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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/09/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 19 /2025 R.G.L. promossa da:
in persona del dott. Controparte_1
in qualità di Responsabile Contenzioso Persona_1
PIEMONTE, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta Persona_2
nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Controparte_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 -
[...]
00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico P.IVA_1
economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_3
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del
2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese
1 ed estinte, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ettore
Petrolini, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Claudio Grisanti che la rappresenta assiste e difende in virtù del mandato in atti.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_4
, residente a [...]
13, rappresentato, assistito e difeso, in forza di procura in calce già in atti di primo grado, dall'avv. Daniele Folino del foro di Roma, con studio in Roma via Apuania n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio di Domodossola (VB), via Dissegna n.29
APPELLATO
CONTRO
Controparte_5
in persona del
[...] CP_6
pro-tempore del Piemonte, rappresentato e difeso per
[...]
procura generale alle liti Notaio di Chivasso del 06.06.2025 Per_3 rep. n. 68188 dall' avv. Rosa BATTAGLIESE elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 1 (Avvocatura
Regionale)
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 12.01.2025
Per l'appellato : come da memoria depositata in CP_4
data 30.07.2025
Per l'appellato : come da memoria depositata in data CP_5
25.08.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado conveniva in giudizio, CP_4 avanti al Tribunale di Verbania, l Controparte_7
[...] e l chiedendo l'annullamento, previa sospensione,
[...] CP_5 dell'intimazione di pagamento n.13820229000071386000, notificata al contribuente il 2 aprile 2022, eccependo sia l'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese creditorie ad esse sottese, sia la mancata notifica delle cartelle azionate.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e CP_1
del ricorso.
Si costituiva anche , formulando le proprie difese e chiedendo il CP_5
rigetto del ricorso.
Il Tribunale adito, all'esito del giudizio, pronunciava la sentenza n.
166/2024, depositata in data 12/07/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'intervenuta prescrizione di parte delle cartelle presupposte e per l'effetto l'inefficacia dell'intimazione di pagamento.
Ricorre in appello chiedendo la riforma dell'impugnata CP_1
sentenza e la reiezione delle domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resiste l'appellato , chiedendo la reiezione del CP_4
gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito in appello l richiamando le difese svolte in primo CP_5
grado.
All'udienza del 10.09.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice nell'inquadrare l'odierna vicenda processuale, ha rammentato che:
“ proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. CP_4
13820229000071386000, notificata da Controparte_1 il 22.4.2022, con specifico riguardo ai crediti (per errore indicati come CP_5 crediti INPS) rientranti nella giurisdizione ordinaria di cui alle cartelle di
3 pagamento n. 13820110006649026, n. 13820130000075205000, n.
13820140000059517000, n. 13820140001533361000, n.
13820150001634735000, n. 13820150002808656000, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio l eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_5
rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente posto che la procedura di riscossione dei crediti previdenziali è interamente affidata all'agente della riscossione, con la conseguenza che alcuna responsabilità può essere addebitata all , con riferimento a ipotesi di nullità, inesistenza, CP_5 illegittimità, decadenze e prescrizioni determinatesi nel corso dell'attività di recupero dei predetti crediti”.
Ha proseguito evidenziando che:
“Si costituiva in giudizio anche l che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione essendo mancata l'impugnazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, notificate tra il
16.11.2011 ed il 15.3.2016, e, in ogni caso, nel merito, deduceva che le cartelle erano state correttamente notificate e il termine di prescrizione successivamente idoneamente interrotto”.
Il primo Giudice ha rilevato che:
l ha prodotto la documentazione (docc. 7-11) relativa Controparte_1 alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione (con la sola eccezione della cartella 13820110006649026000) e ha quindi indicato come successivi atti interruttivi della prescrizione:
- l'avviso di intimazione n. 13820169000000740000 notificato il 22/02/2016;
- l'avviso di intimazione n. 13820189000334900000 notificato il 04/06/2018;
- l'avviso di intimazione 13820229000071386000 notificato il 02/04/2022.
L'avvenuta regolare notifica dell'avviso di intimazione del 2022 è espressamente riconosciuta dal ricorrente.
Viceversa, quanto al precedente atto di interruzione della prescrizione, ovverosia l'avviso di intimazione 13820189000334900000, deve osservarsi che l si è limitata a versare in atti i documenti relativi alla prova della CP_1 notifica, senza produrre invece l'avviso medesimo (doc. 5 di parte
4 convenuta )”. CP_1
Il Tribunale ha così deciso la causa ritenendo che:
“l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. Ordinanza n. 24677 del 14.9.2021).
