Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11243 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
n a p s REPUBBLICA ITALIANA E STA DI BOLLO 42 DEL NO ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1 243/02 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 00 Dott. Antonio SAGGIO 25591/00 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 28850 Consigliere Cron. Dott. Giuseppe MARZIALE 2913Rep. 1 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud.12/04/02 Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE DI persona del legale Richiesta copia studio in FIRENZE, PROVINCIA pro tempore elettivamente domiciliato dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 310 rappresentante 31 LHG 2002 in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso l'Avvocato Stefano CANCELLIERE e difeso dall'avvocato ATTILIO DI rappresentato MAUCERI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
PRATO, in del legale persona PROVINCIA DI rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato MELLINI 39, presso l'Avvocato in ROMA LUNGOTEVERE Gianluca Marucchi rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 giusta in calce al 882 ANTONIO RAGAZZINI, procura -1- controricorso;
controricorrente nonchè
contro
F.LLI SARDI SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 25591/00 proposto da: F.LLI SARDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO GIOVANNELLI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DARDANELLI 37,presso 1'Avvocato e difeso dall'avvocato Stefano DI rappresentato ATTILIO procuraMAUCERI, a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1237/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2002 dal Consigliere Dott. Angelo -2- SPIRITO;
udito per il ricorrente principale l'Avvocato Mauceri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente Provincia di Prato l'Avvocato Ragazzini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
TE Società DI udito per il resistente che ha chiesto il rigetto del GiovanneLI 1'Avvocato e l'accoglimento principale ricorso dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso che per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo motivo, assorbimento dei restanti motivi dello stesso ricorso;
accoglimento del motivo autonomo del ricorso incidentale con l'assorbimento dei motivi condizionati. -3- R.G. 22729/00 + 25591/00 Svolgimento del processo Nel settembre del 1993 la F.LI DI s.r.l. convenne innanzi alla Corte d'appello di Firenze la Provincia di Firenze in opposizione avverso la determinazione dell'inden- nità provvisoria d'espropriazione, ritenuta incongrua per la mancata considerazione della vocazione edificatoria dei terreni espropriatile in Comune di Montemurlo. Es- sendo stata istituita la Provincia di Prato nel corso del giudizio, la convenuta chiese l'interruzione del processo o la sua espromissione;
chiamata in causa, si costituì la Provincia di Prato;
svolta la C.T.U., la Corte dichiarò la sussistenza della legittima- zione passiva della Provincia di Firenze e l'insussistenza di quella della Provincia di Prato, determinò le indennità per l'espropriazione e l'occupazione, ordinò il deposito delle relative somme presso la Cassa DD.PP. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Provincia di Firenze, attraverso lo svolgimento di otto motivi. Risponde con controricorso la F.LI DI, la quale pro- pone, a sua volta, ricorso incidentale, attraverso la formulazione di tre motivi, dei quali uno autonomo e due condizionati all'accoglimento del ricorso principale. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la medesima sentenza. 1.1 - Quanto alla legittimazione passiva, il giudice ha ritenuto che, essendosi verifi- cata una successione a titolo particolare tra enti, con trasferimento ex lege di una parte di beni e rapporti all'ente di nuova istituzione, senza estinzione dell'ente i cui beni erano stati in parte trasferiti (ossia il distacco di alcuni Comuni dalla Provincia di Firenze a quella di Prato), il processo proseguiva tra le parti originarie (art. 111 Cons. Spirito est. R.G. 22729/00 + 25591/00 c.p.c.), restando irrilevanti le modificazioni giuridiche attive e passive successive al- l'inizio della controversia. La Corte fiorentina ha, altresì, respinto la domanda di manleva proposta dalla Provincia di Firenze nei confronti di quella di Prato, sul pre- supposto che l'art. 3 del D.Lgs. n. 254 del 1992 (istitutivo della nuova Provincia) demanda alla Provincia di Firenze, con il concerto del Commissario nominato dal Ministro dell'Interno, le deliberazioni sullo stato di consistenza del proprio patrimo- nio ai fini delle conseguenti ripartizioni, "onde è a quella deliberazione che si deve fare riferimento per determinare la divisione degli oneri a seguito dell'istituzione della Provincia di Prato" (cfr. pag. 6 della sentenza). Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Firenze nel lamentare la violazione degli artt. 110 e 300 c.p.c. - sostiene l'applicabilità alla fattispecie della prima delle menzionate disposizioni (e non di quella dell'art. 111 c.p.c.), con conseguente legit- timazione passiva della Provincia di nuova costituzione, sul presupposto dell'avve- nuta successione universale della Provincia di Prato a quella di Firenze e l'integrale estinzione di quest'ultima in relazione ai territori comunali trasferiti dall'originario ente a quello di nuova costituzione. Quanto al rigetto della domanda di manleva da sé proposta, la Provincia di Firenze sostiene l'improprietà del riferimento rivolto dal giudice alle deliberazioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 254 del 1992, posto che queste sarebbero relative alla ripartizione del patrimonio tra i due enti e nulla avreb- bero a che vedere con l'esercizio di competenze in materia di espropri, né con gli oneri alle stesse connessi. Il motivo va respinto. Costituisce giurisprudenza ormai consolidata di questa S.C. il principio (affermato proprio con riferimento ad ipotesi espropriative promosse dalla Cons. Sofito est.k 2 R.G. 22729/00 + 25591/00 Provincia di Firenze in aree di Comuni distaccati, ad opera del D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254, da quella stessa Provincia per l'istituzione della nuova Provincia di Prato) secondo cui la disciplina dettata dall'art. 110 c.p.c., in tema di successione nel processo, presuppone il venir meno della parte processuale, sicché nell'ipotesi di suc- cessione a titolo particolare tra enti con trasferimento ex lege di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione, senza estinzione dell'ente i cui beni e rap- porti sono in parte trasferiti (ipotesi verificatasi nella specie), il processo prosegue tra le parti originarie. Il principio, tradotto in tema espropriativo, comporta che non è possibile far transitare nel patrimonio della Provincia di nuova istituzione il debito indennitario sorto in precedenza, per effetto di espropriazione, a carico della Provin- cia già esistente, la cui legittimazione passiva nel relativo procedimento di opposi- zione alla stima permane, dunque, anche a seguito della creazione di detto nuovo ente territoriale (Cass. 29 maggio 2001, n. 7258, 16 gennaio 1999, n. 398). La tesi addotta dalla ricorrente (la Provincia di Firenze sarebbe estinta in relazione ai comuni collocati nella nuova Provincia di Prato) è destituita di fondamento, se si tiene conto che, riguardo al principio affermato, la perdurante esistenza dell'ente va considerata non con riguardo ad alcuni di queLI che erano stati i suoi beni, bensì in assoluto;
sicché, è indubitabile che la Provincia di Firenze non è stata estinta dalla legge istitutiva della Provincia di Prato, ma continua ad esistere ed operare, sebbene su un territorio ridotto rispetto al precedente. Gli argomenti esposti escludono anche la fondatezza della domanda di manleva proposta dalla Provincia di Firenze nei confronti di quella di Prato, vista l'assoluta carenza di legittimazione passiva di quest'ultima. Compone Cons. Spirito est. 2 R.G. 22729/00 + 25591.00 1.2 - Nel procedere alla determinazione dell'indennità per l'espropriazione il giudice ha dedotto l'edificabilità dei suoli in questione dall'accertamento (ad opera del C.T.U.) che, antecedentemente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropria- zione, il Comune di Montemurlo era dotato di P.d.F. il quale già prevedeva per quei terreni stessi la strada per la quale è stata disposta l'espropriazione in oggetto, che i terreni espropriati si trovano all'interno di un'area destinata ad insediamenti residen- ziali, con caratteristiche omogenee, per alcune porzioni della quale il P.d.F. ha previ- sto l'edificabilità, mentre per altre l'ha negata, senza motivi di carattere oggettivo per tale distinzione e per tale scelta;
che proprio ciò ha consentito di creare gli spazi di corredo necessari alle prime. Da tali circostanze la Corte toscana ha dedotto che non può essere negata la natura edificatoria legale dei terreni in oggetto, sia perché anche il P.d.F. può porre concreti vincoli preordinati all'espropriazione, come nel caso di specie, dei quali non può essere tenuto conto, sia perché l'applicazione dell'art. 4, ul- timo comma, della legge n. 10 del 1977, attinente alla scadenza del termine quin- quennale dall'inserimento nel Piano "non sembra giuridicamente corretta, essendo la norma diretta a disciplinare la mancanza del P.R.G., e la previsione del termine predisposta a tutela del privato, e non a suo danno, a stimolo del bene operare am- ministrativo e non a premio delle lentezze inestinguibili