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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5325/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.3319/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 5.4.2018
TRA
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Ing. con sede in Pozzuoli alla Via Antiniana n. 28 (C.F. n. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TO OR (C.F. ) e dall'Avv.Giovanni C.F._1
LI (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Fabrizio Niceforo ( ) e Anna Carbone (C.F. CodiceFiscale_3
) dell'Avvocatura Regionale, C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2012, la evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la deducendo che: con lettera raccomandata con avviso di Controparte_1
1 ricevimento del 5.4.1990, la invitava l'attrice a partecipare all'appalto concorso Controparte_1 per la costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Cetara (SA); con deliberazione n. 952 del 5.3.1991 la affidava alla società attrice i lavori di cui all'appalto concorso, che venivano CP_1 consegnati in data 7.5.1991; con note n. 1166 e 1231 del 16.5.1991 il Comune di Cetara comunicava che i progetti esecutivi non erano più conformi alle esigenze attuali e chiedeva una variante;
la con nota prot. n. 13198 del 23.10.1991 riscontrava le note del Controparte_1 Parte_3 di cui sopra, evidenziando l'atteggiamento "ingiustificato" del il Comune di Cetara, con Pt_3 nota prot. 2579 del 30.10.1991, replicava che “tutta la zona ove ricadono le case sparse della località
Fuenti è diventata nel P. U. T. (L. R. N. 35 del 27/6/87) zona di tutela ambientale di 1° grado, essendo stata stralciata la zona industriale ... Inoltre, l'iniziale ubicazione del depuratore in zona porto è allo stato diventata inadeguata sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista igienico ... Inoltre, si fa presente che qualsiasi manufatto o intervento esterno ha bisogno della relativa autorizzazione dei Beni Ambientali dato che l'intero territorio del Comune di Cetara è sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale giusto decreto ministeriale 1.12.61"; con nota prot. 2994 del 17.12.1991 il nel ribadire alla che i progetti esecutivi inizialmente aggiudicati non erano Parte_3 Pt_1 più conformi alle esigenze dell'Amministrazione, chiedeva la redazione di una perizia di variante;
in data 17.3.1992 la e la società stipulavano il contratto rep. 4305 Controparte_1 Parte_1 relativo ai lavori oggetto del bando per l'importo complessivo (a corpo) di vecchie L. 525.850.620, pari ad € 271.859,98; la società appaltatrice consegnava un primo progetto di perizia di variante alla
Direzione Lavori in data 11.5.1992; i lavori tardavano ad iniziare, per la presenza di impedimenti non imputabili alla appaltatrice;
con telefax del 19.11.1996 la sollecitava un incontro Controparte_1 per definire le problematiche relative all'impianto di depurazione di Cetara: nel corso di tale incontro, tenutosi in data 28.11.1996, si conveniva di predisporre una perizia di variante suddivisa in due lotti;
con nota prot. 446 A T del 23.4.1998, la rappresentava alla di aver redatto Pt_1 Controparte_1 una relazione tecnica per il dimensionamento delle opere oggetto dell'appalto concorso – detta relazione veniva ricevuta dalla Regione e trasmessa al Comune di Cetara che, con nota prot. n. 2190 dell'1.7.1998, richiedeva per l'approvazione l'inoltro di ulteriore documentazione;
con nota del
26.4.1999 la invitava ancora una volta il "a voler una volta per Controparte_1 Parte_3 tutte individuare dove si ritiene possa essere ubicata l'opera…"; con nota del 27.4.1999 prot. 367-
LC, la rappresentava alla che avrebbe richiesto la rescissione contrattuale in danno;
Pt_1 CP_1 la con nota prot. 202 dell'8.11.2002, informava la ed il Controparte_1 Pt_1 Parte_3 che il C.I.P.E. con apposita delibera aveva prorogato i termini della convenzione n. 667/87 al
29.3.2004; con nota prot 169-LC del 14.2.2002 la rappresentava nuovamente la propria Pt_1 disponibilità ad eseguire un'altra perizia di variante ed in seguito, con nota del 21.4.2004 prot. 234-
2 LC comunicava nuovamente la rescissione in danno;
in data 16.03.2006 e 7.4.2006, la CP_1 chiedeva alla società redazione di una nuova progettazione preliminare che
[...] Parte_4 incontrasse le esigenze degli Enti interessati;
in data 16.6.2006 l'attrice consegnava una nuova proposta progettuale;
in data 28.9.2006, la stabiliva di potersi far carico delle più Controparte_1 onerose esigenze emerse da parte del per la realizzazione dell'impianto di Parte_3 depurazione adottando una soluzione tecnica a bassissimo impatto ambientale, ed il Parte_3
, con deliberazione di G. C. n. 153 del 24.11.2006, approvava tale proposta;
con Decreto
[...]
