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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2500/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via C. Gabriele n. 9, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Paola Caputo che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cosenza,
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Rossella Scalercio,
Silvana Massaro e Elisabetta Bavasso - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Maddaloni, Via Roma n. 43, presso lo studio dell'Avv. Luigi Russo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e
della relativa cartella di pagamento, per i motivi esposti in narrativa;
in via del tutto gradata, in
ipotesi di rigetto, si chiede di voler mantenere la sanzione irrogata al minimo edittale;
Voglia, infine,
1 condannare gli odierni convenuti, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari
con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni dell' : “… dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_1
passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio ovvero il rigetto del ricorso con vittoria
di spese da liquidare ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 419 del 2015 …”.
Conclusioni di : “… 1) in via preliminare, dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'azione e della domanda per le
motivazioni spiegate in premessa;
Nel merito 2) rigettare l'avversa opposizione così come proposta
nei confronti dell' in quanto illegittima e infondata sia in fatto Controparte_2
che in diritto;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda manlevare
l' al pagamento delle spese di lite in quanto chiamata in giudizio Controparte_2
inutilmente; 4) Condannare l'opponente e/o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di
lite, in favore della convenuta …”. Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio, proposto inizialmente innanzi al Giudice Civile e poi assegnato alla
Sezione Lavoro, è di opposizione alla cartella di pagamento n. 03420220009501043000,
afferente a credito dell' . Controparte_1
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa allegazione dell'atto presupposto;
l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la tardività e inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica della ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'udienza del 9.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le eccezioni relative all'omessa allegazione ed omessa notifica dell'atto presupposto sono inammissibili poiché, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché deve essere proposta nel termine di 20 giorni, non rispettato nel caso in esame.
Le eccezioni sarebbero anche infondate, atteso che non occorreva alcuna allegazione dell'ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella di pagamento, notificata in data
23.6.2017.
L'eccezione di prescrizione è infondata, risultando l'indicata notifica in data 23.6.2017 e dovendosi considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 103,
comma 6 bis, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020.
Si aggiunge che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione deve considerarsi validamente effettuata, atteso che la patologia del padre del ricorrente (che ha materialmente ricevuto l'atto) non si configura in termini tali da determinare la dimostrazione dell'impossibilità di ricezione dell'atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c., come argomentato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate il 23.5.2025.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni,
aggiungendosi da ultimo l'infondatezza della generica richiesta formulata da parte
3 ricorrente sull'applicazione del minimo edittale della sanzione, che è questione che oltretutto attiene al merito del credito.
Le spese seguono la soccombenza (ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015 per la domanda proposta nei confronti dell' ) e sono liquidate come da Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore in favore di Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.110,00 per compenso, oltre accessori
[...]
di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.688,00 per compenso, oltre accessori
[...]
di legge.
Si comunichi
Cosenza, 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2500/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via C. Gabriele n. 9, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Paola Caputo che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cosenza,
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Rossella Scalercio,
Silvana Massaro e Elisabetta Bavasso - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Maddaloni, Via Roma n. 43, presso lo studio dell'Avv. Luigi Russo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e
della relativa cartella di pagamento, per i motivi esposti in narrativa;
in via del tutto gradata, in
ipotesi di rigetto, si chiede di voler mantenere la sanzione irrogata al minimo edittale;
Voglia, infine,
1 condannare gli odierni convenuti, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari
con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni dell' : “… dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_1
passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio ovvero il rigetto del ricorso con vittoria
di spese da liquidare ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 419 del 2015 …”.
Conclusioni di : “… 1) in via preliminare, dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'azione e della domanda per le
motivazioni spiegate in premessa;
Nel merito 2) rigettare l'avversa opposizione così come proposta
nei confronti dell' in quanto illegittima e infondata sia in fatto Controparte_2
che in diritto;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda manlevare
l' al pagamento delle spese di lite in quanto chiamata in giudizio Controparte_2
inutilmente; 4) Condannare l'opponente e/o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di
lite, in favore della convenuta …”. Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio, proposto inizialmente innanzi al Giudice Civile e poi assegnato alla
Sezione Lavoro, è di opposizione alla cartella di pagamento n. 03420220009501043000,
afferente a credito dell' . Controparte_1
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa allegazione dell'atto presupposto;
l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la tardività e inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica della ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'udienza del 9.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le eccezioni relative all'omessa allegazione ed omessa notifica dell'atto presupposto sono inammissibili poiché, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché deve essere proposta nel termine di 20 giorni, non rispettato nel caso in esame.
Le eccezioni sarebbero anche infondate, atteso che non occorreva alcuna allegazione dell'ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella di pagamento, notificata in data
23.6.2017.
L'eccezione di prescrizione è infondata, risultando l'indicata notifica in data 23.6.2017 e dovendosi considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 103,
comma 6 bis, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020.
Si aggiunge che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione deve considerarsi validamente effettuata, atteso che la patologia del padre del ricorrente (che ha materialmente ricevuto l'atto) non si configura in termini tali da determinare la dimostrazione dell'impossibilità di ricezione dell'atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c., come argomentato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate il 23.5.2025.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni,
aggiungendosi da ultimo l'infondatezza della generica richiesta formulata da parte
3 ricorrente sull'applicazione del minimo edittale della sanzione, che è questione che oltretutto attiene al merito del credito.
Le spese seguono la soccombenza (ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015 per la domanda proposta nei confronti dell' ) e sono liquidate come da Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore in favore di Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.110,00 per compenso, oltre accessori
[...]
di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.688,00 per compenso, oltre accessori
[...]
di legge.
Si comunichi
Cosenza, 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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