TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei giudici
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott. ssa Valentina D'Aprile Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Bernardino Parte_2 C.F._2
Pasanisi, domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
- opponenti -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Augusto Di Cagno, domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
- opposta -
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso precisando le conclusioni come da verbale d'udienza del 19 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.1.- Con decreto del 13/2/2024, comunicato il successivo 16/2/2024, è stato reso esecutivo lo stato passivo nell'ambito della liquidazione giudiziale (iscritta al n. 138/2023 Controparte_1
rg. presso il Tribunale di Bari), con riconoscimento in privilegio ex art. 2755 c.c., del credito complessivo vantato da e da limitatamente Parte_1 Parte_2
al solo importo di €17.766,82, a titolo di spese sostenute per la proposizione di misure cautelari reali
(nella specie, il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di €160.000,00 emesso dal
Tribunale di Taranto con decreto del 13.9.2022 nel proc. n. 4353/2022 r.g.; il successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.), nonché del giudizio di merito, a tutela del proprio credito restitutorio nei confronti della società in liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1475 e 1299 c.c., in quanto compulsate dall'Amministrazione Finanziaria con cartella esattoriale del 23 giugno 2021 per il pagamento della somma di euro 111.309,24 quale maggiore imposta di registro accertata come dovuta a seguito della compravendita intercorsa tra le ricorrenti venditrici e la convenuta acquirente in data 08 aprile 2011 ed avente ad oggetto il locale commerciale terraneo sito in Via Campania n. 15 a Taranto allibrato al
NCEU col mappale fg. 254 p.lla 332 sub. 30 cat. C1; debitoria definitivamente confermata dalle sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia nn. 3381/2019 e 462/28/21.
Con il ricorso in opposizione ex art. 207, co. I, cc.ii. depositato il 4/4/2024, le condebitrici solidali hanno contestato la legittimità del decreto di esecutività dello stato passivo per avere rigettato l'ammissione, anche con riserva, della voce richiesta a titolo di sorte capitale, quali creditrici a titolo di regresso, per l'importo di €111.309,24 con la seguente motivazione: “non vi è prova del pagamento e
vi è richiesta di ammissione al passivo da parte dell' e la fattispecie Controparte_2
non rientra nella casistica normata delle ammissioni al passivo con riserva”.
pagina 2 di 8 A fondamento della spiegata opposizione le creditrici hanno, per un verso, evidenziato argomentazioni analoghe a quelle fatte valere in sede di concessione della cautela reale, pur in assenza di prova del pagamento del debito solidale, sulla scorta della prevalente esigenza di tutela del credito da futuro regresso;
per altro, hanno verso messo in luce il rischio di pregiudizio che la mancata ammissione al passivo, anche con riserva, potesse provocare alle ragioni creditorie in caso di escussione fruttuosa da parte dell . Hanno, quindi, concluso per Controparte_2
l'accoglimento dell'opposizione ex art. 207 cc.ii. e per la riforma dello stato passivo nel senso di ammettere il credito di €111.309,24 vantato dalle istanti, con la precisazione che quanto alla sorte capitale la stessa fosse condizionata alla circostanza dell'effettivo pagamento del debito verso l . Controparte_2
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale ha insistito Controparte_1
per il rigetto per infondatezza dell'avversa opposizione.
I.3.- All'udienza del 19.5.2025 il Collegio, sulle conclusioni precisate a verbale, si è riservato per la decisione.
II.- L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
La pretesa creditoria vantata dalle opponenti e disattesa dallo stato passivo reso esecutivo con decreto del GD del 13/2/2024 si fonda sul diritto di regresso spettante al condebitore solidale dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, come risultante dal maggior accertamento del dovuto in conseguenza dell'avviso di rettifica e di liquidazione n. 20111T005543000, notificato il 18.11.2012 alla e e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Infatti, con atto per notaio dott.ssa dell'8.4.2011, la Persona_1 Controparte_1
acquistò dalle sig.re e , in ragione di un
[...] Parte_1 Parte_2
mezzo indiviso ciascuna, per il corrispettivo di euro 400.000,00, il locale a uso commerciale a piano terra di mq 480, sito in Taranto alla via Campania n. 15.
