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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11492 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4099/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese
nelle altre materie”, e vertente
TRA
, (c.f. elett.te dom.to in Napoli, alla Via Alessandro Parte_1 C.F._1
Scarlatti n° 211E, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Bordo (c.f.: ; C.F._2
p.e.c.: e DO CI (c.f.: ; p.e.c.: Email_1 C.F._3
dai quali è rapp.to e difeso, in virtù di procura in Email_2
calce all'atto di citazione
-ATTORE
E
(p. IVA. ) in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Pasquale Scura n.8, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Scognamiglio (c.f.
; p.e.c.: , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura C.F._4 Email_3
generale alle liti
-CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla Via Diocleziano, n. CP_2 C.F._5
178, presso lo studio dell'Avv. Roberto Ionta (C.F.: ; p.e.c.: C.F._6
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 , dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in Email_4
calce all'atto di comparsa e costituzione
-CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2025, fissata a norma dell'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
L'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
I. accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa fu prodotto per esclusiva colpa del conducente proprietario, sig. dell'autovettura marca “Chevrolet" modello "Aveo" CP_3
di colore grigio targato EB119XVV.
II. per l'effetto condannarsi la in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile Controparte_1
civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del CP_2
sig. di una somma a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per lesioni di Parte_1
non lieve entità nella misura dell'11% di danno biologico permanente;
37 giorni di danno biologico temporaneo totale (periodo di immobilizzazione con divieto di carico); 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%; 40 giorni di danno biologico temporaneo al 50%;
38 giorni di danno biologico temporaneo al 25%, con applicazione della maggiorazione per personalizzazione del danno, che sin da ora si quantifica nell'importo di euro 45.000,00 ovvero in quella somma maggiore e/o minore che il Giudice dovesse ritenere come risultante all'esito dell'espletata istruttoria, il tutto, comunque, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali,
gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate anno per anno maturati dalla data del sinistro ed a maturarsi sino al dì dell'effettivo pagamento.
III. ancora per l'effetto condannarsi la in persona del l.r.p.t., in solido con il Controparte_1
responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento CP_2
in favore del sig. della somma di euro 2.469,81, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 patrimoniale da danno emergente per spese mediche sostenute, ovvero a quella somma maggiore e/o minore che il Giudice dovesse ritenere come risultante all'esito dell'espletata istruttoria , il tutto oltre interessi dal giorno di effettivo di emissione della documentazione fiscale e sino al soddisfo.
IV. Porre le spese di CTU a carico dei convenuti con condanna della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto CP_2
di ragione, alla restituzione di quanto versato dal sig. per acconti e saldi. Parte_1
V. in ogni caso condannare la in persona del l.r.p.t., in solido. con il Controparte_1
responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla refusione CP_2
delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, accessori previdenziali e tributari,
con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
In subordine alla istanza di chiarimenti e/o rinnovazione della CTU il comparente chiede che la causa venga decisa.
Per il sig. il procuratore ha chiesto dichiarare: la inammissibilità e/o CP_2
improponibilità e/o improcedibilità della domanda nonché rigettare la stessa perché infondata in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti con conseguente condanna dell'attore alle spese,
competenze e onorari del giudizio in favore e con attribuzione al procuratore quale antistatario.
Per la l'Avvocato Giovanni Scognamiglio ha concluso nei termini già formulati Controparte_1
nella comparsa di risposta, e richiamati nei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
in qualità di proprietario del veicolo danneggiante, e la quale
[...] Controparte_1
compagnia assicurativa per la RCA, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro lui occorso.