Dirigenziale n. 743 del 23.10.2007 venivano nominati il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, ed in data 22.05.2007, la con nota prot. N. 298, trasmetteva al Settore Parte_1
Regionale C.I.A. la perizia di variante;
con atto di scissione del 15.11 – 3.12.2007 la si Parte_1 scindeva costituendo la a cui veniva trasferito l'appalto de quo; in data Parte_1
4.12.2007 veniva indetta apposita conferenza di Servizi, per la valutazione di tale progetto di variante in seguito approvato dal dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Parte_3
Paesaggio, per il Patrimonio Storico ed Artistico e Etnoantropologico di Salerno e Avellino, dall'ANAS e dalla Capitaneria di Porto, mentre il Commissario di Governo per l'Emergenza Acque
e la esprimevano il nulla osta all'esecuzione dell'opera nel corso della conferenza di Servizi;
CP_2 in data 3.3.2008, la riteneva validato il progetto esecutivo di variante in oggetto, Controparte_1 ed il RUP invitava la società attrice a sottoscrivere, in data 10.4.2008, per Parte_5
l'affidamento di ulteriori € 3.679.888,24 per procedere alla realizzazione dell'opera; in data
22.5.2009, con nota della prot. N. 2009.0449996, il dirigente dell'Area di Controparte_1
Coordinamento del Settore invitava il Dirigente del settore a concludere il Pt_6 Pt_6 procedimento per la realizzazione del depuratore nel Comune di Cetara, con l'affidamento alla
[...] del nuovo progetto. Parte_1
Tanto premesso, e considerato che alla data di notifica dell'atto di citazione tale procedimento non si era ancora perfezionato, la formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare Parte_1
e dichiarare risolto tra le parti il contratto d'appalto, nonché il successivo atto di sottomissione, per il grave e colposo inadempimento contrattuale posto in essere dalla , per i fatti Controparte_1 sopra esposti;
2) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'appalto, unitamente all'atto di sottomissione, per tutti i fatti sopra esposti;
3) per l'effetto, condannare la , in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, quale legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di € 1.578.348,60, a titolo di risarcimenti di tutti danni patrimoniali e non, subiti
e subendi in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa e/o maggiore somma che dovrà essere accertata in corso di causa, anche a mezzo C.T.U.,
3 che sin da ora si richiede, così come sopra specificato;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 considerato che le variazioni apportate all'originario progetto erano scaturite dall'opposizione del che aveva progressivamente richiesto l'adozione di criteri progettuali sempre più Parte_3 stringenti, con riferimento all'impatto ambientale dell'opera. Precisava, poi, che i nuovi criteri di progettazione avevano causato un aumento dei costi dell'opera (fino a raggiungere il complessivo importo di €.3.592.430,02 a fronte di £ 525.850.620 iniziali) le cui caratteristiche erano mutate al punto da travalicare i confini della variante, rappresentando un vero e proprio quid novi. La progettazione successiva, non poteva quindi ricondursi all'originario contratto stipulato, onde per essa non sussisteva obbligo di indennizzo da parte di essa convenuta.
La contestava, infine, anche l'an ed il quantum della richiesta risarcitoria. CP_1
Con sentenza n.3319/2018 pubblicata il 5.4.2018 il Tribunale di Napoli così statuiva: “accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice,per le causali di cui in motivazione, della somma di €.368.609,22, oltre interessi al tasso legale dal 1.9.2015 fino all'effettivo soddisfo;
compensa per la metà le spese di lite, che pone
a carico della convenuta, liquidandole per la restante parte in €.7.600,00 per compenso ed €.4.500,00 per spese, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa,come per legge, con attribuzione ai procuratori Avv.
