Art. 42.
Il supplemento di pensione di cui all' articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 , e' liquidato, a decorrere dal 1 marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.
Il supplemento di pensione di cui all' articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 , e' liquidato, a decorrere dal 1 marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.