall'avv. Giovanni Giacoppo, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Giorgio Trimarchi, CP_1 CodiceFiscale_1
– appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, agendo davanti al Giudice di pace di Messina, ha chiesto che il CP_1 di fosse condannato alla restituzione delle somme, pari Pt_1 Parte_1 complessivamente ad euro 416,72, versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2006 al 2012 (corrispettivo che includeva l'imposta sul valore aggiunto), sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non funzionava.
Il Comune di ha resistito, asserendo che l'impianto esisteva e Parte_1 funzionava e contestando la pretesa al pagamento degli interessi, sulle somme che sarebbero state non dovute, con decorrenza dalle date dei versamenti.
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 2998/15, depositata il 9 novembre 2015, accogliendo la domanda, ha condannato il a restituire all la Parte_1 CP_1 somma di euro 416,72, oltre interessi (con decorrenza dalla domanda).
Il Comune di Torregrotta ha proposto appello avverso la sentenza.
1 ha resistito. CP_1
L'appello è infondato.
Il motivo con cui l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non può essere recepito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Cass. n. 459/22).
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha richiamato una sentenza emessa dal
Giudice di pace di Rometta, a cui si sarebbe “uniformato”, ma dopo avere richiamato la sentenza n. 335 del 2008, pronunciata dalla Corte costituzionale, e dopo avere ritenuto provati i fatti allegati dall'attore in base alle risultanze agli atti, indicandole, in particolare, negli accertamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria Provinciale n. 5, dalla Capitaneria di
Porto e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
La motivazione è scarna, ma non tanto da potere essere ritenuta inesistente e da determinare la nullità della sentenza: se il Giudice di pace ha seguito un precedente di un altro Giudice di pace (a cui si è “uniformato”), i motivi dell'accoglimento della domanda non sono da individuare nella mera adesione a quel precedente (su questione identica), ma nella pronuncia della Corte costituzionale richiamata ‒ atta ad inquadrare compiutamente l'ambito e l'oggetto della controversia ‒ e nelle risultanze istruttorie agli atti, nonostante non riportati nel dettaglio.
Non può essere recepito nemmeno il motivo con cui l'appellante ha sostenuto che l'impianto di depurazione esisteva e fosse funzionante.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso
2 in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
3 l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
Perciò, l'assunto che il corrispettivo (quota di tariffa) era dovuto in quanto l'impianto esisteva ed era attivo non è fondato: la assoluta insufficienza degli impianti basta a rendere non dovuto quel corrispettivo, a prescindere dalla circostanza se gli impianti stessi esistessero o meno, fossero attivi o inattivi e se funzionassero o no.
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
La pretesa al pagamento della quota tariffaria può fondarsi legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza e sulla efficienza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in
4 generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
Il “verbale di accertata violazione amministrativa”, datato 26.6.2012 (prot. n.
10545), redatto dal responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di
, all'esito di un sopralluogo congiunto, effettuato da personale dell'Azienda Parte_1
Sanitaria Provinciale, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente, riporta i seguenti fatti:
‒ il Comune di era sprovvisto di autorizzazione allo scarico e non aveva Parte_1 il registro di carico e scarico in cui annotare i dati quantitativi e qualitativi circa i rifiuti
(sono indicati gli estremi dei verbali di contestazione);
‒ i reflui fognari entrati nell'impianto ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt. 900 circa dalla battigia”;
‒ la “situazione di cattivo funzionamento” dell'impianto di depurazione era “nota a tutti” ed era “antecedente all'anno 2007”;
‒ la situazione (problematica) era stata affrontata già da un commissario regionale, nel 2006;
‒ l'autorizzazione allo scarico non era stata ottenuta, a causa di “oggettive impossibilità di adeguare l'impianto alla vigente normativa”;
‒ la grigliatura delle acque reflue “non era funzionante” e non era “riparabile”;
‒ le vasche erano “piene di fango consolidato e non più estraibile se non con la demolizione della copertura” (delle stesse);
‒ l'impianto, a causa della solidificazione dei fanghi e della mancanza della grigliatura, non produceva rifiuti.
La nota della Capitaneria di Porto di Milazzo, trasmessa all'Assessorato regionale in data 18.5.2012 (prot. n. 03.03.13/12031), aveva riferito di un impianto che si presentava “in pessime condizioni manutentive ed in stato di abbandono”, confermando le circostanze che le vasche di sedimentazione (interrate) erano “non funzionanti in quanto stracolme di fanghi solidificati” e che la grigliatura mancava, sicché, a quella data,
5 i reflui fognari entravano nell'impianto di depurazione e ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt 900 circa dalla battigia”, mentre il Comune di era sprovvisto dell'autorizzazione Parte_1 allo scarico e del registro di carico e scarico in cui annotare i dati su quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riportando gli esiti del sopralluogo nella nota datata 9.6.2012, aveva riscontrato le stesse mancanze di funzionamento: le vasche non erano ispezionabili, in quanto stracolme (come riferito dal responsabile comunale) di fanghi solidificati;
non c'era un sistema di disinfezione;
l'impianto non aveva i misuratori di portata;
era impossibile effettuare campionamenti medi ponderati all'entrata e all'uscita dell'impianto, a causa della assenza di pozzetti.
Non soltanto i reflui fognari entravano nell'impianto e ne uscivano senza subire alcun trattamento (se non la spinta in una condotta sottomarina per lo scarico a circa 900 metri dalla battigia), ma i campionamenti avevano rivelato che, per quasi tutti i parametri chimico-fisici, i valori di concentrazione nei reflui in uscita erano superiori di quelli nei reflui in entrata: a conferma ‒ evidenzia la nota ‒ della “assoluta inefficienza depurativa dell'impianto stesso”.
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la nota con cui il responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di , nota Parte_1 datata 27.9.2012 (prot. n. 16126), aveva “attestato e dichiarato” che l'impianto di depurazione “era già attivo alla data del 01.01.2006” e lo era a quella data e che i “periodi di inattività per interventi di manutenzione” erano stati limitati nel tempo e non erano durati “per più di uno/due giorni”.
Da tale nota si desume esclusivamente che l'impianto di depurazione esisteva già nel 2006 e che era stato attivato (tranne che nei periodi in cui era sottoposto a manutenzione).
I fatti sono ininfluenti ai fini della esatta decisione.
Rilevato che quei fatti, di per sé, non hanno formato nemmeno motivo di contestazioni particolari, perché le domande si fondano non su una ‒ ipotetica ‒ inesistenza o inattivazione dell'impianto, ma su un mancato funzionamento dello stesso
‒ asserito e dimostrato ‒, è da osservare che il mancato funzionamento equivale ‒ per la giurisprudenza di legittimità ‒ ad un funzionamento inadeguato o assolutamente inefficiente.
6 Le risultanze dei sopralluoghi e delle verifiche delle autorità amministrative, non smentite nemmeno nella nota del responsabile del Comune di , che anzi in Parte_1 un'altra nota le aveva riconosciute, avevano consentito di riscontrare una totale assenza di trattamento dei reflui fognari, solamente immessi e spinti in una condotta sottomarina per essere scaricati nel mare, a distanza di circa 900 metri dalla battigia, e finanche un peggioramento dei valori rilevanti ai fini della depurazione nei campioni analizzati all'entrata e all'uscita.
Né si potrebbe ridurre la mancanza di funzionamento ad una non conformità alla vigente normativa, riportata nella nota datata 26.6.2012.
Basta osservare, sul punto, come le Autorità preposte avessero riscontrato una completa assenza di trattamento di depurazione, tale da integrare un funzionamento inesistente (i reflui venivano immessi e spinti in una condotta sottomarina, per essere scaricati lontano dalla battigia), dimostrato, tra l'altro, oltre che da sistemi mancanti o inattivi (grigliatura e vasche di sedimentazione), da valori dei parametri indicativi della qualità dell'acqua peggiori nei campioni in uscita rispetto ai valori riscontrati in quelli in entrata nell'impianto.
Tanto è vero che la stessa nota datata 26.6.2012 non si era limitata a riferire di una non conformità dell'impianto alla normativa vigente, come se si trattasse di una evenienza contingente e occasionale, ma aveva riconosciuto che l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata per un impianto non adeguato alla detta normativa e che era impossibile “rispettare i parametri di depurazione”.
Relativamente ai costi che sarebbero derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, elementi probatori che dimostrino, in modo adeguato, che una parte della quota tariffaria, con la relativa frazione, per la depurazione fosse ‒ eventualmente ‒ espressiva dei costi derivati, precisamente, da «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate», costi ‒ evidentemente ‒ diversi da quelli di funzionamento, di esercizio e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, irrilevanti però ai fini considerati.
Quello che aveva fatto il Comune di per l'efficienza dell'impianto, Parte_1
7 anche ipotizzando che comprovi un suo pieno funzionamento, in quanto successivo al
2012 (v. pag. 6 della comparsa di risposta in primo grado e relativo documento allegato),
è ininfluente, perché la pretesa restitutoria ha ad oggetto il canone versato per gli anni dal
2006 al 2012.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., perché non sollevata in primo grado (cfr. Cass. n. 20840/17; Cass. n. 12454/08) e, perciò, non suscettibile di essere sollevata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 23270/11;
Cass. n. 11774/07).
Non è affetta da errore la condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, criticata con un apposito motivo.
È vero che, nella sentenza, c'è un (si potrebbe presumere: la questione non è oggetto della causa di appello) errore materiale, dato da una ridondanza: dopo la condanna al rimborso delle spese, c'è la dicitura di una loro compensazione, mentre nella motivazione l'accoglimento include, oltre alla domanda, anche le spese, oggetto di distrazione.
L'errore, però, non esclude che la condanna al rimborso delle spese sia contenuta e riconoscibile nella sentenza.
L'esiguità del valore della causa non è di per sé motivo che giustifichi la compensazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce ‒ in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto ‒ in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte» (Cass. n. 12893/11).
Il principio è valido, a maggior ragione, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14.
Né sono ravvisabili aspetti di assoluta novità o di complessità, in concreto, nella
8 controversia, tali da comportare ‒ in ipotesi ‒ l'erroneità della compensazione delle spese, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo il criterio normale la regolazione in base alla soccombenza, che non richiede e non presuppone particolari motivazioni o ragioni.
Il fatto che gli interessi siano stati riconosciuti con decorrenza dalla domanda, e non dai singoli versamenti, come l'attore chiedeva, non esclude la soccombenza prevalente a carico dell'appellante (convenuto), in conformità ai criteri definiti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30592/17; v., altresì, Cass. n. 31444/23).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 1.100,00), tenuto conto del valore, della durata della causa e della relativa semplicità delle questioni (importi medi, con esclusione della fase istruttoria).
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Giorgio Trimarchi.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
9
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 715/2016 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
( ), difeso dall'avv. Giovanni Giacoppo, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Giorgio Trimarchi, CP_1 CodiceFiscale_1
– appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, agendo davanti al Giudice di pace di Messina, ha chiesto che il CP_1 di fosse condannato alla restituzione delle somme, pari Pt_1 Parte_1 complessivamente ad euro 416,72, versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2006 al 2012 (corrispettivo che includeva l'imposta sul valore aggiunto), sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non funzionava.
Il Comune di ha resistito, asserendo che l'impianto esisteva e Parte_1 funzionava e contestando la pretesa al pagamento degli interessi, sulle somme che sarebbero state non dovute, con decorrenza dalle date dei versamenti.
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 2998/15, depositata il 9 novembre 2015, accogliendo la domanda, ha condannato il a restituire all la Parte_1 CP_1 somma di euro 416,72, oltre interessi (con decorrenza dalla domanda).
Il Comune di Torregrotta ha proposto appello avverso la sentenza.
1 ha resistito. CP_1
L'appello è infondato.
Il motivo con cui l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non può essere recepito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Cass. n. 459/22).
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha richiamato una sentenza emessa dal
Giudice di pace di Rometta, a cui si sarebbe “uniformato”, ma dopo avere richiamato la sentenza n. 335 del 2008, pronunciata dalla Corte costituzionale, e dopo avere ritenuto provati i fatti allegati dall'attore in base alle risultanze agli atti, indicandole, in particolare, negli accertamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria Provinciale n. 5, dalla Capitaneria di
Porto e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
La motivazione è scarna, ma non tanto da potere essere ritenuta inesistente e da determinare la nullità della sentenza: se il Giudice di pace ha seguito un precedente di un altro Giudice di pace (a cui si è “uniformato”), i motivi dell'accoglimento della domanda non sono da individuare nella mera adesione a quel precedente (su questione identica), ma nella pronuncia della Corte costituzionale richiamata ‒ atta ad inquadrare compiutamente l'ambito e l'oggetto della controversia ‒ e nelle risultanze istruttorie agli atti, nonostante non riportati nel dettaglio.
Non può essere recepito nemmeno il motivo con cui l'appellante ha sostenuto che l'impianto di depurazione esisteva e fosse funzionante.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso
2 in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
3 l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
Perciò, l'assunto che il corrispettivo (quota di tariffa) era dovuto in quanto l'impianto esisteva ed era attivo non è fondato: la assoluta insufficienza degli impianti basta a rendere non dovuto quel corrispettivo, a prescindere dalla circostanza se gli impianti stessi esistessero o meno, fossero attivi o inattivi e se funzionassero o no.
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
La pretesa al pagamento della quota tariffaria può fondarsi legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza e sulla efficienza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in
4 generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
Il “verbale di accertata violazione amministrativa”, datato 26.6.2012 (prot. n.
10545), redatto dal responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di
, all'esito di un sopralluogo congiunto, effettuato da personale dell'Azienda Parte_1
Sanitaria Provinciale, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente, riporta i seguenti fatti:
‒ il Comune di era sprovvisto di autorizzazione allo scarico e non aveva Parte_1 il registro di carico e scarico in cui annotare i dati quantitativi e qualitativi circa i rifiuti
(sono indicati gli estremi dei verbali di contestazione);
‒ i reflui fognari entrati nell'impianto ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt. 900 circa dalla battigia”;
‒ la “situazione di cattivo funzionamento” dell'impianto di depurazione era “nota a tutti” ed era “antecedente all'anno 2007”;
‒ la situazione (problematica) era stata affrontata già da un commissario regionale, nel 2006;
‒ l'autorizzazione allo scarico non era stata ottenuta, a causa di “oggettive impossibilità di adeguare l'impianto alla vigente normativa”;
‒ la grigliatura delle acque reflue “non era funzionante” e non era “riparabile”;
‒ le vasche erano “piene di fango consolidato e non più estraibile se non con la demolizione della copertura” (delle stesse);
‒ l'impianto, a causa della solidificazione dei fanghi e della mancanza della grigliatura, non produceva rifiuti.
La nota della Capitaneria di Porto di Milazzo, trasmessa all'Assessorato regionale in data 18.5.2012 (prot. n. 03.03.13/12031), aveva riferito di un impianto che si presentava “in pessime condizioni manutentive ed in stato di abbandono”, confermando le circostanze che le vasche di sedimentazione (interrate) erano “non funzionanti in quanto stracolme di fanghi solidificati” e che la grigliatura mancava, sicché, a quella data,
5 i reflui fognari entravano nell'impianto di depurazione e ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt 900 circa dalla battigia”, mentre il Comune di era sprovvisto dell'autorizzazione Parte_1 allo scarico e del registro di carico e scarico in cui annotare i dati su quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riportando gli esiti del sopralluogo nella nota datata 9.6.2012, aveva riscontrato le stesse mancanze di funzionamento: le vasche non erano ispezionabili, in quanto stracolme (come riferito dal responsabile comunale) di fanghi solidificati;
non c'era un sistema di disinfezione;
l'impianto non aveva i misuratori di portata;
era impossibile effettuare campionamenti medi ponderati all'entrata e all'uscita dell'impianto, a causa della assenza di pozzetti.
Non soltanto i reflui fognari entravano nell'impianto e ne uscivano senza subire alcun trattamento (se non la spinta in una condotta sottomarina per lo scarico a circa 900 metri dalla battigia), ma i campionamenti avevano rivelato che, per quasi tutti i parametri chimico-fisici, i valori di concentrazione nei reflui in uscita erano superiori di quelli nei reflui in entrata: a conferma ‒ evidenzia la nota ‒ della “assoluta inefficienza depurativa dell'impianto stesso”.
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la nota con cui il responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di , nota Parte_1 datata 27.9.2012 (prot. n. 16126), aveva “attestato e dichiarato” che l'impianto di depurazione “era già attivo alla data del 01.01.2006” e lo era a quella data e che i “periodi di inattività per interventi di manutenzione” erano stati limitati nel tempo e non erano durati “per più di uno/due giorni”.
Da tale nota si desume esclusivamente che l'impianto di depurazione esisteva già nel 2006 e che era stato attivato (tranne che nei periodi in cui era sottoposto a manutenzione).
I fatti sono ininfluenti ai fini della esatta decisione.
