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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1119/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA DE Parte_1 C.F._1
ROCCHI nei confronti del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e Parte_1 disattesa, accogliere la domanda della ricorrente e per l'effetto:
In VIA PRINCIPALE:
1) disporre la rettifica del genere e del prenome della ricorrente e conseguentemente attribuire a il sesso maschile e il prenome di con conseguente Parte_1 Per_1 modifica dell'antroponimo da ” a “ ”. Parte_1 Persona_2
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita n. 239 Parte I Serie A nel senso che laddove indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto e inteso “sesso maschile” e che là dove è indicato il nome ” sia rettificato, letto e Pt_1 inteso il nome . Per_1 3) Disporre e ordinare che in ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il nome di in sostituzione del nome ”; Per_1 Pt_1
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza di Lecco, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da ” a” onde consentire la Pt_1 Per_1 rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
In VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda principale:
1) Autorizzare la ricorrente ad effettuare tutti gli interventi medico – chirurgici che si rendessero necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminile a maschile e, all'esito dei predetti interventi, disporre la rettifica del genere e del prenome della ricorrente e conseguentemente attribuire a il sesso maschile e il prenome Parte_1 di con conseguente modifica dell'antroponimo da ” a “ Per_1 Parte_1 Per_2
.
[...]
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita n. 239 Parte I Serie A nel senso che laddove indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto e inteso “sesso maschile” e che là dove è indicato il nome ” sia rettificato, letto e Pt_1 inteso il nome . Per_1
3) Disporre e ordinare che in ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il nome di in sostituzione del nome ”; Per_1 Pt_1
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza di Lecco, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da ” a” onde consentire la Pt_1 Per_1 rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
In VIA ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario, si chiede che:
a) vengano sentite sulle circostanze dedotte dai punti 1) a 14) del presente ricorso le persone di seguite indicate:
- residente in [...] Testimone_1
- residente in [...] Testimone_2
pagina 2 di 6 b) qualora, nonostante la documentazione medica allegata al presente ricorso, il Tribunale lo ritenga necessario, disporre una CTU medica sulla persona della ricorrente volta ad accertare l'oggettiva avvenuta transizione dell'identità di genere quale conseguenza del percorso psicologico e clinico/ormonale sino ad oggi seguito.
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 l. n. Parte_1
164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico da femminile a maschile, con l'assunzione del prenome ” in luogo di “ ”. Per_1 Pt_1
A fondamento della domanda, la parte attrice, di stato civile libero, ha esposto di possedere un'identità di genere maschile, contrapposta al sesso biologico, di avere intrapreso un percorso psicologico e di avere iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva.
L'attrice ha altresì dedotto che la decisione di intraprendere il percorso di transizione è stata ben ponderata e appare definitiva.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 31, comma 3 d.lgs. n. 150/2011 e 71 c.p.c., l'attrice è comparsa personalmente all'udienza del Parte_1
25/11/2025 assistita dal proprio difensore e ha confermato il contenuto del ricorso, dichiarando che il percorso intrapreso è meditato e definitivo e che nelle relazioni sociali si presenta come persona di sesso maschile.
La parte ha dichiarato di avere proposto la domanda di rettifica del sesso per ottenere corrispondenza tra i dati anagrafici e la propria identità sessuale, poiché il mantenimento di dati anagrafici femminili comporta situazioni di disagio e imbarazzo.
Parte attrice ha dunque precisato le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è requisito necessario ai fini della rettificazione del sesso anagrafico l'intervento chirurgico demolitivo o modificativo dei caratteri sessuali primari (cfr. Corte Cost., n. 221/2015; Cass., n. 15138/2015).
pagina 3 di 6 L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, anche in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Le relazioni della dott.ssa – – Testimone_3 Controparte_2
e della dott.ssa – medico chirurgo specialista in Endocrinologia e Testimone_4
Malattie del Ricambio operante presso l'Istituto Auxologico Italiano di Milano – rappresentano adeguati e sufficienti mezzi di prova, tali da rendere non necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Negli elaborati si dà atto delle valutazioni cliniche psicodiagnostiche e testali effettuate sulla persona dell'attrice e del percorso di transizione endocrinologica intrapreso in data 29/11/2023.
La dott.ssa ha evidenziato con relazione datata 31/05/2025 (doc. 5 di parte Testimone_3 attrice) che da molto tempo vive ed esprime quotidianamente con soddisfazione Per_1 un'identità di genere maschile, immedesimandosi totalmente nel genere maschile vissuto e percepito come il proprio, si mostra fermamente convinto di volere consolidare il genere percepito in modo permanente ed esprime con persistenza il bisogno di rettificare il proprio nome e sesso anagrafico in maniera irreversibile.. Quanto emerso dai colloqui è stato ulteriormente supportato dalla valutazione diagnostica effettuata tramite Utrecht Gender Dysphoria Scale – Gender Spectrum (UGDS-GS) in cui ottiene punteggio 78/90 che denota la presenza di una marcata incongruenza tra genere espresso e genere biologico oltre alla presenza di un forte desiderio di:
- liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie per sviluppare le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
- appartenere al genere maschile, comportarsi e vivere come persona di genere maschile;
- essere trattato ed essere riconosciuto come persona appartenente al genere maschile. Queste caratteristiche si uniscono ad un profondo disagio, senso di infelicità e mortificazione quando è costretto ad esprimere o mostrare il genere anagrafico, che comportano una sofferenza clinicamente significativa. Pertanto sono presenti i criteri che soddisfano la diagnosi di DISFORIA DI GENERE nell'adulto secondo il DSM-5 (codice 302.85 – F64.1).
