Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B ESENTE DA REGISTRAZIONE E SOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL, POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE 04 6 8 9 /0 [equità giudice Composta dagli pace R.G.N.17449/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO FINCCCHIARO Cons. Relatore Cron. 10649 Dott. Mario · Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere AMATUCCI Consigliere c.c. 31/01/03 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: OL B.r.l., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, US ER, elettivamente domiciliato in Rome, via Mantegazza II. 24, presso il sig. IU Gardin, difeso dall'avv. RO- dolfo Petrucci, giusta delega in atti, - ricorrente
contro
AN ES, elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Bevignani n. 12, acala A, int. 3x presso l'avy. Stefano Palma, difeso dall'avv. Nicola D' Ippolito, giusta delega in att.i; 223 controricorrente 2003 1 avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Mes- sapica n. 41/01 del 17 MEIZO - 21 aprile 2001 (R. G. 180/00). Udina la relazione della causa svolta nella camerа d: consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scricte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del secondo motivo di ricorso per manifesta infondatezza e la declaratoria di inammissibilità degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20 luglio 2000 AN ES conveniva in giudizio, innanzi i giudice di pace di Ceglic Mes- sapica, la OL s.r.l. per sentir dichiarare privo di effetti, a far data dal luglio 1999, il contratto di vigilanza stipulato con detta società e accertare che nessuna somma era dovuta da esso concludente a far data dalia detta data per canoni di servizio. Esponeva l'attore di aver stipulato, Vagennaio 1999 in Ceglie Messapica, un contratto di vigilanza con la società convenuta per un canone mensile di iire 50 mila da assolversi nel domicilio dell'attore ma che nel luglio del 1999 il Consiglio di Stato aveva inter- detto alla OL s. .l. l'esercizio della attività di vigilanza in Ceglic Messapica per cui esec conclu- dente aveva comunicato a controparte di ritenere privo di effetti il contratto in questione: per tutta rispo- sta la convenuta aveva inviato richiesta del pagamento della somma di lire 240 mila comprensiva di Iva) per canoni relativi al periodo dicembre 1999 marzo 2000. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la avversa domanda, deducendone la infondatezza. Eccepiva, in particolare, _a OL 9.r.l. che il qiudice adito era incompetente ratione erritorii, а conoscere della controversia e, contemporaneamente, che 1'.nwocata interdizione dal servizio da parte del Can- siglio di Stato era fuorviante e destituita di fonda- Merto giuridico, atteso che in attesa della vicenda preaso i giudici amministrativi il prefetto di Brindisi aveva autorizzato essa concludente a continuare ad ope- rare ed infatti, essa concludente aveva continuato 司 fornire la vigilanza di cui al contratto inter partes. Chiedeva, pertanto, la convenuta, in via riconven- zionale, fosse dichiarata la validità e efficacia del contratto con condanna dell'attore al pagamento dei ca- noni scaduti successivamente all'ottobre 1999. Svoilasi la istruttoria de_ caso 'adito giudice con sentenza 17 marzo -- 10 aprile 2001 accoglieva la domanda principale, dichiarando privo di e-fetti il 3 contratto di vigilanza a far data dal settembre 1999, easendo rimasto accertato che cun provvedimento 6 lu- glio 1999 il Consiglio di Stato aveva inibito alla SVE- VIAPOL s.r.l. 1'attivita di vigilanza nel comune di Ce- g ie Messapica ė che cale actività era stata ripresa esclusivamente il 9 ottobre 1999 per cui legittimamente l'attore aveva disdettato il contratto. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da me- moria, la OL s.r.l. Resiste con controricorso, EUFANO ES. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivVO il ricorrente denunzia «viola- 1 0 ziono e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.>>, censurando, in particolare, lå sentenza gravat.a nella parte in cui la stessa ha ritenuto la propria competen- za per territorio a conoscere della controversia senza considerare la clausola n. 10 della condizioni generali del contratto, clausola in forza della quale «per qual- siasi controversia relativa al presente contralto resta convenuta la competenza del foro di Lecce>>. La deduzione è inammissibile (oltre che manifesta- mente infondata}. Come precisato nella sentenza ora impugnata, infat- -= la questione della competenza, 0 тело, dell'adito giudice di pace conoscere della presente controver- sia, in forza della clausola sopra rascritta, è stata affrontata e decisa dal giudice a quo con l'ordinanza 21 novembre 2000. La società ora ricorrente, nel conso dell'udienza del 15 dicembre 2000 ha espressamente formulato riserva di impugnazione, avverso tale provvedimento. Pacifico quanto precede e non controverso che con il ricorso ora in esame la OL ha proposto ricor- SO esclusivamente contro la sentenza 17 marzo 2001, è Falese, соте denunziato dal controricorrente, la inam- missibilità della deduzione in esame. La stessa, infatti, è rivolta a censurare un prov- vedimento (ordinanza sentenza 21 novembre 2000) non impugnate in questa sede. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che la desi- gnazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo Se vi في una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, la ron equivoca intenzione delle parti di a ttrarre la compe- tenza agli altri fori e che zale non è la clausola che designa ur determinato foro come competente per ogni 5 controversia concernentc uno specifico rapporto (Cass. 15 febbraio 2001, II. 2214; Cass. 18 novembre 1998, 11. 11616 Pacifico quanto precede C ncn controverso che la clausola invocata non prevede affatto in via esclusiva la competenza del giudice di pace di Lecce, è palese che esattamente il giudice a quo ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia quale luogo in cui si ara concluso il contratto. Né, al riguardo, sonc pertinenti, al fine di perve- ä una diversa soluzione della lite, i precedenti Пire giurisprudenziali richiamati in ricorso i quali fanno entrambi riferimento all'eventualità, come dimostra o Copra non ricorrente nella specie, in cui la clausola contrattuale ronda «esclusivo» uno dei fori concorrenti di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. (Cass. 25 settembre 1998, n. 9583, nonché Cass. 29 gennaio 1996, n. 664). Sul punto, da ultimo, si evidenzia - infine cho Cass 1 agosto 2001, n. 10449 [e non Cass. 1° agosto 2001. n. 10499. Come indicato nella memoria 20 gennaio 2003, relativa a tutt'altro argomento), che si prospet- t.a essere in termini opposti alla giurisprudenza sopra richiamata tanto da rappresentare un contrasto di giu- risprudenza Tell'ambito delle sezioni semplicil, fa espresso riferimento alle pronunzie sopra ricordate, confermando ulteriormente l'insegnamento delle stesse. 13 Massima tratta dall'ufficio del Massimario di questa Corte dalla ricordata pronunzie, infatti, recita che «ia parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contesta- re tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattua i, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il | concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restanc perciò inoperanti nei confronti delle
contro
- versie scaturenti dal contratto che contença detta pat- tuizione>>>. Al riguardo si precisa nella parte motiva della de- cisione da ultimo richiamata che «ia designazione con- venzionale di un foro, ex artt. 28 e 29 c.p.c., in dc - roga a quello stabilito dalla legge, attribuisce al fo- ro designato la competenza esclusiva soltanto se risul- ta una enunciazione espressa che non lasci adilo ad al- cun dubbio Bulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma, ai tini rella individuazione di tale volontà, è sufficiente che le parti stesse specifichino come appunto verificato- si nel caso di specie che detto toro convenzionale è 7 voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra>>. Certo che rel a specie il foro di Lecce ΠΟΠ era come anti- stato indicato come «esclusivo», è paleso la non pertinenza, al fine del decidcrc, di cipato - ogni riferimento a Cass. agosto 2001, Π. 10049, al fine di dedurne 'esistenza di un contrasto di giuri- sprudenza nell'ambito di questa Corte regolatrice. Con - 1 secondo motivo parte ricorrente denunzia, violazione E falsa applicazione dell'art. 132 ancora, 4 c.p.c. in relazione all'arl. 118 c.p.c. 11. Si osserva, infatti, che il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare a tri documenti, in at- ti, dai quali risultava che già con provvedimento 24 agosto 1999 la Prefettura di Brindisi aveva autorizzate i differimento dell'interruzione del servizio di vigi- lanza. La censura non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che in ogni caso, Dur giusta la «diversa» ricostruzione dei fatti così como conpiula dall'attuale riccrrente rimanc incontroverso che tra il 6 luglio 1999 e il 24 agosto 1999 [cioè per circa due mesi] la OL era nell'impossibilità, giuridica, di svolgere il servizio che si era impegnato 1 cosi rendendosi Comunque inadem- a fornire a BUFANO, 1 8 piente al contratto, si Osserva che ancorché si ri- chiamino nella intitolazione del motivo gli artt. 132 e 118 c.p.c., il motivo si limila, in realtà, a denunzia la sentenza gravaca per un profilo totalmente diverso, e, in particolare, perché non avrebbe adequatamente va- utalo alcune circostanze di fatto e, quindi, per «in- sufficiente» e non acequaza motivazione. BCCerto quanto sopra si Osserva che la sentenza condo equità del giudice di pace non può essere impu- gnata con il ricorso per cassazione in presenza di qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la moti- vazione manchi del tutto ○ Bia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999, n. 1991 Analogamente, Cass. 11 giugno 1998, n. 5794 Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269), ovvero fondata ou affermazioni contrastanti 0 perplesse, comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001, n. 42231. Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- Lraddittoria per intrinseca inidoneità consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 g-ugno 2001, n. 7443, nonché Cass. 4 giugno 2001, n. 7515). 9 La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- si dell'art. 360 л. 4 c.p.c., cssia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da poters ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000, n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 по- vembre 1999, n. 12692; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, sono consurabili sotto i profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., al- tresì allorché ;'enunciazione del criterio di equità adottato cia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punco decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001, n. 6385 Analogamente, Cass. 16 agosto 2000, n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisiono (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.}. Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente denunzia violazione dei principi fondamentali in tema di riso- luzione contrattuale, violazione degli artt. 115, 116 10 in relazione al fondamentale principio sancito dall' art. 2697 c.c.>. Al pari dei precedenti il mezzo non può trovare ac- coglimento. Quanto alla prima parte si osserva che le SS.UU, di questa Corte auprema, risolvendo "11 contrasto giuri- sprudenziale Manifestatosi nell'ambito delie sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, «formativa>>> Q sos Litutiva>>, c.p.c. correttiva» cd «integrativa», sono pervenute alla מח conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impu- - abbia il giudice di-gnazione di sentenza di equità chiarato di avere applicato una norma equitativa c una norma di legge perché rispondentis ad equità o sí sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammie- sibile per violazione di norme processuali (art. 350, comma 1 n. 1. 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di vio- lazione di legge, attinento alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di comunitarie, di rango superiore alla norma ordi-norme naria e che tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., gez. un 15 ottobre 1999. n. 716). - 11 Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- latrice ¡Sempre ne lo stesso senso, Cir., infatti. Cass. 16 novembre 1999, 门, 12692; Cass. 24 febbraio 2000, I. 2105; Cass. 19 aprile 2000, n. 5131 Cass. 16 agosto 2000, IL. 10820; Cass. 5 ottobre 2000, II. 13269; Casa. 14 novembre 2000, Π. 14745; Cage. 11 dicembre 2000, n. 5577; Case. 15 gennaio 2001, 11. 404; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290, Caes. 14 marzo 2001, n. 3673]. In altri termini il ricorso per cassazione avverso La decisione del giudice di pace in cause di valore 1 inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equita abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa 0 una ПОІта di . 1 legge perché rispondente a equità o si sia limitato ac applicare una norma di legge ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclus: i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale o n. comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che Il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000, n. 4592). 12 Deriva da quanto sopra, pertanto, che il giudice di pace non è tenuto né all'osservanza delle norme 90stan- zia i non kli rango costituzionale, né - diversamente rispetto a quanto in precedenza si prevedeva con ri- conciliatore, a_ guardo a le sentenza del giudice «principi regolatori della materia» (Cass., Sez. un.7 15 ottobre 1999. n. 716; Cass. 16 novembre 1999, I. 12692 Cass. 18 gennaio 2000, n. 503; Casq. 24 febbraio 2000, n. 2105). Nessuna relazione, infine, esiste tra la intesta- zione del motivo, quanto alla lamenta la «violazione de- gli art . 115 e 116 c.p.c. in relazione al fondamentale principio sancilo dall'art. 2697 c.c.> e le ragioni del . 1 dissenso, espresse nella parte espositiva dello stesso - motivo, rispetto a pronunzia impugrata. Tali ragioni di dissenso si risolvono, ancora una volta, sulla valutazione delle risultanze di causa COM- piuta dal giudice del merito e, quindi, in una gerie di considerazioni inammissibili in questa sede. Con il quarto, e ultimo motivo, la ricorrente la- inerta infine «violazione del principio di economicità processuale» per non avere il giudice di pace unificato tutti i giudici pendenti innanzi a sé e relativi a mol- teplici controversie promosse, da vari utenti sempre in relazione agli stessi fatti. 13 La deduzione è palesemente inammissibile, sia con- siderato che il rigetto cell'istanza di riunione ērā contenuto nell'ordinanza 21 novembre 2000, avverso la quale la FO ha formulato riserva di impugnazione non sciolta, sia, in ogni caso, tenuto presente che disporre, o meno, la riunione di più giudizi in qualche modo connessi, o per i soggetti coinvolti o per le que- sticni da trattare ɔ, ancora, per il petitum, integra esercizio di un potere discrezionale del giudico del merito in alcun modo sindacabile in sede di legittimi- IA. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di giudizio di legit- tinità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in 100,00, oltre € 500,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- La terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore est. refer - fee- 14 il Presidente IERE C M tista Ba - 15 TRAZIONE ER A L21-11-1991, N (IST.NE GIUDICE DI PACI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR 2003 Oggi IL CANCELIERE C1 Innocenzo Batista