dell'amministrazione locale, rendendosi, altrimenti argomentando, inattaccabile l'arbitrio di un differimento in- determinato nel tempo, comportante il conseguimento, ingiusto, di poter pagare in- dennità a valore agricolo anche per terreni di sicura natura edificatoria". Sull'argo- mento il giudice conclude affermando che "non essendovi dubbio in ordine all'edifi- Cons. Spir est. 4 Ч R.G. 22729/00 + 25591.00 cabilità effettiva, non contestata e comunque risultante dalle indicazioni del C.T.U., l'indennità deve essere determinata (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza). Con riferimento a tale punto della sentenza, la Provincia nel lamentare la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché i vizi della motivazione - sostiene, nel secondo motivo di ricorso, che i terreni, al momento del vincolo preordinato all'espropriazione, erano privi sia delle possibilità legali, sia di quelle effettive di edificazione. Pone in evidenza che il giudice prima ha rilevato che, antecedentemente all'approvazione del vincolo preordinato all'espropriazione, i suoli erano destinati dallo strumento urbanistico parte a zona agricola e parte a sede stradale ed a fascia di rispetto;
poi, ha ritenuto di poter prescindere da tale previsione pianificatoria sulla considerazione che il P.d.F. avrebbe immotivatamente distinto, nell'ambito di un'area omogenea, i terreni tra edificabili e non edificabili, creando in tal modo gli spazi di corredo per le aree edificabili. Così facendo il giudice avrebbe, secondo la ricorrente, negato qualsiasi valore alla pianificazione intervenuta e avreb- be illegittimamente sindacato nel merito le scelte operate dall'Amministrazione. Ag- giunge che, pur volendo considerare il vincolo imposto dal P.d.F. come preordinato all'esproprio in esame e scaduto in ragione del tempo trascorso, le aree risulterebbero comunque prive di pianificazione (cd. zone bianche) e, quindi, della caratteristica di legale edificabilità. Quanto all'affermazione contenuta in sentenza circa l'edificabilità di fatto, la Pro- vincia sostiene non solo che essa è stata da lei contestata in tutti gli atti processuali, in particolare nella comparsa conclusionale, ma anche che il giudice non ha fornito alcuna motivazione in merito, tenuto, peraltro, conto del fatto che il C.T.U. avrebbe Cons. Spirito est. 5 R.G. 22729/00 + 25591/00 accertato l'avvenuta edificazione in zona successivamente all'apposizione del vinco- lo, ma non quella esistente al tempo dell'apposizione stessa. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. In tema di edificabilità dei suoli, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale (per ultimo ribadito e specificato da Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 172) secondo cui, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dal- l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra "aree edificabili", indennizzabili in percentuale del loro valore venale, ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili", tut- tora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ex legge n. 865 del 1971) un'area va ritenuta edificabile quando e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classifi- cata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanisti- ci, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale. La cosiddetto edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza di strumenti urbanistici) ovvero, in via complementare ed integrativa, agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. La sentenza impugnata non s'è affatto adeguata a tale principio. Essa perviene ad attribuire la natura edificabile all'area, benché dalla sua lettura non sia dato affatto di comprendere se i suoli stessi fossero classificati come tali dallo strumento urbanistico al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo. Piuttosto, sembra inizial- mente riconoscere che il piano di fabbricazione (prima dell'apposizione del vincolo espropriativo) prevedeva per i terreni espropriati proprio la realizzazione della strada Cons Spirito est. 6 R.G. 22729/00 - 25591.00 che (con quella larghezza e quelle zone di rispetto) è stata, di fatto, realizzata;
poi, afferma che i terreni stessi si trovano all'interno di un'area destinata ad insediamenti residenziali;
infine, si abbandona all'affermazione (tanto poco comprensibile, quanto sicuramente impertinente) intorno al fatto che il piano non abbia espresso i motivi per i quali ha distinto tra aree edificabili ed inedificabili (come se questo non fosse il compito di tale strumento). Da queste affermazioni la sentenza fa derivare la natura edificatoria delle aree, sorreggendola su due considerazioni: il P.d.F. può porre con- creti vincoli preordinati all'espropriazione (come sarebbe avvenuto nel caso di spe- cie) dei quali non può essere tenuto conto;
l'applicazione alla fattispecie della sca- denza del termine quinquennale dell'inserimento nel piano (art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977) non sarebbe giuridicamente corretta, essendo quella di- sposizione diretta a disciplinare la mancanza del P.R.G. e la previsione del termine predisposta a tutela del privato e non a suo danno. Quanto alla prima delle esposte considerazioni, la sentenza cade in una palese con- traddizione: precedentemente aveva affermato, invero, che il piano è antecedente al- l'apposizione del vincolo espropriativo ("... si osserva che il ctu nominato ha accer- tato che, antecedentemente all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazio- ne, il Comune di Montemurlo era dotato di P.d.F., il quale prevedeva, per i terreni espropriati, già la nuova strada..."), poi sembra voler ritenere (ma ciò non è espli- citamente detto, né argomentato) che sia il piano a porre il vincolo espropriativo in esame. Quanto alla seconda considerazione, non è dato comprendere quale attinenza abbia, rispetto alla questione trattata, il problema dell'applicabilità della disposizione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977, né quale delle parti l'abbia posto, né come l'ar- 7 Cons. Spirito est. 4 R.G. 22729/00 - 25591/00 gomentare circa la sua interpretazione e la sua ratio sia funzionale al tema dell'edifi- cabilità o meno dei suoli. Quanto all'edificabilità di fatto, basti, poi, rilevare la lapi- Itdaria ed apodittica affermazione contenuta in sentenza: non essendovi dubbio in ordine all'edificabilità effettiva ...". La sentenza va, dunque, cassata in ordine all'accertamento dell'edificabilità dei suoli ed il giudice del rinvio si atterrà al principio sopra menzionato. Tale cassazione ha efficacia assorbente in ordine sia al terzo motivo del ricorso principale (laddove, per il caso in cui non sia accolto il secondo motivo, si discute del calcolo per la determinazione dell'indennità ed, in particolare dell'indice di fabbrica- bilità concretamente applicato), sia al quarto motivo (dove, sempre in subordine al- l'accoglimento del secondo, si censura la sentenza per non avere operato la decurta- zione del 40% dell'indennità espropriativa), sia al settimo motivo (che riguarda l'omessa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la quale è questione strettamente connessa alla natura edificabile o meno del fondo e, come tale, è stret- tamente dipendente dall'accoglimento del secondo motivo), sia dell'ottavo motivo (che tratta degli interessi moratori attribuiti in sentenza e, dunque, di diritti conse- guenziali rispetto a queLI principali vantati in giudizio). -1.3 Con il quinto motivo la Provincia lamenta il fatto che il giudice abbia aggiunto alla somma determinata come indennità per l'espropriazione (£ 233 milioni) un ulte- riore importo (£ 188 milioni) "... per il danno subito dall'attrice per la divisione del- l'intera proprietà ..." (cfr. pag. 8 della sentenza), senza fornire una qualsiasi spiega- zione intorno al riconoscimento di tale deprezzamento. ConformeCons. Spirito est. R.G. 22729/00 + 25591/00 Il motivo è fondato e va accolto. Basti dire che nella specie ci si trova al cospetto dell'assoluta omissione di motivazione non solo riguardo alle ragioni che abbiano in- dotto il giudice a riconoscere l'esistenza di quel danno, bensì riguardo all'aspetto on- tologico del danno stesso, ossia alla sua natura, alla sua identificazione ed al suo collegamento causale con il comportamento dell'espropriante. Perciò anche a tal ri- guardo la sentenza va cassata. 1.4 - Con il sesto motivo, infine, l'Amministrazione lamenta il fatto che il giudice abbia determinato l'indennità per l'occupazione nella misura degli interessi legali sul- l'importo complessivo (£ 421 milioni) risultante dalla somma dell'indennità per l'espropriazione con quella per il danno derivante per la divisione della proprietà. Il motivo fondatamente rileva l'assoluta erroneità della sentenza impugnata, la quale non s'è adeguata al principio secondo cui la materia relativa alla indennità per le oc- cupazione di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, 1 quarto comma, legge 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che, all'immobile, va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupa- zione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omoge- neità morfologica e funzionale - compensazione di un medesimo pregiudizio - delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se de- 9 Cons. Sprato est. R.G. 22729/00 - 25591:00 terminabile ai sensi dell'art. 72 quarto comma della legge 2359 del 1865 (il cui pre- cetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino di- versi criteri), deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferi- mento al valore venale del bene, anche nella ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa (per tutte, cfr. Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493). Anche in rela- zione a tale punto va, dunque, disposta la cassazione della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio si adeguerà all'enunciato principio. 2 Passando al ricorso incidentale, esso contiene un primo motivo (definito unico motivo di ricorso incidentale autonomo), il quale, trattando della decorrenza degli interessi legali attribuiti dalla sentenza (e, dunque, di diritti conseguenziali), resta as- sorbito dalla cassazione della sentenza disposta in accoglimento dei menzionati mo- tivi del ricorso principale. Il secondo motivo (definito primo motivo di ricorso incidentale, condizionato al- l'accoglimento del secondo motivo di ricorso) non contiene alcuna censura della sentenza impugnata, bensì propone che, nel caso fosse ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso principale, questa Corte proceda alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, in base al principio secondo cui ". la cd. edificabilità di natura edificatoria a terreni diversamente di- fatto, se non vale ex se a conferire 10 ito est.Cons. Amino R.G. 22729/00 - 25591-00 sciplinati da strumenti urbanistici ancora efficaci, costituisce privilegiato criterio per la determinazione dell'indennità d'esproprio in presenza di vincoli decaduti ...' I E' agevole rilevare che siffatto motivo è inammissibile, sia perché non contiene al- cuna censura alla sentenza impugnata (bensì si limita a sollecitare l'esercizio del po- tere di correzione, attribuito alla S.C. dalla disposizione del secondo comma dell'art. 384 c.p.c.), sia perché cassazione e correzione non sono provvedimenti tra loro con- cettualmente conciliabili, nel senso che la Corte procede alla correzione della moti- vazione quando rileva la conformità del dispositivo al diritto, mentre procede alla cassazione (tra gli altri casi) quando quella conformità (come nella fattispecie in esame) non rileva. Sicché è affatto contraddittorio chiedere che, invece di cassare, si proceda a correggere la sentenza. Con il terzo motivo di ricorso incidentale (definito secondo motivo di ricorso inci- dentale, condizionato all'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale) la società lamenta il fatto che le sia stata attribuita l'indennità ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865 soltanto in relazione ad una piccola area di sua proprietà rimasta inter- clusa, ma nessuna "... per l'ampia area posta al di là della strada provinciale Nuova Montalese...". Il motivo è altrettanto inammissibile in considerazione del fatto che pone in sede di legittimità una questione del tutto nuova, la quale, né dalla lettura della sentenza im- pugnata, né dalla lettura dello stesso motivo di ricorso, si evince essere stata trattata nel giudizio di merito. Al contrario, s'è già rilevato (nel discutere ed accogliere il quinto motivo del ricorso principale) che la sentenza aggiunge un ulteriore somma a quella determinata come indennità per l'espropriazione, facendo generico riferimento Corty Spirito est. 11 39755 129.11 R.G. 22729.00 +25591.00 NOWE/17 ( .\ Giudiziar CHINE "ad un "...danno subito dall'attrice per la divisione dell'intera proprietà " senza neppure spiegare la natura e ed il contenuto del danno stesso.
3 - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla stessa Corte fiorentina, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudi- zio di cassazione tra la Provincia di Firenze e la società. Quanto alle spese sopportate dalla Provincia di Prato, la Provincia di Firenze va condannata rivalerle, così come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte accoglie i motivi secondo, quinto e sesto del ricorso principale;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbiti i motivi terzo, quarto, settimo ed ottavo. Dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale ed inammissibili i motivi secondo e terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale provvederà tra la anche sulle spese del giudizio di cassazione sopportate dalla società e dalla Provincia di Firenze. Condanna quest'ultima a rivale- re la Provincia di Prato delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che liquida 2. 118. 28, di cui euro 2000 (duemila) per onorari. O 2 L 7 in complessivi euro L - 0 O 1 - B 6 2 I L D E D A 2 T 4 S 6 O . Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002. R P . P . M 100T 129.11 I D B A . Il Presidente l l D a . E b Витний L'Estensore T a t N 2 456T E 2 S . t E r a ITOT. TEST DEPOSITATA IN CANJETER IL CANCELLIERE Oggi, 30 LUB. 2002 AR Di Nucko glane si IL CANOMALIERE s AR 20 в рино Cons. Spirito est.