pagina 4 di 6 Inoltre la marcata e persistente incongruenza tra il genere sperimentato e il sesso assegnato valida la diagnosi di INCONGRUENZA DI GENERE nell'età adulta secondo ICD-11 (codice HA60). Dal percorso psicologico svolto non sono emersi indicatori significativi per altri disturbi psichiatrici che possano inficiare il riconoscimento anagrafico del nome e sesso né situazioni familiari o ambientali che possano condizionare il paziente nella sua richiesta.”
La dott.ssa nella relazione datata 05/03/2025 (doc. 3 di parte attrice) ha Testimone_4 dato atto che è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta Per_1 conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali rischi possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere.. Non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere.”; la dott.ssa ha, altresì, attestato Testimone_4 che l'attore è perfettamente inserito con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, lavorativo e affettivo.
Le emergenze processuali comportano dunque l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con l'assunzione del prenome di ” in luogo di ”. Per_1 Pt_1
La parte attrice, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, chiede solo in via subordinata ed eventuale, e nel caso in cui il Tribunale non dovesse ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine alla completa transizione dal genere di nascita della ricorrente a quello elettivo maschile, che venga accertato il proprio diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Occorre infatti osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 5 di 6 Nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di Parte_1 un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, non occorrendo più l'autorizzazione giudiziale in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, deve essere affermato il diritto della parte a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita (nel caso di specie Lecco) di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Stante la natura del giudizio le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
24/11/1998, da femminile a maschile, con mutamento del prenome da “ ” a Pt_1
”; Per_1
2) Accerta il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 ritenga necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali primari e secondari da femminili a maschili;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di provvedere alla relativa rettificazione sull'atto di nascita Parte I, Serie A, n. 239 dell'anno 1998 ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011;
4) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco per quanto di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1119/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA DE Parte_1 C.F._1
ROCCHI nei confronti del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e Parte_1 disattesa, accogliere la domanda della ricorrente e per l'effetto:
In VIA PRINCIPALE:
1) disporre la rettifica del genere e del prenome della ricorrente e conseguentemente attribuire a il sesso maschile e il prenome di con conseguente Parte_1 Per_1 modifica dell'antroponimo da ” a “ ”. Parte_1 Persona_2
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita n. 239 Parte I Serie A nel senso che laddove indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto e inteso “sesso maschile” e che là dove è indicato il nome ” sia rettificato, letto e Pt_1 inteso il nome . Per_1 3) Disporre e ordinare che in ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il nome di in sostituzione del nome ”; Per_1 Pt_1
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza di Lecco, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da ” a” onde consentire la Pt_1 Per_1 rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
In VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda principale:
1) Autorizzare la ricorrente ad effettuare tutti gli interventi medico – chirurgici che si rendessero necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminile a maschile e, all'esito dei predetti interventi, disporre la rettifica del genere e del prenome della ricorrente e conseguentemente attribuire a il sesso maschile e il prenome Parte_1 di con conseguente modifica dell'antroponimo da ” a “ Per_1 Parte_1 Per_2
.
[...]
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione dell'atto di nascita n. 239 Parte I Serie A nel senso che laddove indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto e inteso “sesso maschile” e che là dove è indicato il nome ” sia rettificato, letto e Pt_1 inteso il nome . Per_1
3) Disporre e ordinare che in ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il nome di in sostituzione del nome ”; Per_1 Pt_1
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza di Lecco, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da ” a” onde consentire la Pt_1 Per_1 rettificazione e/o l'adeguamento e/o la correzione e/o la sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
In VIA ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario, si chiede che:
a) vengano sentite sulle circostanze dedotte dai punti 1) a 14) del presente ricorso le persone di seguite indicate:
- residente in [...] Testimone_1
- residente in [...] Testimone_2
pagina 2 di 6 b) qualora, nonostante la documentazione medica allegata al presente ricorso, il Tribunale lo ritenga necessario, disporre una CTU medica sulla persona della ricorrente volta ad accertare l'oggettiva avvenuta transizione dell'identità di genere quale conseguenza del percorso psicologico e clinico/ormonale sino ad oggi seguito.
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 l. n. Parte_1
164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, la rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico da femminile a maschile, con l'assunzione del prenome ” in luogo di “ ”. Per_1 Pt_1
A fondamento della domanda, la parte attrice, di stato civile libero, ha esposto di possedere un'identità di genere maschile, contrapposta al sesso biologico, di avere intrapreso un percorso psicologico e di avere iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva.
L'attrice ha altresì dedotto che la decisione di intraprendere il percorso di transizione è stata ben ponderata e appare definitiva.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 31, comma 3 d.lgs. n. 150/2011 e 71 c.p.c., l'attrice è comparsa personalmente all'udienza del Parte_1
25/11/2025 assistita dal proprio difensore e ha confermato il contenuto del ricorso, dichiarando che il percorso intrapreso è meditato e definitivo e che nelle relazioni sociali si presenta come persona di sesso maschile.
La parte ha dichiarato di avere proposto la domanda di rettifica del sesso per ottenere corrispondenza tra i dati anagrafici e la propria identità sessuale, poiché il mantenimento di dati anagrafici femminili comporta situazioni di disagio e imbarazzo.
Parte attrice ha dunque precisato le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole rispetto all'accoglimento della domanda attorea.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è requisito necessario ai fini della rettificazione del sesso anagrafico l'intervento chirurgico demolitivo o modificativo dei caratteri sessuali primari (cfr. Corte Cost., n. 221/2015; Cass., n. 15138/2015).
pagina 3 di 6 L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, anche in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Le relazioni della dott.ssa – – Testimone_3 Controparte_2
e della dott.ssa – medico chirurgo specialista in Endocrinologia e Testimone_4
Malattie del Ricambio operante presso l'Istituto Auxologico Italiano di Milano – rappresentano adeguati e sufficienti mezzi di prova, tali da rendere non necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Negli elaborati si dà atto delle valutazioni cliniche psicodiagnostiche e testali effettuate sulla persona dell'attrice e del percorso di transizione endocrinologica intrapreso in data 29/11/2023.
La dott.ssa ha evidenziato con relazione datata 31/05/2025 (doc. 5 di parte Testimone_3 attrice) che da molto tempo vive ed esprime quotidianamente con soddisfazione Per_1 un'identità di genere maschile, immedesimandosi totalmente nel genere maschile vissuto e percepito come il proprio, si mostra fermamente convinto di volere consolidare il genere percepito in modo permanente ed esprime con persistenza il bisogno di rettificare il proprio nome e sesso anagrafico in maniera irreversibile.. Quanto emerso dai colloqui è stato ulteriormente supportato dalla valutazione diagnostica effettuata tramite Utrecht Gender Dysphoria Scale – Gender Spectrum (UGDS-GS) in cui ottiene punteggio 78/90 che denota la presenza di una marcata incongruenza tra genere espresso e genere biologico oltre alla presenza di un forte desiderio di:
- liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie per sviluppare le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
- appartenere al genere maschile, comportarsi e vivere come persona di genere maschile;
- essere trattato ed essere riconosciuto come persona appartenente al genere maschile. Queste caratteristiche si uniscono ad un profondo disagio, senso di infelicità e mortificazione quando è costretto ad esprimere o mostrare il genere anagrafico, che comportano una sofferenza clinicamente significativa. Pertanto sono presenti i criteri che soddisfano la diagnosi di DISFORIA DI GENERE nell'adulto secondo il DSM-5 (codice 302.85 – F64.1).
pagina 4 di 6 Inoltre la marcata e persistente incongruenza tra il genere sperimentato e il sesso assegnato valida la diagnosi di INCONGRUENZA DI GENERE nell'età adulta secondo ICD-11 (codice HA60). Dal percorso psicologico svolto non sono emersi indicatori significativi per altri disturbi psichiatrici che possano inficiare il riconoscimento anagrafico del nome e sesso né situazioni familiari o ambientali che possano condizionare il paziente nella sua richiesta.”
La dott.ssa nella relazione datata 05/03/2025 (doc. 3 di parte attrice) ha Testimone_4 dato atto che è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta Per_1 conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali rischi possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di criopreservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere.. Non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione di genere.”; la dott.ssa ha, altresì, attestato Testimone_4 che l'attore è perfettamente inserito con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, lavorativo e affettivo.
Le emergenze processuali comportano dunque l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con l'assunzione del prenome di ” in luogo di ”. Per_1 Pt_1
La parte attrice, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, chiede solo in via subordinata ed eventuale, e nel caso in cui il Tribunale non dovesse ritenere sufficientemente raggiunta la prova in ordine alla completa transizione dal genere di nascita della ricorrente a quello elettivo maschile, che venga accertato il proprio diritto a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Occorre infatti osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 5 di 6 Nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di Parte_1 un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, non occorrendo più l'autorizzazione giudiziale in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, deve essere affermato il diritto della parte a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita (nel caso di specie Lecco) di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Stante la natura del giudizio le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
24/11/1998, da femminile a maschile, con mutamento del prenome da “ ” a Pt_1
”; Per_1
2) Accerta il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 ritenga necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali primari e secondari da femminili a maschili;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di provvedere alla relativa rettificazione sull'atto di nascita Parte I, Serie A, n. 239 dell'anno 1998 ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011;
4) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco per quanto di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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