Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante. (Fattispecie in cui si è escluso che la circostanza aggravante in questione potesse essere ravvisata nel semplice fatto che la corruzione commessa avesse in qualche modo agevolato una persona facente parte di un sodalizio criminoso di tipo mafioso).
Commentario • 1
- 1. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2001, n. 11008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11008 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 07/02/2001
1. Dott. RAFFELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 215
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 37537/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina;
2) NO AE, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 15.11.1999 della Corte d'Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso del P.G.; per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.
Fatto e Diritto
NO AE, con sentenza 8.5.1998 del Tribunale di Messina, era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 319 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, e, in concorso delle attenuanti generiche, condannato a pena ritenuta di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Al NO, quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, si era addebitato, in particolare, di avere ricevuto, il 30.5.1991, da CI LU, capo di una organizzazione criminale di stampo mafioso, un'autovettura "Fiat Panda" (che era stata intestata alla di lui consorte), per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e consistenti nella rivelazione di notizie che dovevano rimanere segrete e che potevano avere un qualche interesse per il predetto corruttore. La Corte d'Appello di Messina, investita dal gravame dell'imputato, con sentenza 15.11.1999, escludeva l'aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991 e dichiarava non luogo a procedere per prescrizione del reato.
Avverso quest'ultima pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale competente e, tramite il proprio difensore, l'imputato.
Il primo ha lamentato la carente ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, la cui configurabilità, invece, andava ancorata a quegli elementi fatturali di notevole sintomaticità, posti ben in evidenza nella sentenza di primo grado (favorire lo CI, capo di un gruppo mafioso, significava agevolare questo).
Il secondo ha lamentato la violazione della legge processuale (artt.192 e 546 c.p.p.) con riferimento ai criteri seguiti nella valutazione della prova e ha chiesto la restituzione nel termine d'impugnazione (deposito del ricorrente fuori termine), in considerazione della circostanza che la sentenza d'appello era stata depositata ben oltre il termine di legge o, in alternativa, il riconoscimento che il termine d'impugnazione doveva essere rapportato a giorni 45.
Con motivo aggiunto depositato il 23.1.2001, la difesa dell'imputato ha dedotto che doveva comunque escludersi la materialità del reato, non essendosi individuato l'atto del mercimonio corruttivo ed essendo, quindi, rimasto indimostrato il preciso ruolo svolto nella vicenda del prevenuto.
Il ricorso del P.G. non è fondato.
Correttamente, invero, la Corte di merito, in assenza di specifici elementi di fatto, neppure enunciati nel capo d'imputazione (in questo, si richiama genericamente l'art. 7 della legge n.203/1991), ha escluso la configurabilità dell'aggravante ad effetto speciale, oggetto della doglianza del P.G. ricorrente, ritenendo che l'imputato avesse agito, nel circoscritto ambito del rapporto interpersonale con lo CI, al solo scopo di trarre un utile personale e senza prospettarsi neppure l'eventuale finalità di agevolare l'attività del sodalizio criminoso nel quale il predetto era inserito. Trattasi di valutazione di merito, che, in quanto logica e non contraddetta da elementi di segno opposto emergenti dal testo dell'impugnata sentenza, non può essere censurata sotto il profilo della leggittimità.
Non va sottaciuto che l'art. 7 della legge n. 203/1991, che - secondo il P.G. ricorrente - deve intendersi riferito, nella specie, pur in assenza di una formale contestazione, all'agevolazione della attività di una associazione di tipo mafioso, integra gli estremi di una circostanza aggravante articolata i termini di dolo specifico e, quindi, incompatibile con la struttura della agevolazione colposa. Lo scopo dell'agente deve apparire chiaramente tale da orientare il momento lesivo della condotta e da incidere sul profilo offensivo del fatto.
La condotta su cui si innesta il dolo specifico, infatti, concreta già di per sè altro reato (nella specie, corruzione): è necessario, quindi, che il fatto sia idoneo a realizzare l'aspetto offensivo risultante dalla stessa direzione lesiva (dolo specifico), vale a dire sia oggettivamente adeguato a produrre l'evento posto dall'agente nel fuoco della intenzione, con la conseguenza che l'aspetto più immediato e concreto dell'offesa (nella specie, la corruzione) rimane quasi "sovrastato" dalla prospettiva del vero punto di riferimento dell'interesse (agevolazione dell'associazione mafiosa).
Ciò posto, e di intuitiva evidenza che l'aggravante di cui si discute non può essere ravvisata, quasi per automatismo, nel semplice fatto che l'agente, con la condotta posta in essere, ha in qualche modo "agevolato" una persona facente parte di un sodalizio criminoso, ma è necessario che la azione superi il rapporto interpersonale e sia diretta ad agevolare l'attività di questo sodalizio, con piena coscienza da parte dell'agente della prospettiva in cui si muove;
se tale coscienza difetta o se non sono acquisiti elementi che conclamino la direzione lesiva della condotta incriminata anche verso l'obiettivo di "agevolare l'attività dell'associazione", deve escludersi la ravvisabilità dell'aggravante in questione.
Il ricorso dell'imputato è inammissibile per tardività. Ed invero, la sentenza d'appello è stata depositata in cancelleria oltre il termine di cui all'art. 544/2^ c.p.p. e il relativo avviso di deposito è stato notificato, ai sensi dell'art. 548/2^ c.p.p., all'imputato al suo difensore in data 26.7.2000. Il termine per proporre impugnazione (gg. 30) andava a scadere, tenuto conto del termine di sospensione feriale, il 10.10.2000; il ricorso è stato proposto solo in data 16.10.2000.
La richiesta di restituzione nel termine avanzata dal ricorrente ex art. 175 c.p.p. non può essere accolta, non avendo il predetto allegata e tanto meno provata l'ascrivibilità dell'inosservanza del termine a caso fortuito o a forza maggiore.
Nessun rilievo, ai fini della restituzione nel termine, può assumere la circostanza del tardivo deposito della sentenza, non integrando tale evenienza, espressamente disciplinata dalla legge, un'ipotesi di "fortuito" o di "forza maggiore".
Va, inoltre, precisato che, nel caso in cui il giudice abbia depositato, con ritardo rispetto al termine prescritto, la motivazione del provvedimento, il cui dispositivo non contenga alcuna deroga all'ordinario termine per il deposito, il termine per impugnare è di trenta e non di quarantacinque giorni (art. 585, 1^ co. lett. b e 2^ co. lett. c c.p.p.). Infatti il più lungo termine è stabilito esclusivamente per l'ipotesi nella quale la stesura della motivazione sia particolarmente complessa o per lo meno ritenuta tale mediante una formale statuizione del giudice all'atto della lettura del dispositivo;
in mancanza di tale statuizione, resta fermo il termine ex art. 544/2^ c.p.p. e, conseguentemente, ai fini dell'impugnazione, quello di trenta giorni di cui all'art. 585/1^ lett. b) c.p.p. (cfr. S.U. 17.6.97, Bianco). Di diritto, consegue la condanna del NO al pagamento delle spese processuali e, avuto riguardo alle ragioni dell'inammissibilità che non escludono la colpa (c. cost. n. 26/00), al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di lire 1.000.000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna a pagare le spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di lire un milione.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001