pagina 3 di 8 Con il richiamato avviso di rettifica e di liquidazione l' di Taranto Controparte_2
contestò un valore dell'immobile acquistato dalla superiore rispetto a quello Controparte_1
dichiarato nel regolamento contrattuale, che quantificò in misura di euro 918.500,00 sulla base delle quotazioni immobiliari in vigore indicate dall'Agenzia. L'atto impositivo dell' , Controparte_2
che liquidava un totale di imposte e sanzioni dovute in solido dalle parti acquirente e venditrice pari a euro 106.601,01, fu impugnato sia dalla che dalle sig.re con ricorso Controparte_1 Pt_1
innanzi al Giudice tributario;
ricorso che fu definitivamente rigettato, con effetto di giudicato, dalla
, con la sentenza del 9.2.2021 n. 462 della Sez. XXVIII Controparte_3
(doc. 1 fasc. resistente) , e con la sentenza del 27.12.2019 n. 3803 della Sez. IV (doc. 1 bis).
Il ragionamento che ispira l'opposizione muove da un parallelismo tra la valutazione prognostica di fondatezza del credito vantato dalle a titolo di regresso, nell'ipotesi di Pt_1
escussione personale da parte dell , nei confronti della liquidazione giudiziale, Controparte_2
così come positivamente compiuta dal giudice della cautela reale (cfr. ordinanza di concessione del sequestro conservativo ex artt. 669 bis e 671 c.p.c. del Tribunale di Taranto del 13/9/2022 e ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. del 16/2/2023, che hanno dato applicazione alle previsioni normative di cui agli artt. 57 del dpr 131/198 in tema di solidarietà delle parti contraenti l'atto soggetto ad imposta di registro, 1475 c.c. sull'obbligo in capo al compratore di sostenere le spese del contratto di vendita e le altre accessorie “se non è stato pattuito diversamente”, ed, infine, 1299 c.c.,
quale disposizione che, nei rapporti interni tra condebitori solidali, disciplina, con funzione riequilibratrice, il regresso, disponendo che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può
ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”) e i presupposti per l'ammissibilità della medesima pretesa creditoria al passivo concorsuale.
Com'è noto la funzione della tutela cautelare è quella di offrire una protezione preventiva ad un diritto di credito, prima del suo definitivo accertamento ed in funzione strumentale alla migliore pagina 4 di 8 efficacia del futuro titolo giudiziale. Sennonché non può non ritenersi meritevole di tutela la situazione giuridica soggettiva del fideiussore o del creditore di regresso che, prima di effettuare il pagamento a titolo di garanzia, si cauteli nei riguardi del proprio debitore dal rischio di verosimile insolvenza.
L'accertamento in sede di ammissione al passivo si connota, di contro, per una verifica dei fatti costitutivi della pretesa giuridica fatta valere dai creditori concorsuali condotta alla stregua dei parametri del giudizio di merito, sia pure nel contesto di un procedimento contraddistinto da sommarietà della cognizione (che, invece, assume pienezza in sede di opposizione ex art. 207 cc.ii.).
Ne consegue che non è di ostacolo ad un diverso apprezzamento della fondatezza o meno della pretesa delle odierne opponenti la circostanza che, in separata sede cautelare, ne sia stato apprezzato il
fumus boni iuris.
Il pagamento da parte del solvens, a ben vedere, non costituisce una condizione sospensiva del diritto di regresso, bensì un vero fatto costitutivo dello stesso che ne condiziona l'ammissibilità al passivo della liquidazione giudiziale.
L'assunto trae sostegno dall'art. 160, co. II, cc.ii. che prevede espressamente che “il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”;
nonché dal successivo art. 161, co. II, il quale precisa che “il coobbligato che ha diritto di regresso
verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata”.
Per vero, il credito di regresso del fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare,
quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore solvens può
esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva (così Cass. Sez. 6, 13/07/2017, n.
17413, Rv. 645049 - 01).
pagina 5 di 8 L'art. 204, co. II, cc.ii. prevede l'ammissione al passivo con riserva dei soli crediti condizionati e di quelli cd. “condizionali” di cui all'art. 154, co. III, cc.ii. (ossia crediti la cui esistenza è subordinata ad un evento futuro ed incerto non dipendente dalla volontà dell'obbligato), includendovi anche quelli
“che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale”.