A sostegno dell'azione, l'attore così deduceva: che il giorno 05.04.2023, alle ore 12:00 circa,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 percorreva, alla guida del motociclo marca Yamaha modello XCity 250 targato ED12546, ad andatura ridotta di circa 30 km/h e mantenendo la propria direzione di marcia, la via Vicinale dei
Monti in Napoli in direzione Fuorigrotta di rientro da un appuntamento di lavoro per la fornitura di materiali edili presso la Nuova Edil Flegrea alla predetta via ubicata;
che, giunto all'incrocio con la via Artemisia Gentileschi, , conducente, nonché proprietario, del veicolo CP_2
Chevrolet Aveo targato EB119XV di colore grigio, nel provenire dalla via Artemisia
Gentileschi, si immetteva ad andatura sostenuta sulla via Vicinale dei Monti senza rispettare il segnale di STOP;
che, il nell'invadere la sede stradale principale ed omettendo di dare CP_2
la precedenza al motociclo t.g. ED12546, tagliava la strada al che, per evitare la Pt_1
collisione appena sfiorata, effettuava una manovra di sterzata a sinistra perdendo, così, il controllo del motoveicolo rovinando al suolo, sul lato sinistro, qualche metro più avanti rispetto al punto di evitato urto;
che, a seguito della caduta, la gamba destra del rimaneva Pt_1
schiacciata ed incastrata sotto il motociclo da egli condotto ed i conducente del veicolo convenuto, avvedutosi della caduta, si fermava per prestare i soccorsi;
che, a seguito della rovinosa caduta al suolo, l'attore riportava gravi lesioni che ne resero necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli dove gli veniva diagnosticata una "frattura del malleolo peroniero e distacco parcellare di quello tibiale
destro”.
Nello specifico, il concludeva così chiedendo: “I. accertare e dichiarare che il sinistro di Pt_1
cui è causa fu prodotto per esclusiva colpa del conducente proprietario, sig. CP_3
dell'autovettura marca “Chevrolet" modello "Aveo" di colore grigio targato EB119XVV. II. per
l'effetto condannarsi la in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile Controparte_1
GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del sig. CP_2
di una somma a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per lesioni di non Parte_1
lieve entità nella misura del11% di danno biologico permanente;
37 giorni di danno biologico
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 temporaneo totale (periodo di immobilizzazione con divieto di carico); 40 giorni di danno
biologico temporaneo parziale al 75%; 40 giorni di danno biologico temporaneo al 50%; 38
giorni di danno biologico temporaneo al 25%, con applicazione della maggiorazione per
personalizzazione del danno, che sin da ora si quantifica nell'importo di euro 45.000,00 ovvero
in quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria,
il tutto, comunque, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, gli interessi
compensativi -sulle somme via via rivalutate anno per anno- maturati dalla data del sinistro ed a
maturarsi sino al dì dell'effettivo pagamento. III. ancora per l'effetto condannarsi la CP_1
in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile GN , ovvero
[...] CP_2
ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_1
euro 2.469,81, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente, ovvero a
quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, il
tutto oltre interessi dal giorno di effettivo di emissione della documentazione fiscale e sino al
soddisfo. IV. in ogni caso condannare la in persona del l.r.p.t., in solido con il Controparte_1
responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla refusione CP_2
delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, accessori previdenziali e tributari,
con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva, così, in giudizio , il quale, in via preliminare, eccepiva CP_2
l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 3 del D.L. 132/2014, lamentando il mancato espletamento del procedimento di negoziazione assista prescritto dalla legge. Nel merito, poi,
chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto.
Depositava altresì comparsa di costituzione e risposta la la quale, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex artt.163 e 164 c.p.c., nonché
l'improponibilità della domanda ex art. 148 comma I Cod.Ass., per aver parte attrice omesso di ottemperare all'integrazione della documentazione necessaria ai fini della risoluzione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 stragiudiziale della lite, ed ex art. 148 comma III per aver il rifiutato di sottoporsi agli Pt_1
accertamenti necessari alla quantificazione del danno.
All'udienza del giorno 08.10.2024, il giudice, ritenuta espletata nelle more del giudizio la procedura di negoziazione, rigettava l'eccezione di improcedibilità ex art. 3 d.l. 132/2014 e,
dunque, dichiarava la domanda proposta dal procedibile. Pt_1
Nel corso del giudizio: sono stati concessi i termini di cui all'art. 171 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
sono state espletate tre prove testimoniali ed è stato conferito incarico al ctu medico-legale Dott. , per quantificare l'entità delle lesioni patite dall'attore nel Persona_1
sinistro per cui è causa.
2. In via preliminare, va disattesa, l'eccezione di nullità della domanda attorea, eccepita dalla convenuta compagnia assicurativa, ai sensi del disposto di cui all'art. 163 e 164 c.p.c.,
atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il
petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa della parte costituita può essere concretamente ipotizzata (sul rilievo d'ufficio dei vizi riguardanti la editio actionis,
vedi Cass., 23 agosto 2011, n. 17495).
3. A dover essere disattesa è altresì l'eccezione di improcedibilità ex art. 148 Cod. Ass.
comma III, sollevata dalla , per la violazione degli obblighi di collaborazione CP_1
imposti dal codice delle assicurazioni private, integrata, a dire della difesa convenuta, dalla mancata sottoposizione dell'odierno attore alla visita del medico fiduciario della compagnia.
Ed invero, così come opportunamente provato da parte attrice, la compagnia convenuta procedeva ad invitare il a visita del medico fiduciario della compagnia solo in data Pt_1
25.03.2024 e, cioè, a seguito della notificazione, intervenuta in data 26.02.2024, dell'atto introduttivo del presente giudizio, giudizio incardinato dalla difesa attorea solo a seguito di una missiva, datata 14.06.2023, della compagnia convenuta con la quale si appalesava la volontà
della stessa di non procedere alla composizione stragiudiziale della lite in quanto “all'esito degli
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 accertamenti effettuati, non ci è possibile formulare un'offerta di risarcimento per il seguente
motivo: non risulta impegnata la responsabilità del nostro assicurato, come si evince denuncia
del nostro assicurato …”, di tal che non può ritenersi che la condotta del abbia, in Pt_1
concreto, impedito alla di formulare opportuna offerta di risarcimento del danno. CP_1
4. Del pari, è irrilevante il disconoscimento genericamente operato dalla convenuta avente ad oggetto “tutti i documenti” prodotti nel fascicolo attoreo perché “esibiti in fotocopia” non autentica.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente ribadito che la contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione
perché inammissibile ed irrilevante"), ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (si veda, ad esempio, Cass.
16557/2019; Cass. 12594/2019 e Cass. 4032/2019).
5. Va inoltre rigettata la richiesta di chiamare a chiarimenti il ctu, essendo state sollevate soltanto contestazioni generiche e Avendo il CTU ampiamente risposto alle osservazioni formulate nei termini concessi.
6. Trattandosi di scontro tra veicoli, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054, comma 2,
c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c.
quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima,
bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto(in tal senso Cass. n. 4130/2017).
Orbene, vertendo il caso sub iudice un sinistro caratterizzato dalla mancanza di urto diretto fra i veicoli, giova altresì richiamare quel costante orientamento del giudice di legittimità, ad avviso del quale la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale è
applicabile estensivamente anche ai veicoli rimasti estranei alla collisione, sempre che sia concretamente accertato l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19197 del
19/07/2018, Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012).
7. Ebbene, in applicazione dei principi sin qui richiamati, deve ritenersi che, non avendo nessuna delle parti in giudizio assolto fruttuosamente all'onere di provare che ciascuno dei due conducenti si sia attenuto alle norme di comune prudenza, oltre che al codice della strada, debba trovare a piena operativa la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c.
Va, infatti, in primo luogo rilevato che, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta essere stato provato che il rovinava al suolo nell'effettuare una manovra di emergenza resasi necessaria ad Pt_1
evitare l'impatto con l'autovettura convenuta, immessasi sulla Via Vicinale dei Monti, senza
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 rispettare le prescrizioni di cui all'art. 145 del Codice della Strada.
Ed invero, la circostanza, così come dedotta dalla difesa attorea nell'atto introduttivo, secondo cui “il conducente del veicolo Chevrolet Aveo targato EB119XV di colore grigio tagliava la
strada al motociclo targato ED12546 il cui conducente, per evitare la collisione, effettuava una
manovra di sterzata a sinistra perdendo il controllo del motoveicolo e rovinando al suolo, sul
lato sinistro, qualche metro più avanti rispetto al punto di evitato impatto” veniva confermata dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi di parte attrice escussi all'udienza del 18.02.2025.
Più segnatamente, stando alle dichiarazioni di , “il conducente della Chevrolet Testimone_1
non rispettava il segnale di stop;
per evitare l'impatto-il rovinava al suolo”; mentre Pt_1
stando a quanto affermato da il veicolo convenuto “non ha dato la Controparte_4
precedenza al motociclo attoreo;
né rispettava il segnale di stop… l'auto si è immessa sulla
strada senza guardare e l'architetto sterzava repentinamente a sinistra per evitare la Pt_1
macchina”.
Ciò posto, ancorché sia stato provato che il giunto all'intersezione, non abbia dato la CP_2
precedenza al motoveicolo attoreo, così come prescritto dall'art. 145 comma II del Codice della
Strada, non può dirsi che la condotta del sia esente da censure. Pt_1
Ed invero, va precisato che, così come disposto dal comma I dell'art. 145, “i conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti”.
Ebbene, nel caso di specie appare verosimile ritenere che il , nell'approssimarsi Pt_1
all'incrocio tra Via Artemisia Gentileschi e Via Vicinale dei Monti, stesse viaggiando ad una velocità tale da non permettergli di evitare la collisione mettendo in atto una semplice manovra di frenata rilevandosi, invece, necessaria una sterzata repentina da cui derivava la sua caduta al suolo.
Pertanto, non avendo il fornito prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il Pt_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 sinistro, non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma
II, di tal che la domanda attorea va accolta nei limiti del 50%.
8. Riguardo alla quantificazione dei danni, invece, la consulenza medico-legale espletata dal
Dott. , della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e Persona_1
scientifici, Ed avendo ampiamente diffusamente replicato alle contestazioni mosse, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una I.T.T. di 37 gg. valutabili al 100%; una I.T.P di 20 giorni al 75%; una I.T.P di 30 giorni al
50%; una I.T.P di 30 giorni al 25% e più altri 30 gg. al 10%, per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 5 punti percentuali.
Per la liquidazione del danno come su individuato può farsi riferimento ai valori inclusi nel D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, fissati ai fini della liquidazione del danno alla persona di lieve entità, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Totale danno non patrimoniale permanente € 5.924,91
Invalidità temporanea totale € 2.078,66
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 10% €168,54
Totale danno biologico temporaneo €4.353,95
Spese mediche €2.469,77
TOTALE GENERALE € 12.748,63
Quindi, in forza di tali tabelle, alla luce dell'età del danneggiato al momento del sinistro (46
anni); dell'entità e della natura delle lesioni subite;
della durata dell'inabilità temporanea e tenuto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 conto delle risultanze della ctu, il danno può essere così determinato: ITT per gg. 37 = 2.078,66;
ITP al 75% per gg.30 =€ 842,70; ITP al 50% per gg.30= € 842,70; ITP al 25% per gg.30= €
421,35; ITP al 10% per gg.30 = €168,54; postumi permanenti al 5% = € 5.924,91.
Alla predetta somma pari a 10.278,86€, vanno aggiunte le spese mediche documentalmente provate che ammontano ad euro 2.469,77 per un totale di €12.748,63 di cui, ai sensi dell'art 1227
co1 c.c., va riconosciuta la somma, a carico della e di € 6.374,31, oltre gli interessi CP_1
legali.
Poiché il risarcimento da riconoscere all'attore, pari a complessivi euro 6.374,31 è espresso all'attualità, appare necessario, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (05.04.2023) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è, quindi, quella risultante dalla devalutazione di €6.374,31 al momento dell'incidente (05.04.2023), pari ad € 6.194,66.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 05.04.2023 all'attualità, di tal che l'importo degli interessi come sopra calcolati e
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 dovuti ammonta a complessivi € 474,70.
Sulla somma di euro 6.374,31 vanno, invece, calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
9. Vista la pari responsabilità delle parti in giudizio nella causazione del sinistro, e quindi la soccombenza reciproca, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
10. Le spese di ctu vanno definitivamente poste nella misura del 50% a carico di parte attrice e, per il restante 50%, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN RE,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna,
in solido tra loro, e la a pagare in favore di la somma CP_2 CP_1 Parte_1
di €6.374,31 (seimilatrecentosettantaquattro/31), oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del 05.04.2023 alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi inizialmente sulla somma liquidata ma devalutata alla data del 05.04.2023 e, poi, sulla stessa, di anno in anno,
rivalutata in base ai medesimi indici Istat, nonché ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come già liquidate in Parte_1
corso di causa, nella misura del 50% e, per il restante 50%, a carico di e della CP_2
, in solido tra loro. CP_1
Così deciso in Napoli il 08.12.25 Il Giudice
Dott.ssa AN RE
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN RE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4099/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese
nelle altre materie”, e vertente
TRA
, (c.f. elett.te dom.to in Napoli, alla Via Alessandro Parte_1 C.F._1
Scarlatti n° 211E, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Bordo (c.f.: ; C.F._2
p.e.c.: e DO CI (c.f.: ; p.e.c.: Email_1 C.F._3
dai quali è rapp.to e difeso, in virtù di procura in Email_2
calce all'atto di citazione
-ATTORE
E
(p. IVA. ) in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Pasquale Scura n.8, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Scognamiglio (c.f.
; p.e.c.: , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura C.F._4 Email_3
generale alle liti
-CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla Via Diocleziano, n. CP_2 C.F._5
178, presso lo studio dell'Avv. Roberto Ionta (C.F.: ; p.e.c.: C.F._6
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 , dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura in Email_4
calce all'atto di comparsa e costituzione
-CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2025, fissata a norma dell'art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
L'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
I. accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa fu prodotto per esclusiva colpa del conducente proprietario, sig. dell'autovettura marca “Chevrolet" modello "Aveo" CP_3
di colore grigio targato EB119XVV.
II. per l'effetto condannarsi la in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile Controparte_1
civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del CP_2
sig. di una somma a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per lesioni di Parte_1
non lieve entità nella misura dell'11% di danno biologico permanente;
37 giorni di danno biologico temporaneo totale (periodo di immobilizzazione con divieto di carico); 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%; 40 giorni di danno biologico temporaneo al 50%;
38 giorni di danno biologico temporaneo al 25%, con applicazione della maggiorazione per personalizzazione del danno, che sin da ora si quantifica nell'importo di euro 45.000,00 ovvero in quella somma maggiore e/o minore che il Giudice dovesse ritenere come risultante all'esito dell'espletata istruttoria, il tutto, comunque, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali,
gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate anno per anno maturati dalla data del sinistro ed a maturarsi sino al dì dell'effettivo pagamento.
III. ancora per l'effetto condannarsi la in persona del l.r.p.t., in solido con il Controparte_1
responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento CP_2
in favore del sig. della somma di euro 2.469,81, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 patrimoniale da danno emergente per spese mediche sostenute, ovvero a quella somma maggiore e/o minore che il Giudice dovesse ritenere come risultante all'esito dell'espletata istruttoria , il tutto oltre interessi dal giorno di effettivo di emissione della documentazione fiscale e sino al soddisfo.
IV. Porre le spese di CTU a carico dei convenuti con condanna della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto CP_2
di ragione, alla restituzione di quanto versato dal sig. per acconti e saldi. Parte_1
V. in ogni caso condannare la in persona del l.r.p.t., in solido. con il Controparte_1
responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla refusione CP_2
delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, accessori previdenziali e tributari,
con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
In subordine alla istanza di chiarimenti e/o rinnovazione della CTU il comparente chiede che la causa venga decisa.
Per il sig. il procuratore ha chiesto dichiarare: la inammissibilità e/o CP_2
improponibilità e/o improcedibilità della domanda nonché rigettare la stessa perché infondata in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti con conseguente condanna dell'attore alle spese,
competenze e onorari del giudizio in favore e con attribuzione al procuratore quale antistatario.
Per la l'Avvocato Giovanni Scognamiglio ha concluso nei termini già formulati Controparte_1
nella comparsa di risposta, e richiamati nei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
in qualità di proprietario del veicolo danneggiante, e la quale
[...] Controparte_1
compagnia assicurativa per la RCA, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro lui occorso.
