Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ALIAN02017/02 NOME DEL OPORO ITALIANO LA CORT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 8260/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 4980 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende all'avvocato FRANCO CARINCI, giusta delegaunitamente in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMACAPPADONIA FRANCO, VIA G B MARTINI 2. presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato VALERIO MARTELLA, giusta delega in atti;
4717 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 26674/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/12/99 R.G.N. 33866/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Roma RA PP premesso che quale dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi a seguito di comunicazione era stato collocato a riposo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva e premesso che non aveva raggiunto i 65 anni di età chiedeva l'annullamento del recesso con conseguente dell'art. 18 stat. lav. o, in applicazione subordine, il ripristino del rapporto di lavoro in virtù dei principi generali dell'ordinamento in tema di inadempimento del contratto. IT Visher Il Pretore accoglieva la domanda attrice ed il Tribunale di Roma, a seguito di gravame dell'Ente Poste, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. il TribunaleNel pervenire a tale conclusione osservava che non era dato rinvenire nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 un intento di delegificazione tale da attribuire alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge regolanti il rapporto lavorativo, che prevedono solo la giusta causa o il giustificato motivo come ragioni legittimanti il licenziamento. Precisava ancora il Tribunale che nel caso di specie il comportamento posto in essere 1 dall'Ente Poste non poteva qualificarsi come licenziamento ma equivaleva ad una presa d'atto del verificarsi dell'evento risolutivo costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva del dipendente, sicchè la ritenuta nullità della clausola contrattuale di cui all'accordo integrativo comportava che la retribuzione intimata era da ritenersi "tamquam non esset", ed il rapporto doveva proseguire "de iure" con relativo obbligo datoriale di dar seguito allo stesso e di corrispondere le prestazioni che il retribuzioni dovute per le fatti a lui non imputabili. Veniva in tal во Кови nell'impossibilità di prestatore si era trovato rendere per situazione di "mora modo a configurarsi una lavoro, situazione che accipiendi" del datore di implicava l'offerta della prestazione al creditore ed il rifiuto di questi senza alcun motivo legittimo. Tribunale, infine, affermava che l'obbligo di Il retribuzioni non tollerava corrispondere le limitazioni e riduzioni in conseguenza di quanto eventualmente percepito nelle more dal lavoratore sicchè non poteva accogliersi la pretesa fatta valere dell'ente Poste della detraibilità del trattamento dal dipendente (aliundegoduto pensionistico perceptum),il che all'ente non precludeva previdenziale erogatore delle prestazioni di agire per la ripetizione pensionistiche dell'indebito. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste AN propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resiste con controricorso RA PP MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia lamentando al riguardo che il Tribunale non aveva indicato le disposizioni e le ragioni che rendevano invalida la clausola del Guisto Violuri contratto collettivo diretta a ricollegare la cessazione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile, della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 300 del 1970, sostenendo che dalla lettura delle suddette disposizioni di legge non emerge alcun divieto all'autonomia privata "di individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 2119 c.c. 3 in combinato disposto con l'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e l'art. 18 1. n. 300 del 1970. Sostiene al riguardo che la comunicazione da parte del datore di lavoro della cessazione del rapporto non era altro che un licenziamento atteso che la legge 604/1966 e l'art. 18 stat. lav. individuano le uniche fattispecie estintive praticabili dal datore di lavoro sicchè ogni altra ipotesi (impossibilità sopravvenuta della prestazione, forza maggiore, risoluzione automatica) rileva come causa estintiva non già alla stregua della disciplina del diritto comune ma nei limiti in cui configura una giusta causa о un Guiste Violen giustificato motivo di licenziamento. Lamenta altresì che, in ogni caso, nella determinazione del danno da corrispondersi al PP doveva tenersi contro dell'aliunde perceptum, consistente nel trattamento pensionistico di quiescenza percepito a seguito del licenziamento. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. affermando che, mentre il lavoratore aveva sempre chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze risarcitorie di cui all'art. 18 stat. lav., il Tribunale invece aveva ritenuto essersi in presenza di una nullità di diritto 4 comune della clausola del contratto collettivo di risoluzione del rapporto lavorativo. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sottolinea al riguardo che il Tribunale di Roma dopo avere precisato che la lettera di recesso dal rapporto dell'Ente Poste equivaleva ad una mera presa d'atto dell'operatività della clausola reputando detta lettera "tamquam non esset" era stato poi costretto a conferire alla - suddetta lettera l'importanza di un gesto cosciente e volontario, con cui il datore di lavoro esprimeva IL ID in modo efficace la propria rinunzia unilaterale ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore, con la conseguente realizzazione degli estremi della mora credendi. Con il sesto motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1217 c.c. evidenziando al riguardo l'inconfigurabilità della mora accipiendi del datore di lavoro in mancanza di un offerta da parte del lavoratore delle sue prestazioni lavorative. L'esame dei motivi del ricorso2. va compiuto a causa della connessione unitariamente logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione 5 sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste AN") - in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d. P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore DL LU pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.
1. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la 6 circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.l. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i UI OT trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina6. 7 dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c. c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il IL Violen contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. 8 Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni Gave to beler pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte Cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme 9 generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non IL Vide rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il 10 contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della Guiolo Volu prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.1. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso 11 all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con Gundelden abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, previsione della leggeevidentemente, un'esplicita con specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato 12 la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 Guidelober c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata 13 (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei economici) non può operaredipendenti di enti pubblici l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la normativa civilistica, di carattere inderogabile, la suddetta contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di clausola lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti Gen olabilen limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi 14 dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, илиGundo leken mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, 15 n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 16.. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della Gu sto liben conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo e della qualificabilità dell'azione diretta indeterminato) dell'illegittimità del termine non come all'accertamento impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) - né la norma dell'art. 6 delladi nullità parziale del contratto legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto 16 a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta Guidololen estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. 18. Consegue da quanto sinora detto che l'avere il Tribunale ritenuto, con motivazione congrua e non censurabile in questa sede di legittimità, che nella fattispecie in esame si fosse in presenza di una clausola comportante la risoluzione automatica del rapporto lavorativo comportava l'applicabilità delle regole relative al risarcimento dei danni, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale. Ne consegue che la suddetta decisione, che non ha 17 affatto violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. (il giudice d'appello si è infatti limitato a dare una diversa definizione giuridica ai fatti di causa senza mutare il petitum e la causa petendi) va sul punto pienamente condivisa;
come va anche condivisa nella parte in cui ha ritenuto configurabile nel caso di specie una mora accipiendi per l'ingiustificato rifiuto dell'ente datore di lavoro di ricevere le prestazioni del proprio dipendente, sicchè le censure del ricorrente su tale parte della sentenza impugnata si rivelano, oltre che generiche, prive di fondamento. 19. Come detto, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che nella Guide Vilan fattispecie in esame si fosse in presenza di una clausola di risoluzione automatica del rapporto lavorativo comportante l'applicabilità delle regole relative al risarcimento dei danni, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale. Ne consegue che la suddetta decisione, improntata ad una corretta qualificazione della fattispecie in esame in termini di illegittima risoluzione del rapporto lavorativo e, pertanto, non censurabile su tale punto - nè sull'altro, come pure si è detto, attinente all'obbligo di corresponsione a titolo di mora accipiendi delle retribuzioni dovute per le prestazioni che il lavoratore si è trovato nell'impossibilità di rendere per fatto a lui non imputabile - va cassata, invece, nella parte in cui non ha tenuto presente ai fini della quantificazione del danno da corrispondersi al dipendente del trattamento pensionistico dallo stesso goduto (aliud perceptum). Sulla base dei principi generali vigenti in materia di risarcimento 18 - e specificatamente alla stregua della regola della danni compensatio lucri cum damno e della funzione dell'istituto risarcitorio diretto a rivalere il danneggiato dei pregiudizi subiti e non certo ad operare come causa di ingiustificati arricchimenti va condiviso l'orientamento secondo cui devono considerarsi detraibili da quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore tutti quegli emolumenti che quest'ultimo non avrebbe percepito se non avesse visto interrotto illegittimamente il proprio rapporto lavorativo, e cioè oltre all'indennità di disoccupazione (o l'indennità di mobilità ex art. 8 1. 23 luglio 1991 n. 223) (cfr. al riguardo Cass. 29 marzo 1996 n. 2906), anche le erogazioni pensionistiche dallo stesso lavoratore godute nel periodo Guntolden di ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 3 novembre 2000 n. 14387; Cass.. 5 giugno 1996 n. 5228). Le considerazioni ora svolte inducono, pertanto, questa Corte a non condividere la contraria tesi della non detraibilità delle erogazioni pensionistiche (seguita invece da Cass. 29 marzo 2000 n. 6548), dovendosi ribadire ancora una volta che devono essere valutati ai fini della quantificazione della somma da liquidare a titolo risarcitorio sia il danno che il vantaggio che siano conseguenza giusta il immediata e diretta di uno stesso fatto generatore, dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. al riguardo Cass. 3 novembre 2000 n. 14387 cit.). Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione 20. e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla 19 censura con la quale si denunzia il mancato computo del trattamento pensionistico ai fini della determinazione dei danni da liquidarsi al dipendente. Ne consegue che, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di L'aquila, che farà applicazione di quanto ora detto. 21. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. IL PRESIDENTE ONSIGLIEIL CONSIGLIERE ESTENSORE Gun Shotokan деле IL CANCELLIERE Depositato In Cancelleria 13 FEB. 2002 oggi, A M IL CANCELLIERE E R E W S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 11-8-73 N. 533 DELLA 20