Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11541
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Quando vi sia coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dall'intestazione della sentenza e quella indicata nel verbale dell'udienza di discussione della causa , che, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, giusta il disposto dell'art. 2700 cod. civ., le risultanze di detti atti, quanto alla composizione del collegio giudicante, possono essere superate solo dopo il positivo esperimento, su richiesta della parte interessata, della querela di falso.

In tema di giurisdizione dei Consigli degli Ordini dei Professionisti (nella specie, chimici), l'art.156, primo comma, cod. proc. civ., applicabile anche alle decisioni adottate dai Consigli Nazionali dei professionisti in sede giurisdizionale, dispone che non può essere pronunziata la nullità di alcun atto del processo per inosservanza di forme se la nullità non è espressamente comminata dalla legge; pertanto, in mancanza di espressa previsione, nessuna nullità può essere dichiarata per la violazione dell'art.12 D.M. 1 ottobre 1948, prevedente che le funzioni di segretario vengano assunte dal componente meno anziano, atteso, peraltro che la citata previsione (sfornita di sanzione) è contenuta in un regolamento, e non in una norma.

L'iscrizione nell'albo professionale (nella specie, dei chimici) configura un atto di accertamento costitutivo dello "status" di professionista che opera "erga omnes" fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Pertanto, il professionista , avvenuta l'iscrizione, può esercitare tutti i diritti derivanti da tale "status", compreso quello di partecipare come elettore o come eligendo alle elezioni del Consiglio direttivo dell'Ordine territoriale, pur in presenza di eventuali cause d'incompatibilità, sino al momento in cui non intervenga un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso.

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    Antonino Ciavola · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11541
Data del deposito : 2 agosto 2002

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