Articolo 1002 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 978 bisArticolo 1003
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1002. Reiscrizione nella categoria del complemento 1. L'ufficiale collocato nella riserva di complemento, perche' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, puo', a domanda o d'autorita', essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l'idoneita' prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di eta' stabiliti dall'articolo 1000.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente