Sentenza 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 23 aprile 2024
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02091/2025REG.PROV.COLL.
N. 08640/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8640 del 2021, proposto da
IO De CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Renata Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 608/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante - proprietario di un fabbricato, catastalmente identificato al foglio 17, particelle 165-258 e particelle163-891-892-89, e realizzato in virtù di autorizzazioni edilizie n. 59/07 e 67/07 - ha presentato, in data 05.08.2016, istanza, ex artt. 167 e 181 D.lgs n. 42/04, di autorizzazione in sanatoria per alcuni interventi, difformi dall’originario progetto, effettuati sull’edificio consistenti in: 1) diversa conformazione della copertura del fabbricato, realizzata con strutture in cemento armato in luogo della prevista struttura in legno con la modifica della linea di colmo; 2) accesso al piano interrato a mezzo di una rampa in cls con muri laterali sempre in cls armato.
2 - Con nota n. 5403 del 1.03.2017, notificata in data 08.03.2017, la Soprintendenza ha formalizzato il parere negativo sull’istanza e, con successivo provvedimento prot. n. 2899 del 21.03.2017, il Comune di Ascea ha negato definitivamente la richiesta di autorizzazione paesaggistica.
In particolare, la Soprintendenza ha rilevato che: “ le opere abusivamente eseguite non rientrano nei limiti fissati dal D.Lgs 42/04, art.167, comma 4, perché hanno determinato aumento di superficie utile e di volumetria rispetto al progetto assentito, consistenti in 1) maggiore superficie utile e volumetria al piano interrato; 2) maggiore superficie utile al sottotetto per realizzazione terrazzi; 3) maggiore altezza del fabbricato alla linea di gronda ed al colmo; 4) maggiore volumetria per chiusura del portico ”.
3 – L’appellante ha impugnato tali provvedimenti avanti il Tar per la Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che: “ è incontestabile la non sanabilità postuma dei manufatti in esame, stante l’evidente consistenza di aumento volumetrico e di superficie degli stessi ”.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia contestando l’assunto sul quale si basa la statuizione di primo grado, ovvero che le opere edilizie realizzate avrebbero determinato un aumento di superficie utile e volumetria rispetto al progetto originario e come tale non sanabile né ex art 167, comma 4, D.lgs 42/04, né in virtù della previsione normativa di cui al D.P.R. 31/17.
L’appellante contesta che il Tar di Salerno ha omesso di verificare in concreto la reale consistenza delle difformità oggetto di sanatoria e se queste realmente avessero o meno determinato un maggiore volume e/o superficie incompatibile con il disposto dell’art. 167/04.
Per l’appellante, la circostanza che le opere realizzate dal ricorrente non abbiano determinato alcun aumento di volume e di superficie è ricavabile dalla comparazione dei grafici allegati alla pratica di sanatoria che raffigurano, da una parte, lo stato di diritto e, dall’altra, quello di fatto dell’immobile
5 – La Sezione, con l’ordinanza n. 3699/2024 - premesso che la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 26/04/2021, n. 3352 e Id. 07/02/2024, n. 1241 e giurisprudenza ivi citata) ha chiarito che l'art. 167 D.lgs. n. 42/2004 ha riguardo, quale causa generale ostativa alla sanatoria, alle sole superfici e/o volumi “utili”. A tal fine, la “superficie utile” è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre e si distingue dalla “superficie accessoria” rappresentata dalla superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi caratteri di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, comprendente, a titolo esemplificativo, anche i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze – ha disposto una verificazione al fine di accertare se la consistenza delle opere per cui è causa realizzate dall’appellante, alla stregua della normativa di riferimento, abbia determinato - rispetto ai progetti assentiti a mezzo del titolo abilitativo conseguito - un aumento di volume e/o un aumento di superfice lorda, distinguendo a tal fine le superfici ed i volumi utili da quelli accessori.
5 – All’esito di tale incombente istruttorio è stata confermata la sussistenza di una maggior volumetria (per 210 metri cubi) e di una maggiore superficie (per 86 mq), sulla base di una relazione puntuale ed immune da vizi logici, i cui esiti il Collegio condivide.
Per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 167 del D.Lgs. 2004/42 in base al quale “ L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5…per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica”, a condizione : “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”.
6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Resta salva la possibilità per l’appellante di presentare una nuova istanza di sanatoria laddove ne ricorrano i relativi presupposti, dovendosi pertanto disattendere la richiesta di rinvio della discussione motivata su tale intendimento.
Le spese di lite del Ministero, liquidate come in dispositivo, vista la soccombenza, sono poste a carico di parte appellante, come anche le spese della verificazione, che possono essere definitivamente liquidate come da notula depositata dal Verificatore pari a 7.000 euro, detratto quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero appellato, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Pone a carico di parte appellante le spese della verificazione, liquidate come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO