Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice.
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- 1. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 12988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12988 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 235
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo rel. Consigliere N. 31346/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
1) EN FA N. IL 25/05/1970;
avverso la sentenza n. 1018/2010 TRIBUNALE di TERNI, del 31/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, Dr. Gialanella, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Perugia propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p., dal giudice monocratico del tribunale di Terni.
2. Secondo il Procuratore Generale il tribunale di Terni avrebbe frammentato il giudizio di bilanciamento tra circostanze operando dapprima un bilanciamento delle finanze di cui all'art. 625 c.p., delle attenuanti generiche, e poi applicando invece un aumento dell'art. 99 per la recidiva.
3. Ciò facendo, avrebbe violato l'art. 69 c.p., che impone al giudice, in caso di prevalenza delle circostanze aggravanti, di applicare tanti aumenti per quante circostanze sono state ritenute sussistente;
inoltre, il tribunale avrebbe errato nell'aumento ex art. 997 c.p., comma 4. 4. Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione ha sostenuto la fondatezza delle ricorso.
5. Con memoria depositata il 21 dicembre 2011 il difensore d'ufficio dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il tribunale di Terni avrebbe indebitamente escluso la natura di aggravante della recidiva, dopo aver emesso un giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti. Pertanto, la sentenza andrebbe emendata esclusivamente eliminando l'aumento per la recidiva, sul presupposto che anche questa avrebbe dovuto confluire nel giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
come ha correttamente osservato il Procuratore generale presso questa corte, la recidiva riceve nel nostro ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto, in generale, per le circostanze aggravanti, sicché anch'essa deve essere oggetto del giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.. 2. Poiché il giudizio previsto dall'art. 69 c.p. non è solo obbligatorio, ma anche a carattere unitario, non è consentito operare la comparazione tra le attenuanti ed una soltanto delle aggravanti, ma il giudizio deve comprendere simultaneamente tutte le circostanze, attenuanti e aggravanti, contestate e ritenute. Inoltre, non soltanto la valutazione ma anche il risultato del giudizio deve essere unitario, nel senso che le circostanze concorrenti debbono essere ritenute complessivamente equivalenti oppure tutte quelle di un tipo debbono essere considerate prevalenti rispetto a quelle di segno opposto (Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi).
3. Ne consegue che, in caso di ritenuta prevalenza delle aggravanti, gli aumenti di pena devono essere effettuati tante volte quante sono le aggravanti contestate.
4. Orbene, dalla sentenza impugnata non è chiaro se il giudice del merito, una volta considerata correttamente la natura della recidiva, avrebbe comunque espresso un giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, ovvero avrebbe fatto prevalere queste ultime. Ciononostante, la soluzione non cambia;
la sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Terni, dato che viene meno l'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto e quindi ogni valutazione delle parti e del giudice dev'essere effettuata ex novo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Terni per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012