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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11416/2018
Il Giudice TO CO NT, all'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to COLONNA MARCANTONIO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 08.08.2018.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 06.10.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere creditore dell' in virtù di pronuncia della CP_1
CdA di Bari ed opponendosi all'avviso di addebito notificato in data
08.08.2018 per le seguenti ragioni: illegittimità ed annullabilità del verbale di accertamento ispettivo per violazione del termine di novanta giorni per la notifica ex art. 14, comma 2, della L. n.
689/1981; omessa individuazione ed indicazione dei CCNL applicabili e della loro efficacia nei periodi assoggettati ad accertamento;
insussistenza di differenze retributive poste a base dell'imponibile contributivo accertato;
inesistenza delle ragioni a base del recupero dei benefici contributivi;
lamentando, di conseguenza, l'infondatezza delle pretese contributive avanzate con l'avviso di addebito opposto, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità, nullità e per l'annullamento del verbale di accertamento ispettivo e dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dello stesso avviso, ed in subordine per la riduzione degli importi pretesi, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive in forza dell'accertamento operato in sede amministrativa da cui era scaturito il debito contributivo opposto per violazione dell'imponibile contributivo per come calcolato applicando le disposizioni convenute nei CCNL applicati dal opponente, Parte_1 sulla scorta di quanto effettivamente dovuto ai lavoratori dipendenti a titolo retributivo e di quanto effettivamente erogato, ed in ragione degli indebiti da illegittima fruizione di benefici contributivi, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio la parte resistente chiariva e documentava CP_1 che la parte opponente applicava il CCNL Vigilanza Privata Assiv.
Veniva affidata ad un CTU l'esatta determinazione della contribuzione dovuta dalla parte opponente in forza delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017006236 del 04/10/2017 che ha dato origine all'avviso di addebito opposto.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sui vizi della procedura di riscossione
Pag. 2 di 23 Preliminarmente, alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale versata in atti, deve essere affermata l'inammissibilità, per maturata decadenza, della promossa azione nei limiti delle doglianze riguardanti i vizi formali dell'intrapresa attività di riscossione – violazione del termine di novanta giorni per la notifica ex art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 – oltre all'inoperatività della disciplina invocata dalla parte opponente destinata ad operare esclusivamente per le sanzioni amministrative che non ricorrono nel caso di specie, trattandosi di omissioni contributive e sanzioni civili.
1.1. A ben vedere, deve ritenersi pacifico tra le parti che la notificazione dell'avviso di addebito opposto si sia perfezionata in data 08.08.20181 e che il ricorso sia stato depositato il 14.09.2018.
Pertanto, la sola proposizione delle doglianze di merito avverso l'intrapresa riscossione è da ritenersi tempestiva poiché intervenuta nei 40 giorni utili di cui all'art. 24 D.L.vo n. 46/1999.
Deve ritenersi, invece, inutilmente spirato il termine di cui all'art. 617
c.p.c. necessario per la proposizione tempestiva di doglianze afferenti al quomodo della procedura di riscossione.
In particolare, le censure sollevate dalla parte ricorrente sui vizi formali della procedura di riscossione, violazione del termine di novanta giorni per la notifica ex art. 14, comma 2, della L. n.
689/1981, in quanto afferenti al quomodo della riscossione, risultano assoggettate al termine decadenziale dei venti giorni previsti per la proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi.
1.2. A tal proposito, infatti, occorre preliminarmente puntualizzare come ai sensi del D.L.vo n. 46/1999 le opposizioni proponibili avverso
Pag. 3 di 23 la riscossione mediante ruolo possono essere di due tipi: di merito ed esecutive.
Le prime attengono alla fondatezza delle pretese contributive e si rivolgono all'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'ente impositore ai sensi dell'art. 24, comma 5, per le quali opera lo stretto termine decadenziale dei quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione.
Le opposizioni cc.dd. esecutive a loro volta disciplinate dall'art. 29, comma 2, del decreto cit. possono riguardare sia il merito ovvero l'an della stessa esecuzione inteso come il diritto stesso a procedere ad esecuzione forzata, sia i vizi procedurali della esecuzione afferenti al quomodo del procedimento.
Per tali ultime due tipologie di opposizione, per il rinvio operato dalla norma citata alle forme ordinarie, deve farsi riferimento agli artt. 615
e 617 c.p.c.
Di conseguenza, solo per le opposizioni agli atti esecutivi attinenti ai vizi c.c.d.d. formali opera lo stringente termine decadenziale dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e non per le opposizioni all'esecuzione tout court per le quali non vi è termine decadenziale, ma solo uno finale, costituito dal compimento della stessa esecuzione, superato il quale non sarà più possibile proporre alcuna opposizione2.
Pag. 4 di 23 Ne consegue la declaratoria di intempestività della promossa azione oppositiva nei limiti dei soli vizi formali denunciati.
2. Sull'esatto ammontare del debito contributivo conteso
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. Ai fini della decisione della presente controversia occorre rappresentare che per il corretto calcolo della contribuzione dovuta dalla parte opponente occorre fare riferimento ed applicazione concreta dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, e dell'art. 12 della L. n.
153/1969.
Questo l'art. 1 del D.L. n. 338/1989 cit.
<
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio
1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.
Pag. 5 di 23 3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
Pag. 6 di 23 tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".>>.
Questo, inoltre, l'art. 12 della L. n. 153/1969: <gli articoli 1 e 2 del decreto-legge agosto 1945, n. 692, recepiti negli 27 28 testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955,
797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dal seguente:
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
Pag. 7 di 23 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative;
i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
Pag. 8 di 23 collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
Pag. 9 di 23 g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al
15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all' articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
Pag. 10 di 23 contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.>>.
Dalle norme appena richiamate emerge chiaramente che la retribuzione da porre a base di calcolo per la determinazione dell'imponibile contributivo non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria (si tratta del c.d. contratto leader).
In concreto, la legge determina un imponibile c.d. "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
È onere del datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuta corresponsione di contribuzione parametrata alla retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva di settore.
Questi i princìpi di diritto ribaditi con la pronuncia della Corte di cassazione n. 17993/2021 cui dare continuità: “… (omissis)… Appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza n. 11199/2002,le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si
Pag. 11 di 23 tratta del cd "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989".
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che "Il D.L. n. 338 del
1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria"
(si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
9. Ciò premesso nella fattispecie in esame l' denuncia la CP_1 violazione del minimale contributivo in quanto il cd tempo viaggio sarebbe stato retribuito non in applicazione dell'art. 27 c.c., ma in modo forfettario in base ad accordo aziendale e sarebbe stato onere del datore di lavoro provare che di fatto il compenso ricevuto fosse analogo o superiore a quello dovuto in base al CCNL.
9. Premesso che senza dubbio è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuta corresponsione di contribuzione parametrata alla retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva di settore, va altresì affermato che ai fini dell'accertamento del rispetto di detto parametro "debba farsi riferimento all'insieme delle voci retributive ivi contemplate, e quindi alla retribuzione considerata nel suo complesso, quale
Pag. 12 di 23 in esso determinata, a prescindere dall'articolazione nelle singole, distinte voci. Non è, quindi, sufficiente la mancata erogazione di una voce e dei relativi contributi per integrare automaticamente la omissione, ma è necessario procedere ad un calcolo della contribuzione "complessivamente" dovuta alla stregua del contratto leader". La sentenza impugnata si è espressa in questi termini, in conformità alla decisione di questa
Corte n. 9169/2003, e detti principi vanno qui accolti e ribaditi. …
(omissis)…”.
2.2. La retribuzione da porre a base di calcolo, inoltre, è costituita dai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, maturati nel periodo di riferimento.
Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986.
Sono esclusi alcuni elementi dalla base di calcolo del minimale contributivo che sono individuati in termini tassativi dalla previsione legislativa.
In concreto, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della L n. 153/1969, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla rilevando che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata non nelle mani del lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensu) al rapporto di
Pag. 13 di 23 lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile.
In ogni caso l'imponibile previdenziale non coincide con l'imponibile fiscale: in concreto non tutti i redditi da lavoro assoggettati ad imposizione fiscale saranno utili a fini contributivi.
Questa l'interpretazione dell'art. 12 cit. fornita dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 9601/2018 cui dare continuità: “…
(omissis)… La L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 modificato dal D.Lgs.
n. 314 del 1997, prevede che "costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (...) maturati nel periodo di riferimento" e "per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi (...) salvo quanto specificato nei seguenti commi".
9. Dunque, per il testo di legge, le definizioni di reddito e di base imponibile a fini contributivi, mutuate dalla legge tributaria con talune eccezioni, vengono mantenute distinte, marcandosi la differenza tra ciò che costituisce reddito da lavoro dipendente e ciò che vale ai fini della quantificazione della base imponibile.
10. Il reddito da lavoro dipendente rilevante a fini previdenziali è quello che si ricava dal D.P.R. n. 916 del 1987, art. 46 (poi 49), comma 1, in breve e da qui Tuir, che ravvisa i redditi da lavoro dipendente in quelli che "derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (...)". La base di calcolo dei contributi è quella indicata nell'art. 48 (oggi 51) Tuir, formata da "tutte le somme e i
Pag. 14 di 23 valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (...)".
11. E' evidente, dunque, che può concorrere a formare la base di calcolo dei contributi quanto risulti compreso nella categoria di reddito delimitata dall' art. 46 (ora 50), comma 1, Tuir, ma ciò non è sufficiente a concludere che tutto quanto forma reddito da lavoro dipendente ai fini tributari costituisca base di calcolo della contribuzione. Come sottolineato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vd. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 24032 del 12/10/2017, n. 17646 del 2016), infatti, si deve escludere che la formulazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, lett. a), - secondo cui l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziale deve essere operata "ove possibile" - sia tale da poter qualificare come ricettizio il rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 917 del
1986, con la conseguente necessità di esaminare la compatibilità della disciplina di carattere fiscale con il sistema previdenziale.
12. Delle differenze esistenti tra la disciplina tributaria e quella previdenziale dell'imponibile si trova traccia, in primo luogo, nel rinvio operato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 al solo art. 46 (ora 50) e non all'art. 47 (oggi 51) Tuir, che induce a ritenere che non rilevino a fini contributivi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 (ora 51) dello stesso testo unico, o, ancora, nel rinvio all'art. 46 (ora 50), solo comma 1 che porta ad escludere che rilevino a fini contributivi i redditi di cui all'art. 46 (ora 50), comma 2 e cioè pensioni e somme erogate per effetto dell'art. 429 cod. proc civ., oppure, nell'utilizzo del concetto di maturazione, anzichè di quello di
Pag. 15 di 23 percezione ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta cui imputare un certo componente.
13. Imponibilità fiscale ed imponibilità contributiva, dunque, si differenziano al fine di tener conto delle peculiarità del sistema previdenziale rispetto a quello tributario, come la stessa legge delega L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto nell'imporre il raggiungimento della perfetta equiparazione degli imponibili ove possibile (art. 3, comma 19, lett. a), con la conseguenza che, accertata la rilevanza tributaria di un emolumento, non si potrà automaticamente affermarne la necessaria rilevanza a fini contributivi, dovendosi prima valutare la compatibilità di tale affermazione con le specifiche disposizioni dettate in materia previdenziale.
14. Il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale definisce un'area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale, con un effetto definito in dottrina come di sottoinsieme dell'area di imponibilità fiscale, per cui ciò che rientra nella seconda non è detto che rientri anche nella prima, mentre ciò che non rientra nella seconda certamente non rientra nemmeno nella prima.
15. Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, con riguardo alle voci reddituali escluse dall'obbligo contributivo, dunque, va affermato che:
a) la L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, con la locuzione "salvo quanto specificato nei seguenti commi" rinvia alle ipotesi di esclusione dall'obbligo contributivo ed in particolare a quelle di cui al comma 4 che contiene un elenco di somme escluse dalla base imponibile, che il comma 5 precisa essere tassativo;
Pag. 16 di 23 b) tale elenco, tuttavia, è da ritenersi integrativo rispetto alle fattispecie di esclusione enumerate dall'art. 48 (poi 51), comma 2,
Tuir, che precedono la nozione di reddito da lavoro dipendente fissata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 in quanto ivi richiamate attraverso il richiamo dell'intero art. 48 (poi 51);
16. In altri termini, l'art. 48 Tuir, richiamato dall'art. 12, comma 3, definisce l'area dell'imponibilità fiscale attraverso la combinazione del comma 1, che stabilisce quale reddito di lavoro dipendente sia da tassare e del comma 2 che individua le fattispecie che non debbono essere tassate e la risultante delle due componenti delimita l'area di ciò che deve essere tassato come reddito di lavoro dipendente.
17. Il reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini fiscali, allorchè si procede alla determinazione dell'imponibile previdenziale, viene ulteriormente regolato dalla L.
n. 153 del 1969, art. 12 il quale, come si è detto, al comma 2, richiama le disposizioni dell'art. 48 (poi 51) Tuir ed al contempo fa salvo quanto specificato nei commi successivi, compreso il quarto.
18. Dunque, lungi dal sostituirsi all'art. 48, comma 2, Tuir, ed operare in alternativa ad esso, l'art. 12, comma 4, partecipa con lo stesso art. 48 alla individuazione degli elementi che compongono la base contributiva.
19. Tale disciplina comporta la possibilità che talune somme rilevino sul piano dell'imposizione reddituale, per effetto della combinazione dell'art. 48, commi 1 e 2 ma rimangono comunque escluse dalla base di calcolo dei contributi previdenziali, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4. Dalla ricostruzione della disciplina normativa del rapporto esistente tra imponibile fiscale e
Pag. 17 di 23 previdenziale in termini di non piena coincidenza discende, con ogni evidenza, l'infondatezza della tesi sostenuta in ricorso sul piano del puro diritto. … (omissis)…”.
2.3. In tema di riparto dell'onere probatorio occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale è l'ente previdenziale a dover provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato art. 12, comma 2.
2.4. Ed ancora, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, costituendo i relativi requisiti fatti costitutivi del diritto all'esonero che, come tali, devono essere provati da chi invoca l'esonero stesso.
Conseguentemente, grava sull' che afferma la sussistenza del CP_1 credito contributivo l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre grava sulla parte che eccepisce di avere diritto agli sgravi contributivi o ad altre forme di detrazione, l'onere di provare i fatti impeditivi, in tutto in parte, del diritto altrui.
Questi i princìpi di diritto ribaditi con la pronuncia n. 20709/2018 dalla Corte di cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… E' stato più volte affermato che "La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla rilevando che l'attribuzione
Pag. 18 di 23 patrimoniale venga effettuata non nelle mani del lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensu) al rapporto di lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile (Cass. n. 24602 del
2011; Cass. n. 13097 del 2007); nozione analoga è desumibile dall'art. 12 citato, nel testo attualmente in vigore, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
… (omissis)…
15. In tali pronunce si è affermato il principio in base al quale "in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1, (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci, che, in base allo stesso art. 12, comma 2 sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato comma 2".
16. In modo analogo, è stato affermato che "laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata", costituendo i relativi requisiti fatti costitutivi del diritto all'esonero che, come tali, devono essere
Pag. 19 di 23 provati da chi invoca l'esonero stesso (cfr., Cass. nn. 16639 del
2014; 21898 del 2010; 499 del 2009; 16351 del 2007; 5137 del
2006).
17. La stessa sentenza richiamata nel ricorso in esame (Cass. n.
16351 del 2007) è conforme all'orientamento di questa Suprema
Corte (Cass. n. 19262 del 2003) alla stregua del quale "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l' nell'irrogare la sanzione, abbia negato CP_1 il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto".
18. In base ai principi di diritto appena richiamati, grava sull' CP_1 che afferma la sussistenza del credito contributivo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e grava sulla parte che eccepisce di avere diritto agli sgravi contributivi o ad altre forme di detrazione,
l'onere di provare i fatti impeditivi, in tutto in parte, del diritto altrui.
… (omissis)…”.
2.5. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena sopra richiamati, incontestata la retribuzione complessivamente erogata nel periodo di riferimento dalla parte datoriale ai propri dipendenti secondo quanto facilmente desumibile dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017006236 del
04/10/2017, dal LUL e dalle buste-paga esaminate durante l'accertamento ispettivo e prodotte in questo giudizio3, deve ritenersi parzialmente fondata la domanda della parte ricorrente quanto meno
Pag. 20 di 23 nei limiti di quanto calcolato dal CTU all'esito delle operazioni peritali affidate per la determinazione della contribuzione effettivamente dovuta.
2.6. A ben vedere, infatti, individuato con esattezza nel corso del giudizio il CCNL effettivamente applicato nel periodo in esame dalla parte opponente, il CTU ha calcolato la contribuzione dovuta dal opponente facendo corretta applicazione della disciplina Parte_1 sopra richiamata.
Ebbene, le condivisibili conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale riportano i seguenti dati:
▪ contribuzione effettivamente dovuta ed evasa pari ad €
71.314,72;
▪ contributi per morosità pari ad € 18.276,54;
▪ interessi pari ad € 5.434,91;
▪ sanzioni per evasione pari ad € 32.731,81;
▪ sanzioni per morosità pari ad € 2.558,82, per una somma complessiva pari ad € 130.316,80.
Ne consegue il parziale accoglimento del promosso ricorso.
Va annullato, di conseguenza, l'avviso di addebito opposto nei limiti dell'eccedenza rispetto alla complessiva somma di € 130.316,80 effettivamente dovuta dalla parte opponente.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della
Pag. 21 di 23 controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità per tardività del ricorso nella parte in cui sono formulate doglianze formali avverso la procedura di riscossione;
- accerta e dichiara che le somme effettivamente dovute dalla parte opponente a titolo di contributi, morosità, interessi e sanzioni ammontano ad € 130.316,80 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto per l'eccedenza;
- rigetta, per infondatezza, le ulteriori domande promosse dalla parte ricorrente;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese processuali e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 4.835,00, di cui € 4.076,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 759,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate CP_1 come da separato provvedimento.