A sostegno dell'azione, l'attore così deduceva: che il giorno 05.04.2023, alle ore 12:00 circa,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 percorreva, alla guida del motociclo marca Yamaha modello XCity 250 targato ED12546, ad andatura ridotta di circa 30 km/h e mantenendo la propria direzione di marcia, la via Vicinale dei
Monti in Napoli in direzione Fuorigrotta di rientro da un appuntamento di lavoro per la fornitura di materiali edili presso la Nuova Edil Flegrea alla predetta via ubicata;
che, giunto all'incrocio con la via Artemisia Gentileschi, , conducente, nonché proprietario, del veicolo CP_2
Chevrolet Aveo targato EB119XV di colore grigio, nel provenire dalla via Artemisia
Gentileschi, si immetteva ad andatura sostenuta sulla via Vicinale dei Monti senza rispettare il segnale di STOP;
che, il nell'invadere la sede stradale principale ed omettendo di dare CP_2
la precedenza al motociclo t.g. ED12546, tagliava la strada al che, per evitare la Pt_1
collisione appena sfiorata, effettuava una manovra di sterzata a sinistra perdendo, così, il controllo del motoveicolo rovinando al suolo, sul lato sinistro, qualche metro più avanti rispetto al punto di evitato urto;
che, a seguito della caduta, la gamba destra del rimaneva Pt_1
schiacciata ed incastrata sotto il motociclo da egli condotto ed i conducente del veicolo convenuto, avvedutosi della caduta, si fermava per prestare i soccorsi;
che, a seguito della rovinosa caduta al suolo, l'attore riportava gravi lesioni che ne resero necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli dove gli veniva diagnosticata una "frattura del malleolo peroniero e distacco parcellare di quello tibiale
destro”.
Nello specifico, il concludeva così chiedendo: “I. accertare e dichiarare che il sinistro di Pt_1
cui è causa fu prodotto per esclusiva colpa del conducente proprietario, sig. CP_3
dell'autovettura marca “Chevrolet" modello "Aveo" di colore grigio targato EB119XVV. II. per
l'effetto condannarsi la in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile Controparte_1
GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del sig. CP_2
di una somma a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per lesioni di non Parte_1
lieve entità nella misura del11% di danno biologico permanente;
37 giorni di danno biologico
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 temporaneo totale (periodo di immobilizzazione con divieto di carico); 40 giorni di danno
biologico temporaneo parziale al 75%; 40 giorni di danno biologico temporaneo al 50%; 38
giorni di danno biologico temporaneo al 25%, con applicazione della maggiorazione per
personalizzazione del danno, che sin da ora si quantifica nell'importo di euro 45.000,00 ovvero
in quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria,
il tutto, comunque, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, gli interessi
compensativi -sulle somme via via rivalutate anno per anno- maturati dalla data del sinistro ed a
maturarsi sino al dì dell'effettivo pagamento. III. ancora per l'effetto condannarsi la CP_1
in persona del l.r.p.t., in solido con il responsabile civile GN , ovvero
[...] CP_2
ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_1
euro 2.469,81, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente, ovvero a
quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria, il
tutto oltre interessi dal giorno di effettivo di emissione della documentazione fiscale e sino al
soddisfo. IV. in ogni caso condannare la in persona del l.r.p.t., in solido con il Controparte_1
responsabile civile GN , ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla refusione CP_2
delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, accessori previdenziali e tributari,
con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva, così, in giudizio , il quale, in via preliminare, eccepiva CP_2
l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 3 del D.L. 132/2014, lamentando il mancato espletamento del procedimento di negoziazione assista prescritto dalla legge. Nel merito, poi,
chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto.
Depositava altresì comparsa di costituzione e risposta la la quale, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ex artt.163 e 164 c.p.c., nonché
l'improponibilità della domanda ex art. 148 comma I Cod.Ass., per aver parte attrice omesso di ottemperare all'integrazione della documentazione necessaria ai fini della risoluzione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 stragiudiziale della lite, ed ex art. 148 comma III per aver il rifiutato di sottoporsi agli Pt_1
accertamenti necessari alla quantificazione del danno.
All'udienza del giorno 08.10.2024, il giudice, ritenuta espletata nelle more del giudizio la procedura di negoziazione, rigettava l'eccezione di improcedibilità ex art. 3 d.l. 132/2014 e,
dunque, dichiarava la domanda proposta dal procedibile. Pt_1
Nel corso del giudizio: sono stati concessi i termini di cui all'art. 171 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
sono state espletate tre prove testimoniali ed è stato conferito incarico al ctu medico-legale Dott. , per quantificare l'entità delle lesioni patite dall'attore nel Persona_1
sinistro per cui è causa.
2. In via preliminare, va disattesa, l'eccezione di nullità della domanda attorea, eccepita dalla convenuta compagnia assicurativa, ai sensi del disposto di cui all'art. 163 e 164 c.p.c.,
atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il
petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa della parte costituita può essere concretamente ipotizzata (sul rilievo d'ufficio dei vizi riguardanti la editio actionis,
vedi Cass., 23 agosto 2011, n. 17495).