Nel caso del fideiussore, coobbligato solidale, analogamente a quanto si verifica per il creditore a titolo di regresso, la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 5924/2025 ha stabilito che “il pagamento da parte del fideiussore si configura non come una mera condizione
(esterna alla fattispecie costitutiva) per l'esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere
dell'obbligazione, ma come il fatto direttamente costitutivo (insieme alla fideiussione) del diritto al
“regresso” (cfr. Cass. n. 613 del 2013, in motiv.)”.
Nel riferirsi all'art. 55, comma 3°, l.fall., norma ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede l'ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, la Corte di legittimità
sottolinea come la stessa disposizione esprima, nel suo complesso, una norma eccezionale che,
deviando dal principio della cristallizzazione operata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non è,
pertanto, suscettibile di applicarsi in via analogica a diritti (come, appunto, il “regresso” del fideiussore che non ha pagato) i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati in data anteriore all'apertura del concorso: dovendosi piuttosto parlare, in siffatti casi, non di mera inesigibilità di una pretesa giuridicamente esistente, bensì di un credito soltanto futuro ed eventuale, che sorge esclusivamente in ragione dell'integrale soddisfacimento del creditore (come si evince dall'art. 61,
comma 2°, l.fall., secondo cui “il regresso fra coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il
creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”: il che vuol dire, appunto, che, prima dell'integrale soddisfacimento del creditore comune, nessuno dei condebitori solidali può partecipare al concorso,
neppure con riserva).
pagina 6 di 8 Prosegue ancora la Corte di Cassazione nella citata pronuncia: “La fattispecie costitutiva del
diritto di “regresso” del fideiussore, così come previsto dall'art. 61, comma 2°, l.fall., è, dunque, più
complessa di come e di quanto in precedenza opinato, essendo, in realtà, formata non semplicemente
dalla fideiussione stipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore, ma anche dal
pagamento successivo (e integrale) da parte del garante in favore del creditore, con la conseguenza
che, ai fini del suo perfezionamento giuridico, con l'attribuzione del relativo diritto, non basta la
fideiussione ma occorre anche il pagamento integrale da parte del garante in favore del creditore
comune.
3.32. Tale pagamento, pertanto, non si configura come una mera condizione d'efficacia che,
all'esterno della fattispecie costitutiva, influisce unicamente sull'an ed il quando dei relativi effetti, ma
ne è elemento costitutivo, la cui mancanza, in definitiva, non condiziona solo l'esigibilità di un diritto
che, per tutti gli altri profili, è giuridicamente esistente, ma, a ben vedere, l'esistenza stessa del diritto,
nel senso che, in difetto, tale diritto non esiste e non può essere, come tale, ammesso al passivo: “il
pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza
del credito di regresso del fideiussore” (Cass. n. 22382 del 2019, in motiv.).
3.33. Il fideiussore, prima
del pagamento integrale, non ha, dunque, un credito di “regresso” verso il debitore fallito e non può
essere, pertanto, ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale quale creditore
condizionale (Cass. n. 19609 del 2017; Cass. n. 32533 del 2022, in motiv.).
3.34. Il fideiussore,
piuttosto, può insinuare al passivo il proprio credito di “regresso”: ma solo fornendo la prova
dell'avvenuta verificazione del presupposto a tal fine previsto dall'art. 61, comma 2°, l.fall., e cioè
d'aver integralmente soddisfatto le ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale,
pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (Cass. n. 26003 del 2018; Cass. n. 3216 del
2012)”.
pagina 7 di 8 Alla stregua dei rilievi che precedono, il decreto di esecutività dello stato passivo opposto deve essere integralmente confermato.
III.- Le spese del presente giudizio vanno regolate secondo la soccombenza delle parti opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in solido tra loro e si liquidano si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, commisurati al valore del credito contestato, dunque,
avendo riguardo allo scaglione compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande di insinuazione tempestive nella liquidazione giudiziale Controparte_1
reso il 13/2/2024;
[...]
2) condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, in favore della Liquidazione giudiziale opposta, liquidandole in € 5.650,00 per compensi, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile, il 26/5/2025.
Il Giudice rel.
Valentina D'Aprile
Il Presidente
Giuseppe Rana
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei giudici
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott. ssa Valentina D'Aprile Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Bernardino Parte_2 C.F._2
Pasanisi, domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
- opponenti -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Augusto Di Cagno, domiciliatario, in virtù di mandato in atti;
- opposta -
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso precisando le conclusioni come da verbale d'udienza del 19 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.1.- Con decreto del 13/2/2024, comunicato il successivo 16/2/2024, è stato reso esecutivo lo stato passivo nell'ambito della liquidazione giudiziale (iscritta al n. 138/2023 Controparte_1
rg. presso il Tribunale di Bari), con riconoscimento in privilegio ex art. 2755 c.c., del credito complessivo vantato da e da limitatamente Parte_1 Parte_2
al solo importo di €17.766,82, a titolo di spese sostenute per la proposizione di misure cautelari reali
(nella specie, il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di €160.000,00 emesso dal
Tribunale di Taranto con decreto del 13.9.2022 nel proc. n. 4353/2022 r.g.; il successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.), nonché del giudizio di merito, a tutela del proprio credito restitutorio nei confronti della società in liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1475 e 1299 c.c., in quanto compulsate dall'Amministrazione Finanziaria con cartella esattoriale del 23 giugno 2021 per il pagamento della somma di euro 111.309,24 quale maggiore imposta di registro accertata come dovuta a seguito della compravendita intercorsa tra le ricorrenti venditrici e la convenuta acquirente in data 08 aprile 2011 ed avente ad oggetto il locale commerciale terraneo sito in Via Campania n. 15 a Taranto allibrato al
NCEU col mappale fg. 254 p.lla 332 sub. 30 cat. C1; debitoria definitivamente confermata dalle sentenze della Commissione tributaria regionale della Puglia nn. 3381/2019 e 462/28/21.
Con il ricorso in opposizione ex art. 207, co. I, cc.ii. depositato il 4/4/2024, le condebitrici solidali hanno contestato la legittimità del decreto di esecutività dello stato passivo per avere rigettato l'ammissione, anche con riserva, della voce richiesta a titolo di sorte capitale, quali creditrici a titolo di regresso, per l'importo di €111.309,24 con la seguente motivazione: “non vi è prova del pagamento e
vi è richiesta di ammissione al passivo da parte dell' e la fattispecie Controparte_2
non rientra nella casistica normata delle ammissioni al passivo con riserva”.
pagina 2 di 8 A fondamento della spiegata opposizione le creditrici hanno, per un verso, evidenziato argomentazioni analoghe a quelle fatte valere in sede di concessione della cautela reale, pur in assenza di prova del pagamento del debito solidale, sulla scorta della prevalente esigenza di tutela del credito da futuro regresso;
per altro, hanno verso messo in luce il rischio di pregiudizio che la mancata ammissione al passivo, anche con riserva, potesse provocare alle ragioni creditorie in caso di escussione fruttuosa da parte dell . Hanno, quindi, concluso per Controparte_2
l'accoglimento dell'opposizione ex art. 207 cc.ii. e per la riforma dello stato passivo nel senso di ammettere il credito di €111.309,24 vantato dalle istanti, con la precisazione che quanto alla sorte capitale la stessa fosse condizionata alla circostanza dell'effettivo pagamento del debito verso l . Controparte_2
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale ha insistito Controparte_1
per il rigetto per infondatezza dell'avversa opposizione.
I.3.- All'udienza del 19.5.2025 il Collegio, sulle conclusioni precisate a verbale, si è riservato per la decisione.
II.- L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
La pretesa creditoria vantata dalle opponenti e disattesa dallo stato passivo reso esecutivo con decreto del GD del 13/2/2024 si fonda sul diritto di regresso spettante al condebitore solidale dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, come risultante dal maggior accertamento del dovuto in conseguenza dell'avviso di rettifica e di liquidazione n. 20111T005543000, notificato il 18.11.2012 alla e e . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Infatti, con atto per notaio dott.ssa dell'8.4.2011, la Persona_1 Controparte_1
acquistò dalle sig.re e , in ragione di un
[...] Parte_1 Parte_2
mezzo indiviso ciascuna, per il corrispettivo di euro 400.000,00, il locale a uso commerciale a piano terra di mq 480, sito in Taranto alla via Campania n. 15.
pagina 3 di 8 Con il richiamato avviso di rettifica e di liquidazione l' di Taranto Controparte_2
contestò un valore dell'immobile acquistato dalla superiore rispetto a quello Controparte_1
dichiarato nel regolamento contrattuale, che quantificò in misura di euro 918.500,00 sulla base delle quotazioni immobiliari in vigore indicate dall'Agenzia. L'atto impositivo dell' , Controparte_2
che liquidava un totale di imposte e sanzioni dovute in solido dalle parti acquirente e venditrice pari a euro 106.601,01, fu impugnato sia dalla che dalle sig.re con ricorso Controparte_1 Pt_1
innanzi al Giudice tributario;
ricorso che fu definitivamente rigettato, con effetto di giudicato, dalla
, con la sentenza del 9.2.2021 n. 462 della Sez. XXVIII Controparte_3
(doc. 1 fasc. resistente) , e con la sentenza del 27.12.2019 n. 3803 della Sez. IV (doc. 1 bis).
Il ragionamento che ispira l'opposizione muove da un parallelismo tra la valutazione prognostica di fondatezza del credito vantato dalle a titolo di regresso, nell'ipotesi di Pt_1
escussione personale da parte dell , nei confronti della liquidazione giudiziale, Controparte_2
così come positivamente compiuta dal giudice della cautela reale (cfr. ordinanza di concessione del sequestro conservativo ex artt. 669 bis e 671 c.p.c. del Tribunale di Taranto del 13/9/2022 e ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. del 16/2/2023, che hanno dato applicazione alle previsioni normative di cui agli artt. 57 del dpr 131/198 in tema di solidarietà delle parti contraenti l'atto soggetto ad imposta di registro, 1475 c.c. sull'obbligo in capo al compratore di sostenere le spese del contratto di vendita e le altre accessorie “se non è stato pattuito diversamente”, ed, infine, 1299 c.c.,
quale disposizione che, nei rapporti interni tra condebitori solidali, disciplina, con funzione riequilibratrice, il regresso, disponendo che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può
ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”) e i presupposti per l'ammissibilità della medesima pretesa creditoria al passivo concorsuale.
Com'è noto la funzione della tutela cautelare è quella di offrire una protezione preventiva ad un diritto di credito, prima del suo definitivo accertamento ed in funzione strumentale alla migliore pagina 4 di 8 efficacia del futuro titolo giudiziale. Sennonché non può non ritenersi meritevole di tutela la situazione giuridica soggettiva del fideiussore o del creditore di regresso che, prima di effettuare il pagamento a titolo di garanzia, si cauteli nei riguardi del proprio debitore dal rischio di verosimile insolvenza.
L'accertamento in sede di ammissione al passivo si connota, di contro, per una verifica dei fatti costitutivi della pretesa giuridica fatta valere dai creditori concorsuali condotta alla stregua dei parametri del giudizio di merito, sia pure nel contesto di un procedimento contraddistinto da sommarietà della cognizione (che, invece, assume pienezza in sede di opposizione ex art. 207 cc.ii.).
Ne consegue che non è di ostacolo ad un diverso apprezzamento della fondatezza o meno della pretesa delle odierne opponenti la circostanza che, in separata sede cautelare, ne sia stato apprezzato il
fumus boni iuris.
Il pagamento da parte del solvens, a ben vedere, non costituisce una condizione sospensiva del diritto di regresso, bensì un vero fatto costitutivo dello stesso che ne condiziona l'ammissibilità al passivo della liquidazione giudiziale.
L'assunto trae sostegno dall'art. 160, co. II, cc.ii. che prevede espressamente che “il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”;
nonché dal successivo art. 161, co. II, il quale precisa che “il coobbligato che ha diritto di regresso
verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata”.
Per vero, il credito di regresso del fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare,
quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore solvens può
esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva (così Cass. Sez. 6, 13/07/2017, n.
17413, Rv. 645049 - 01).
pagina 5 di 8 L'art. 204, co. II, cc.ii. prevede l'ammissione al passivo con riserva dei soli crediti condizionati e di quelli cd. “condizionali” di cui all'art. 154, co. III, cc.ii. (ossia crediti la cui esistenza è subordinata ad un evento futuro ed incerto non dipendente dalla volontà dell'obbligato), includendovi anche quelli
“che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale”.