Rilevato che quei fatti, di per sé, non hanno formato nemmeno motivo di contestazioni particolari, perché le domande si fondano non su una ‒ ipotetica ‒ inesistenza o inattivazione dell'impianto, ma su un mancato funzionamento dello stesso
‒ asserito e dimostrato ‒, è da osservare che il mancato funzionamento equivale ‒ per la giurisprudenza di legittimità ‒ ad un funzionamento inadeguato o assolutamente inefficiente.
6 Le risultanze dei sopralluoghi e delle verifiche delle autorità amministrative, non smentite nemmeno nella nota del responsabile del Comune di , che anzi in Parte_1 un'altra nota le aveva riconosciute, avevano consentito di riscontrare una totale assenza di trattamento dei reflui fognari, solamente immessi e spinti in una condotta sottomarina per essere scaricati nel mare, a distanza di circa 900 metri dalla battigia, e finanche un peggioramento dei valori rilevanti ai fini della depurazione nei campioni analizzati all'entrata e all'uscita.
Né si potrebbe ridurre la mancanza di funzionamento ad una non conformità alla vigente normativa, riportata nella nota datata 26.6.2012.
Basta osservare, sul punto, come le Autorità preposte avessero riscontrato una completa assenza di trattamento di depurazione, tale da integrare un funzionamento inesistente (i reflui venivano immessi e spinti in una condotta sottomarina, per essere scaricati lontano dalla battigia), dimostrato, tra l'altro, oltre che da sistemi mancanti o inattivi (grigliatura e vasche di sedimentazione), da valori dei parametri indicativi della qualità dell'acqua peggiori nei campioni in uscita rispetto ai valori riscontrati in quelli in entrata nell'impianto.
Tanto è vero che la stessa nota datata 26.6.2012 non si era limitata a riferire di una non conformità dell'impianto alla normativa vigente, come se si trattasse di una evenienza contingente e occasionale, ma aveva riconosciuto che l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata per un impianto non adeguato alla detta normativa e che era impossibile “rispettare i parametri di depurazione”.
Relativamente ai costi che sarebbero derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, elementi probatori che dimostrino, in modo adeguato, che una parte della quota tariffaria, con la relativa frazione, per la depurazione fosse ‒ eventualmente ‒ espressiva dei costi derivati, precisamente, da «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate», costi ‒ evidentemente ‒ diversi da quelli di funzionamento, di esercizio e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, irrilevanti però ai fini considerati.
Quello che aveva fatto il Comune di per l'efficienza dell'impianto, Parte_1
7 anche ipotizzando che comprovi un suo pieno funzionamento, in quanto successivo al
2012 (v. pag. 6 della comparsa di risposta in primo grado e relativo documento allegato),
è ininfluente, perché la pretesa restitutoria ha ad oggetto il canone versato per gli anni dal
2006 al 2012.
L'eccezione di prescrizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., perché non sollevata in primo grado (cfr. Cass. n. 20840/17; Cass. n. 12454/08) e, perciò, non suscettibile di essere sollevata per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 23270/11;
Cass. n. 11774/07).
Non è affetta da errore la condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, criticata con un apposito motivo.
È vero che, nella sentenza, c'è un (si potrebbe presumere: la questione non è oggetto della causa di appello) errore materiale, dato da una ridondanza: dopo la condanna al rimborso delle spese, c'è la dicitura di una loro compensazione, mentre nella motivazione l'accoglimento include, oltre alla domanda, anche le spese, oggetto di distrazione.
L'errore, però, non esclude che la condanna al rimborso delle spese sia contenuta e riconoscibile nella sentenza.
L'esiguità del valore della causa non è di per sé motivo che giustifichi la compensazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce ‒ in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto ‒ in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte» (Cass. n. 12893/11).
Il principio è valido, a maggior ragione, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14.
Né sono ravvisabili aspetti di assoluta novità o di complessità, in concreto, nella
8 controversia, tali da comportare ‒ in ipotesi ‒ l'erroneità della compensazione delle spese, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo il criterio normale la regolazione in base alla soccombenza, che non richiede e non presuppone particolari motivazioni o ragioni.
Il fatto che gli interessi siano stati riconosciuti con decorrenza dalla domanda, e non dai singoli versamenti, come l'attore chiedeva, non esclude la soccombenza prevalente a carico dell'appellante (convenuto), in conformità ai criteri definiti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30592/17; v., altresì, Cass. n. 31444/23).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 1.100,00), tenuto conto del valore, della durata della causa e della relativa semplicità delle questioni (importi medi, con esclusione della fase istruttoria).
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Giorgio Trimarchi.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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