3. A dover essere disattesa è altresì l'eccezione di improcedibilità ex art. 148 Cod. Ass.
comma III, sollevata dalla , per la violazione degli obblighi di collaborazione CP_1
imposti dal codice delle assicurazioni private, integrata, a dire della difesa convenuta, dalla mancata sottoposizione dell'odierno attore alla visita del medico fiduciario della compagnia.
Ed invero, così come opportunamente provato da parte attrice, la compagnia convenuta procedeva ad invitare il a visita del medico fiduciario della compagnia solo in data Pt_1
25.03.2024 e, cioè, a seguito della notificazione, intervenuta in data 26.02.2024, dell'atto introduttivo del presente giudizio, giudizio incardinato dalla difesa attorea solo a seguito di una missiva, datata 14.06.2023, della compagnia convenuta con la quale si appalesava la volontà
della stessa di non procedere alla composizione stragiudiziale della lite in quanto “all'esito degli
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 accertamenti effettuati, non ci è possibile formulare un'offerta di risarcimento per il seguente
motivo: non risulta impegnata la responsabilità del nostro assicurato, come si evince denuncia
del nostro assicurato …”, di tal che non può ritenersi che la condotta del abbia, in Pt_1
concreto, impedito alla di formulare opportuna offerta di risarcimento del danno. CP_1
4. Del pari, è irrilevante il disconoscimento genericamente operato dalla convenuta avente ad oggetto “tutti i documenti” prodotti nel fascicolo attoreo perché “esibiti in fotocopia” non autentica.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente ribadito che la contestazione della conformità
all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione
perché inammissibile ed irrilevante"), ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (si veda, ad esempio, Cass.
16557/2019; Cass. 12594/2019 e Cass. 4032/2019).
5. Va inoltre rigettata la richiesta di chiamare a chiarimenti il ctu, essendo state sollevate soltanto contestazioni generiche e Avendo il CTU ampiamente risposto alle osservazioni formulate nei termini concessi.
6. Trattandosi di scontro tra veicoli, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054, comma 2,
c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c.
quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima,
bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto(in tal senso Cass. n. 4130/2017).
Orbene, vertendo il caso sub iudice un sinistro caratterizzato dalla mancanza di urto diretto fra i veicoli, giova altresì richiamare quel costante orientamento del giudice di legittimità, ad avviso del quale la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale è
applicabile estensivamente anche ai veicoli rimasti estranei alla collisione, sempre che sia concretamente accertato l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19197 del
19/07/2018, Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012).
7. Ebbene, in applicazione dei principi sin qui richiamati, deve ritenersi che, non avendo nessuna delle parti in giudizio assolto fruttuosamente all'onere di provare che ciascuno dei due conducenti si sia attenuto alle norme di comune prudenza, oltre che al codice della strada, debba trovare a piena operativa la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c.
Va, infatti, in primo luogo rilevato che, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta essere stato provato che il rovinava al suolo nell'effettuare una manovra di emergenza resasi necessaria ad Pt_1
evitare l'impatto con l'autovettura convenuta, immessasi sulla Via Vicinale dei Monti, senza
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 rispettare le prescrizioni di cui all'art. 145 del Codice della Strada.
Ed invero, la circostanza, così come dedotta dalla difesa attorea nell'atto introduttivo, secondo cui “il conducente del veicolo Chevrolet Aveo targato EB119XV di colore grigio tagliava la
strada al motociclo targato ED12546 il cui conducente, per evitare la collisione, effettuava una
manovra di sterzata a sinistra perdendo il controllo del motoveicolo e rovinando al suolo, sul
lato sinistro, qualche metro più avanti rispetto al punto di evitato impatto” veniva confermata dalle dichiarazioni rese da entrambi i testi di parte attrice escussi all'udienza del 18.02.2025.
Più segnatamente, stando alle dichiarazioni di , “il conducente della Chevrolet Testimone_1
non rispettava il segnale di stop;
per evitare l'impatto-il rovinava al suolo”; mentre Pt_1
stando a quanto affermato da il veicolo convenuto “non ha dato la Controparte_4
precedenza al motociclo attoreo;
né rispettava il segnale di stop… l'auto si è immessa sulla
strada senza guardare e l'architetto sterzava repentinamente a sinistra per evitare la Pt_1
macchina”.