TO OR e Giovanni LI per dichiarato anticipo”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la con atto di citazione notificato Parte_1 il 31.10.2018 deducendo il vizio di ultra petizione della decisione nella parte in cui aveva ritenuto anche il comportamento della appaltatrice contrario alle regole della correttezza e della buona fede nella esecuzione del contratto ed alla regola della diligenza professionale, con conseguente riduzione dell'importo spettante a titolo di risarcimento dei danni;
in particolare l'appellante ha dedotto che la violazione di tali regole non era stata contestata dalla che, prescindendo dalla Controparte_1 natura contrattuale dell'azione esperita dalla appaltatrice, si era limitata a dedurre l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del contratto e la responsabilità del per cui il giudice Parte_3 aveva rilevato d'ufficio la corresponsabilità della Parte_1
Inoltre riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nella interpretazione ed applicazione delle suddette norme, che aveva inteso riferire al contenuto del contratto e non alla sua interpretazione ed esecuzione, e che avesse ritenuto la società appaltatrice corresponsabile in assenza di contestazione, da parte della dell'inadempimento contrattuale. Controparte_1
4 Rappresentava, infine, che nell'appalto concorso la progettazione di massima era riservata alle società appaltatrici e non alla stazione appaltante e che la aveva trasmesso alla Parte_1 numerose perizie di variante tutte conformi alla normativa tecnica e legale;
inoltre Controparte_1 contestava il ricorso alle fattispecie previste dall'art. 1227 c.c. in quanto non vi era stata contestazione, da parte della di un inadempimento della società appaltatrice che potesse influire Controparte_1 sul verificarsi dei danni e deduceva che il giudice di prime cure aveva assunto una posizione diversa, rispetto a quanto risultato dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo sussistente un inadempimento anche della società appellante.
Infine, deduceva che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto e sul risarcimento dei danni per mancato utile.
Concludeva chiedendo “in accoglimento del presente gravame, previa riforma in parte qua della sentenza gravata, accertare l'inadempimento della e per l'effetto dichiarare Controparte_1 risolto tra le parti il contratto d'appalto, nonché il successivo atto di sottomissione, per fatto imputabile alla per l'effetto condannare la . al pagamento della CP_1 Controparte_3 complessiva somma di euro 1.303.789,26 a titolo di risarcimenti di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, in favore della società così come sviluppati e quantificati dal CTU….oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal 01.09.2015 fino all'effettivo soddisfo ovvero nella diversa somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà dovuta;
condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese e competenza del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si è costituita la che ha dedotto la correttezza della decisione in quanto aveva fatto Controparte_1 applicazione corretta del principio del concorso colposo del creditore nella causazione dei danni ed ha reiterato l'eccezione di sopravvenuta impossibilità della esecuzione del contratto, non essendo i fatti ostativi ascrivibili alla che si era adoperata per risolvere le problematiche insorte;
ha CP_1 dedotto, altresì, che l'attrice non aveva assolto agli oneri probatori posti a suo carico e che la consulenza tecnica d'ufficio era esplorativa. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni è stata riservata in decisione all'udienza del
13.5.2025 con termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La quale primo motivo di appello ha rappresentato la sussistenza di un vizio Parte_1 di ultra petizione della sentenza, in quanto il Giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente la
5 domanda di risoluzione, ritenendo sussistente un concorso di responsabilità dell'appaltatrice, con conseguente riduzione della domanda risarcitoria, rilevando d'ufficio l'inadempimento della appellante, in assenza di contestazione sul punto da parte della Controparte_1
Ha, inoltre, impugnato la sentenza deducendo l'errata applicazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 c.c. e 1375 c.c)., della diligenza professionale (art.1176, comma 2, c.c.), del concorso colposo del creditore (art. 1227 comma 2 c.c.) e la difformità delle conclusioni del giudice rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sia quanto alla responsabilità dell'impresa appaltatrice che con riferimento al quantum.
Infine ha dedotto la sussistenza del vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di appalto del 17.3.1992 e dell'atto di sottomissione del 10.4.2008.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure nel rilevare la sussistenza di una corresponsabilità dell'appellante ha inteso dare applicazione al principio sancito dall'art. 1227 primo comma c.c.e non, come erroneamente deduce l'appellante, dall'art. 1227 secondo comma c.c.
Le due ipotesi previste dalla norma richiamata vanno distinte in quanto nel primo caso il Giudice deve esaminare l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre nel secondo caso il creditore ha tenuto un contegno che ha determinato l'aggravamento del danno senza contribuire a causarlo.