Nel caso del fideiussore, coobbligato solidale, analogamente a quanto si verifica per il creditore a titolo di regresso, la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 5924/2025 ha stabilito che “il pagamento da parte del fideiussore si configura non come una mera condizione
(esterna alla fattispecie costitutiva) per l'esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere
dell'obbligazione, ma come il fatto direttamente costitutivo (insieme alla fideiussione) del diritto al
“regresso” (cfr. Cass. n. 613 del 2013, in motiv.)”.
Nel riferirsi all'art. 55, comma 3°, l.fall., norma ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede l'ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, la Corte di legittimità
sottolinea come la stessa disposizione esprima, nel suo complesso, una norma eccezionale che,
deviando dal principio della cristallizzazione operata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non è,
pertanto, suscettibile di applicarsi in via analogica a diritti (come, appunto, il “regresso” del fideiussore che non ha pagato) i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati in data anteriore all'apertura del concorso: dovendosi piuttosto parlare, in siffatti casi, non di mera inesigibilità di una pretesa giuridicamente esistente, bensì di un credito soltanto futuro ed eventuale, che sorge esclusivamente in ragione dell'integrale soddisfacimento del creditore (come si evince dall'art. 61,
comma 2°, l.fall., secondo cui “il regresso fra coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il
creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”: il che vuol dire, appunto, che, prima dell'integrale soddisfacimento del creditore comune, nessuno dei condebitori solidali può partecipare al concorso,
neppure con riserva).
pagina 6 di 8 Prosegue ancora la Corte di Cassazione nella citata pronuncia: “La fattispecie costitutiva del
diritto di “regresso” del fideiussore, così come previsto dall'art. 61, comma 2°, l.fall., è, dunque, più
complessa di come e di quanto in precedenza opinato, essendo, in realtà, formata non semplicemente
dalla fideiussione stipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore, ma anche dal
pagamento successivo (e integrale) da parte del garante in favore del creditore, con la conseguenza
che, ai fini del suo perfezionamento giuridico, con l'attribuzione del relativo diritto, non basta la
fideiussione ma occorre anche il pagamento integrale da parte del garante in favore del creditore
comune.
3.32. Tale pagamento, pertanto, non si configura come una mera condizione d'efficacia che,
all'esterno della fattispecie costitutiva, influisce unicamente sull'an ed il quando dei relativi effetti, ma
ne è elemento costitutivo, la cui mancanza, in definitiva, non condiziona solo l'esigibilità di un diritto
che, per tutti gli altri profili, è giuridicamente esistente, ma, a ben vedere, l'esistenza stessa del diritto,
nel senso che, in difetto, tale diritto non esiste e non può essere, come tale, ammesso al passivo: “il
pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza
del credito di regresso del fideiussore” (Cass. n. 22382 del 2019, in motiv.).
3.33. Il fideiussore, prima
del pagamento integrale, non ha, dunque, un credito di “regresso” verso il debitore fallito e non può
essere, pertanto, ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale quale creditore
condizionale (Cass. n. 19609 del 2017; Cass. n. 32533 del 2022, in motiv.).
3.34. Il fideiussore,
piuttosto, può insinuare al passivo il proprio credito di “regresso”: ma solo fornendo la prova
dell'avvenuta verificazione del presupposto a tal fine previsto dall'art. 61, comma 2°, l.fall., e cioè
d'aver integralmente soddisfatto le ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale,
pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens (Cass. n. 26003 del 2018; Cass. n. 3216 del
2012)”.
pagina 7 di 8 Alla stregua dei rilievi che precedono, il decreto di esecutività dello stato passivo opposto deve essere integralmente confermato.
III.- Le spese del presente giudizio vanno regolate secondo la soccombenza delle parti opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in solido tra loro e si liquidano si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, commisurati al valore del credito contestato, dunque,
avendo riguardo allo scaglione compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande di insinuazione tempestive nella liquidazione giudiziale Controparte_1
reso il 13/2/2024;
[...]
2) condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, in favore della Liquidazione giudiziale opposta, liquidandole in € 5.650,00 per compensi, 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile, il 26/5/2025.
Il Giudice rel.
Valentina D'Aprile
Il Presidente
Giuseppe Rana
pagina 8 di 8