Pag. 22 di 23 Bari,06/10/2025
Il Giudice del lavoro
TO CO NT
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 2 In tal senso cfr. Cass. 31.03.2007, n. 8061 che chiarisce: “Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata,
è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento
(fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).”. 3 Cfr. in all.ti parte resistente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11416/2018
Il Giudice TO CO NT, all'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to COLONNA MARCANTONIO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 08.08.2018.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 06.10.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere creditore dell' in virtù di pronuncia della CP_1
CdA di Bari ed opponendosi all'avviso di addebito notificato in data
08.08.2018 per le seguenti ragioni: illegittimità ed annullabilità del verbale di accertamento ispettivo per violazione del termine di novanta giorni per la notifica ex art. 14, comma 2, della L. n.
689/1981; omessa individuazione ed indicazione dei CCNL applicabili e della loro efficacia nei periodi assoggettati ad accertamento;
insussistenza di differenze retributive poste a base dell'imponibile contributivo accertato;
inesistenza delle ragioni a base del recupero dei benefici contributivi;
lamentando, di conseguenza, l'infondatezza delle pretese contributive avanzate con l'avviso di addebito opposto, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità, nullità e per l'annullamento del verbale di accertamento ispettivo e dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dello stesso avviso, ed in subordine per la riduzione degli importi pretesi, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive in forza dell'accertamento operato in sede amministrativa da cui era scaturito il debito contributivo opposto per violazione dell'imponibile contributivo per come calcolato applicando le disposizioni convenute nei CCNL applicati dal opponente, Parte_1 sulla scorta di quanto effettivamente dovuto ai lavoratori dipendenti a titolo retributivo e di quanto effettivamente erogato, ed in ragione degli indebiti da illegittima fruizione di benefici contributivi, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio la parte resistente chiariva e documentava CP_1 che la parte opponente applicava il CCNL Vigilanza Privata Assiv.
Veniva affidata ad un CTU l'esatta determinazione della contribuzione dovuta dalla parte opponente in forza delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017006236 del 04/10/2017 che ha dato origine all'avviso di addebito opposto.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sui vizi della procedura di riscossione
Pag. 2 di 23 Preliminarmente, alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale versata in atti, deve essere affermata l'inammissibilità, per maturata decadenza, della promossa azione nei limiti delle doglianze riguardanti i vizi formali dell'intrapresa attività di riscossione – violazione del termine di novanta giorni per la notifica ex art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 – oltre all'inoperatività della disciplina invocata dalla parte opponente destinata ad operare esclusivamente per le sanzioni amministrative che non ricorrono nel caso di specie, trattandosi di omissioni contributive e sanzioni civili.
1.1. A ben vedere, deve ritenersi pacifico tra le parti che la notificazione dell'avviso di addebito opposto si sia perfezionata in data 08.08.20181 e che il ricorso sia stato depositato il 14.09.2018.
Pertanto, la sola proposizione delle doglianze di merito avverso l'intrapresa riscossione è da ritenersi tempestiva poiché intervenuta nei 40 giorni utili di cui all'art. 24 D.L.vo n. 46/1999.
Deve ritenersi, invece, inutilmente spirato il termine di cui all'art. 617
c.p.c. necessario per la proposizione tempestiva di doglianze afferenti al quomodo della procedura di riscossione.
In particolare, le censure sollevate dalla parte ricorrente sui vizi formali della procedura di riscossione, violazione del termine di novanta giorni per la notifica ex art. 14, comma 2, della L. n.
689/1981, in quanto afferenti al quomodo della riscossione, risultano assoggettate al termine decadenziale dei venti giorni previsti per la proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi.
1.2. A tal proposito, infatti, occorre preliminarmente puntualizzare come ai sensi del D.L.vo n. 46/1999 le opposizioni proponibili avverso
Pag. 3 di 23 la riscossione mediante ruolo possono essere di due tipi: di merito ed esecutive.
Le prime attengono alla fondatezza delle pretese contributive e si rivolgono all'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'ente impositore ai sensi dell'art. 24, comma 5, per le quali opera lo stretto termine decadenziale dei quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione.
Le opposizioni cc.dd. esecutive a loro volta disciplinate dall'art. 29, comma 2, del decreto cit. possono riguardare sia il merito ovvero l'an della stessa esecuzione inteso come il diritto stesso a procedere ad esecuzione forzata, sia i vizi procedurali della esecuzione afferenti al quomodo del procedimento.
Per tali ultime due tipologie di opposizione, per il rinvio operato dalla norma citata alle forme ordinarie, deve farsi riferimento agli artt. 615
e 617 c.p.c.
Di conseguenza, solo per le opposizioni agli atti esecutivi attinenti ai vizi c.c.d.d. formali opera lo stringente termine decadenziale dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e non per le opposizioni all'esecuzione tout court per le quali non vi è termine decadenziale, ma solo uno finale, costituito dal compimento della stessa esecuzione, superato il quale non sarà più possibile proporre alcuna opposizione2.
Pag. 4 di 23 Ne consegue la declaratoria di intempestività della promossa azione oppositiva nei limiti dei soli vizi formali denunciati.
2. Sull'esatto ammontare del debito contributivo conteso
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.1. Ai fini della decisione della presente controversia occorre rappresentare che per il corretto calcolo della contribuzione dovuta dalla parte opponente occorre fare riferimento ed applicazione concreta dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, e dell'art. 12 della L. n.
153/1969.
Questo l'art. 1 del D.L. n. 338/1989 cit.
<
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio
1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.
Pag. 5 di 23 3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,
21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
Pag. 6 di 23 tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".>>.
Questo, inoltre, l'art. 12 della L. n. 153/1969: <gli articoli 1 e 2 del decreto-legge agosto 1945, n. 692, recepiti negli 27 28 testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955,
797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124 , sono sostituiti dal seguente:
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
Pag. 7 di 23 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché' quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative;
i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
Pag. 8 di 23 collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
Pag. 9 di 23 g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al
15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché' ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all' articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
Pag. 10 di 23 contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.>>.
Dalle norme appena richiamate emerge chiaramente che la retribuzione da porre a base di calcolo per la determinazione dell'imponibile contributivo non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria (si tratta del c.d. contratto leader).
In concreto, la legge determina un imponibile c.d. "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
È onere del datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuta corresponsione di contribuzione parametrata alla retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva di settore.
Questi i princìpi di diritto ribaditi con la pronuncia della Corte di cassazione n. 17993/2021 cui dare continuità: “… (omissis)… Appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza n. 11199/2002,le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si
Pag. 11 di 23 tratta del cd "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989".
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che "Il D.L. n. 338 del
1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria"
(si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
9. Ciò premesso nella fattispecie in esame l' denuncia la CP_1 violazione del minimale contributivo in quanto il cd tempo viaggio sarebbe stato retribuito non in applicazione dell'art. 27 c.c., ma in modo forfettario in base ad accordo aziendale e sarebbe stato onere del datore di lavoro provare che di fatto il compenso ricevuto fosse analogo o superiore a quello dovuto in base al CCNL.
9. Premesso che senza dubbio è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuta corresponsione di contribuzione parametrata alla retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva di settore, va altresì affermato che ai fini dell'accertamento del rispetto di detto parametro "debba farsi riferimento all'insieme delle voci retributive ivi contemplate, e quindi alla retribuzione considerata nel suo complesso, quale
Pag. 12 di 23 in esso determinata, a prescindere dall'articolazione nelle singole, distinte voci. Non è, quindi, sufficiente la mancata erogazione di una voce e dei relativi contributi per integrare automaticamente la omissione, ma è necessario procedere ad un calcolo della contribuzione "complessivamente" dovuta alla stregua del contratto leader". La sentenza impugnata si è espressa in questi termini, in conformità alla decisione di questa
Corte n. 9169/2003, e detti principi vanno qui accolti e ribaditi. …
(omissis)…”.
2.2. La retribuzione da porre a base di calcolo, inoltre, è costituita dai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, maturati nel periodo di riferimento.
Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986.
Sono esclusi alcuni elementi dalla base di calcolo del minimale contributivo che sono individuati in termini tassativi dalla previsione legislativa.
In concreto, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della L n. 153/1969, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla rilevando che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata non nelle mani del lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensu) al rapporto di
Pag. 13 di 23 lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile.
In ogni caso l'imponibile previdenziale non coincide con l'imponibile fiscale: in concreto non tutti i redditi da lavoro assoggettati ad imposizione fiscale saranno utili a fini contributivi.
Questa l'interpretazione dell'art. 12 cit. fornita dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 9601/2018 cui dare continuità: “…
(omissis)… La L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 modificato dal D.Lgs.
n. 314 del 1997, prevede che "costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (...) maturati nel periodo di riferimento" e "per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi (...) salvo quanto specificato nei seguenti commi".
9. Dunque, per il testo di legge, le definizioni di reddito e di base imponibile a fini contributivi, mutuate dalla legge tributaria con talune eccezioni, vengono mantenute distinte, marcandosi la differenza tra ciò che costituisce reddito da lavoro dipendente e ciò che vale ai fini della quantificazione della base imponibile.
10. Il reddito da lavoro dipendente rilevante a fini previdenziali è quello che si ricava dal D.P.R. n. 916 del 1987, art. 46 (poi 49), comma 1, in breve e da qui Tuir, che ravvisa i redditi da lavoro dipendente in quelli che "derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (...)". La base di calcolo dei contributi è quella indicata nell'art. 48 (oggi 51) Tuir, formata da "tutte le somme e i
Pag. 14 di 23 valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (...)".
11. E' evidente, dunque, che può concorrere a formare la base di calcolo dei contributi quanto risulti compreso nella categoria di reddito delimitata dall' art. 46 (ora 50), comma 1, Tuir, ma ciò non è sufficiente a concludere che tutto quanto forma reddito da lavoro dipendente ai fini tributari costituisca base di calcolo della contribuzione. Come sottolineato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vd. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 24032 del 12/10/2017, n. 17646 del 2016), infatti, si deve escludere che la formulazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, lett. a), - secondo cui l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziale deve essere operata "ove possibile" - sia tale da poter qualificare come ricettizio il rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 917 del
1986, con la conseguente necessità di esaminare la compatibilità della disciplina di carattere fiscale con il sistema previdenziale.
12. Delle differenze esistenti tra la disciplina tributaria e quella previdenziale dell'imponibile si trova traccia, in primo luogo, nel rinvio operato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 al solo art. 46 (ora 50) e non all'art. 47 (oggi 51) Tuir, che induce a ritenere che non rilevino a fini contributivi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 (ora 51) dello stesso testo unico, o, ancora, nel rinvio all'art. 46 (ora 50), solo comma 1 che porta ad escludere che rilevino a fini contributivi i redditi di cui all'art. 46 (ora 50), comma 2 e cioè pensioni e somme erogate per effetto dell'art. 429 cod. proc civ., oppure, nell'utilizzo del concetto di maturazione, anzichè di quello di
Pag. 15 di 23 percezione ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta cui imputare un certo componente.
13. Imponibilità fiscale ed imponibilità contributiva, dunque, si differenziano al fine di tener conto delle peculiarità del sistema previdenziale rispetto a quello tributario, come la stessa legge delega L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto nell'imporre il raggiungimento della perfetta equiparazione degli imponibili ove possibile (art. 3, comma 19, lett. a), con la conseguenza che, accertata la rilevanza tributaria di un emolumento, non si potrà automaticamente affermarne la necessaria rilevanza a fini contributivi, dovendosi prima valutare la compatibilità di tale affermazione con le specifiche disposizioni dettate in materia previdenziale.
14. Il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale definisce un'area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale, con un effetto definito in dottrina come di sottoinsieme dell'area di imponibilità fiscale, per cui ciò che rientra nella seconda non è detto che rientri anche nella prima, mentre ciò che non rientra nella seconda certamente non rientra nemmeno nella prima.
15. Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, con riguardo alle voci reddituali escluse dall'obbligo contributivo, dunque, va affermato che:
a) la L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, con la locuzione "salvo quanto specificato nei seguenti commi" rinvia alle ipotesi di esclusione dall'obbligo contributivo ed in particolare a quelle di cui al comma 4 che contiene un elenco di somme escluse dalla base imponibile, che il comma 5 precisa essere tassativo;
Pag. 16 di 23 b) tale elenco, tuttavia, è da ritenersi integrativo rispetto alle fattispecie di esclusione enumerate dall'art. 48 (poi 51), comma 2,
Tuir, che precedono la nozione di reddito da lavoro dipendente fissata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 in quanto ivi richiamate attraverso il richiamo dell'intero art. 48 (poi 51);
16. In altri termini, l'art. 48 Tuir, richiamato dall'art. 12, comma 3, definisce l'area dell'imponibilità fiscale attraverso la combinazione del comma 1, che stabilisce quale reddito di lavoro dipendente sia da tassare e del comma 2 che individua le fattispecie che non debbono essere tassate e la risultante delle due componenti delimita l'area di ciò che deve essere tassato come reddito di lavoro dipendente.
17. Il reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini fiscali, allorchè si procede alla determinazione dell'imponibile previdenziale, viene ulteriormente regolato dalla L.
n. 153 del 1969, art. 12 il quale, come si è detto, al comma 2, richiama le disposizioni dell'art. 48 (poi 51) Tuir ed al contempo fa salvo quanto specificato nei commi successivi, compreso il quarto.
18. Dunque, lungi dal sostituirsi all'art. 48, comma 2, Tuir, ed operare in alternativa ad esso, l'art. 12, comma 4, partecipa con lo stesso art. 48 alla individuazione degli elementi che compongono la base contributiva.
19. Tale disciplina comporta la possibilità che talune somme rilevino sul piano dell'imposizione reddituale, per effetto della combinazione dell'art. 48, commi 1 e 2 ma rimangono comunque escluse dalla base di calcolo dei contributi previdenziali, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4. Dalla ricostruzione della disciplina normativa del rapporto esistente tra imponibile fiscale e
Pag. 17 di 23 previdenziale in termini di non piena coincidenza discende, con ogni evidenza, l'infondatezza della tesi sostenuta in ricorso sul piano del puro diritto. … (omissis)…”.