Il Tribunale nella sentenza appellata ha affermato la sussistenza di un contributo causale dell'appaltatore alla verificazione del danno;
dunque ha inteso riferirsi all'ipotesi di cui al primo comma e correttamente ha valutato gli elementi di fatto che emergevano dalle difese delle parti e dalla documentazione agli atti da cui poteva desumersi la sussistenza della corresponsabilità dell'appellante.
La giurisprudenza ha distinto le due fattispecie dell'art. 1227 c.c. ritenendo che nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine relativa al concorso di colpa del danneggiato, mentre nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. il contegno del danneggiato che ha aggravato il danno è oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto condotta posta in essere in violazione di uno specifico dovere (Cass. 19218 del 19.7.2018).
La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato deve però (Cass. 4770 del 15.2.2023) essere coordinata con gli oneri di allegazione e prova, dunque è necessario che siano prospettati gli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di una condotta colposa del creditore che costituisce concausa del danno.
6 Nel caso di specie dallo stesso iter relativo ai rapporti contrattuali, per come ricostruito dalle parti, emergono elementi di fatto dai quali può desumersi un concorso della società appellante nella causazione del danno.
Tanto premesso sono infondati anche gli ulteriori motivi di appello relativi al parziale accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle somme richieste.
E' incontestata tra le parti la circostanza che alla data della stipula del contratto di appalto (17.3.1992) sia la stazione committente che la società appaltatrice erano a conoscenza della circostanza che la progettazione dell'opera, effettuata dalla già non fosse più idonea secondo le regole tecniche Pt_1
e normative del tempo.
Deve ritenersi, quindi, che la società fosse a conoscenza- o avrebbe dovuto conoscere usando la diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.- delle problematiche, già acclarate, della esecuzione del contratto.
Sulla base di tali considerazioni correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la corresponsabilità della appaltatrice nella causazione del danno ed ha escluso gli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni.
E'infondato anche il motivo di appello relativo alla difformità della decisione del giudice di prime cure rispetto agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che ogni valutazione in punto di diritto è riservata al giudice.
L'appello sul punto va pertanto rigettato.
L'ultima doglianza, relativa alla omessa pronuncia della risoluzione del contratto di appalto e dell'atto di sottomissione, è invece inammissibile.
Il Giudice di prime cure ha affermato che il contratto di appalto (stipulato in data 17.3.1992) va dichiarato risolto per inadempimento imputabile alla Controparte_1
In particolare, il Giudice ha ritenuto che l'ente territoriale non avesse specificamente contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto e che ben prima della stipula del contratto il Comune di Cetara aveva evidenziato la necessità di introdurre varianti progettuali e tale circostanza costituiva decisiva conferma della responsabilità della alla pag. 14 della sentenza ha CP_1 affermato “ Pur non esclusa, la responsabilità dell'appaltatore appare tuttavia recessiva rispetto a quella della stazione appaltante, onde la risoluzione del negozio deve pur sempre ricondursi agli inadempimenti di quest'ultima….”.
In dispositivo ha così statuito “accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della Controparte_1 somma di euro 368.609,22…”.
7 Dal tenore complessivo della decisione emerge, pertanto, che la domanda di risoluzione del contratto di appalto del 17.3.1992 (e conseguentemente dell'atto di sottomissione del 10.4.2008 che è ad esso collegato) è stata accolta dal Tribunale.
Difetta, pertanto, l'interesse della all'impugnazione della sentenza, Parte_1 considerato, altresì, che il Tribunale, con decisione che la non ha appellato, ha Controparte_1 riconosciuto all'appellante la somma di euro €.368.609,22 a titolo di corrispettivo per l'attività espletata, che sarebbe spettata, invece, solo in caso di prosecuzione del rapporto tra le parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati come modificato con D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – tenuto conto del valore della causa
( euro 1.303.789,26) nel complessivo importo di € 19.665,00 di cui € 17.100,00 per compensi professionali ( di cui € 3.800,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 2.160,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 4.970,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione,
€ 6.170,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) ed euro 2.565,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 3319/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il 5.4.2018: Parte_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del Controparte_1 giudizio di appello che si liquidano in euro 17.100,00 per compensi professionali ed euro
2565,00 per spese di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 8 settembre 2025 Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5325/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.3319/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 5.4.2018
TRA
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Ing. con sede in Pozzuoli alla Via Antiniana n. 28 (C.F. n. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TO OR (C.F. ) e dall'Avv.Giovanni C.F._1
LI (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Fabrizio Niceforo ( ) e Anna Carbone (C.F. CodiceFiscale_3
) dell'Avvocatura Regionale, C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2012, la evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la deducendo che: con lettera raccomandata con avviso di Controparte_1
1 ricevimento del 5.4.1990, la invitava l'attrice a partecipare all'appalto concorso Controparte_1 per la costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Cetara (SA); con deliberazione n. 952 del 5.3.1991 la affidava alla società attrice i lavori di cui all'appalto concorso, che venivano CP_1 consegnati in data 7.5.1991; con note n. 1166 e 1231 del 16.5.1991 il Comune di Cetara comunicava che i progetti esecutivi non erano più conformi alle esigenze attuali e chiedeva una variante;
la con nota prot. n. 13198 del 23.10.1991 riscontrava le note del Controparte_1 Parte_3 di cui sopra, evidenziando l'atteggiamento "ingiustificato" del il Comune di Cetara, con Pt_3 nota prot. 2579 del 30.10.1991, replicava che “tutta la zona ove ricadono le case sparse della località
Fuenti è diventata nel P. U. T. (L. R. N. 35 del 27/6/87) zona di tutela ambientale di 1° grado, essendo stata stralciata la zona industriale ... Inoltre, l'iniziale ubicazione del depuratore in zona porto è allo stato diventata inadeguata sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista igienico ... Inoltre, si fa presente che qualsiasi manufatto o intervento esterno ha bisogno della relativa autorizzazione dei Beni Ambientali dato che l'intero territorio del Comune di Cetara è sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale giusto decreto ministeriale 1.12.61"; con nota prot. 2994 del 17.12.1991 il nel ribadire alla che i progetti esecutivi inizialmente aggiudicati non erano Parte_3 Pt_1 più conformi alle esigenze dell'Amministrazione, chiedeva la redazione di una perizia di variante;
in data 17.3.1992 la e la società stipulavano il contratto rep. 4305 Controparte_1 Parte_1 relativo ai lavori oggetto del bando per l'importo complessivo (a corpo) di vecchie L. 525.850.620, pari ad € 271.859,98; la società appaltatrice consegnava un primo progetto di perizia di variante alla
Direzione Lavori in data 11.5.1992; i lavori tardavano ad iniziare, per la presenza di impedimenti non imputabili alla appaltatrice;
con telefax del 19.11.1996 la sollecitava un incontro Controparte_1 per definire le problematiche relative all'impianto di depurazione di Cetara: nel corso di tale incontro, tenutosi in data 28.11.1996, si conveniva di predisporre una perizia di variante suddivisa in due lotti;
con nota prot. 446 A T del 23.4.1998, la rappresentava alla di aver redatto Pt_1 Controparte_1 una relazione tecnica per il dimensionamento delle opere oggetto dell'appalto concorso – detta relazione veniva ricevuta dalla Regione e trasmessa al Comune di Cetara che, con nota prot. n. 2190 dell'1.7.1998, richiedeva per l'approvazione l'inoltro di ulteriore documentazione;
con nota del
26.4.1999 la invitava ancora una volta il "a voler una volta per Controparte_1 Parte_3 tutte individuare dove si ritiene possa essere ubicata l'opera…"; con nota del 27.4.1999 prot. 367-
LC, la rappresentava alla che avrebbe richiesto la rescissione contrattuale in danno;
Pt_1 CP_1 la con nota prot. 202 dell'8.11.2002, informava la ed il Controparte_1 Pt_1 Parte_3 che il C.I.P.E. con apposita delibera aveva prorogato i termini della convenzione n. 667/87 al
29.3.2004; con nota prot 169-LC del 14.2.2002 la rappresentava nuovamente la propria Pt_1 disponibilità ad eseguire un'altra perizia di variante ed in seguito, con nota del 21.4.2004 prot. 234-
2 LC comunicava nuovamente la rescissione in danno;
in data 16.03.2006 e 7.4.2006, la CP_1 chiedeva alla società redazione di una nuova progettazione preliminare che
[...] Parte_4 incontrasse le esigenze degli Enti interessati;
in data 16.6.2006 l'attrice consegnava una nuova proposta progettuale;
in data 28.9.2006, la stabiliva di potersi far carico delle più Controparte_1 onerose esigenze emerse da parte del per la realizzazione dell'impianto di Parte_3 depurazione adottando una soluzione tecnica a bassissimo impatto ambientale, ed il Parte_3
, con deliberazione di G. C. n. 153 del 24.11.2006, approvava tale proposta;
con Decreto
[...]
Dirigenziale n. 743 del 23.10.2007 venivano nominati il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, ed in data 22.05.2007, la con nota prot. N. 298, trasmetteva al Settore Parte_1
Regionale C.I.A. la perizia di variante;
con atto di scissione del 15.11 – 3.12.2007 la si Parte_1 scindeva costituendo la a cui veniva trasferito l'appalto de quo; in data Parte_1
4.12.2007 veniva indetta apposita conferenza di Servizi, per la valutazione di tale progetto di variante in seguito approvato dal dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Parte_3
Paesaggio, per il Patrimonio Storico ed Artistico e Etnoantropologico di Salerno e Avellino, dall'ANAS e dalla Capitaneria di Porto, mentre il Commissario di Governo per l'Emergenza Acque
e la esprimevano il nulla osta all'esecuzione dell'opera nel corso della conferenza di Servizi;
CP_2 in data 3.3.2008, la riteneva validato il progetto esecutivo di variante in oggetto, Controparte_1 ed il RUP invitava la società attrice a sottoscrivere, in data 10.4.2008, per Parte_5
l'affidamento di ulteriori € 3.679.888,24 per procedere alla realizzazione dell'opera; in data
22.5.2009, con nota della prot. N. 2009.0449996, il dirigente dell'Area di Controparte_1
Coordinamento del Settore invitava il Dirigente del settore a concludere il Pt_6 Pt_6 procedimento per la realizzazione del depuratore nel Comune di Cetara, con l'affidamento alla
[...] del nuovo progetto. Parte_1
Tanto premesso, e considerato che alla data di notifica dell'atto di citazione tale procedimento non si era ancora perfezionato, la formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare Parte_1
e dichiarare risolto tra le parti il contratto d'appalto, nonché il successivo atto di sottomissione, per il grave e colposo inadempimento contrattuale posto in essere dalla , per i fatti Controparte_1 sopra esposti;
2) per l'effetto, dichiarare risolto il contratto d'appalto, unitamente all'atto di sottomissione, per tutti i fatti sopra esposti;
3) per l'effetto, condannare la , in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, quale legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di € 1.578.348,60, a titolo di risarcimenti di tutti danni patrimoniali e non, subiti
e subendi in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa e/o maggiore somma che dovrà essere accertata in corso di causa, anche a mezzo C.T.U.,
3 che sin da ora si richiede, così come sopra specificato;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 considerato che le variazioni apportate all'originario progetto erano scaturite dall'opposizione del che aveva progressivamente richiesto l'adozione di criteri progettuali sempre più Parte_3 stringenti, con riferimento all'impatto ambientale dell'opera. Precisava, poi, che i nuovi criteri di progettazione avevano causato un aumento dei costi dell'opera (fino a raggiungere il complessivo importo di €.3.592.430,02 a fronte di £ 525.850.620 iniziali) le cui caratteristiche erano mutate al punto da travalicare i confini della variante, rappresentando un vero e proprio quid novi. La progettazione successiva, non poteva quindi ricondursi all'originario contratto stipulato, onde per essa non sussisteva obbligo di indennizzo da parte di essa convenuta.
La contestava, infine, anche l'an ed il quantum della richiesta risarcitoria. CP_1
Con sentenza n.3319/2018 pubblicata il 5.4.2018 il Tribunale di Napoli così statuiva: “accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice,per le causali di cui in motivazione, della somma di €.368.609,22, oltre interessi al tasso legale dal 1.9.2015 fino all'effettivo soddisfo;
compensa per la metà le spese di lite, che pone
a carico della convenuta, liquidandole per la restante parte in €.7.600,00 per compenso ed €.4.500,00 per spese, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa,come per legge, con attribuzione ai procuratori Avv.
