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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 609/2024 promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Con l'avv. Maria Eugenia Lo Bello
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Con l'avv. Cinzia Marsili
(c.f. - P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
) P.IVA_2
Con gli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Marta Odorizzi
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTI
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 la ricorrente ha determinarsi, ai Parte_1 sensi dell'art. 9, co. 3 L. 898/1970, la quota a lei spettante della pensione di reversibilità del sig.
(deceduto il 24 gennaio 2023) e condannarsi l' all'erogazione in suo Persona_1 CP_4
favore di tale quota, con i relativi arretrati a decorrere dal mese successivo al decesso del sig.
Per_1
La ricorrente ha esposto che in data 25 maggio 1975 lei e il sig. avevano Persona_1
contratto matrimonio (dal quale sono nati due figli) e che con sentenza n. 556/2018 di questo
Tribunale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
1 riconoscimento a favore della sig.ra di un assegno divorzile (pari ad euro 1.200,00 al Pt_1 mese), che la stessa ha percepito sino alla morte dell'ex marito. La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che in data 8 settembre 2018 il sig. aveva contratto matrimonio con Per_1 la sig.ra , la quale attualmente percepisce l'intera pensione di reversibilità. Persona_2
La sig.ra ha, quindi, dedotto che al momento del decesso il sig. era titolare Pt_1 Per_1
di una pensione dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari CPS e di una pensione dall'ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Medici ed Odontoiatri con decorrenza dal 01.01.2004. La stessa ha, altresì, rappresentato che il matrimonio con l'ex marito è durato 43 anni e che lei al momento percepisce una pensione INDAP pari ad euro 900,00 al mese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra non Persona_2
opponendosi alla domanda svolta dalla sig.ra ma contestando che la convivenza Pt_1 matrimoniale tra gli ex coniugi abbia avuto la durata indicata dalla ricorrente, e chiedendo “che in ogni caso la quota spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore all'incidenza dell'assegno di divorzio sui trattamenti pensionistici complessivi, al netto di tasse ed imposte, di cui godeva il de cuius al momento del decesso e pertanto che la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore al 24
% della pensione di reversibilità complessivamente spettante ai superstiti, o in subordine che non sia liquidata in misura superiore all'assegno di divorzio come quantificato nella sentenza del Tribunale di Trento, n. 556/2018 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o in estremo subordine come risulterà di giustizia alla luce dei sopra esposti principi in diritto”.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo: “riconoscere il diritto fatto valere da parte CP_4
ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti costitutivi;
- disporre in merito con
CP_ provvedimento avente efficacia costitutiva e, per quanto attiene all' non retroattiva;
- rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente. Spese e competenze di giudizio come per legge.”.
All'udienza del 27 novembre 2024 la ricorrente e la convenuta hanno dato Persona_2
atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertato
e dichiarato il diritto di ad una quota della pensione di reversibilità sulla Parte_1 pensione spettante all'ex coniuge sul presupposto dell'esistenza della Persona_1 titolarità dell'assegno divorzile come stabilito dalla sentenza n. 556/2018 del Tribunale di
Trento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilirsi che la pensione di reversibilità in morte di , C.F. nt. Rovereto (TN) il 15.02.1946 e Persona_1 C.F._3
deceduto il 24.01.2023 ad Arco ( TN), vada attribuita nella quota del 50 % all'ex coniuge
2 e nella pari quota del 50 % alla vedova;
2) condannarsi Parte_1 Persona_2
INPS -Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in 00144 Roma via Ciro il Grande n.21 P.IVA e P.IVA_2 [...]
in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185
Roma – Codice Fiscale rispettivamente per quanto di competenza, a liquidare e P.IVA_3
corrispondere ad la quota di pensione di reversibilità pari al 50 % di quella Parte_1
complessiva spettante, unitamente a tutti gli importi arretrati a far data dal 25.02.2023, primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato, come per legge, ferma la corresponsione alla vedova della restante quota del 50 % a lei spettante;
3) Le parti Persona_2
dichiarano di rinunciare, come rinunciano, a qualsiasi diversa domanda nel merito e/o in via istruttoria versata in causa, e le rispettive domande e conclusioni vengono integralmente sostituite dalle conclusioni qui prese e sottoscritte fra loro in via congiunta. 5) Le spese legali di causa vengono interamente compensate tra le parti. 6) I procuratori rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 della l. 247/2012.”.
All'esito, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio, avendo le parti rinunciato ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell'art. 9, co. 2 e 3, L. 898/19870 il coniuge nei cui confronti è stato pronunciato il divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge qualora non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, e qualora il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza, sempre che non vi sia un coniuge superstite;
qualora invece vi sia un coniuge superstite, il coniuge nei cui confronti
è stato pronunciato il divorzio ha diritto, sussistendo i presupposti di cui sopra, ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Va, poi, osservato che ai sensi dell'art. 9, co. 3, L. 898/19870, in caso di concorso del coniuge divorziato con quello superstite, la determinazione della quota della pensione di reversibilità è determinata dal tribunale “tenendo conto della durata del rapporto”, così valorizzandosi il requisito della durata del matrimonio quale elemento da cui non è possibile prescindere nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, e che in giurisprudenza tale elemento viene affiancato da ulteriori criteri di valutazione in modo da tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, affermandosi che “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico
3 - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (cfr. Cass. 16093/2012; più di recente cfr. Cass. 8263/2020).
Ciò posto, ritiene il Collegio che nel caso di specie, da un lato, sussistano i presupposti di cui all'art. 9, co. 2 e 3, L. 898/1970, con conseguente diritto della ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità del sig. dall'altro lato, che le quote da attribuirsi alla Per_1
ricorrente e alla convenuta , come dalle stesse concordate Parte_1 Persona_2 all'udienza del 27 novembre 2024, siano congrue alla luce dei parametri sopra indicati e della funzione di sostegno economico della pensione di reversibilità, tenuto conto della durata dei rispettivi vincoli coniugali, nonché dell'entità dell'assegno divorzile in rapporto alla misura del trattamento pensionistico percepito dal de cuius, e tenuto, infine, conto che trattasi di questioni economiche rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Va, dunque, attribuita alla sig.ra la quota pari al 50% della pensione di Parte_1
reversibilità di cui era titolare il sig. e alla sig.ra la Persona_1 Persona_2
quota pari al 50% della pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. . Persona_1
Quanto alla condizione n. 2 dell'accordo raggiunto dalla ricorrente e dalla convenuta all'udienza del 27 novembre 2024 – ossia “condannarsi INPS -Istituto Nazionale Previdenza
Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in 00144 Roma via Ciro il Grande n.21 P.IVA e P.IVA_2 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma – Codice Fiscale , P.IVA_3
rispettivamente per quanto di competenza, a liquidare e corrispondere ad la Parte_1
quota di pensione di reversibilità pari al 50 % di quella complessiva spettante, unitamente a tutti gli importi arretrati a far data dal 25.02.2023, primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato, come per legge, ferma la corresponsione alla vedova della Persona_2
restante quota del 50 % a lei spettante” – va osservato che l'art. 9, co. 3, L. 898/1970 prevede solamente che il Tribunale “attribuisca” una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, e non anche che condanni l'ente previdenziale alla sua erogazione, sicché la
4 domanda di condanna dell' è in questa sede inammissibile (procedimento in camera di CP_4 consiglio regolato dall'art. 9, co. 3 L. 898/1970), potendo eventualmente essere svolta in diversa sede.
Il Collegio, in ogni caso, dà atto che all'udienza del 27 novembre 2024 l' “non contesta le CP_4
conclusioni sotto il profilo della decorrenza giuridica, nulla opponendo anche in ordine all'accoglimento della condizione n. 2”.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
1) attribuisce a (c.f. ) la quota pari al 50% della Parte_1 C.F._1
pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. , con decorrenza dal primo Persona_1
giorno del mese successivo al decesso dell'ex coniuge pensionato;
2) attribuisce a (c.f. ) la quota pari al Controparte_1 C.F._2
50% della pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. , con decorrenza Persona_1
dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
3) spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 609/2024 promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Con l'avv. Maria Eugenia Lo Bello
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Con l'avv. Cinzia Marsili
(c.f. - P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
) P.IVA_2
Con gli avv.ti Vincenza Marina Marinelli e Marta Odorizzi
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTI
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 la ricorrente ha determinarsi, ai Parte_1 sensi dell'art. 9, co. 3 L. 898/1970, la quota a lei spettante della pensione di reversibilità del sig.
