Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 3
Quando vi sia coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dall'intestazione della sentenza e quella indicata nel verbale dell'udienza di discussione della causa , che, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, giusta il disposto dell'art. 2700 cod. civ., le risultanze di detti atti, quanto alla composizione del collegio giudicante, possono essere superate solo dopo il positivo esperimento, su richiesta della parte interessata, della querela di falso.
In tema di giurisdizione dei Consigli degli Ordini dei Professionisti (nella specie, chimici), l'art.156, primo comma, cod. proc. civ., applicabile anche alle decisioni adottate dai Consigli Nazionali dei professionisti in sede giurisdizionale, dispone che non può essere pronunziata la nullità di alcun atto del processo per inosservanza di forme se la nullità non è espressamente comminata dalla legge; pertanto, in mancanza di espressa previsione, nessuna nullità può essere dichiarata per la violazione dell'art.12 D.M. 1 ottobre 1948, prevedente che le funzioni di segretario vengano assunte dal componente meno anziano, atteso, peraltro che la citata previsione (sfornita di sanzione) è contenuta in un regolamento, e non in una norma.
L'iscrizione nell'albo professionale (nella specie, dei chimici) configura un atto di accertamento costitutivo dello "status" di professionista che opera "erga omnes" fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Pertanto, il professionista , avvenuta l'iscrizione, può esercitare tutti i diritti derivanti da tale "status", compreso quello di partecipare come elettore o come eligendo alle elezioni del Consiglio direttivo dell'Ordine territoriale, pur in presenza di eventuali cause d'incompatibilità, sino al momento in cui non intervenga un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso.
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo». 1.1.- La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso …
Leggi di più… - 3. Le modifiche al patrocinio a spese dello StatoAccesso limitatoAntonino Ciavola · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11541 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EO SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte delle Gioie n. 24, presso l'avv. Claudio Schwarzenberg, che lo difende unitamente all'avv. Francesco Trane, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Consiglio dell'Ordine dei Chimici delle Province di Lecca e Brindisi, in persona del presidente pro tempore Elio CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino, difeso dall'avv. Luigi Benvenuti, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
Consiglio Nazionale dei Chimici;
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce
- intimati -
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 6/99 del 26 giugno 1998 - 29 gennaio 1999 (6/97 Reg. Ric.)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 luglio 1997 il chimico dott. EO SE, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 ha presentato reclamo, innanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici, avverso l'elezione del Consiglio dell'ordine dei Chimici di Lecce e Brindisi, indetta dallo stesso Ordine per i giorni 30 giugno 1997 (1^ convocazione), 5 luglio 1977 (2^ convocazione) e 10 luglio 1997 (ballottaggio), nonché avverso la proclamazione degli eletti avvenuta il lo luglio 1997.
Il EO chiedeva che il Consiglio adito annullasse le elezioni e la proclamazione degli eletti con tutte le conseguenze di legge, nonché invitasse il Consiglio dell'ordine di Lecce e Brindisi alla espulsione e cancellazione dall'albo di tutti i soggetti incompatibili e non iscrivibili, deducendo, nell'ordine, da un lato, la falsa applicazione del principio di autodichia e violazione del diritto di difesa, dall'altro, la disapplicazione dell'art. 7 del r.d. 1^ marzo 1928, n. 843, nonché dell'art. 18, per essersi svolte le elezioni con elettori e eligendi la cui iscrizione era viziata da nullità assoluta, da ultimo, la disapplicazione e violazione degli artt. 12 e 7 della l. n. 1815 del 1939 e dell'art. 18, r.d. n. 842 del 1928. Costituitosi in giudizio l'Ordine dei Chimici di Lecce e Brindisi chiedeva il rigetto del ricorso e l'adito Consiglio Nazionale, con sentenza 26 giugno 1998 - 29 gennaio 1999 rigettava il reclamo.
Per la cassazione di tale pronunzia, comunicata al EO con raccomandata 2 febbraio 1999, ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione EO SE, affidato a due motivi.
Resiste, con controricorso il Consiglio dell'Ordine dei Chimici della provincia di Lecce Brindisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunziando "violazione di legge, violazione dell'art. 51 c.p.c. e falsità (nonché) violazione art. 12 del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici approvato con d.m. 1^ ottobre 1948" deduce che la sentenza impugnata è stata emessa da un collegio giudicante illegittimamente composto. Si osserva, infatti, al riguardo:
da un lato, che ancorché nel preambolo della sentenza sia "falsamente indicato come presidente il dott. GATTI Giancarlo", le funzioni di presidente sono state assunte e svolte "di fatto" dal dott. ZINGALES Armando, nei cui confronti era stata avanzata espressa richiesta di ricusazione;
- dall'altro, che le funzioni di consigliere segretario erano state assunte da dott. MUNARI Stelio, in violazione dell'art. 12 del regolamento approvato con d.m. 1^ ottobre 1948 e in forza del quale "in caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età", mentre il dott. MUNARI risulta essere uno dei consiglieri più anziani.
2. Il motivo è manifestamente infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola.
2.1. Quanto al primo, a prescindere da ogni altra considerazione (è di difficile comprensione l'assunto secondo cui nella specie le funzioni di presidente del Consiglio sarebbero state assunte e svolte "di fatto" da persona fisica diversa da quella indicata nel relativo verbale e nella intestazione della sentenza) si osserva che l'atto pubblico, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2700 c.c. fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenutì in sua presenza o da lui compiuti.
Ne segue, pertanto, che le risultanze del verbale di udienza (come della sentenza) quanto alla composizione del collegio giudicante possono essere superate solo dopo il positivo esperimento, su richiesta della parte che ne ha interesse, della querela di falso (cfr. Cass. 14 giugno 1999 n. 5831; Caos. 23 agosto 1985 n. 4515;
Cass. 7 aprile 1981 n. 1971; Caos. 11 agosto 1980 n. 4921). Non risultando tale mezzo di impugnazione proposto è palese che deve aversi, ad ogni effetto, per pacifico che l'udienza in esito alla quale è stata emessa la sentenza ora impugnata è stata presieduta dal dott. Giancarlo GATTI (nei cui confronti il EO non aveva presentato alcuna istanza di ricusazione) e che, pertanto, la dedotta nullità della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 51 c.p.c., non sussiste.
2.2. Quanto, ancora, alla lamentata violazione dell'art. 12, d.m. 1^ ottobre 1948 per essere state nel caso concreto assunte le funzione di segretario non dal membro meno anziano di età ma da uno dei consiglieri più anziani la stessa è, palesemente, inconferente al fine del decidere.
A prescindere dal considerare che la maggiore anzianità del dott. MUNARI, rispetto agli consiglieri che hanno deliberato la decisione ora impugnata è dedotta ma non dimostrata dal ricorrente, si osserva che a norma dell'art. 156, comma 1, c.p.c. - applicabile anche alla decisioni adottate dal Consiglio nazionale dei chimici in sede giurisdizionale - dispone che non può essere pronunziata la nullità di alcun atto del processo per inosservanza di forme se la nullità non è comminata dalla legge.
A prescindere dal considerare che nella specie la previsione violata è contenuta in un regolamento e non in una "legge", non risulta, in alcun modo, che il ricordato regolamento commini alcuna nullità in caso di violazione del ricordato art. 12, ove le funzioni di segretario non siano assunte dal consigliere meno anziano.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "difetto assoluto di motivazione", atteso che non è stata esaminata la questione, prospettata da esso concludente e in forza della quale alla elezione del consiglio dell'ordine dei chimici non avrebbero potuto prendere parte, ne' come elettori, ne' come eligendi coloro che versavano in condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità, per avere rapporti di lavoro, full time o a tempo indeterminazione con pubbliche amministrazioni, nonché quanto avevano abusato della abilitazione professionale per costituire società con scopi di lucro, in aperto spregio della legge n. 1815 del 1939. 4. Al pari del precedente il motivo è manifestamente infondato. I giudici a quibus - infatti - hanno puntualmente e esaurientemente esposto le ragioni che non permettevano di accogliere le censure mosse dal EO avverso le impugnate delibere del consiglio dell'ordine, evidenziando la legittimità del procedimento che aveva condotto alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Ha evidenziato, infatti, la decisione in questa sede impugnata:
- "non risulta che alla data dell'Assemblea per le elezioni del Consiglio (Direttivo) ad alcun iscritto nell'Albo dei Chimici di Lecce e Brindisi fosse stata revocata la iscrizione, ne' che alcuno degli iscritti elettori abbia rassegnato dimissioni o rilasciato dichiarazioni di incompatibilità con la iscrizione dell'Ordine";
- "le norme applicabili non contemplano alcun automatismo di cancellazione o esclusione, ma qualsiasi atto di iscrizione e di cancellazione (o sospensione) deve essere deliberato soltanto dal Consiglio Direttivo con diritto di ricorso dell'interessato avverso la deliberazione prima che questa diventi definitiva e non più opponibile".
Pacifico quanto precede è palese che il dedotto "difetto assoluto di motivazione" non sussiste.
Nè - al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia - è pertinente il rilievo che, in realtà "alla elezione del Consiglio dell'Ordine dei Chimici non avrebbero potuto prendere parte, ne' come elettori, ne' come eligendi coloro i quali versano in situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità". È sufficiente, al riguardo, considerare, come assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi, che la iscrizione nell'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo dello status del professionista che opera erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione (cfr., Casa. 10 novembre 1990 n. 10858. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 8 settembre 1999 n. 9549; Caos. 17 marzo 1993 n. 3145). Atteso quanto precede, e considerato, altresì, che ha parimenti la natura giuridica di un accertamento costitutivo il provvedimento con il quale un professionista è cancellato dall'albo (Casa. 7 febbraio 1998 n. 1311) è palese che è tutti gli "iscritti" all'albo dei Chimici di Lecce e Brindisi potevano - dovevano partecipare alle operazioni elettorali di cui si discute sino al sopravvenire di un provvedimento di "cancellazione" o "sospensione" dall'albo, senza che fosse rilevante la circostanza che alcuni di essi versassero in situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità. In altri termini, avvenuta la iscrizione nell'albo, il professionista può esercitare tutti i diritti derivanti da tale status - compreso, quindi, quello di partecipare sia come elettore che come eligendo alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'ordine territoriale - sino al momento in cui non intervenga un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso. Pacifico quanto sopra è evidente che la circostanza che alcuni professionisti - ancorché iscritti - siano incompatibili o ineleggibili (nella specie, come si adombra in ricorso, perché dipendenti pubblici o perché soggetti che hanno abusato della abilitazione professionale per avere costituito società con scopo di lucro) giustifica, eventualmente, la apertura di un procedimento diretto alla loro cancellazione, da parte del Consiglio Direttivo, dall'albo, ma non giustifica affatto - come pretende parte ricorrente - la loro "automatica" esclusione dall'esercizio dei diritti inerenti al ricordato status di iscritti all'albo professionale.
5. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore del Consiglio dell'ordine dei Chimici delle Province di Lecce e Brindisi, liquidate, in Euro 36,00 oltre e 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002