TO OR e Giovanni LI per dichiarato anticipo”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la con atto di citazione notificato Parte_1 il 31.10.2018 deducendo il vizio di ultra petizione della decisione nella parte in cui aveva ritenuto anche il comportamento della appaltatrice contrario alle regole della correttezza e della buona fede nella esecuzione del contratto ed alla regola della diligenza professionale, con conseguente riduzione dell'importo spettante a titolo di risarcimento dei danni;
in particolare l'appellante ha dedotto che la violazione di tali regole non era stata contestata dalla che, prescindendo dalla Controparte_1 natura contrattuale dell'azione esperita dalla appaltatrice, si era limitata a dedurre l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del contratto e la responsabilità del per cui il giudice Parte_3 aveva rilevato d'ufficio la corresponsabilità della Parte_1
Inoltre riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nella interpretazione ed applicazione delle suddette norme, che aveva inteso riferire al contenuto del contratto e non alla sua interpretazione ed esecuzione, e che avesse ritenuto la società appaltatrice corresponsabile in assenza di contestazione, da parte della dell'inadempimento contrattuale. Controparte_1
4 Rappresentava, infine, che nell'appalto concorso la progettazione di massima era riservata alle società appaltatrici e non alla stazione appaltante e che la aveva trasmesso alla Parte_1 numerose perizie di variante tutte conformi alla normativa tecnica e legale;
inoltre Controparte_1 contestava il ricorso alle fattispecie previste dall'art. 1227 c.c. in quanto non vi era stata contestazione, da parte della di un inadempimento della società appaltatrice che potesse influire Controparte_1 sul verificarsi dei danni e deduceva che il giudice di prime cure aveva assunto una posizione diversa, rispetto a quanto risultato dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo sussistente un inadempimento anche della società appellante.
Infine, deduceva che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto e sul risarcimento dei danni per mancato utile.
Concludeva chiedendo “in accoglimento del presente gravame, previa riforma in parte qua della sentenza gravata, accertare l'inadempimento della e per l'effetto dichiarare Controparte_1 risolto tra le parti il contratto d'appalto, nonché il successivo atto di sottomissione, per fatto imputabile alla per l'effetto condannare la . al pagamento della CP_1 Controparte_3 complessiva somma di euro 1.303.789,26 a titolo di risarcimenti di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, in favore della società così come sviluppati e quantificati dal CTU….oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal 01.09.2015 fino all'effettivo soddisfo ovvero nella diversa somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà dovuta;
condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese e competenza del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si è costituita la che ha dedotto la correttezza della decisione in quanto aveva fatto Controparte_1 applicazione corretta del principio del concorso colposo del creditore nella causazione dei danni ed ha reiterato l'eccezione di sopravvenuta impossibilità della esecuzione del contratto, non essendo i fatti ostativi ascrivibili alla che si era adoperata per risolvere le problematiche insorte;
ha CP_1 dedotto, altresì, che l'attrice non aveva assolto agli oneri probatori posti a suo carico e che la consulenza tecnica d'ufficio era esplorativa. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni è stata riservata in decisione all'udienza del
13.5.2025 con termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La quale primo motivo di appello ha rappresentato la sussistenza di un vizio Parte_1 di ultra petizione della sentenza, in quanto il Giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente la
5 domanda di risoluzione, ritenendo sussistente un concorso di responsabilità dell'appaltatrice, con conseguente riduzione della domanda risarcitoria, rilevando d'ufficio l'inadempimento della appellante, in assenza di contestazione sul punto da parte della Controparte_1
Ha, inoltre, impugnato la sentenza deducendo l'errata applicazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 c.c. e 1375 c.c)., della diligenza professionale (art.1176, comma 2, c.c.), del concorso colposo del creditore (art. 1227 comma 2 c.c.) e la difformità delle conclusioni del giudice rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sia quanto alla responsabilità dell'impresa appaltatrice che con riferimento al quantum.
Infine ha dedotto la sussistenza del vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di appalto del 17.3.1992 e dell'atto di sottomissione del 10.4.2008.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure nel rilevare la sussistenza di una corresponsabilità dell'appellante ha inteso dare applicazione al principio sancito dall'art. 1227 primo comma c.c.e non, come erroneamente deduce l'appellante, dall'art. 1227 secondo comma c.c.
Le due ipotesi previste dalla norma richiamata vanno distinte in quanto nel primo caso il Giudice deve esaminare l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre nel secondo caso il creditore ha tenuto un contegno che ha determinato l'aggravamento del danno senza contribuire a causarlo.