Nel caso di specie, non si evince neppure dagli estratti di ruolo che l'intimazione di pagamento indicata dalla parte resistente sia riconducibile alle specifiche cartelle di cui si discute. La mancata produzione dell'avviso non consente né tale verifica né l'effettiva individuazione del contenuto dell'atto per i profili sopra ricordati.
Manca, quindi, anche solo un inizio di prova scritta sull'idoneità di tale atto ad interrompere la prescrizione in relazione alle pretese oggetto di causa.
Ne consegue che l'atto interruttivo antecedente l'intimazione opposta è rappresentato, sulla base delle stesse deduzioni dell , CP_1 dall'intimazione n. 13820169000000740000 notificata il 22.2.2016 (che non riguarda in realtà le cartelle del 2015)
Ammessa la regolarità della notifica di quest'ultima intimazione, si tratta di verificare se l'intimazione oggetto di opposizione (n.
13820229000071386000) sia stata notificata prima del decorso del nuovo periodo di prescrizione quinquennale iniziato dalla notifica di quella precedente del 22.2.2016; a tal fine occorre tener conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. In particolare, l'art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
5 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni, disposta dall'art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021, secondo cui:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”. A fronte dei predetti periodi di sospensione, la data di compimento della prescrizione, pertanto, va spostata in avanti per la somma di giorni 311.
Venendo al caso di specie, quanto alle pretese di cui alle cartelle oggetto di ricorso richiamate dall'intimazione di pagamento n.
13820169000000740000 il credito si sarebbe prescritto il 2.2.2021; considerati entrambi i periodi di sospensione sopra indicati, il termine si è comunque perfezionato il 1.2.2022, prima della notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta (avvenuta nell'aprile 2022). A maggior ragione la prescrizione delle cartelle notificate nel 2015, non comprese nell'intimazione n. 13820169000000740000 era già maturata al 2.4.2022.
Il credito portato nelle cartelle di pagamento oggetto di opposizione CP_5 va, quindi, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione quinquennale e l'intimazione di pagamento n. 13820229000071386000 inefficace limitatamente ai suddetti crediti.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, i compensi di lite sono integralmente compensati tra ricorrente ed . L , CP_5 Controparte_1 deputata a dare prova della sussistenza di validi atti interruttivi posti in essere, è invece condannata alla refusione delle spese a favore di parte
6 ricorrente con liquidazione come da dispositivo e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.
Con una unica doglianza l'appello sostiene la correttezza della condotta nella notifica della intimazione di pagamento, interruttiva della prescrizione, ed erronea la decisione del Tribunale di ritenerla non idonea.
L'appellante, in via di principalità, afferma che: “l'intimazione di pagamento viene notificata in un unico esemplare, che viene regolarmente consegnato al debitore. Si deve, quindi, da subito specificare che l'eccezione formulata, prescindendo da ogni altra considerazione al riguardo, è giuridicamente impossibile da soddisfare, posto che l'unico originale esistente è stato debitamente notificato al ricorrente medesimo, come comprovato dalla relata di notifica esibita.”
Ora, il motivo sul punto, è infondato posto che come evidenziato dal primo Giudice l si è limitata a produrre in giudizio le relate di CP_1 notifica dell'intimazione di pagamento n13820189000334900000
(doc 5) omettendo tuttavia la produzione dell'atto medesimo.
Atto peraltro ritenuto dalla stessa convenuta (odierna appellante) quale interruttivo del termine di prescrizione.
È evidente che la mera produzione della relata di notifica di un atto privo del suo contenuto non consente al giudice di verificare la presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge affinché quell'atto possa produrre effetti interruttivi.
In sostanza, in mancanza dell'atto, non è possibile effettuare la necessaria verifica sulla sua riferibilità e sul contenuto dell'atto intimato.
, nel ricorso in appello, ha dedotto di avere prodotto una copia CP_1
della intimazione di pagamento n. 13820189000334900000 (allegato
7 4 al ricorso in appello) al fine di confutare il merito della decisione impugnata affermando di avere recuperato il documento in questione.
Sul punto la Difesa dell'appellato ha eccepito la tardività della CP_4
produzione e ne ha chiesto lo stralcio.
In realtà l'allegato n.4 al fascicolo di appello non è dissimile da quanto già prodotto in primo grado e pertanto l'unico atto effettivamente prodotto da e riconducibile a una intimazione CP_1
precedente risulta essere quello notificato in data 22.02.2016
(n.13820169000000740000) che non riguarda, tra l'altro, le cartelle di pagamento del 2015.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
3.
Il base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese del CP_4
presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario (si è fatto riferimento allo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 senza la fase istruttoria- causa di valore pari ad e 22.157,56)
Nessuna pronuncia in punto spese deve essere emessa con riferimento all' che si è costituita al solo fine di garantire il CP_5
contraddittorio.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le CP_4
spese del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 10.09.2025
8
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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