(deceduto il 24 gennaio 2023) e condannarsi l' all'erogazione in suo Persona_1 CP_4
favore di tale quota, con i relativi arretrati a decorrere dal mese successivo al decesso del sig.
Per_1
La ricorrente ha esposto che in data 25 maggio 1975 lei e il sig. avevano Persona_1
contratto matrimonio (dal quale sono nati due figli) e che con sentenza n. 556/2018 di questo
Tribunale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
1 riconoscimento a favore della sig.ra di un assegno divorzile (pari ad euro 1.200,00 al Pt_1 mese), che la stessa ha percepito sino alla morte dell'ex marito. La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che in data 8 settembre 2018 il sig. aveva contratto matrimonio con Per_1 la sig.ra , la quale attualmente percepisce l'intera pensione di reversibilità. Persona_2
La sig.ra ha, quindi, dedotto che al momento del decesso il sig. era titolare Pt_1 Per_1
di una pensione dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari CPS e di una pensione dall'ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Medici ed Odontoiatri con decorrenza dal 01.01.2004. La stessa ha, altresì, rappresentato che il matrimonio con l'ex marito è durato 43 anni e che lei al momento percepisce una pensione INDAP pari ad euro 900,00 al mese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra non Persona_2
opponendosi alla domanda svolta dalla sig.ra ma contestando che la convivenza Pt_1 matrimoniale tra gli ex coniugi abbia avuto la durata indicata dalla ricorrente, e chiedendo “che in ogni caso la quota spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore all'incidenza dell'assegno di divorzio sui trattamenti pensionistici complessivi, al netto di tasse ed imposte, di cui godeva il de cuius al momento del decesso e pertanto che la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente sia determinata e liquidata in misura non superiore al 24
% della pensione di reversibilità complessivamente spettante ai superstiti, o in subordine che non sia liquidata in misura superiore all'assegno di divorzio come quantificato nella sentenza del Tribunale di Trento, n. 556/2018 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o in estremo subordine come risulterà di giustizia alla luce dei sopra esposti principi in diritto”.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo: “riconoscere il diritto fatto valere da parte CP_4
ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti costitutivi;
- disporre in merito con
CP_ provvedimento avente efficacia costitutiva e, per quanto attiene all' non retroattiva;
- rigettare ogni altra diversa ed ulteriore domanda di parte ricorrente. Spese e competenze di giudizio come per legge.”.
All'udienza del 27 novembre 2024 la ricorrente e la convenuta hanno dato Persona_2
atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertato
e dichiarato il diritto di ad una quota della pensione di reversibilità sulla Parte_1 pensione spettante all'ex coniuge sul presupposto dell'esistenza della Persona_1 titolarità dell'assegno divorzile come stabilito dalla sentenza n. 556/2018 del Tribunale di
Trento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilirsi che la pensione di reversibilità in morte di , C.F. nt. Rovereto (TN) il 15.02.1946 e Persona_1 C.F._3
deceduto il 24.01.2023 ad Arco ( TN), vada attribuita nella quota del 50 % all'ex coniuge
2 e nella pari quota del 50 % alla vedova;
2) condannarsi Parte_1 Persona_2
INPS -Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in 00144 Roma via Ciro il Grande n.21 P.IVA e P.IVA_2 [...]
in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185
Roma – Codice Fiscale rispettivamente per quanto di competenza, a liquidare e P.IVA_3
corrispondere ad la quota di pensione di reversibilità pari al 50 % di quella Parte_1
complessiva spettante, unitamente a tutti gli importi arretrati a far data dal 25.02.2023, primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato, come per legge, ferma la corresponsione alla vedova della restante quota del 50 % a lei spettante;
3) Le parti Persona_2
dichiarano di rinunciare, come rinunciano, a qualsiasi diversa domanda nel merito e/o in via istruttoria versata in causa, e le rispettive domande e conclusioni vengono integralmente sostituite dalle conclusioni qui prese e sottoscritte fra loro in via congiunta. 5) Le spese legali di causa vengono interamente compensate tra le parti. 6) I procuratori rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 della l. 247/2012.”.
All'esito, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio, avendo le parti rinunciato ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell'art. 9, co. 2 e 3, L. 898/19870 il coniuge nei cui confronti è stato pronunciato il divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge qualora non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, e qualora il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza, sempre che non vi sia un coniuge superstite;
qualora invece vi sia un coniuge superstite, il coniuge nei cui confronti
è stato pronunciato il divorzio ha diritto, sussistendo i presupposti di cui sopra, ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Va, poi, osservato che ai sensi dell'art. 9, co. 3, L. 898/19870, in caso di concorso del coniuge divorziato con quello superstite, la determinazione della quota della pensione di reversibilità è determinata dal tribunale “tenendo conto della durata del rapporto”, così valorizzandosi il requisito della durata del matrimonio quale elemento da cui non è possibile prescindere nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, e che in giurisprudenza tale elemento viene affiancato da ulteriori criteri di valutazione in modo da tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, affermandosi che “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico
3 - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (cfr. Cass. 16093/2012; più di recente cfr. Cass. 8263/2020).
Ciò posto, ritiene il Collegio che nel caso di specie, da un lato, sussistano i presupposti di cui all'art. 9, co. 2 e 3, L. 898/1970, con conseguente diritto della ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità del sig. dall'altro lato, che le quote da attribuirsi alla Per_1
ricorrente e alla convenuta , come dalle stesse concordate Parte_1 Persona_2 all'udienza del 27 novembre 2024, siano congrue alla luce dei parametri sopra indicati e della funzione di sostegno economico della pensione di reversibilità, tenuto conto della durata dei rispettivi vincoli coniugali, nonché dell'entità dell'assegno divorzile in rapporto alla misura del trattamento pensionistico percepito dal de cuius, e tenuto, infine, conto che trattasi di questioni economiche rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Va, dunque, attribuita alla sig.ra la quota pari al 50% della pensione di Parte_1
reversibilità di cui era titolare il sig. e alla sig.ra la Persona_1 Persona_2
quota pari al 50% della pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. . Persona_1
Quanto alla condizione n. 2 dell'accordo raggiunto dalla ricorrente e dalla convenuta all'udienza del 27 novembre 2024 – ossia “condannarsi INPS -Istituto Nazionale Previdenza
Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in 00144 Roma via Ciro il Grande n.21 P.IVA e P.IVA_2 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma – Codice Fiscale , P.IVA_3
rispettivamente per quanto di competenza, a liquidare e corrispondere ad la Parte_1
quota di pensione di reversibilità pari al 50 % di quella complessiva spettante, unitamente a tutti gli importi arretrati a far data dal 25.02.2023, primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato, come per legge, ferma la corresponsione alla vedova della Persona_2
restante quota del 50 % a lei spettante” – va osservato che l'art. 9, co. 3, L. 898/1970 prevede solamente che il Tribunale “attribuisca” una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, e non anche che condanni l'ente previdenziale alla sua erogazione, sicché la
4 domanda di condanna dell' è in questa sede inammissibile (procedimento in camera di CP_4 consiglio regolato dall'art. 9, co. 3 L. 898/1970), potendo eventualmente essere svolta in diversa sede.
Il Collegio, in ogni caso, dà atto che all'udienza del 27 novembre 2024 l' “non contesta le CP_4
conclusioni sotto il profilo della decorrenza giuridica, nulla opponendo anche in ordine all'accoglimento della condizione n. 2”.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
1) attribuisce a (c.f. ) la quota pari al 50% della Parte_1 C.F._1
pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. , con decorrenza dal primo Persona_1
giorno del mese successivo al decesso dell'ex coniuge pensionato;
2) attribuisce a (c.f. ) la quota pari al Controparte_1 C.F._2
50% della pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. , con decorrenza Persona_1
dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
3) spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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