Il Tribunale nella sentenza appellata ha affermato la sussistenza di un contributo causale dell'appaltatore alla verificazione del danno;
dunque ha inteso riferirsi all'ipotesi di cui al primo comma e correttamente ha valutato gli elementi di fatto che emergevano dalle difese delle parti e dalla documentazione agli atti da cui poteva desumersi la sussistenza della corresponsabilità dell'appellante.
La giurisprudenza ha distinto le due fattispecie dell'art. 1227 c.c. ritenendo che nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine relativa al concorso di colpa del danneggiato, mentre nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. il contegno del danneggiato che ha aggravato il danno è oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto condotta posta in essere in violazione di uno specifico dovere (Cass. 19218 del 19.7.2018).
La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato deve però (Cass. 4770 del 15.2.2023) essere coordinata con gli oneri di allegazione e prova, dunque è necessario che siano prospettati gli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di una condotta colposa del creditore che costituisce concausa del danno.
6 Nel caso di specie dallo stesso iter relativo ai rapporti contrattuali, per come ricostruito dalle parti, emergono elementi di fatto dai quali può desumersi un concorso della società appellante nella causazione del danno.
Tanto premesso sono infondati anche gli ulteriori motivi di appello relativi al parziale accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle somme richieste.
E' incontestata tra le parti la circostanza che alla data della stipula del contratto di appalto (17.3.1992) sia la stazione committente che la società appaltatrice erano a conoscenza della circostanza che la progettazione dell'opera, effettuata dalla già non fosse più idonea secondo le regole tecniche Pt_1
e normative del tempo.
Deve ritenersi, quindi, che la società fosse a conoscenza- o avrebbe dovuto conoscere usando la diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.- delle problematiche, già acclarate, della esecuzione del contratto.
Sulla base di tali considerazioni correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la corresponsabilità della appaltatrice nella causazione del danno ed ha escluso gli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni.
E'infondato anche il motivo di appello relativo alla difformità della decisione del giudice di prime cure rispetto agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che ogni valutazione in punto di diritto è riservata al giudice.
L'appello sul punto va pertanto rigettato.
L'ultima doglianza, relativa alla omessa pronuncia della risoluzione del contratto di appalto e dell'atto di sottomissione, è invece inammissibile.
Il Giudice di prime cure ha affermato che il contratto di appalto (stipulato in data 17.3.1992) va dichiarato risolto per inadempimento imputabile alla Controparte_1
In particolare, il Giudice ha ritenuto che l'ente territoriale non avesse specificamente contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto e che ben prima della stipula del contratto il Comune di Cetara aveva evidenziato la necessità di introdurre varianti progettuali e tale circostanza costituiva decisiva conferma della responsabilità della alla pag. 14 della sentenza ha CP_1 affermato “ Pur non esclusa, la responsabilità dell'appaltatore appare tuttavia recessiva rispetto a quella della stazione appaltante, onde la risoluzione del negozio deve pur sempre ricondursi agli inadempimenti di quest'ultima….”.
In dispositivo ha così statuito “accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della Controparte_1 somma di euro 368.609,22…”.
7 Dal tenore complessivo della decisione emerge, pertanto, che la domanda di risoluzione del contratto di appalto del 17.3.1992 (e conseguentemente dell'atto di sottomissione del 10.4.2008 che è ad esso collegato) è stata accolta dal Tribunale.
Difetta, pertanto, l'interesse della all'impugnazione della sentenza, Parte_1 considerato, altresì, che il Tribunale, con decisione che la non ha appellato, ha Controparte_1 riconosciuto all'appellante la somma di euro €.368.609,22 a titolo di corrispettivo per l'attività espletata, che sarebbe spettata, invece, solo in caso di prosecuzione del rapporto tra le parti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati come modificato con D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – tenuto conto del valore della causa
( euro 1.303.789,26) nel complessivo importo di € 19.665,00 di cui € 17.100,00 per compensi professionali ( di cui € 3.800,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 2.160,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 4.970,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione,
€ 6.170,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) ed euro 2.565,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 3319/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il 5.4.2018: Parte_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della delle spese del Controparte_1 giudizio di appello che si liquidano in euro 17.100,00 per compensi professionali ed euro
2565,00 per spese di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 8 settembre 2025 Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.Paolo Celentano
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