Ciò posto, ancorché sia stato provato che il giunto all'intersezione, non abbia dato la CP_2
precedenza al motoveicolo attoreo, così come prescritto dall'art. 145 comma II del Codice della
Strada, non può dirsi che la condotta del sia esente da censure. Pt_1
Ed invero, va precisato che, così come disposto dal comma I dell'art. 145, “i conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti”.
Ebbene, nel caso di specie appare verosimile ritenere che il , nell'approssimarsi Pt_1
all'incrocio tra Via Artemisia Gentileschi e Via Vicinale dei Monti, stesse viaggiando ad una velocità tale da non permettergli di evitare la collisione mettendo in atto una semplice manovra di frenata rilevandosi, invece, necessaria una sterzata repentina da cui derivava la sua caduta al suolo.
Pertanto, non avendo il fornito prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il Pt_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 sinistro, non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma
II, di tal che la domanda attorea va accolta nei limiti del 50%.
8. Riguardo alla quantificazione dei danni, invece, la consulenza medico-legale espletata dal
Dott. , della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e Persona_1
scientifici, Ed avendo ampiamente diffusamente replicato alle contestazioni mosse, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una I.T.T. di 37 gg. valutabili al 100%; una I.T.P di 20 giorni al 75%; una I.T.P di 30 giorni al
50%; una I.T.P di 30 giorni al 25% e più altri 30 gg. al 10%, per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 5 punti percentuali.
Per la liquidazione del danno come su individuato può farsi riferimento ai valori inclusi nel D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, fissati ai fini della liquidazione del danno alla persona di lieve entità, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Totale danno non patrimoniale permanente € 5.924,91
Invalidità temporanea totale € 2.078,66
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 10% €168,54
Totale danno biologico temporaneo €4.353,95
Spese mediche €2.469,77
TOTALE GENERALE € 12.748,63
Quindi, in forza di tali tabelle, alla luce dell'età del danneggiato al momento del sinistro (46
anni); dell'entità e della natura delle lesioni subite;
della durata dell'inabilità temporanea e tenuto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 conto delle risultanze della ctu, il danno può essere così determinato: ITT per gg. 37 = 2.078,66;
ITP al 75% per gg.30 =€ 842,70; ITP al 50% per gg.30= € 842,70; ITP al 25% per gg.30= €
421,35; ITP al 10% per gg.30 = €168,54; postumi permanenti al 5% = € 5.924,91.
Alla predetta somma pari a 10.278,86€, vanno aggiunte le spese mediche documentalmente provate che ammontano ad euro 2.469,77 per un totale di €12.748,63 di cui, ai sensi dell'art 1227
co1 c.c., va riconosciuta la somma, a carico della e di € 6.374,31, oltre gli interessi CP_1
legali.
Poiché il risarcimento da riconoscere all'attore, pari a complessivi euro 6.374,31 è espresso all'attualità, appare necessario, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (05.04.2023) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è, quindi, quella risultante dalla devalutazione di €6.374,31 al momento dell'incidente (05.04.2023), pari ad € 6.194,66.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 05.04.2023 all'attualità, di tal che l'importo degli interessi come sopra calcolati e
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 dovuti ammonta a complessivi € 474,70.
Sulla somma di euro 6.374,31 vanno, invece, calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
9. Vista la pari responsabilità delle parti in giudizio nella causazione del sinistro, e quindi la soccombenza reciproca, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
10. Le spese di ctu vanno definitivamente poste nella misura del 50% a carico di parte attrice e, per il restante 50%, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN RE,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna,
in solido tra loro, e la a pagare in favore di la somma CP_2 CP_1 Parte_1
di €6.374,31 (seimilatrecentosettantaquattro/31), oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data del 05.04.2023 alla data di deposito della presente sentenza, da calcolarsi inizialmente sulla somma liquidata ma devalutata alla data del 05.04.2023 e, poi, sulla stessa, di anno in anno,
rivalutata in base ai medesimi indici Istat, nonché ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2. Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come già liquidate in Parte_1
corso di causa, nella misura del 50% e, per il restante 50%, a carico di e della CP_2
, in solido tra loro. CP_1
Così deciso in Napoli il 08.12.25 Il Giudice
Dott.ssa AN RE
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13