Versione
1 gennaio 1952
1 gennaio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.