2.3. In tema di riparto dell'onere probatorio occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale è l'ente previdenziale a dover provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato art. 12, comma 2.
2.4. Ed ancora, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, costituendo i relativi requisiti fatti costitutivi del diritto all'esonero che, come tali, devono essere provati da chi invoca l'esonero stesso.
Conseguentemente, grava sull' che afferma la sussistenza del CP_1 credito contributivo l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre grava sulla parte che eccepisce di avere diritto agli sgravi contributivi o ad altre forme di detrazione, l'onere di provare i fatti impeditivi, in tutto in parte, del diritto altrui.
Questi i princìpi di diritto ribaditi con la pronuncia n. 20709/2018 dalla Corte di cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… E' stato più volte affermato che "La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla rilevando che l'attribuzione
Pag. 18 di 23 patrimoniale venga effettuata non nelle mani del lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensu) al rapporto di lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile (Cass. n. 24602 del
2011; Cass. n. 13097 del 2007); nozione analoga è desumibile dall'art. 12 citato, nel testo attualmente in vigore, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
… (omissis)…
15. In tali pronunce si è affermato il principio in base al quale "in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1, (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci, che, in base allo stesso art. 12, comma 2 sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato comma 2".
16. In modo analogo, è stato affermato che "laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata", costituendo i relativi requisiti fatti costitutivi del diritto all'esonero che, come tali, devono essere
Pag. 19 di 23 provati da chi invoca l'esonero stesso (cfr., Cass. nn. 16639 del
2014; 21898 del 2010; 499 del 2009; 16351 del 2007; 5137 del
2006).
17. La stessa sentenza richiamata nel ricorso in esame (Cass. n.
16351 del 2007) è conforme all'orientamento di questa Suprema
Corte (Cass. n. 19262 del 2003) alla stregua del quale "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l' nell'irrogare la sanzione, abbia negato CP_1 il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto".
18. In base ai principi di diritto appena richiamati, grava sull' CP_1 che afferma la sussistenza del credito contributivo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e grava sulla parte che eccepisce di avere diritto agli sgravi contributivi o ad altre forme di detrazione,
l'onere di provare i fatti impeditivi, in tutto in parte, del diritto altrui.
… (omissis)…”.
2.5. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena sopra richiamati, incontestata la retribuzione complessivamente erogata nel periodo di riferimento dalla parte datoriale ai propri dipendenti secondo quanto facilmente desumibile dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017006236 del
04/10/2017, dal LUL e dalle buste-paga esaminate durante l'accertamento ispettivo e prodotte in questo giudizio3, deve ritenersi parzialmente fondata la domanda della parte ricorrente quanto meno
Pag. 20 di 23 nei limiti di quanto calcolato dal CTU all'esito delle operazioni peritali affidate per la determinazione della contribuzione effettivamente dovuta.
2.6. A ben vedere, infatti, individuato con esattezza nel corso del giudizio il CCNL effettivamente applicato nel periodo in esame dalla parte opponente, il CTU ha calcolato la contribuzione dovuta dal opponente facendo corretta applicazione della disciplina Parte_1 sopra richiamata.
Ebbene, le condivisibili conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale riportano i seguenti dati:
▪ contribuzione effettivamente dovuta ed evasa pari ad €
71.314,72;
▪ contributi per morosità pari ad € 18.276,54;
▪ interessi pari ad € 5.434,91;
▪ sanzioni per evasione pari ad € 32.731,81;
▪ sanzioni per morosità pari ad € 2.558,82, per una somma complessiva pari ad € 130.316,80.
Ne consegue il parziale accoglimento del promosso ricorso.
Va annullato, di conseguenza, l'avviso di addebito opposto nei limiti dell'eccedenza rispetto alla complessiva somma di € 130.316,80 effettivamente dovuta dalla parte opponente.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della
Pag. 21 di 23 controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità per tardività del ricorso nella parte in cui sono formulate doglianze formali avverso la procedura di riscossione;
- accerta e dichiara che le somme effettivamente dovute dalla parte opponente a titolo di contributi, morosità, interessi e sanzioni ammontano ad € 130.316,80 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto per l'eccedenza;
- rigetta, per infondatezza, le ulteriori domande promosse dalla parte ricorrente;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese processuali e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 4.835,00, di cui € 4.076,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 759,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate CP_1 come da separato provvedimento.
Pag. 22 di 23 Bari,06/10/2025
Il Giudice del lavoro
TO CO NT
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 2 In tal senso cfr. Cass. 31.03.2007, n. 8061 che chiarisce: “Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata,
è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento
(fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).”. 3 Cfr. in all.ti parte resistente.