Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1850/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Parte_1 C.F._1
Mulè, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vajana, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Di Vincenzo e
Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.06.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000371000 e la cartella di pagamento n. 29120160033910224503 ad essa sottesa, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_2
fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Segnatamente, dalla documentazione versata in atti da si evince Controparte_1
che – sebbene la mera produzione della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., impedisca di ritenere validamente perfezionata la notifica della cartella di pagamento n.
29120160033910224503 – il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, dei contributi relativi agli anni 2015 e 2016 è stato interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120189001372615000 (12.03.2019), n. 29120229001342619000
(17.09.2022), n. 29120239007201291000 (12.02.2024) e n. 29120249003664345000 (18.04.2024)
e, infine, dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29176202400000371000 qui impugnata (7.05.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro (500,00 euro ciascuna) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 25 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo